quote:Risposta al messaggio di ilconteita12 inserito in data 15/04/2013 14:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se il parcheggio e' a uso pubblico (indipendentemente sia gratuito o a pagamento) che io sappia e' NO Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/04/2013 14:31:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di ilconteita12 inserito in data 16/04/2013 14:47:09 (> Se il parcheggio e' pubblico la legge di riferimento e' il CdS (le differenze tra parcheggio pubblico dove vige il CdS e privato si possono leggere inVisualizza messaggio in nuova finestra
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#1855715). Non sono a conoscenza di ricorsi e relative sentenze su questa tematica. Ivano PS: dimenticavo, in un pubblico parcheggio se la sosta e' vietata (in questo caso di notte) a TUTTI i veicoli penso che il divieto sia legittimo se invece e' solo vietata ai camper e' illegittimo id="blue">quote:Originally posted by ilconteita12 E' possibile vietare la sosta notturna in un parcheggio comunale a pagamento, ma dato in concessione ad un privato?>> CdS, art. 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a. adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; [...omissis...]id="green"> CdS, art. 6 "Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: [...omissis...] d. vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; [...omissis...]id="green"> Cio' premesso, per una valutazione piu' esauriente del tuo quesito occorrerebbe sapere quale sia la segnaletica attualmente collocata sul posto oppure, ancor meglio, disporre del testo della relativa ordinanza sindacale.
quote:Risposta al messaggio di ilconteita12 inserito in data 15/04/2013 14:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se il suolo (comunale, ovvero demaniale) è dato in concessione ad un privato, è il privato che, salvo diverse disposizioni inserite nell'atto di concessione, decide cosa farci...è un pò come i lidi balneari: la spiaggia è demaniale ma una volta data in concessione non è più pubblica...
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 16/04/2013 21:03:05 (> Pero' pur in caso di proprieta' privata se le strade e relative pertinenze sono ad uso pubblico (p.e. il parcheggio di un supermercato) viene applicato il CdS, ovvero dovrebbe dovrebbe valere il concetto espresso inVisualizza messaggio in nuova finestra
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#1855715 O almeno cosi' io ho capito Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di domm inserito in data 16/04/2013 21:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> purtroppo sono poche le amm. comunali "illuminate" che ammettono e pongono rimedio agli errori commessi [V] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 16/04/2013 17:01:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie, quindi non si può fare nulla...ho chiesto delucidazioni anche alla associazione...vediamo gli sviluppi, grazie.
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 17/04/2013 10:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E cosa c'entra che vi viga il CdS? perchè il supermercato la notte non potrebbe chiudere l'accesso all'area?
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 19/04/2013 22:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se ho capito bene il significato della differenza tra parcheggio privato e pubblico : - se viene applicato il CdS l'accesso al parcheggio e' liberamente ammesso (anche se a pagamento tramite p.e. ticket) e il parcheggio e' ad uso pubblico (indipendentemente che il suolo sia privato, o dato dato in concessione ad un privato) - se invece l'accesso al parcheggio non e' liberamente ammesso (p.e. tramite apertura di un cancello, dal sollevamento di una barra, dall'inserimento di una tessera, etc.) il CdS non si applica e il parcheggio non e' ad uso pubblico bensi' privato (ovvero cosi' come nel caso dell'esempio del supermercato da te citato) Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di ilconteita12 inserito in data 19/04/2013 21:08:16 (> A parer mio non si puo' far nulla solo se la sosta notturna e' vietata a TUTTI i veicoli della stessa categoria, ovvero se e' vietata solo ai camper e non anche alle autovetture il divieto e' illegittimo (in quanto entrambi i veicoli appartengono alla categoria M1, vedasi p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
) quindi non si può fare nulla...>
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#2887416 dove una multa e' stata annullata a Como proprio per questo motivo) Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 19/04/2013 23:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Forse non mi spiego bene...se vi è un gestore dell'area ciò significa che, a prescindere dal fatto che quando in funzione l'area stessa è soggetta al CdS, il gestore potrà aprirla e chiuderla quando gli pare...ti faccio un altro esempio: anche nei distributori di carburanti l'orientamento è quello di considerali soggetti al CdS, però quando la notte chiudono e il gestore mette le catene agli ingressi, qualcuno può forse dire che non potrebbe farlo?..quindi, ritornando al tema in discussione, l'area in concessione la notte può essere chiusa in modo da vietarne la sosta...
