quote:Risposta al messaggio di laarco inserito in data 06/12/2010 12:20:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Io è una vita che parcheggio con il camper in tutte le città persino nei centri storici dove è possibile mai preso una contravvenzione importante non intralciare il traffico o creare pericolo.Ciao Dario
quote:Risposta al messaggio di laarco inserito in data 06/12/2010 18:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> certo il contrassegno è relativo al disabile che puo usarlo con qualsiasi mezzo...(volendo anche con un panzer). un consiglio quando arrivi chiedi ad un vigile se non dai fastidio. puoi usarlo anche fuori dalle strisce gialle (magari ci sono parcheggi piu adatti) pero devi informarti se quel comune esenta i disabili dal pagamento del parcheggio. hai diritto a parcheggiare ma il pagamento è a giudizio del comne. byby roberto
quote:Risposta al messaggio di ilusion i670 inserito in data 06/12/2010 21:29:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il problema è stabilire se oggettivamente il camper può essere considerato un "veicolo al servizio di persone invalide". Esiste un chiarimento ministeriale oppure una pronuncia giurisprudenziale a riguardo? In assenza di un'autorevole pronuncia possiamo iniziare la solita, sterile discussione su che tipo di veicolo sia un autocaravan.
quote:Risposta al messaggio di ilusion i670 inserito in data 06/12/2010 22:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non discuto, ma tempo fa, non ricordo se in questa sezione oppure nella sezione disabili, un utente disse che un vigile gli fece la multa sostenendo che un camper non può essere considerato un veicolo a servizio di un disabile. Certo, in quel contesto probabilmente eravamo di fronte ad una interpretazione molto restrittiva, e forse squisitamente personale, da parte del tutore dell'ordine. Ma bisognerebbe capire la fattispecie perchè un vigile potrebbe consentire il parcheggio di un'auto a servizio di un disabile a Piazza del Duomo a Milano, mentre potrebbe non fare altrettanto se il veicolo fosse un camper di oltre 7 metri.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 06/12/2010 21:59:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> chorus scusa ma più che leggere il codice della strada che legge vuoi di più ... "veicolo al servizio del disabile" può essere un carro trainato da muli, un autobetoniera un autocaravan o una bicicletta! VEICOLO è la definizione più ampia che esista nel codice della strada non si parla di autoveicolo, autovettura o di categorie di autoveicoli ma di semplice VEICOLO! saluti, Marco
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 08/12/2010 20:55:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Riporto il primo comma dell'art. 188 del cds: "Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità do esse, secondo quanto stabilito nel regolamento". Secondo te, l'intenzione del legislatore era quella di considerare qualsiasi tipo di veicolo (beninteso adibito al trasporto di persone), anche un autocaravan di 10 metri?
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/12/2010 14:47:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il quesito è interessante, ma mi viene da porne un altro. Secondo te un camper come questo: può essere considerato un "veicolo al servizio delle persone invalide"?
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 09/12/2010 15:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sono a conoscenza di disposizioni legislative che regolamentano l'utilizzo dei veicoli adibiti al servizio di persone invalide (non utilizzo il termine disabili bensì quello previsto dal codice della strada). Vado pertanto a buonsenso. Ritengo che la pedana serva per caricare il disabile e mi chiedo se il camper all'interno sia provvisto di un sistema di ritenuta della sedia a rotelle, per intenderci quello esistente negli autobus adibiti al trasporto pubblico. Qualora ce l'abbia, mi chiedo se un simile sistema sia omologato. Inoltre, il camper fotografato mi sembra più lungo di una autovettura e mi chiedo dove potrebbe essere posteggiato, considerato che gli stalli riservati alle persone invalide sono delle medesime dimensioni di quelli riservati alla sosta di qualsiasi autovettura.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/12/2010 16:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ma mi fate capire dove volete arrivare con stà storia?Mi volete far credere che adesso un disabile non può andare in giro con un camper?non può sostare negli appositi parcheggi perche più lungo? Scusate ma i ricorsi che ci sono a fare?. Affermo che un camper con una modifica di quel genere o qualsiasi modifica venga fatta da ditte autorizzate siano omologato non possono essere furi legge anche perchè vengono detratte le tasse sulle spese.NBIO sul mio ho una modifica ed è omologata ma chi rischierebbe l'incolumità del proprio caro.Ciao Dario
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 09/12/2010 15:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sinceramente non me ne frega una beata fava di quello che avrebbe PENSATO il legislatore quando ha scritto la legge, fatto sta che ha SCRITTO VEICOLI al servizio senza specificare ne che si debba trattare di veicoli per trasporto persone ne che debbano rientrare in una determinata dimensione né che debbano essere allestiti in modo particolare. Un cieco o un sordo sempre invalidi sono ma non hanno bisogno di pedane o altri aiuti o allestimenti particolari per cui qualsiasi VEICOLO nel quale l'invalido viene trasportato con annesso contrassegno è da ritenersi idoneo. Se all'invalido piace viaggiare comodo in un pullman a due piani gli appone il contrassegno ed è in regola. Se il legislatore PENSAVA di dover mettere qualche limitazione ai VEICOLI a servizio di un invalido DOVEVA ANCHE SCRIVERLO ... la legge va innanzitutto letta per quello che è il significato delle parole per quanto assurde possano essere. I signori che scrivono le leggi ritengo abbiano almeno un titolo di scuola superiore e quindi in grado di comprendere il significato delle parole che scrivono altrimenti vadano a fare altro. Poi voglio dire perché devo impedire ad un disabile di godersi un camper da 10m mentre un "normodotato" può acquistarne anche da 12m o allestire un autoarticolato da 18m? E se io fossi fortunato proprietario di un camper da 12m e volessi portare a spasso un mio amico disabile che faccio? lo accorcio? Sarà poi mia personale attenzione non pretendere di parcheggiare in pieno centro a Positano o Amalfi ma penso che un minimo di buon senso i disabili lo abbiano. saluti, Marco.
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 09/12/2010 16:23:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per quanto ne so, esistono delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli al servizio dei disabili, che valgono sia ai fini irpef sia ai fini iva. Mentre per quelle ai fini irpef sono contemplati anche gli autocaravan, non lo sono altrettanto per quelle ai fini iva. Mi spiace che anche tu interpreti le leggi soltanto con riferimento al significato letterale delle parole e non anche con riferimento a quella che doveva essere l'intenzione del legislatore. Un nostro collega camperista ha posto una specifica domanda ed io ho risposto secondo la mia limitata conoscenza in materia, applicando le mie nozioni giuridiche al primo comma che ti ho postato nel messaggio precedente. Siccome il legislatore ha previsto l'allestimento e la manutenzione di apposite strutture idonee a consentire la mobilità delle persone invalide mi sono chiesto se tale previsione sia riferita a qualsiasi tipo di veicolo oppure soltanto ad alcuni. Non credo proprio che il legislatore intendesse riferirsi ad un autocaravan lungo 10 metri, considerati i centri storici delle nostre città.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/12/2010 16:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sono d'accordo che nei centri storici meno autoveicoli (di qualsiasi genere) ci sono meglio è. scusa ma qui non si parla di agevolazioni fiscali, si parla di codice della strada e di dove possono circolare, sostare e fermare i veicoli a servizio di un disabile. a me non dispiace affatto soffermarmi SOLO a leggere le leggi prima di tentare di capire ciò che intendeva scrivere il legislatore. Ritengo sia la via più corretta prima leggere e poi analizzare le intenzioni, anziché scervellarsi sulle intenzioni prima di leggere [;)]. Qui poi il legislatore, una volta tanto, parla chiaro utilizzando il termine VEICOLO. Visto che vi sono delle categorie ben definite dal codice della strada stesso nelle quali si suddividono i veicoli, se intendeva fare delle restrizioni bastava che anziché VEICOLO scrivesse AUTOVETTURA o indicare addirittura la sigla specifica p.es. M1, cosa non particolarmente difficile. invece non lo ha fatto quindi, secondo me, se ha sbagliato così clamorosamente nella scelta del termine da usare ... meglio non pensare a ciò che stava pensando (bunga bunga?). certo che se il disabile viaggia in camper da 12m troverà facilmente ostacoli fisici che gli impediscono di far valere i propri diritti e allora doterà il suo appartamento viaggiante di autoveicolo di dimensioni più modeste per poter usufruire dei parcheggi più centrali. Sicuramente non era intenzione del legislatore arrivare a radere al suolo Positano, Amalfi o se preferisci Vernazza o Riomaggiore per consentire al disabile con autocaravan di 12m di parcheggiare in centro [;)] cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 09/12/2010 17:13:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Visto che non conosco dottrina e giurisprudenza del cds, anche per mia difficoltà nel reperire letteratura in materia, ho soltanto applicato il principio dell'analogia, chiedendo soccorso ad altra branca del diritto. Sbaglio oppure ho letto in più di un'occasione che tu hai fatto studi giuridici? Non conosci l'art. 12 delle preleggi? [;)]
quote:Originally posted by m1971b Un cieco o un sordoid="red"> sempre invalidi sono ...>> Mi permetto ricordarti che l'apposito contrassegno puo' essere rilasciato a persone: - invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ex art. 381/2 Reg.); - non vedenti (ex art. 12/3 DPR 503/1996). Un sordo, ancorche' invalido, non ha tìtolo al rilascio del contrassegno.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/12/2010 16:41:18 (> La domanda non mi pare peregrina, tuttavia: a) la sosta che comportasse «grave intralcio al traffico» è comunque esclusa dall'art. 11 del DPR 503/1996; b) il contrassegno previsto dall'art. 381 del Regolamento del CdS non solo riguarda «veicoli» in generale (non specificamente autovetture), ma «non è vincolato ad uno specifico veicolo». In sostanza, qualsiasi veicolo va bene, purché non intervengano motivi di intralcio (quelli che citavi). Da notare, per differenza, che l'assegnazione di uno spazio per la sosta dedicato è invece possibile, «di norma», solo se la persona invalida è abilitata alla guida e dispone di un autoveicolo (art. 381 Reg). Difficile pensare che l'uso di "veicolo" prima e di "autoveicolo" dopo, nello stesso articolo, sia casuale. (*) Il problema, comunque, mi pare un altro. Lo stesso art. 11 del DPR 503/1996 non parla solo di intralcio, ma anche di «obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo» e di «sosta vietata o limitata» (almeno così leggo un articolo che non mi pare scritto nel migliore italiano). E qui rispunta il solito vecchio tema... Diamo pure per scontato che il contrassegno possa essere usato su qualsiasi veicolo (detto chiaro), anche un'autocaravan (non si fanno eccezioni), ad esempio che così si possa accedere a ZTL o aree pedonali, a meno di «grave intralcio» (sempre l'art. 11 del DPR). Perché no? Se intendo bene, il problema posto però era: se esiste un divieto di sosta (per autocaravan), questo può essere ignorato se si possiede il contrassegno? E qui direi: SE il divieto o la limitazione della sosta è legittimo, allora NO. Esempio: se la sosta è vietata perché una certa zona è destinata quel giorno a ospitare un mercato, non si vorrà mica parcheggiare lì in mezzo ai banchi! Se invece c'è un divieto generico di sosta solo per le autocaravan, il problema è la legittimità del divieto, non il possesso o meno del contrassegno. Questo, almeno, quanto mi pare di aver capito rispetto al quesito posto da laarco. Provo a essere più concreto. Poniamo che vi sia un parcheggio che abbia alcuni stalli riservati alle autovetture, altri riservati alle autocaravan. In questo caso, mi sembrerebbe escluso che, se quelli per le autocaravan sono tutti occupati, si possa usare uno stallo per autovettura perché si ha il contrassegno. In altri casi, quelli che hanno da recriminare sono tutti i camperisti. -------------------------- (*) Circa l'art. 12 delle preleggi, mi pare che secondo i giuristi si faccia ricorso all'"intepretazione logica" (che deve prendere in considerazione l'intenzione del legislatore) quando l'"interpretazione letterale" non è sufficiente a rimuovere i dubbi interpretativi (v.Visualizza messaggio in nuova finestra
) Siccome il legislatore ha previsto l'allestimento e la manutenzione di apposite strutture idonee a consentire la mobilità delle persone invalide mi sono chiesto se tale previsione sia riferita a qualsiasi tipo di veicolo oppure soltanto ad alcuni. >
qui
). Nel nostro caso il diverso uso dei termini "veicolo" e "autoveicolo" mi pare non lasciare spazio ad alcun dubbio: "veicolo" è concetto più ampio di "autoveicolo". Come se non bastasse, l'art. 54 del CdS ci dice che anche un'autocaravan è un autoveicolo.