quote:Risposta al messaggio di princezzmischa inserito in data 04/07/2012 14:40:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> visto che esistono gli estremi , bisognerebbe impugnarlo entro i 60gg come effetttivamente scritto in fondo presso il TAR adducendo che la sosta non puo essere vietata ai camper così come prescrive il CdS essendo il camper M1 come le autovetture! altro discorso va fatto per gli accampamenti ecc ecc.
quote:Risposta al messaggio di princezzmischa inserito in data 04/07/2012 14:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se un'associazione se ne sta occupando non so! ed è difficile sapere cmq esistono associazioni di consumatori alle quali si può chiedere consiglio ed appoggio! questi sono gli articoli a cui fa riferimento l'ordinaza chiaramente in palese contraddizione: Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4. Codice Art. 54. Autoveicoli. 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada (Vedi, anche, l'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454). 2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali. (Il DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331 (in G.U. 30/08/1993, n.203) Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (in G.U. 30/8/1993 n. 203), convertito con L. 29 ottobre 1993, n. 427 ( in G.U. 29/10/1993, n. 255) ha disposto (con gli artt. 53 e 65) la modifica degli artt. 53, 54 e 132. Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n. 360 (in SO n.86, relativo alla G.U. 15/09/1993, n.217) ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 53, comma 1, lettera e).
quote:Risposta al messaggio di princezzmischa inserito in data 04/07/2012 14:40:35 (> Se si vieta la sosta ai camper in pubbliche pertinenze stradali (ovvero i normali parcheggi) pur se nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS l'ordinanza e' illegittima (vedasi CdS e relativo art 185 CdS gia' prima citato nel msg di mauryk e relativi interventi Ministeriali ultimo dei quali la circ. nr 277 del 15/01/2008 del Ministero Interni disponibile p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.movimentocamperisti....
) Il "problema" e' che poi in caso di multa ingiusta/illegittima chi si deve "smarronare" e' il cittadino [:(!] aggiungendo che il piu' delle volte "conviene" (sia economicamente che come tempo da dedicarci) pagare la multa che non ricorrere presso il GdP o il Prefetto e questo le amm. comunali ben lo sanno e lo "sfruttano" alla grande [xx(] Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di princezzmischa inserito in data 04/07/2012 15:16:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ti puo essere utile anche questo art. 6 e 7 cds e all'art 7 h : h. istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;id="blue"> Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonchè per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe. 2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale. 4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a. disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b. stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c. riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d. vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e. prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; f. vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati. 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a. per le strade e le autostrade statali dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; b. per le strade regionali, dal presidente della giunta; c. per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d. per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; e. per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale. 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi. Il prefetto, inoltre, nei giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe. 7. Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aereoportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aereoporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati. 8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. 9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari, sempre sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza. 10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza. 11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici. 12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonchè della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI. 13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. 15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finchè non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi. Articolo 7 - CdS Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a. adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b. limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c. stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d. riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonchè di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e. stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f. stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le aree urbane; g. prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h. istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i. riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20 salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonchè dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la viabilità urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonchè per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorchè di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonchè le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento dl una somma da euro 80 a euro 318. 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 24,00 ad Euro 94,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 726 a euro 2.918. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
quote:Risposta al messaggio di princezzmischa inserito in data 04/07/2012 15:41:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Attenzione: l'interrogazione spesso resta interrogazione (in politica )senza risultato.. impugnare invece un'ordinaza/sentenza davanti la TAR da sempre dei risultati sperati e non...
quote:Risposta al messaggio di aquilone inserito in data 04/07/2012 15:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [;)][}:)] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di mauryk inserito in data 04/07/2012 15:45:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Benissimo , visto e considerato che l'associazione sta portando avanti l'interrogazione, ti offri per portare avanti l'impugnazione davanti al TAR ? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/07/2012 15:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Un ricorso al TAR non e' cosa da poco (sia economicamente che come tempo da dedicarci) E come gia' scritto prima, alla fin fine chi si deve "smarronare" e' il cittadino [:(!] e questo le amm. comunali ben lo sanno e lo "sfruttano" alla grande [xx(] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/07/2012 15:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo che sicuramente non hai letto il mio secondo intervento altrimenti non ti saresti posto in maniera perentoria a dirigere il mio pensioero... oppure devo pensare che la firma che lasci ad ogni tuo post forse vada rivista! Senza polemica anche perchè io ho dato degli spunti che se non piacciono possono rimanere tali... io non ho intenzione di andare a Casgliari quindi...
quote:Risposta al messaggio di cucciolotto inserito in data 04/07/2012 17:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Anna, so quanto ami la Sardegna e ti ringrazio, queste sono le mail dell'assessorato al turismo della Regione: Assessore Luigi Crisponi linea diretta 070/6067005 fax 070/6067255tur.assessore@regione.sardegna.it tur.assessore.staff@regione.sardegna.it tur.assessore@pec.regione.sardegna.it Assessorato al turismo Comune di Cagliari: e-mail turismo@comune.cagliari.it telefono: 070 6778436 - 070 6778470 Ciao[:)] Antonella
quote:Risposta al messaggio di aquilone inserito in data 04/07/2012 18:06:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scriviamo in TANTI ! [;)][}:)] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 04/07/2012 18:30:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie anche a te Ivano[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di aquilone inserito in data 04/07/2012 18:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sarebbe pero meglio che i messaggi fossero concordati . Cosi da dare la sensazione di avere a che fare con una struttura reale e non con un manipolo di arrangiaticci Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/07/2012 22:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Bravo ! [:0] (sul serio) Ti vedo bene a prendere le redini di una Associazione o di un Movimento di camperisti [:D] (qui non non sul serio) Ivano PS: chiedo scusa a tutti per l'OT considerato l'argomento serio [:I] ma proprio non ho potuto farne a meno [:p]id="blue">