ora la domanda è fare ricorso al prefetto oppure al GDP? Io pensavo al prefetto facendo riferimento proprio alla circolare del Ministero degli Interni nr. 277 del 15/01/2008 che si rivolge proprio ai prefetti.
quote:Risposta al messaggio di domm inserito in data 17/05/2013 08:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per prima cosa chiedi al Comune copia dell'ordinanza che hai violato. Ciao!
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 17/05/2013 08:47:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Fatto! Nella prima pagina ci sono alcuni passi proprio della ordinanza.
quote:Risposta al messaggio di domm inserito in data 17/05/2013 08:24:51 (> come gia' scritto in precedenza trattasi di divieto illegittimo e quindi la relativa multa e' contestabile in quanto sia i camper che le autovetture appartengono alla stessa categoria M1 definita dal CdS, ovvero dove puo' sostare un tipo di veicolo puo' sostare anche l'altro a meno ovviamente esistano impedimenti con motivazioni strettamente inerenti le caratteristiche tecniche della strada e/o relative pertinenze (p.e. strada troppo bassa o stretta). Per i ricorsi vinti: - in generale si possono trovareVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
https://forum.camperonline.it/S...
- in particolare per questo caso si puo' fare riferimento a quello vinto a Grosseto nel dicembre 2009 dove il GdP ha annullato una multa (dopo che il ricorso era stato respinto dal Prefetto) per divieto di sosta camper (sosta in un parcheggio riservato alle autovetture). Sentenza del 3/12/2009 R.G. nr. 2510/08 (testo scaricabile dahttp://www.movimentocamperisti....
e dahttp://www.movimentocamperisti....
) Se presentare il ricorso al GdP o al prefetto e' una scelta con dei pro e dei contro tra cui p.e. : - per fare ricorso presso il GdP dal gen 2010 si deve pagare (se non ricordo male sui 40 euro, e non so se vengono restituiti se il ricorso viene vinto, altro motivo per cui, come gia' scritto, il piu' delle volte purtroppo "conviene" pagare la multa che non ricorrere e questo le amm. comunali ben lo sanno e lo "sfruttano" alla grande ovvero "ti ficco la multa e poi vedi tu se ti conviene ricorrere o pagarla..." [:(!]) invece presso il Prefetto no - se il ricorso viene respinto dal Prefetto di solito la multa raddoppia, dal GdP no - se il ricorso viene respinto dal Prefetto si puo' presentare un successivo ricorso al GdP (cosi' come p.e. avvenuto nel ricorso vinto a Grosseto prima citato) , viceversa no Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di domm inserito in data 14/03/2013 19:37:01 (> Riguardo a quanto sopra, riporto di seguito alcuni passi della circolare del Ministero degli Interni nr. 277 del 15/01/2008 inviata a tutti i Prefetti d’Italia (la versione integrale e' disponibile p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
) Nella prima pagina ci sono alcuni passi proprio della ordinanza : VISTA la tendenza di lasciare anche per lunghi periodi temporali in sosta i veicoli di tipo Caravan provenienti anche da intestatari non residenti nel comune che riducono gli stalli utili di parcheggio. RITENUTO necessario stabilire limitazionialla fruizione libera e costante per i veicoli in questione che soprattutto nei mesi invernali stazionano senza soluzioni di continuità in aree destinate a servizio pubblico per i residenti, oltre a scongiurare le soste ai fini turistici nelle aree prive dei dovuti dispositivi per lo scarico fognario.>
http://www.movimentocamperisti....
) che indicano per l'appunto l'illegittimita' dei punti indicati nell'ordinanza in questione : Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”.. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.id="black"> Ivanoid="blue">