quote:Originally posted by GiovBonetti> No. Nessuno svantaggio né vantaggio. Con la B prenderebbe la multa per eccesso di carico. Con la C prenderebbe la multa per eccesso di carico. In entrambi i casi l'ammontare della multa è identico. Cordiali saluti
...Bene, bene, ho innescato una bella discussione che in parte mi ha chiarito alcuni dubbi. Ma me ne resta uno, il più grosso. Il mio problema è il seguente: ho ordinato un camper che già da vuoto pesa 3060 kg. e che non intendo omologare (anche se sarebbe possibile) a 4000 Kg. Ebbene se prendo la patente C avrei qualche vantaggio rispetto all'attuale B? Mi spiego. Se mi beccano che viaggio a 3800 kg, (quindi oltre il famoso 5%) le sanzioni sono le stesse sia che abbia la patente B oppure la C? Grazie e buona serata a tutti. >
quote:Originally posted by CamperSaronno> A me sembra che nell'art. 167 venga ripetutamente citato (commi 2, 3, 6, 9, 10) soltanto il concetto di eccedenza (ed una sola volta, al comma 11, quello di "franchigia").id="green">
Viene introdotto un concetto di tolleranza ma solo per certi tipi di veicoli e solo in merito alle sanzioni.id="red"> >
quote:Originally posted by CamperSaronno> Mi spiace di non essere stato sufficientemente chiaro, ma ci troviamo proprio sulla stessa "lunghezza d'onda" in ordine alla precisione e tassatività dei vari limiti imposti dal legislatore nel CdS. Il mio riferimento alla tolleranza riguarda soltanto l'errore sistematico dello strumento di misura utilizzato nella determinazione della massa, in sede di accertamento su strada (ex art. 363 Reg.).id="green">
Quindi in conclusione i limiti sono precisi, e non potrebbe essere altrimenti!id="red"> >
quote:Originally posted by CamperSaronno> Dall'art. 345, comma 2, del Reg.: Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.id="green">
Perchè alla stessa stregua anche i limiti di velocità non sarebbero più 50 ecc. ma 50+%5.id="red"> >
quote:Originally posted by CamperSaronno> A me risulterebbe che il Dipartimento dei Trasporti Terrestri faccia parte, da sempre, del Ministero dei Trasporti. ____ p.s. Potrei avere, anche via e-mail, il testo completo della nota DTT del dicembre scorso? id="green">
... pardon del Ministero delle Infrastrutture.>
quote:Originally posted by CamperSaronno> Conosco perfettamente quella NOTA. Ma come i miei avvocati mi fanno sempre notare per le cause relative al mondo del lavoro una NOTA non può prevaricare la LEGGE da cui discende. (sapessi quante di queste note sono state impugnate CON SUCCESSO presso TAR e Consiglio di Stato....). Le NOTE, sempre per la cornaca, sono emesse dal FUNZIONARIO che, spesso senza neppure consultare l'UFFICIO LEGISLATIVO del Ministero di appartenenza, dà libero sfogo a propri pensieri. Nella LEGGE non è scritta tale cosa. Della cosa ne ho già ampiamente scritto e non credo necessario aggiungere altro. Inoltre, a rigurado delle strisce retroriflettenti occorre anche andare ad avere la pazienza di leggere cosa riporta la direttiva ECE/ONU n. 104. Detta direttiva fa esplicito riferimento a veicoli omologati per TRASPORTO MERCI. Restano, infatti, esclusi da tale obbligo i restanti veicoli utilizzati per trasporto persone (pulmann e camper per esempio). Alla revisione annuale presso la motorizzazione non hanno battuto ciglio per la "mancata applicazione delle strisce" e dei pannelli rescritti sempre a norma ECE/ONU n. 104 per i veicoli "trasporto merci". Per la cronaca ai vari camioncini e camion e TIR sulla cosa hanno controllato e se non in regola non facevano passare la revisione. Cordiali saluti
