Inserito il 17/02/2008 alle: 11:46:45
Io al mio amministratore ho inviato laseguente lettera per raccomandata A.R. e da tre anni sto aspettando risposta.-
Preg. Coordinatore Condominio Tartaro 1/17.-
E, p.c.
Spett. A.T.E.R. Piazza Pozza
Oggetto: Parcheggio autoveicoli nei parcheggi comuni di questo complesso.-
Il sottoscritto…………………, residente in via …………..in qualità di proprietario, invia la presente al fine di risolvere quello che si sta trasformando in un antipatico problema e che è determinato da una nostra scelta di acquisto relativa ad un autoveicolo.
Il fatto che alcuni condomini non amino le autocaravan ed intervengano contro la relativa sosta ci porta, non con intenti dottrinali ma "cum grano salis", ad analizzare il tema con il fine di evitare assurdi contenziosi. Il punto di partenza è ovviamente l'autocaravan (definita comunemente camper) che, purtroppo, viene ancora vista come un segno di ostentazione di ricchezza e libertà, suscitando nei vicini assurde invidie, voglie di vendetta e di rivalsa. A complicare quando detto in premessa, contribuiscono coloro che parcheggiano l'autocaravan bloccando passi carrabili e finestre nonché rendono "a rischio di ladro" i balconi.
E' pacifico che, se il camperista non ha il diritto di ostruire strade, portoni, finestre, nessuno può impedirgli di sostare e/o parcheggiare l'autocaravan allorquando tale azione è ammessa per altri veicoli e/o per altri autoveicoli.
Per quanto sopra, vale ricordare, quale utile PROMEMORIA PER REGOLAMENTARE ED OTTIMIZZARE LE AREE PARCHEGGIO CONDOMINIALI:
1. Autovettura, autoveicolo definito alla lettera A dell'art. 54 del Codice della Strada Autocaravan, autoveicolo definito alla lettera M dell'art. 54 del Codice della Strada.
2. Il Ministero Lavori Pubblici (Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, 5 marzo 1997) ha ribadito che per "strada" s’intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali mentre il termine "circolazione" è esteso alle aree aperte alla circolazione in quanto non è la proprietà l’elemento caratterizzante.
3. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm. formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine e la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato l'autoveicolo. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è consigliata in modo particolare ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli), a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacenti agli stalli) e quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacenti agli stalli).
4. Per ottimizzare il numero degli stalli di sosta, con reciproca soddisfazione dei condomini, è opportuno allestire stalli di sosta per autoveicoli di dimensioni diverse, a partire dalla dimensione minima di 230x450 cm., come ricordato alle fig. II.444 e II.444a del Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada.
5. E' reciproca soddisfazione per i condomini ubicare le autocaravan e/o le autovetture di similari dimensioni in stalli che, nonostante le loro maggiori dimensioni, non inficiano il numero degli stalli di sosta dell’area parcheggio.
6. E' reciproca soddisfazione per i condomini, nonchè rispetto delle normative, verificare se nel condominio esistono persone disabili. Nel caso positivo, devono essere allestiti specifici stalli di sosta di larghezza non inferiore a 320 cm, ubicandoli in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso.
secondo foglio
7. Nel caso nell'area di parcheggio condominiale vi fosse l'opportunità di assegnare più stalli di sosta ad ogni nucleo familiare, è consigliabile, per reciproca soddisfazione dei condomini,
che detti stalli di sosta siano contigui e la delimitazione sia effettuata mediante il
tracciamento sulla pavimentazione di strisce formanti un solo rettangolo entro il quale il
condomino possa parcheggiare più veicoli (biciclette, motocicli, rimorchi, autovetture,
autocaravan) oppure un solo autoveicolo di maggiori dimensioni rispetto ad uno stallo di
sosta di dimensioni minime. Si tratta di attivare un reciproco vantaggio, tenendo presente
che detti veicoli e/o rimorchi devono parcheggiare nel rispetto del Codice della Strada e non
trasformare il rettangolo di parcheggio in un deposito, occupando lo spazio esterno ai
veicolo con suppellettili, teloni, ecc.... Per quanto sopra, vale altresì ricordare, quale utile
PROMEMORIA PER EVITARE ASSURDI ED ONEROSI CONTENZIOSI, che allorquando:
a) tra gli usi di un’area condominiale vi è quello di consentire ai condomini la circolazione stradale
(per circolazione stradale s'intende, ai sensi dell'art. 3, punto 9, del Codice della Strada, il
movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali) e si è sempre
parcheggiato;
b) gli stalli di sosta per gli autoveicoli consentano il parcheggiare degli autoveicoli senza ostruire
strade, portoni, finestre e/o impedire agli altri condomini di fare altrettanto;
c) l’utilizzo dell'autocaravan nell'area di parcheggio si svolge nel rispetto dell'art. 185 del Codice
della Strada, cioè senza occupazione dello spazio esterno al veicolo;
d) il Regolamento approvato non evidenzi situazioni tecniche particolari riguardo a problematiche
inerenti il peso e/o l'ingombro degli autoveicoli, come previsto nel Codice della Strada;
NE CONSEGUE che si dovrà continuare a poter parcheggiare l'autocaravan a meno che non si voglia attivare, a posteriori, una illegittima discriminazione per il tipo di acquisto di autoveicolo effettuato da una famiglia.
PER CONCLUDERE, essendo la giurisprudenza chiara e continua nel condannare una innovazione non consentita, è interesse dell'amministratore del condominio informare gli assegnatari di quanto previsto dalle leggi in merito di circolazione e sosta dei veicoli, evitando l'esperimento di vie legali che si risolverebbero solo in oneri e onorari a carico di quei condomini che hanno attivato/determinato la discriminazione.
Esistendo situazioni diverse da condominio a condominio, vale per tutte ricordare l'ultima sentenza del Giudice di Pace di Foligno (6 marzo 1997, n. 15 - Civile ed altro c. Condominio in Via Sicilia n. 23 in Foligno) che, interpretando l’art. 1117 cod. civ. a proposito di autorimesse, parcheggi, posti auto, decide: "è illegittimo il divieto rivolto ai condomini proprietari di autocaravan di parcheggiare tali mezzi nelle aree adibite a parcheggio autoveicoli, sempre che i proprietari suddetti non utilizzino il parcheggio condominiale come area per campeggio".
Per quanto sopra, confidiamo che la S.V. si attivi per informare i condomini che ogni decisione tesa a determinare un impedimento e/o una limitazione al parcheggiare delle autocaravan comporterà da parte nostra l'esperimento di vie legali, con la richiesta di risarcimento per i relativi oneri e onorari che dovremo sostenere.
In attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti.
eminer