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 20/04/2013 10:36:44 (> Ti spieghi benissimo e ti ringrazio per la precisazione. Pero' a parer mio in un parcheggio ad uso pubblico l'accesso e' (deve essere) liberamente ammesso senza alcun condizionamento ovvero non vi possono essere condizionamenti dovuti p.e. a cancelli, catene, sbarre, ingresso con tessera, etc. (ovvero io la penso cosi' come scritto inVisualizza messaggio in nuova finestra
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#1855715) , e cio' ha una correlazione con il CdS perche' questo puo' essere applicato solamente su terreno ad uso pubblico (anche se privato ma ad uso pubblico) e non privato. Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di samuraj inserito in data 20/04/2013 06:13:19 (> Che dire, hai riassunto alcuni dei tanti impedimenti che rendono difficile l'itinerare in camper (divieti illegittimi e altri "trucchi" altrettanto illegittimi che hanno la finalita' di cercare di allontanare i camper). I divieti solo per camper sono illegittimi cosi' come chiaramente indicato in piu' occasioni dai Ministeri competenti ultima delle quali la circolare del Ministero degli Interni nr. 277 del 15/01/2008 (disponibile in http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=55). Poi, riprendendo alcuni spunti del tuo scritto: - un comune NON puo' mettere a disposizione SOLO parcheggi a pagamento perche' la vigente normativa prevede che laddove esistono parcheggi a pagamento per autoveicoli (quindi camper compresi) nelle immediate vicinanze ne devono esistere anche liberi e gratuiti (vedasi sentenza Cassazione Sez. Unite Civili del 9 gennaio 2007 , nr. 116/07 , R.G.N. 25887/02 , Ud. 16/11/06 disponibile inVisualizza messaggio in nuova finestra
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http://www.ricorsi.net/giurispr...
) - l' "obbligo" ad andare solo in AA (a causa di divieti illegittimi) comporta anche il fatto che pur magari dovendosi fermare poche ore si deve il piu' delle volte pagare per 24 ore, ovvero un vero e proprio furto - la tariffa di sosta camper non puo' essere maggiorata oltre il 50% rispetto a quella delle autovetture - vero (e giusto) che se si sborda dallo stallo di sosta si viola la legge e di conseguenza si prende si e' in multa, ma io non ho mai visto multare un SUV che sborda dallo stallo... e poi basterebbe (si dovrebbe cosi' come previsto...) fare anche degli stalli di sosta che permettano di ospitare veicoli piu' grandi delle "normali" autovetture (tra cui p.e. camper ma anche SUV) cosi' come avviene nei comuni "civili" (p.e. a Ferrara nel parcheggio ex-mof a 2 passi dal centro) Concludendo, che fare ? Si puo' "ignorare" i divieti illegittimi e in caso di multa INGIUSTA "ribellarsi" ricorrendo presso il Prefetto o il GdP (per i precedenti di ricorsi vinti si puo' leggere inhttps://forum.camperonline.it/S...
) questo anche se, come gia' scritto, il piu' delle volte "conviene" (sia economicamente che come tempo da dedicarci) pagare la multa che non ricorrere e questo le amm. comunali ben lo sanno e lo "sfruttano" alla grande (ovvero, ti ficco la multa anche se ingiusta e poi valuta tu se "conviene" ricorrere...) Oppure si puo' evitare i comuni con divieti illegittimi ma meglio se facendolo sapere p.e. cosi' come proposto con l'iniziativahttps://forum.camperonline.it/C...
Oppure usare il "flessibile" per abbattere i cartelli con i divieti illegittimi [:D] Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di ilconteita12 inserito in data 21/04/2013 15:00:49 (> lobbies turistiche ... [:(!] Chiedendo scusa se mi ripeto, i divieti solo per camper sono illegittimi cosi' come chiaramente indicato in piu' occasioni dai Ministeri competenti ultima delle quali la circolare del Ministero degli Interni nr. 277 del 15/01/2008 (disponibile inVisualizza messaggio in nuova finestra
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http://www.movimentocamperisti....
) di cui riporto le parti di interesse : Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro. Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli). E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima.id="black"> A cio' da aggiungere che nel rispetto della vigente normativa (e ovviamente civilmente nel rispetto degli altri) nulla vieta di dormire dentro ad un veicolo (camper, autovettura, tir, ...) in sosta in un pubblico parcheggio. Per quello che si puo' fare riguardo ai divieti illegittimi ho scritto nel mio prec msg Ivanoid="blue">