Quindi proprio a proposito di limiti, di cui tempo addietro se ne era discusso ho trovato anche qualche cosa che forse non farà piacere al Prof. Calosci. Infatti tenendo presente gli articoli che riporto Titolo III - DEI VEICOLI Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE articolo 47: Classificazione dei veicoliid="Comic Sans MS"> b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; (omissis) articolo 54: Autoveicoliid="Comic Sans MS"> m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria (omissis) esiste quindi una nota esplicativa del Dicembre 2005 A cura del Dipartimento per i trasporti terrestri Direzione generale per la motorizzazione Divisione 9 Via Caraci, 36 – 00157 Roma id="blue"> Che per i limiti di velocità precisa chiari valori che mi pare siano in contrasto con le certezze o le verità asserite del caro Prof. Calosci, sempre, ovvio, che i suoi valenti avvocati non ne sappiano una in più del diavolo ... pardon del Ministero delle Infrastrutture. LIMITI DI VELOCITA’ id="blue"> (Artt.141-142 CdS e 342-343-345 reg.) VEICOLI A MOTORExxxxxxxxxxxid="beige">TIPO DI STRADA Categoriaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxid="beige">URBANAxxxxxxxxxid="beige">EXTRAURBANAxxxxxxxxxxid="beige">AUTOSTRADA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxid="beige">V maxxxxxxxxxid="beige">V max 90xxxxxid="beige">V max 110xxxxxxxid="beige"> Autocaravan fino a 3,5 txxxxxxxxxxid="beige">50xxxxxxxxxxxid="beige">90xxxxxxxxxxxid="beige">110xxxxxxxxxxxid="beige">130 Autocaravan da 3,5 t a 12 txxxxxxxid="beige">50xxxxxxxxxxxid="beige">80xxxxxxxxxxxid="beige">80xxxxxxxxxxxxid="beige">100id="red"> Autocaravan oltre 12 txxxxxxxxxxxid="beige">50xxxxxxxxxxxid="beige">70xxxxxxxxxxxid="beige">70xxxxxxxxxxxxxid="beige">80 Sempre in quel documento è scritto: Strisce laterali e posteriori retroriflettenti per veicoli con massa totale a pieno carico>3,5 t.id="Comic Sans MS">id="red"> A partire dal 31.12.2005, durante la circolazione, gli autoveicoli immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettentile cui caratteristiche tecniche sono definite dal DM 27.12.2004, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. Cordialmente >
quote:Originally posted by CamperSaronno> Allora, leggendo a cosa fai riferimento, mi sento assolutamente tranquillo. Quello che tu indichi non è neppure una NOTA ma un libro di suggerimenti scritto da un INGEGNERE che a quanto pare non ha le COMPETENZE LEGALI. Rammento che quando feci l'esame per la PATENTE C proprio l'esaminatore col quale alla fine dell'esame restai a parlare sostenne che la gran parte di questi MANUALETTI (che altro non sono) sono pieni di errate conclusioni e che se fossero applicate porterebbero a contenziosi a non finire. Cordiali saluti
x TheFox, è certo che siamo sulla stessa lunghezza d’onda! Non era assolutamente mia intenzione confutare le tue affermazioni che condivido pienamente. Infatti un limite è un limite e basta! Il resto è o può essere solo dovuto alla “precisione” o ancor meglio alla “classe” “effettiva o convenzionale” che si attribuisce agli strumenti usati nell’effettuare le misure.id="Comic Sans MS"> -------- Quanto ho scritto si trova nei documenti emessi ad uso interno per i “normali” corsi dedicati agli esaminatori ed operatori questi corsi sono redatti a cura del Dirigente responsabile Dr. Ing. Pietro Marturano (indirizzo e.mail: pietro.marturano@infrastrutturetrasporti.it) e sono leggibili anche dal normale pubblico sul sito MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONEid="blue"> alla pagina dedicata ai download del materiale per i dipendenti del Ministero stessohttp://www.infrastrutturetraspo...
