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Parcheggio condominiale e camper

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SergioRM
SergioRM
-
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Inserito il 10/02/2021 alle: 20:28:00
In risposta al messaggio di giorgioste del 10/02/2021 alle 19:23:33

Non so se avevi letto questo o questo dove dice che  Solo il regolamento condominiale, purché approvato all’unanimità, potrebbe prevedere il divieto di parcheggiare mezzi ingombranti come caravan e camper.
Avevo già notato il secondo sito per la sua scarsa attendibilità. Quanto al primo, vi si legge:
«Non è raro che sussista, dunque, una clausola del regolamento che ponga il divieto di parcheggiare camper o autocaravan che, se di natura contrattuale, ovvero redatto dal costruttore, potrà essere modificato solo con l'unanimità dei condomini.»
9
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4828
Rispondi Abuso
Inserito il 10/02/2021 alle: 20:38:14
In risposta al messaggio di SergioRM del 10/02/2021 alle 20:28:00

Avevo già notato il secondo sito per la sua scarsa attendibilità. Quanto al primo, vi si legge: «Non è raro che sussista, dunque, una clausola del regolamento che ponga il divieto di parcheggiare camper o autocaravan che, se di natura contrattuale, ovvero redatto dal costruttore, potrà essere modificato solo con l'unanimità dei condomini.»
Non sono in grado di giudicare l’attendibilità ma entrambi  parlano di unanimità ... se vale in un senso credo valga anche nell’altro... ed entrambi alla fine dicono che se non c’è di già qualcosa nel regolamento, per dirti qualcosa devono cambiarlo... almeno questo capisco.
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.

SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 10/02/2021 alle: 21:27:02
In risposta al messaggio di giorgioste del 10/02/2021 alle 20:38:14

Non sono in grado di giudicare l’attendibilità ma entrambi  parlano di unanimità ... se vale in un senso credo valga anche nell’altro... ed entrambi alla fine dicono che se non c’è di già qualcosa nel regolamento, per dirti qualcosa devono cambiarlo... almeno questo capisco.
La differenza è che il primo sito afferma, correttamente, che va modificato all'unanimità un regolamento contrattuale, il secondo si dimentica di precisarlo.
In parole povere, il regolamento contrattuale è tipicamente quello predisposto dal costruttore, poi allegato agli atti di vendita e così formalmente condiviso da tutti i condomini. Vanno quindi prese all'unanimità tutte le decisioni che riguardano, in particolare, l'uso delle parti comuni. Il regolamento assembleare è invece deciso e modificabile a maggioranza. Puoi trovare

qui

maggiori dettagli.
9
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4828
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 08:59:53
In risposta al messaggio di SergioRM del 10/02/2021 alle 21:27:02

La differenza è che il primo sito afferma, correttamente, che va modificato all'unanimità un regolamento contrattuale, il secondo si dimentica di precisarlo. In parole povere, il regolamento contrattuale è tipicamente
quello predisposto dal costruttore, poi allegato agli atti di vendita e così formalmente condiviso da tutti i condomini. Vanno quindi prese all'unanimità tutte le decisioni che riguardano, in particolare, l'uso delle parti comuni. Il regolamento assembleare è invece deciso e modificabile a maggioranza. Puoi trovare qui maggiori dettagli.
...
Non sono sicuro di aver capto... ho sfogliato anche il link e potrei aver perso il punto, ma continua a sembrarmi che la modifica delle norme che regolano le parti comuni debbano essere approvate all'unanimità... o sbaglio?

Ad esempio, dal tuo link, trovo:
Il regolamento, una volta adottato, vincola alla sua osservanza tutti i condomini al pari di una delibera assembleare. Il contenuto di tale forma di regolamento è più limitato in quanto, a differenza di quello contrattuale,  non può incidere:
  • sui diritti dei singoli condomini,
  • sulle parti comuni,
  • sulle parti di proprietà esclusiva.
Se è così, se non c'è già l'esclusione, decisa dal costruttore o modificata all'unanimità, mi sembrerebbe difficile che riescano ad aggiungerla... dove sbaglio?
 
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.

