sito dell'ISVAP
: «Si può stipulare una polizza r.c. auto a proprio nome (cioè si può essere contraenti) anche se il veicolo non è di proprietà. Tuttavia la classe di bonus-malus indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può cambiare da una annualità all'altra, e può sempre utilizzare la classe bonus-malus riferita al proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato». Se poi è possibile che il contraente sia minorenne... ti prego di scusarmi. Mi ero occupato del problema quando mia figlia era minorenne, ma è passato qualche anno e non ricordo [;)]quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 31/01/2011 23:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sul punto vedo altre questioni oscure: - il minore che acquisisce il diritto di proprietà lo fa in conseguenza di un contratto di compravendita, oppure rientra nella donazione genitore/figlio? - cosa succede se dopo poco tempo si vuole vendere il bene, visto che è di proprietà di un minore? - a chi vengono notificate eventuali sanzioni per infrazione del codice della strada?
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 01/02/2011 13:25:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anch'io ho dimenticato di salutarti, lo faccio adesso: ciao[:D] Mi chiedo (e te lo chiedo perchè non lo so e non saprei dove guardare) se un minore possa essere destinatario di una notifica di un atto giudiziario riguardante una sanzione amministrativa, nel caso in cui l'obbligazione pecuniaria conseguente ad una multa non venga immediatamente pagata dal trasgressore, ovvero da colui che sta guidando il mezzo in quel preciso momento. Mi sentirei di dire di no, altrimenti ci sarebbe una profonda sperequazione con la conseguenza che tutti intesteremo i veicoli a minori. Ma non sono a conoscenza di un eventuale fondamento o riferimento giudirico a questa mia convinzione.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 01/02/2011 13:39:09 (> Potrebbe essere utileVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
questa pagina
. In sostanza, si rinvia a una sentenza della Corte di Cassazione (n. 4286 del 26/03/2002) secondo la quale «ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo». Entrano cioè in gioco: a) l'art. 201 del Codice della Strada, secondo il quale la violazione deve essere notificata al trasgressore; b) l'art. 2 della legge 689/91 (espressamente richiamata dall'art. 194 CdS), secondo il quale «Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni». In sostanza, la trasgressione viene notificata al minore, se guidava lui, ma alla sanzione sono assoggettati i genitori. Questo per dare, per quanto posso, un quadro completo. Nel merito, tuttavia,... voglio sperare che Rossella intesti sì l'autocaravan al figlio, ma non glielo lasci certo guidare!quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 01/02/2011 14:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Che io sappia, solo dal punto di vista penale, nel senso che per l'art. 97 del codice penale «Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni».
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 01/02/2011 14:02:12 In sostanza, la trasgressione viene notificata al minoreid="red">, se guidava lui, ma alla sanzione sono assoggettati i genitori. >> MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO POLIZIA STRADALE * * * N. 300/A/1/45328/131/S/1/1 Roma 10 novembre 2005 OGGETTO: Violazioni del Codice della Strada commesse da minore degli anni 18. Si fa riferimento al quesito qui pervenuto dal Compartimento di Napoli con nota n. 050009105/220.15 del 10 agosto 2005, concernente ipotesi di violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto. Nel merito, occorre premettere che l’art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, come precisato con nota n. 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26 maggio 2005, nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori.id="red"> Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa. Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all’applicazione delle disposizioni dell’art. 126-bis del Codice della Strada. Copia della presente con il relativo quesito vengono inviati agli altri Compartimenti e al C.A.P.S. con preghiera di diffusione tra il personale dipendente. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Dr. A. Giannella
quote:Risposta al messaggio di Spaeleus inserito in data 01/02/2011 16:22:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per la stipula del contratto,va fatto a nome del minore o contraente madre e assicurato figlio?
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 01/02/2011 16:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quale potrebbero essere i problemi fiscali?
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 01/02/2011 18:24:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma non posso donarlo, o ci vuole obbligatoriamente l'atto di vendita?
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 01/02/2011 19:12:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> certo che puoi donarlo ma puoi donare qualcosa che è tuo! id="red"> infatti il camper è il mio! Qualunque sia il motivo per cui lo faccio se ciò è fattibile per legge anche se qualche zelante servitore dello Stato se lo dovesse chiedere dove starebbe il problema...?
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 01/02/2011 19:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Rossella, io so per certo che l'assicurazione non deve per giocoforza coicidere col proprietario perche in casa mia ad esempio il contraente è mio marito per tutti i nostri mezzi ed invece per le auto il propritario sono io e mio figlio. Per l'intestazione ad un minore non so nulla di preciso tranne che per il primo 50ino di mio figlio la targhetta dovetti intestarla a me e che comunque anche se fai una donazione devi per forza fare un passaggio di proprietà del mezzo...ciao ciao
quote:Risposta al messaggio di graziaverona inserito in data 01/02/2011 21:10:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie, a quanto pare sono cambiate le leggi perchè dieci anni fa io ero proprietaria dell'auto e il contraente era un'altra persona e dovetti fare il cambio di polizza, ma forse ciò era dovuto al fatto che non c'era rapporto di parentela...[?] Comunque domani provo a chiedere al PRA. Rossella