e in particolare alle pagine 61 e 62 ci sono le tabelle dei limiti di velocità. Cordialmente >
quote:Originally posted by CamperSaronno> Ti ringrazio per la tua sollecita risposta, che posso leggere soltanto adesso, ma vedo che - nel frattempo - il "prof." è già opportunamente intervenuto. Il mio quesito era infatti finalizzato a verificare la natura legislativa del documento da te citato, ed al riguardo dobbiamo convenire che la risposta è negativa. Mi spiace che adesso non ci troviamo più sulla stessa lunghezza d'onda. Infatti gli altri usi (di cui all'art. 142, comma 3, lettere g ed h) sono quelli che definiscono gli autoveicoli per uso speciale (art. 54/1/g) che sono tutti classificati nella categoria internazionale N (autocarri) con quattro eccezioni (classificate nella cat. M dei veicoli destinati al trasporto di persone): autoambulanze, autofunebri, autofurgoni carrozzati per trasporto detenuti, autoveicoli per uso abitazione. Pertanto l'art. 142 (alle lettere g ed h del comma 3) riguarda soltanto gli autocarri (cioè gli autoveicoli della categoria internazionale N). Non riguarda invece gli autocaravan, per i quali si applicano soltanto gli ordinari limiti di velocità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 142, a prescindere dalla m.c.p.c. (inferiore/superiore a 3,5 t)id="green">
x TheFox, è certo che siamo sulla stessa lunghezza d’onda! >
quote:Originally posted by TheFox> Esattamente!!! Per mia curiosità avevo incaricato uno degli avvocato (cui do per altri motivi molto lavoro) di capire cosa fossero questi mezzi per "uso speciale" categoria N "ad uso abitazione". Da ricerche fatte mi avevano riferito che si tratta di quei "mega camper" (che camper non sono) usati da nomadi, circhi, gestori di giostre che necessitano di un numero di posti in viaggio superiore a 7 compreso il conducente. Infatti un veicolo per legge non può essere omologato come AUTOCARAVAN se consente di più di 7 viaggiatori autista compreso. Questo mega-cosi ("cosi" perché non sono camion, non sono pulmann, non sono camper) non sono più automezzi dotati di "speciale carrozzeria", ma veicoli per "usi speciali". Infatti: -un pulmann consente di viaggiare con più di 7 persone, ma non è adibibile ad uso abitazione; -un camion non consente di trasportare più di 7 persone e non è adibibile ad uso abitazione; Non rientrando tra queste categorie diventa un veicolo per "usi speciali" ad uso abitazione e ricade sotto specifica normativa. Devono, quindi, avere il cronotachigrafo, le strisce retroriflettenti, i pannelli arancioni a righe orizzontali rosse (come TUTTI gli autocarri). Devono viaggiare a 50, 80, 100 se di peso inferiore a 12 tonellate e a 50, 70, 80 se di peso superiore. I camper over 35q. NON FANNO PARTE DI QUESTA CATEGORIA. Quello che spesso genera confusione è la dizione "CARROZZERIA SPECIALE" usata per i camper e "USO SPECIALE" destinato ai veicoli categoria N (non rientranti in nessuna cateogoria già prevista ESPRESSAMENTE dal CdS. Ciao
Infatti gli altri usi (di cui all'art. 142, comma 3, lettere g ed h) sono quelli che definiscono gli autoveicoli per uso speciale (art. 54/1/g) che sono tutti classificati nella categoria internazionale N (autocarri) con quattro eccezioni (classificate nella cat. M dei veicoli destinati al trasporto di persone): autoambulanze, autofunebri, autofurgoni carrozzati per trasporto detenuti, autoveicoli per uso abitazione. Pertanto l'art. 142 (alle lettere g ed h del comma 3) riguarda soltanto gli autocarri (cioè gli autoveicoli della categoria internazionale N). Non riguarda invece gli autocaravan, per i quali si applicano soltanto gli ordinari limiti di velocità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 142, a prescindere dalla m.c.p.c. (inferiore/superiore a 3,5 t)[/green] >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Caro Prof. cerco sempre, nei miei interventi in un forum, di "non divagare" per evitare il maggior rischio di incorrere in errore. Fossi in te, non sarei tanto sicuro della professionalità del tuo avvocato in relazione alla spiegazione che ti ha fornito. La categoria di autoveicolo per uso speciale (art. 54/1/g CdS) con specifica per uso abitazione [art. 203/2/dd Reg) costituisce l'inquadramento dei veicoli ricreazionali a motore fino alla promulgazione della Legge 10.2.1982 n.38, che ha introdotto la definizione di "autocaravan" tuttora vigente (art. 54/1/m CdS). Anche il veicolo con detta classificazione, come rilevabile nella Carta di Circolazione dei mezzi immatricolati ante 1982 (ma anche dopo), fa comunque parte della categoria internazionale M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di persone), al pari di quello classificato "autocaravan". Il "mega-così" da te citato rientra invece tra gli "autocarri" (cat. int. N) in quanto è sempre classificato autoveicolo per uso speciale ma con la specifica di veicolo adibito a spettacoli viaggianti (ex art. 203/c.2/lett.s del Reg.).id="green">
Per mia curiosità avevo incaricato uno degli avvocato (cui do per altri motivi molto lavoro) di capire cosa fossero questi mezzi per "uso speciale" categoria N "ad uso abitazione". Da ricerche fatte mi avevano riferito che si tratta di quei "mega camper" (che camper non sono) usati da nomadi, circhi, gestori di giostre che necessitano di un numero di posti in viaggio superiore a 7 compreso il conducente. Infatti un veicolo per legge non può essere omologato come AUTOCARAVAN se consente di più di 7 viaggiatori autista compreso. Questo mega-cosi ("cosi" perché non sono camion, non sono pulmann, non sono camper) non sono più automezzi dotati di "speciale carrozzeria", ma veicoli per "usi speciali". >
quote:Originally posted by TheFox> Spiacente ma l'autocaravan non rientra sub art 54/1/g (autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'esse re muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse) per il semplice fatto che ora i camper (autocaravan) rientrano sub art 54/1/m (autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente). Quello che erano le leggi ANTE attuale CdS non ci interessa perché una legge ha la facoltà di abrogare quelle precedenti. In ogni caso i "mga-cosi" non rientrano sotto la categoria Pulmann, Autocaravan, Autocarri ma proprio nella categoria per USI SPECIALI. I Camper non sono USI SPECIALI ma "AVENTI PSECIALE CARROZZERIA". Comunque stiamo facendo della accademia fine a se stessa. Ciò che conta è che il Camper (non rientrando sotto la categoria dei veicoli per USI SPECIALI): -non deve usare cronotachigrafo -non deve montare strisce retroriflettenti -non deve montare cartelli posteriori a righe arancioni e gialle -può viaggiare a 50, 90, 110, 130 (strade urbane, extraurbane, superstrade, autostrade). Questo è ciò che conta e che bisogna sapere. Ciao
Caro Prof. cerco sempre, nei miei interventi in un forum, di "non divagare" per evitare il maggior rischio di incorrere in errore. Fossi in te, non sarei tanto sicuro della professionalità del tuo avvocato in relazione alla spiegazione che ti ha fornito. La categoria di autoveicolo per uso speciale (art. 54/1/g CdS) con specifica per uso abitazione [art. 203/2/dd Reg) costituisce l'inquadramento dei veicoli ricreazionali a motore fino alla promulgazione della Legge 10.2.1982 n.38, che ha introdotto la definizione di "autocaravan" tuttora vigente (art. 54/1/m CdS). Anche il veicolo con detta classificazione, come rilevabile nella Carta di Circolazione dei mezzi immatricolati ante 1982 (ma anche dopo), fa comunque parte della categoria internazionale M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di persone), al pari di quello classificato "autocaravan". Il "mega-così" da te citato rientra invece tra gli "autocarri" (cat. int. N) in quanto è sempre classificato autoveicolo per uso speciale ma con la specifica di veicolo adibito a spettacoli viaggianti (ex art. 203/c.2/lett.s del Reg.).id="green"> >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Bisogna sapere anche quanto segue: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 2826-MOT2/C Roma, 15 luglio 2002 OGGETTO: Veicoli classificati ad uso speciale. In merito ad alcuni quesiti pervenuti, relativi alla possibilità di classificare veicoli dotati di particolari allestimenti di carrozzeria o di sovrastrutture tra i veicoli ad uso speciale, si ritiene opportuno informare di quanto segue. Come è noto gli articoli 53, 54 e 55 del Codice della strada definiscono rispettivamente i motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi ad uso speciale quali veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di particolari attrezzature e sui quali è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Inoltre gli articoli 200, 203 e 204 del regolamento di esecuzione del Codice della strada riportano rispettivamente le classificazioni dei veicoli finalizzati ad uso speciale, senza peraltro nulla precisare sulle connotazioni tecniche (morfologiche e funzionali) inerenti i vari tipi di veicoli. Recentemente la direttiva comunitaria 98/14/CE, che disciplina l'omologazione europea degli autoveicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto persone con un numero totale di posti non superiore a nove), ha previsto che nella stessa categoria, oltre alle autovetture, siano inquadrati anche i seguenti quattro tipi di autoveicoli ad uso speciale: a) autocaravan, b) veicoli blindati (per trasporto persone), c) auto funebri, d) autoambulanze, escludendo pertanto una possibile classificazione generalizzata nella categoria M1 di autoveicoli ad uso speciale diversi da quelli sopracitati. Tanto sopra premesso, in attesa che si concretizzi un più ampio ed organico processo di razionalizzazione e semplificazione - peraltro già in atto - delle vigenti norme tecniche relative al settore dei veicoli, si ritiene opportuno riassumere le seguenti disposizioni di carattere generale riguardanti i criteri di individuazione e le norme di prova attinenti il settore dei veicoli ad uso speciale. Si rammenta che tali veicoli: a) debbono essere permanentemente dotati di apposite carrozzerie o sovrastrutture realizzate per essere destinate soltanto ad un particolare e ben definito uso; b) non presentano, di norma, una portata utile ma solo una portata fittizia ai fini fiscali; si ricorda infatti che è consentito solo il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature o con la destinazione d'uso delle stesse; c) debbono essere dotati di posti destinati ad occupanti, la presenza dei quali è strettamente connessa alla finalità operativa del veicolo ed è in grado di garantire lo svolgimento del ciclo operativo delle attrezzature installate; d) debbono rispondere alle pertinenti disposizioni in vigore, emanate in relazione alla categoria di appartenenza: - categoria L per i motoveicoli; - categoria M1 per i quattro tipi di autoveicoli citati nella direttiva 98/14/CE; - categoria N per tutti gli altri tipi di autoveicoli; - categoria O per i rimorchi. Eventuali disposizioni precedentemente emanate, in contrasto con norme del Codice della strada, del regolamento di esecuzione dello stesso Codice e della direttiva comunitaria citate nella presente circolare, sono disapplicate. IL DIRETTORE dott. ing. Alessandro De Grazia Ti ricordo che la Direttiva 98/14/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con D.M. 4 agosto 1998, ai sensi dell'art. 229 CdS. Resti ovviamente libero di continuare a pensare a modo tuo in materia di veicoli ad uso speciale "in privato", evitando cioè di indurre i lettori del forum ad errati convincimenti. Cordialmente.id="green">
Spiacente ma l'autocaravan non rientra sub art 54/1/g (autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'esse re muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse) ... ..... I Camper non sono USI SPECIALI ma "AVENTI PSECIALE CARROZZERIA". ..... Ciò che conta è che il Camper (non rientrando sotto la categoria dei veicoli per USI SPECIALI): ... ..... Questo è ciò che conta e che bisogna sapere. Ciao >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> La tua conclusione è comunque corretta, perchè l'autocaravan (pur essendo classificato veicolo ad uso speciale) è inquadrato nella categoria internazionale M1, relativa agli "autoveicoli per trasporto persone con un numero totale di posti non superiore a nove".id="green">
Ciò che conta è che il Camper (non rientrando sotto la categoria dei veicoli per USI SPECIALI): -non deve usare cronotachigrafo -non deve montare strisce retroriflettenti -non deve montare cartelli posteriori a righe arancioni e gialle -può viaggiare a 50, 90, 110, 130 (strade urbane, extraurbane, superstrade, autostrade). >