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Grinza
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16/02/2006 64107
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 09:41:54
Io ci sono dentro per altri motivi, il regolamento condominiale non può essere modificato a maggioranza a meno che non sia intervenuta una legge governativa, ad esempio nella casa di Firenze era proibito avere animali ma poi la legge l’ha consentivo è il regolamento ne deve tenere conto.
Peró visto che quando si parla di condomini le leggi sono sempre fumose e non è difficile che qualcuno le voglia far passare a maggioranza 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 10:36:21
In risposta al messaggio di giorgioste del 11/02/2021 alle 08:59:53

Non sono sicuro di aver capto... ho sfogliato anche il link e potrei aver perso il punto, ma continua a sembrarmi che la modifica delle norme che regolano le parti comuni debbano essere approvate all'unanimità... o sbaglio?
Ad esempio, dal tuo link, trovo: Il regolamento, una volta adottato, vincola alla sua osservanza tutti i condomini al pari di una delibera assembleare. Il contenuto di tale forma di regolamento è più limitato in quanto, a differenza di quello contrattuale, non può incidere:sui diritti dei singoli condomini, sulle parti comuni, sulle parti di proprietà esclusiva.Se è così, se non c'è già l'esclusione, decisa dal costruttore o modificata all'unanimità, mi sembrerebbe difficile che riescano ad aggiungerla... dove sbaglio?  
...
Distinguiamo due momenti.

a) Adozione del regolamento.
Se non c'è un regolamento contrattuale si può adottare un regolamento assembleare approvato a maggioranza. Un regolamento contrattuale può fare "tutto", un regolamento assembleare deliberato a maggioranza non può limitare i diritti dei singoli.
Ad esempio, nel condominio in cui vivo il regolamento contrattuale originario riservava al costruttore la disponibilità esclusiva delle parti comuni (perché aveva intenzione di usarle per costruire altri negozi, cosa che poi non fece), un regolamento assembleare non può riservare solo ad alcuni condomini l'uso delle parti comuni.
Oppure, un regolamento contrattuale può vietare che un condomino trasformi il suo appartamento in studio professionale, un regolamento assembleare non può farlo.

b) Modifica del regolamento
In linea di massima un regolamento contrattuale può essere modificato solo all'unanimità, un regolamento assembleare viene modificato a maggioranza.
Il motivo è semplice: si può incidere sui diritti dei singoli solo se sono d'accordo tutti, anche quelli che subiscono le limitazioni.
Tuttavia, possono essere modificate a maggioranza anche le clausole di un regolamento contrattuale che non incidano né sull'uso delle parti di proprietà privata, né sulla pari disponibilità per tutti delle parti comuni, ad esempio possono essere prese a maggioranza decisioni che riguardino solo il funzionamento e l'organizzazione delle parti comuni (v. la pagina che avevo linkato, sotto "11. Regolamento condominiale: come modificarlo?").

Il parcheggio di un camper in un cortile condominiale va visto tenendo conto di tanti fattori. Sempre con la riserva che la materia è più complessa di quello che può sembrare e che sarebbe bene sentire un legale esperto di condomini, se c'è posto per tutti solo un regolamento contrattuale potrebbe imporre cosa si può o non si può parcheggiare, se non c'è posto per tutti opporsi al parcheggio prolungato di veicoli ingombranti non richiede appelli al regolamento o sue modifiche perché basta l'art. 1102, mentre per stabilire turni uguali per tutti  basta una decisione a maggioranza.
11
rotella
rotella
02/04/2015 143
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 10:51:00
In risposta al messaggio di mofoteam del 10/02/2021 alle 15:59:02

Buongiorno non ti posso essere d'aiuto, ma ci tenevo, a farti i complimenti per il tuo modo di porti e di affrontare i problemi e l'ultima frase di questo tuo intervento è perfetta. In un forum, questo ma anche in altri
su altri temi, trovo sempre più spesso chi apre un post credendo già di avere ragione e senza voler mai ascoltare gli altri. Per questo ho voluto sottolineare il tuo intervento. Spero tu possa tenere il camper sotto casa e mi sembra che di consigli corretti te ne abbiano dati pareccchi. Buona giornata
...
Ti ringrazio molto per questo post, ho apprezzato.
F.
11
rotella
rotella
02/04/2015 143
Rispondi Abuso
Inserito il 11/02/2021 alle: 10:51:45
In risposta al messaggio di SergioRM del 11/02/2021 alle 10:36:21

