Inserito il 28/12/2011 alle: 23:42:29
Rep. Ord. n° 811 del 22/12/2011
Oggetto: Regolamentazione della sosta di autocaravan e caravan nel territorio
del Comune di Venezia
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l’articolo 185 del Nuovo codice della strada stabilisce che l’autocaravan è
soggetto alla disciplina di regolamentazione della circolazione prevista per
tutte le tipologie di veicoli e pertanto sottoposti alle stesse limitazioni e agli
stessi divieti;
- la sosta degli autocaravan non costituisce campeggio o attendamento quando i
veicoli poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi
propri, salvo quelli del motore, e non occupano la sede stradale dedicata alla
sosta in misura eccedente rispetto all’ingombro dell’autoveicolo medesimo;
Considerato che:
- Il territorio del comune di Venezia è caratterizzato da un’elevata affluenza di
turistica nel corso di buona parte dei mesi dell’anno e pertanto che di camper;
- nel corso degli accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale è emersa
la presenza degli stessi al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di
autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli;
- Si rende necessaria regolamentare in modo specifico la circolazione di detti
veicoli sul territorio comunale, identificando e segnalando le aree adibite alla
sosta degli stessi;
- Sul territorio comunale non è consentito il campeggio di autocaravan e di
caravan, fatta eccezione che per le strutture ricettive a tal fine attrezzate;
Verificato che sul territorio comunale le aree di sosta su strada non risultano
sufficientemente ampie da consentire la sosta regolare degli autocaravan e di
caravan;
Riconosciuto che la sosta di caravan è consentita esclusivamente se collegati al
veicolo trattore ed all’interno di aree adibite alla sosta di veicoli;
Riconosciuto che sul territorio del comune di Venezia sono presenti numerosi
parcheggi scambiatori adeguatamente illuminati e sorvegliati, che in quanto tali
consentono il raggiungimento dei principali poli attrattori/turistici della città
attraverso l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico;
Riconosciuta tuttavia l’esigenza di consentire la sosta di autocaravan e di caravan al
di fuori degli delle aree esplicitamente individuate solo qualora il veicoli non
occupassero la sede stradale adibita alla sosta di veicoli in misura eccedente
rispetto all’ingombro del veicolo medesimo;
Visto
- Visto l’art. 7 comma 1 lettera h) che riserva ai comuni la facoltà di “istituire le
aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui
all’art. 185” del Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della
Strada”;
- visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore ing. Franco Fiorin
Settore Mobilità
Dirigente arch. Loris Sartori
Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9430
fax 041.545.9490
loris.sartori@comune.venezia.it
Responsabile del procedimento:
arch. Loris Sartori
Responsabile dell’istruttoria:
dott.ssa Angela Scolaro
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- visto l’art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo
Codice della Strada”;
- visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli
artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del
16/12/1992 ;
- visto la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme
applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e
criteri per l’installazione e la manutenzione”;
ORDINA
1. Istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta per auto - caravan
e caravan su tutto il territorio comunale ad eccezione degli stalli di sosta liberi
segnalati all’interno delle seguenti aree a parcheggio:
a) parcheggio scambiatore di via Miranese;
b) parcheggio scambiatore di via Castellana;
2. vietare il campeggio su tutto il territorio comunale delle auto - caravan e di
caravan ad eccezione delle strutture ricettive all’uopo realizzate di cui al punto
precedente;
3. nel corso della sosta è vietato lo scarico di qualsiasi deflusso differente da
quello del propulsore meccanico;
4. la sosta su strada è consentita al di fuori delle aree di cui al punto 1 qualora
l’ingombro del veicolo sia completamente contenuto all’interno dello stallo di
sosta;
5. la sosta di soli caravan, scollegati al veicolo trattore, non è consentita;
6. all’interno delle aree di sosta a pagamento la tariffa da applicare alle autocaravan
e ai caravan è maggiorata del 50% rispetto a quelle praticate per le
autovetture nella medesima zona a pagamento;
La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 10/01/2012
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura della
Direzione PEL, della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto
devono essere oscurati.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella
presente ordinanza.
Gli organi di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di far
rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza
saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.
A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge
n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
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Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti
entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.
Mestre, 22 dicembre 2011
IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori