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Parcheggio - Come si collocano i Camper

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rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 27/08/2007 alle: 18:43:39
Quest'anno ho trascorso la prima vacanza lunga in camper. Tutto bene anche la guidabilità che tanto mi preoccupava, anche se sono stato in Austria, Germania e Danimarca quindi non ho trovato grossi problemi di viabilità. Una cosa però non ho capito, forse dovrei tornare a scuola guida [:0] Come si colloca il Camper? Spesso ho trovato indicazione di parcheggi differenti tra Auto, Camion e Roulotte ma nessuna indicazione per camper! Come ci si comporta in questi casi? Ci si "assimila" alle auto? In parcheggi dove è indicato il simbolo dell'automobile possiamo parcheggiare? E se c'è la scritta solo autovetture? E' sufficente stare dentro alle righe di delimitazione del parcheggio? Spesso però è impossibile! Il mio è lungo 7.10 mentri. Anche alla dogana o in qualche casello ci sono corsie differenti per Auto, Camion e Roulotte. Io sono andato sempre con le auto, penso che sia corretto ma non ne sono del tutto sicuro.....
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 27/08/2007 alle: 20:28:46
quote:Originally posted by rossoblu
Quest'anno ho trascorso la prima vacanza lunga in camper. Tutto bene anche la guidabilità che tanto mi preoccupava, anche se sono stato in Austria, Germania e Danimarca quindi non ho trovato grossi problemi di viabilità. Una cosa però non ho capito, forse dovrei tornare a scuola guida [:0] Come si colloca il Camper? Spesso ho trovato indicazione di parcheggi differenti tra Auto, Camion e Roulotte ma nessuna indicazione per camper! Come ci si comporta in questi casi? Ci si "assimila" alle auto? In parcheggi dove è indicato il simbolo dell'automobile possiamo parcheggiare? E se c'è la scritta solo autovetture? E' sufficente stare dentro alle righe di delimitazione del parcheggio? Spesso però è impossibile! Il mio è lungo 7.10 mentri. Anche alla dogana o in qualche casello ci sono corsie differenti per Auto, Camion e Roulotte. Io sono andato sempre con le auto, penso che sia corretto ma non ne sono del tutto sicuro..... >
> All'estero (come in teoria sarebbe in Italia grazie all'art. 185 del CdS) i camper sono EQUIPARATI in toto alle autovetture! Quindi dove vanno le autovetture vanno i camper! Una sola raccomandazione. Talvolta alle barriere autostradali (Ponte Europa Austria) è meglio seguire gli indirizzamenti per camion, pulmann o roulottes perché quelli per autovetture sono troppo stretti. Solo per questo. Ah, evita la Croazia dove sono capaci di processarti per direttissima se commeti il GRAVISSIMO reato di dormire in camper fuori dai campeggi!!! In Italia evita posti come Orosei, Numana e similari perché consderano i camper come portatori di peste bubbonica e ti multano solo se pensi di fermarti in paese. Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, Belgio, Norvegia, Svezia, Fiinlandia, Spagna sono Paese civili che considerano i camper liberi come le autovetture. Italia da stare attenti a certi comuni governatti da cretini. Croazia... vedi sopra. Olanda se dormi in camper fuori dei campeggi prendi una multa (non grossa: in realtà costa molto meno di un campeggio). Ciao

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 27/08/2007 alle 20:32:45
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Roberto66
Roberto66
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19/10/2003 22556
Inserito il 28/08/2007 alle: 10:51:47
in certe aree di sosta i camper sono parcheggiati come il Tetris ! Ciao Roberto
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 28/08/2007 alle: 19:47:23
quote:Originally posted by rossoblu
Quest'anno ho trascorso la prima vacanza lunga in camper. Tutto bene anche la guidabilità che tanto mi preoccupava, anche se sono stato in Austria, Germania e Danimarca quindi non ho trovato grossi problemi di viabilità. Una cosa però non ho capito, forse dovrei tornare a scuola guida [:0] Come si colloca il Camper? Spesso ho trovato indicazione di parcheggi differenti tra Auto, Camion e Roulotte ma nessuna indicazione per camper! Come ci si comporta in questi casi? Ci si "assimila" alle auto? In parcheggi dove è indicato il simbolo dell'automobile possiamo parcheggiare? E se c'è la scritta solo autovetture? E' sufficente stare dentro alle righe di delimitazione del parcheggio? Spesso però è impossibile! Il mio è lungo 7.10 mentri. Anche alla dogana o in qualche casello ci sono corsie differenti per Auto, Camion e Roulotte. Io sono andato sempre con le auto, penso che sia corretto ma non ne sono del tutto sicuro..... >
> Il tema è molto dibattuto e vedo che hai già ricevuto risposte molto bene disinformate! L'assimilazione autovettura=autocaravan è una balla: 1) ogni qual volta gli stalli di sosta sono disegnati in misura tale da non contenere un'autocaravan si è passibili di sanzione in base all'art. 157 comma 5 o perché si crea intralcio o pericolo se l'autocaravan occupa, oltre o stallo, la carreggiata. 2) Se c'è il simbolo autovettura e riesci a stare negli stalli puoi sostare, ma rischi comunque che ti elevino un verbale perché sostavi in zona destinata ad altra categoria (successo a me a Marina di Grosseto ed ho fatto istanza pe l'annullamento )leggi qui: https://www.camperonline.it/for... 3) Se anziché il simbolo dell'autovettura c'è la scritta P con il pannello integrativo con testo "solo autovetture" o il divieto di sosta con il pannello aggiuntivo con testo "eccetto autovetture", la questione è più ardua da controbattere in quanto sussite un filo logico negli art. 83 comma 7 del Regolamento ove si parla di eccezioni e limitazioni per categorie di utenti e negli articoli 7 e 6 del CDS. In un caso del genere (Cassazione sentenza 11278/2001) è stato stabilito che il comune può vietare (quindi anche escludere da un divieto) una particolare categoria di utenti (esempio autovetture o autocaravan) applicando l'art. 7 e 6 commi 1, 2 e 4 del CDS ove, al comma 4 lettera b dell'art. 6 è detto che i comuni possono "stabilire obbblighi e divieti ... per determinate categorie di utenti". In ciò quindi, la Cassazione ha sentenziato un sostanziale superamento del doversi riferire all'art. 47 discminando intere categorie di veicolii affermando la possibilità di discriminare per categorie di utenti. In buona sostanza pur in assenza di divieti che facciano diretto riferimento all'autocaravan si può essere multati per i casi di cui sopra (1 e 3). Solo dove gli stalli sono capienti e non c'è riserva a favore di altre categorie di veicoli o di utenti si può sostare. Tuttavia se usi l'autocaravan a scopo abitativo (Cassazione, cfr qui: https://www.camperonline.it/for... e qui: https://www.camperonline.it/for...) ed il comune ha in atto un divieto di campeggio sei comunque passibile di sanzione (possono chiedere i tuoi documenti non quelli del mezzo che è e resta in sosta per il CDS, viceversa sei tu e le altre persone a bordo che campeggiano/campeggiate). Ciò perché la Cassazione ha stabilito che l'adibire a propria abitazione il mezzo (soggiorno) costituisce campeggio e che le norme del CDS attengono esclusivamente alla circolazione stradale del mezzo non al comportamento dell'equipaggio! E' dura non piace, ma questa è la realtà delle norme attuali, il CDS la massimo consente la sosta dell'autocaravan "ove consentito" dal comune ma non il soggiorno dell'equipaggio soggetto invece alle norme sulle infrastrutture ricettive all'aria aperta; dove vietato si può essere sanzionati se fuori da infrastrutture autorizzate.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 28/08/2007 alle 21:11:26
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 28/08/2007 alle: 21:11:13
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
... CDS ove, al comma 4 lettera b dell'art. 6id="red"> e' detto che i comuniid="red"> possono "stabilire obblighi e divieti ... per determinate categorie di utenti".>
> L'articolo 6 del CdS riguarda la Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati. Il relativo comma 4 fa riferimento all'ente proprietario della stradaid="red">. Il sindaco e' chiamato in causa dall'art. 6 CdS soltanto per le strade comunali e vicinali fuori dei centri abitati. Gli "utenti" delle strade, con buona pace dei magistrati di Cassazione, sono i soggetti indicati all'articolo 1 (comma 2) del CdS. Per annullare gli effetti delle 3sentenze3 "Orosei" e' sufficiente esplicitare il significato del termine utenti nell'articolo 3 del CdS e, da quel momento, le citate sentenze resteranno materiale di ... archivio.
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rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 30/08/2007 alle: 14:26:20
Grazie per le risposte anche se penso che sia un argomento un po' nebuloso e che non sia molto regolamentato nè in italia nè all'estero. Ma fra l'altro non capisco perchè non si possa liberamente dormire sul camper. Del resto non mi sembra che ci siano divieti di dormire in macchina o sbaglio??
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 01/09/2007 alle: 14:46:58
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
... CDS ove, al comma 4 lettera b dell'art. 6id="red"> e' detto che i comuniid="red"> possono "stabilire obblighi e divieti ... per determinate categorie di utenti".>
> L'articolo 6 del CdS riguarda la Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati. Il relativo comma 4 fa riferimento all'ente proprietario della stradaid="red">. Il sindaco e' chiamato in causa dall'art. 6 CdS soltanto per le strade comunali e vicinali fuori dei centri abitati. Gli "utenti" delle strade, con buona pace dei magistrati di Cassazione, sono i soggetti indicati all'articolo 1 (comma 2) del CdS. Per annullare gli effetti delle 3sentenze3 "Orosei" e' sufficiente esplicitare il significato del termine utenti nell'articolo 3 del CdS e, da quel momento, le citate sentenze resteranno materiale di ... archivio.
>
> Il Comune c'entra anche per l'art. 6. Non bisogna dimenticare infatti che è l'art. 7 del CDS che attribuisce i poteri ai comuni dei comm1 1, 2 e 4 dell'art. 6. L'art. 7 recita infatti: Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 1. adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; id="red">id="size3"> Ciò vale a dire che nei centri abitati i comuni possono vietare per categorie di utenti come sentenziato dalla Cassazione nelle tre sentenze per Orosei che al momento costituiscono una barriera sostanziale agli sproloqui del Ministero! Noi camperisti, infatti, abbiamo problemi pressoché esclusivamente nei centri abitati. Ma non bisogna dimenticare nemmeno il concetto di centro abitato definito dal CDS dall'art. 3 come segue: Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ed anche questa definizione rientra tra le prerogative dei comuni che possono delimitare come centro abitato gli agglomerati di edifici ad esempio per regolare velocità, soste, strisce di attraversamento pedonali etc.. Tale prerogativa è prevista nell'art. 4 del CDS che riporto qui: Art. 4. Delimitazione del centro abitato 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art.3 e' pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso. Aggiungo che in base all'art. 4 del regolamento di attuazione (comma 7) nel concetto di centro abitato possono rientrare anche strade non comunali: La delimitazione del centro abitato e' aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni di base alle quali si e' provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade comunali" di cui al comma 1. 7. Nel caso in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del Codice, con la relativa cartografia allegata, e' inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data d'inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso puo' inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che e' pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice. Come si può evincere dagli articoli citati, il comune non è un soggetto che subisce il CDS ma è un attore principale per la regolamentazione della circolazione dei veicoli e che applica il codice emanando provvedimenti vincolanti per gli utenti della strada. Chi ha problemi non deve far altro che opporsi ai provvedimenti dei comuni in sede amministrativa o secondo le regole del CDS. Ogni altra attività è puramente velleitaria. Piacerebbe a tutti smontare le 3 sentenze di Orosei ma al momento non ho letto argomenti sufficienti a generare una Sentenza a SSUU che ribalti la situazione: i comuni vietano come e quando gli pare devono solo fare attenzione a non citare l'autocaravan o a citarla nei modi e nei termini di Orosei.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 01/09/2007 alle 16:43:56
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 01/09/2007 alle: 15:31:02
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Come si può evincere dagli articoli citati, il comune non è un soggetto che subisce il CDS ma è un attore principale per la regolamentazione della circolazione dei veicoli e che applica il codice emanando provvedimenti vincolanti per gli utenti della strada. Chi ha problemi non deve far altro che opporsi ai provvedimenti dei comuni in sede amministrativa o secondo le regole del CDS. Ogni altra attività è puramente velleitaria. Piacerebbe a tutti smontare le 3 sentenze di Orosei ma al momento non ho letto argomenti sufficienti a generare una Sentenza a SSUU che ribalti la situazione: i comuni vietano come e quando gli pare devono solo fare attenzione a non citare l'autocaravan o a citarla nei modi e nei termini di Orosei. >
> Per la serie ASCOLTA SI FA SERA abbiamo tramesso la "voce di Benigni".
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 01/09/2007 alle: 17:36:11
Per quanto i miei interventi possano non piacere ritengo di avere il diritto di farli. Peraltro, sono più efficaci, "per smuovere le acque", di quanti lanciati da molti che professano tesi di "ordinanze illegittime", "combattere i comuni" ma poi non si fa seguito a queste enucniazioni e ci si limita ad "andare altrove", all'estero dove divieti non ce ne sono. Troppo facile! Sono altri gli strumenti per "smuovere le acque" per davvero, e far scendere in campo chi "ha interesse" a fare; il mio è uno dei metodi validi. Pertanto, etichettare, senza capirne i motivi, le idee altrui come vicine a chi esprime interpretazioni normative opposte alla propria interessata e disinformata opinione, sottintendendo auto-lesionismo o disfattismo in chi persegue altri metodi, e ripeterlo innumerevoli volte senza avere colto il fine delle altrui posizioni è da fascisti ... e da sprovveduti!

Modificato da Anto57 - O Nonno il 01/09/2007 alle 18:58:29
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/09/2007 alle: 19:13:44
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
... CDS ove, al comma 4 lettera b dell'art. 6id="red">, e' detto che i comuniid="red"> possono "stabilire obblighi e divieti ... per determinate categorie di utenti".>
>
quote:Originally posted by TheDevil
L'articolo 6 del CdS riguarda la Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati. Il relativo comma 4 fa riferimento all'ente proprietario della stradaid="red">.>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Il Comune c'entra anche per l'art. 6. Non bisogna dimenticare infatti che e' l'art. 7 del CDS che attribuisce i poteri ai comuni dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 6.>
> Peccato che, tra tante citazioni di articoli del CdS, tu non abbia trascritto anche l'effettivo comma 4 (lettera b) dell'art. 6id="red">, ad uso dei lettori eventualmente interessati alla nostra discussione. Ritengo di conoscere abbastanza bene anche l'art. 7 del CdS, ma la mia osservazione riguarda esclusivamente l'inesattezza della tua iniziale affermazione.
19
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/09/2007 alle: 19:25:01
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
... il comune non e' un soggetto che subisce il CDS ma e' un attore principale per la regolamentazione della circolazione dei veicoli ...>
> Completamente d'accordo.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 01/09/2007 alle: 22:06:48
quote:Originally posted by TheDevil Ritengo di conoscere abbastanza bene anche l'art. 7 del CdS, ma la mia osservazione riguarda esclusivamente l'inesattezza della tua iniziale affermazione. >
> Questo è il comma 4 lettera b dell'art. 6: # stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; Se il fine è quello di confermare che prevalgono le esigenze della circolazione, e la struttura delle strade, ti ribadisco, ma lo ha già fatto la Cassazione, che la discriminazione è possibile; basta motivare l'ordinanza e fare spazi alle autocaravan "ove consentito dal comune". Basta motivare, ad esempio, con i riscontri relativi alle presenze più rilevati di un tipo di utente legandolo ad una determinata criticità (es. i muri di autocaravan tali da rendere difficoltoso o rischioso l'attraversamento ai pedoni - viste destra sinistra - e renderne l'avvistamento complicato ai conducenti degli autoveicoli in transito, anche per chi attraversasse la strada fuori dalle strisce - privilegiando i motivi di sicurezza - oppure nelle strade con marciapiedi inestinenti o nulli, rendere poco visibile o difficoltoso l'accesso agli esercizi commerciali o coprirne le vetrine o le insegne (per le quali si pagano le imposte di pubblicità) e dare spazi di sosta alle autocaravan nei luoghi in cui simili circostanze non si verificano (in culo al mondo); permettere ad automezzi più alti di un "tot", la sosta a tempo (20 minuti va bene?) su alcuni stalli di quella strada (pochi quel tanto per basta per dire che "comunque li ho fatti; tanto non dovete solo sostare?"). Oppure, e qui prescindiamo dal comma 4 e siamo "ministero conformi" permettere solo ai veicoli larghi max 1,8 per 5 mt di lunghezza al fine di accontentare, vicino ai luoghi di interesse, il maggior numero di utenti della strada possibile sacrificando solo gli autoveicoli di dimensioni maggiori che comunque hanno i loro spazi di sosta (in culo al mondo). Ed il gioco è fatto. Oppure sosta a tempo (come dice ANCC) ma, aggiungo io, solo ai veicoli che presentino certe caratteristiche (dimensioni) e spazi di sosta per autocaravan in culo al mondo è noi lo prendiamo sempre dove sai. Da retta a me. Il CDS attuale è fatto per i comuni non per i camperisti. Il coltello dalla parte del manico lo hanno loro noi con il CDS in mano al massimo possiamo solo sostare "ove consentito" ma la maggior parte dei camperisti pensa (a torto) che il CDS gli consenta anche di campeggiare. Sta qui il busillis.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 02/09/2007 alle: 00:10:03
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Questo è il comma 4 lettera b dell'art. 6: # stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;>
> No, non hai trascritto il comma 4 lettera b, ma soltanto la lettera b del comma 4. Il comma in questione (nella lettura limitata alla lettera b) e' il seguente: 4. L'ente proprietario della stradaid="red"> puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; come ogni partecipante del forum puo' andare a controllare. Questo testo corrisponde, in minima parte, a quanto tu hai originariamente scritto: ... CDS ove, al comma 4 lettera b dell'art. 6, e' detto che i comuniid="red"> possono "stabilire obblighi e divieti ... per determinate categorie di utenti", e su cui ho manifestato le mie osservazioni.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 02/09/2007 alle: 01:52:57
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Questo è il comma 4 lettera b dell'art. 6: # stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;>
> No, non hai trascritto il comma 4 lettera b, ma soltanto la lettera b del comma 4. Il comma in questione (nella lettura limitata alla lettera b) e' il seguente: 4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3id="purple">, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; come ogni partecipante del forum puo' andare a controllare. Questo testo corrisponde, in minima parte, a quanto tu hai originariamente scritto: ... CDS ove, al comma 4 lettera b dell'art. 6, e' detto che i comuniid="red"> possono "stabilire obblighi e divieti ... per determinate categorie di utenti", e su cui ho manifestato le mie osservazioni.
>
> Secondo me arrivi a conclusioni errate per le parti in viola mdel tuo testo. L'art. 7 "abilita i comuni" ad ordinare per l'intero comma 4 dell'art. 6. Il che ad essere più precisi fa leggere il pezzo da te sopra citato (comma 4) ( e che ci interessa) non nel senso da te riportato ma come segue: 4. Il comune, nei centri abitati, puo', con ordinanza del sindacoid="red">, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; L'art. 7 conferisce al comune i poteri del comma 4 (anche della lettera b). L'art. 7 dice infatti: Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindacoid="red">: 1. adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; Il che vale a dire che fuori dai centri abitati per il richiamato comma 4 "comanda" l'ente proprietario con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3 del CDS come dici tu sopra, ma nei centri abitati "comanda" il comune con ordinanza in ciò abilitato dall'art.7. E i centri abitati li definisce il comune! Per quanto sopra mio avviso sei in errore nel voler insistere sulla prerogativa esclusiva dell'ente proprietario della strada che tale è solo se il comune non ha ricompreso quella strada in un centro abitato che può essere anche una frazione abitata rispondente alle caratteristiche dell'art. 3 e definiti in base all'art.4. Per questa definizione di Centro abitato ... insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. ... sono soggetti alle ordinanze del comune: Marinella di Sarzana, Bagno Vignoni, Marina di Grosseto, Marina di Camerota e tante altre località turistiche di nostro interesse. Poi non tutte le strate fuori dei centri abitati sono per forza "non comunali" per cui è molto probabile che entre proprietario della strada e comune coincidano. Inoltre giova ricorda l'art. 157 a proposito di sosta fuori dai centri abitati: Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata. Ripeto, e cito la mia esperienza di camperista, la sosta fuori da un centro abitato è improbabile e comunque non è lì che abbiamo problemi di divieti. I divieti li abbiamo nei centri turistici più gettonati. Altrove ci accolgono anche con gli scarichi selvaggi, per citare un intervento di un partecipante di qualche tempo fa!

Modificato da Anto57 - O Nonno il 02/09/2007 alle 02:29:13
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 02/09/2007 alle: 03:25:19
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Per quanto i miei interventi possano non piacere ritengo di avere il diritto di farli. Peraltro, sono più efficaci, "per smuovere le acque", di quanti lanciati da molti che professano tesi di "ordinanze illegittime", "combattere i comuni" ma poi non si fa seguito a queste enucniazioni >
> ... e le acque si smuovono facendo credere che stare dentro un camper per mangiare o dormire si fa campeggio? Se una ordinanza è illegittima lo è e basta. Tali comuni riescono ad avere vita facile perché una volta emanata l'ordinanza nessuno ha 3-5 mila euro da spendere per ipugnarla presso un TAR o anche solo perché basta che FURBESCAMENTE dopo averla emanata la applichino dopo i termini di scadenza per la presentazione del ricorso al TAR. Quindi le ordinanze illegittime si combattono, alla bisogna, tramite VALIDI AVVOCATI (che stanno dalla parte del camperista e non dei comuni) nelle sedi opportune sollevando tutte le eccezioni, se necessario, anche quelle di costituzionalità. Altro che disinformazione!!!
quote: e ci si limita ad "andare altrove", all'estero dove divieti non ce ne sono. Troppo facile! >
> Punti di vista. C'è chi va dove si fa tranquillamente SOSTA libera e chi va in Croazia dove vige l'obbligo del campeggio o roba simile!
quote: Sono altri gli strumenti per "smuovere le acque" per davvero, e far scendere in campo chi "ha interesse" a fare; il mio è uno dei metodi validi. Pertanto, etichettare, senza capirne i motivi, le idee altrui come vicine a chi esprime interpretazioni normative opposte alla propria interessata e disinformata opinione, sottintendendo auto-lesionismo o disfattismo in chi persegue altri metodi, e ripeterlo innumerevoli volte senza avere colto il fine delle altrui posizioni è da fascisti ... e da sprovveduti! >
> DISINFORMATA opinione? Mah!!! Non so se è più offensivo essere taccati di fascismo o di sprovvedutezza... Contento tu... Ciao
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 02/09/2007 alle: 21:54:07
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Il che, ad essere piu' precisi, fa leggere il pezzo da te sopra citato (comma 4) ( e che ci interessa) non nel senso da te riportato ma come segue:.....>
> Una disposizione legislativa, compreso il comma 4 dell'art. 6 CdS, si legge (e si riporta) come risulta stampata sulla Gazzetta Ufficiale ed io mi sono limitato a fare un copy&paste dall'apposito sito. Sei tu che, a partire dall'iniziale citazione sulla quale ti ho manifestato la mia osservazione, hai riportato il predetto comma nel senso che hai erroneamente desunto dalla lettura combinata con il primo comma dell'art. 7. Il testo dell'art. 6 non va modificato neanche per una virgola mentre e' l'art. 7 che va letto con una opportuna integrazione (cfr. in calce). Comunque la questione e' superata in quanto, nel nuovo CdS, tutte le facolta' del Sindaco (compresa la definizione del "centro abitato" ex art. 4 e quelle applicabili ex art. 6) dovrebbero essere riportate in un unico articolo, per quanto a mia conoscenza. ------------------------------ Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Comma 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco,: a.1) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse; a.2) nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe; a.3) stabilire, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio; a.4) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; a.5) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; a.6) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; a.7) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; a.8) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; a.9) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. ...[omissis per i commi 2 e successivi]...
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 03/09/2007 alle: 07:53:27
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Il che, ad essere piu' precisi, fa leggere il pezzo da te sopra citato (comma 4) ( e che ci interessa) non nel senso da te riportato ma come segue:.....>
> Una disposizione legislativa, compreso il comma 4 dell'art. 6 CdS, si legge (e si riporta) come risulta stampata sulla Gazzetta Ufficiale ed io mi sono limitato a fare un copy&paste dall'apposito sito. Sei tu che, a partire dall'iniziale citazione sulla quale ti ho manifestato la mia osservazione, hai riportato il predetto comma nel senso che hai erroneamente desunto dalla lettura combinata con il primo comma dell'art. 7. Il testo dell'art. 6 non va modificato neanche per una virgola mentre e' l'art. 7 che va letto con una opportuna integrazione (cfr. in calce). Comunque la questione e' superata in quanto, nel nuovo CdS, tutte le facolta' del Sindaco (compresa la definizione del "centro abitato" ex art. 4 e quelle applicabili ex art. 6) dovrebbero essere riportate in un unico articolo, per quanto a mia conoscenza. ------------------------------ Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Comma 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco,:id="red"> a.1) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse; a.2) nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe; a.3) stabilire, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio; a.4) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;id="red"> a.5) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;id="red"> a.6) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; a.7) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; a.8) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; a.9) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. ...[omissis per i commi 2 e successivi]...
>
> A me pare che la sostanza non cambi. I Comuni "possono"id="red"> quanto affermato dalla Cassazione con le Sentenze di Orosei, corrispondenti alla formulazione del testo da te sopra riportato ed al fatto che definire un centro abitato è prerogativa dei comuni. Se poi vogliamo cavillare sul modo di esprimere questo concetto per farlo sembrare "attaccabile" o "meno cogente" ritengo si faccia un cattivo confusione "nel linguaggio dei camperisti" ed i camperisti sprovveduti possono essere indotti a credere che le ordinanze (contro le quali nessuno ricorre) siano tutte illegittime. Insomma qui dentro parliamo come "magnano" i camperisti.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 03/09/2007 alle 07:54:48
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