Distinguiamo due momenti. a) Adozione del regolamento. Se non c'è un regolamento contrattuale si può adottare un regolamento assembleare approvato a maggioranza. Un regolamento contrattuale può fare tutto, un regolamento
assembleare deliberato a maggioranza non può limitare i diritti dei singoli. Ad esempio, nel condominio in cui vivo il regolamento contrattuale originario riservava al costruttore la disponibilità esclusiva delle parti comuni (perché aveva intenzione di usarle per costruire altri negozi, cosa che poi non fece), un regolamento assembleare non può riservare solo ad alcuni condomini l'uso delle parti comuni. Oppure, un regolamento contrattuale può vietare che un condomino trasformi il suo appartamento in studio professionale, un regolamento assembleare non può farlo. b) Modifica del regolamento In linea di massima un regolamento contrattuale può essere modificato solo all'unanimità, un regolamento assembleare viene modificato a maggioranza. Il motivo è semplice: si può incidere sui diritti dei singoli solo se sono d'accordo tutti, anche quelli che subiscono le limitazioni. Tuttavia, possono essere modificate a maggioranza anche le clausole di un regolamento contrattuale che non incidano né sull'uso delle parti di proprietà privata, né sulla pari disponibilità per tutti delle parti comuni, ad esempio possono essere prese a maggioranza decisioni che riguardino solo il funzionamento e l'organizzazione delle parti comuni (v. la pagina che avevo linkato, sotto 11. Regolamento condominiale: come modificarlo?). Il parcheggio di un camper in un cortile condominiale va visto tenendo conto di tanti fattori. Sempre con la riserva che la materia è più complessa di quello che può sembrare e che sarebbe bene sentire un legale esperto di condomini, se c'è posto per tutti solo un regolamento contrattuale potrebbe imporre cosa si può o non si può parcheggiare, se non c'è posto per tutti opporsi al parcheggio prolungato di veicoli ingombranti non richiede appelli al regolamento o sue modifiche perché basta l'art. 1102, mentre per stabilire turni uguali per tutti  basta una decisione a maggioranza.
...
Grazie Sergio, informazioni utilissime.
F.
Levistrauss
Levistrauss
30/08/2021 15
Rispondi Abuso
Inserito il 13/09/2021 alle: 23:46:46
Ciao Rotella,
mi sono "appassionato" al tuo problema. Mi ha molto colpito la spiccata educazione e cortesia nel porti.
Ci sono stati degli sviluppi in materia? Ho acquistato da poco un camper e potrei ricadere anche io nelle tue stesse problematiche.
Di certo, al di la del diritto in se, avrei timore delle ritorsioni da parte dei coinquilini più "incattiviti". Anche se tu potessi dimostrare in sede di tribunale di avere il diritto di parcheggiare il tuo camper nello spazio condominiale "nulla" vieterebbe a qualcuno di farti un brutto scherzetto. Purtroppo fanno questo genere di cose anche per molto meno.

Con stima

Marco
11
rotella
rotella
02/04/2015 143
Rispondi Abuso
Inserito il 14/09/2021 alle: 14:28:08
In risposta al messaggio di Levistrauss del 13/09/2021 alle 23:46:46

Ciao Rotella, mi sono appassionato al tuo problema. Mi ha molto colpito la spiccata educazione e cortesia nel porti. Ci sono stati degli sviluppi in materia? Ho acquistato da poco un camper e potrei ricadere anche io nelle
tue stesse problematiche. Di certo, al di la del diritto in se, avrei timore delle ritorsioni da parte dei coinquilini più incattiviti. Anche se tu potessi dimostrare in sede di tribunale di avere il diritto di parcheggiare il tuo camper nello spazio condominiale nulla vieterebbe a qualcuno di farti un brutto scherzetto. Purtroppo fanno questo genere di cose anche per molto meno. Con stima Marco
...
Ciao Marco,
la situazione da me è di fatto sospesa. Il nuovo mansardato non è più stato parcheggiato nel condominio, evidentemente il proprietario ha preferito utilizzare un rimessaggio, e gli animi sono tornati sereni. Inoltre abbiamo nel parcheggio un grande pino attacato dalla cocciniglia che rilascia esecrezioni e nessuno vuole parcheggiare nelle vicinanze creando uno spazio sempre libero. Io ora metto il camper in quella zona e ogni 4-6 settimane lo lavo, però non da fastidio a nessuno. Per il momento si è creato questo equilibrio. Dispetti sul mezzo non ne ho mai ricevuti. Spero tu possa trovare una soluzione soddisfacente. 
F.
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