quote:Originally posted by TheFox> Appunto! Il camper resta sempre un veicolo M1 e non soggetto alle norme dei veicoli ad USO SPECIALE previsto nell'art. 142. Riporto l'Art. 142. Limiti di velocita' 1) Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per strade extraurbane secondarie e per strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali 2) OMISSIS 3) Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate: a) b) c) d) e) f) OMISSIS g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; i) j) OMISSIS 4) Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) devono essere indicate le velocita' massime consentite. (OMISSIS). (OMISSIS restanto articoli). Come si vede deve fare riflettere anche la MANCANZA di obbligo di apporre qualsiasi indicatore di velocità nella parte posteriore del camper. Se vogliamo essere precisi gli articoli sopraccitati parlano sempre di UNENDOLI di "trasporto cose o altri usi". Tutto ciò che è trasporto persone e il camper rientrando nella categoria M è per trasporto persone non rientrano. Quindi le velocità usabili da camper omologati over 35 q. restano 50, 90, 110 e 130. Quando e se multeranno un camper over 35 q. per aver ecceduto le velocità previste per un "trasporto cose" ci sono tutti gli estremi per presentare ricorso e vincerlo. VA inoltre ricordato che il camper over 35q. -non deve avere adesivi riportanti limiti di velocità nella parte posteriore; -non deve avere strisce retroriflettenti; -non deve avere cartelli a strisce obblique rosse e gialle nella parte posteriore; -non deve avere cronotachigrafi. Questo fa ulteriormente capire che non rientra nelle limitazioni previste per i veicoli "trasporto cose ed altri usi" di cui all'art. sopraccitato. Fidati. Gli STUDI LEGALI cui mi rivolgo (e sono 5, non uno e non un solo avvocato) non sbagliano e sono talmente onesti (almeno con me) che se non c'è certezza quasi matematica di vittoria mi fermano prima di iniziare. Su questo argomento tutti e 5 dicono la stessa cosa. Ciao
Bisogna sapere anche quanto segue: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 2826-MOT2/C Roma, 15 luglio 2002 OGGETTO: Veicoli classificati ad uso speciale. In merito ad alcuni quesiti pervenuti, .... OMISSIS autovetture, siano inquadrati anche i seguenti quattro tipi di autoveicoli ad uso speciale: a) autocaravan, (OMISSIS) - categoria M1 per i quattro tipi di autoveicoli citati nella direttiva 98/14/CE; - categoria N per tutti gli altri tipi di autoveicoli; - categoria O per i rimorchi. Eventuali disposizioni precedentemente emanate, in contrasto con norme del Codice della strada, del regolamento di esecuzione dello stesso Codice e della direttiva comunitaria citate nella presente circolare, sono disapplicate. IL DIRETTORE dott. ing. Alessandro De Grazia Ti ricordo che la Direttiva 98/14/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con D.M. 4 agosto 1998, ai sensi dell'art. 229 CdS. Resti ovviamente libero di continuare a pensare a modo tuo in materia di veicoli ad uso speciale "in privato", evitando cioè di indurre i lettori del forum ad errati convincimenti. Cordialmente.id="green"> >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Appunto! e basta? Mi sarei aspettato un ringraziamento per averti documentato che eri in errore quando hai scritto un intero messaggio per dimostrare, a modo tuo, che un "autocaravan (anzi, per te, un camper) non è un veicolo per usi speciali", esordendo e ribadendo con le seguenti affermazioni: Spiacente ma l'autocaravan non rientra sub art 54/1/g (autoveicoli per uso speciale ... I Camper non sono USI SPECIALI ma "AVENTI PSECIALE CARROZZERIA". Ciò che conta è che il Camper (non rientrando sotto la categoria dei veicoli per USI SPECIALI):. Niente; pazienza, sarà forse per un'altra volta. Siamo nel forum relativo alla normativa concernente argomenti prettamente seri, ma faccio una divagazione OT in tono semiserio, immaginando di trovarmi in un "teatro lirico". Da modesto "loggionista" (per di più entrato da poco in questo "teatro") mi sono reso conto che ci sono almeno due "tenori" che non vogliono essere criticati neanche quando "steccano". Un "tenore" alza la voce, anzi grida (nella netiquette di internet scrivere in carattere maiuscolo, oppure con corpo tipografico più grande del normale, equivale al gridare in una conversazione), quando il suo "recital" è oggetto di "osservazioni" da parte del "loggionista" di turno. Un altro "tenore" risponde invece con due diversi (ma meno evidenti) atteggiamenti, quando è criticato dopo una "stecca". In un caso, quando gli è possibile (quando, cioè, non c'è la trascrizione della "registrazione" nel commento del "critico musicale" di turno) va a fare un adeguato "ritocco" alla propria registrazione, in modo che un "ascolto" successivo (fuor di metafora, una lettura del suo messaggio a posteriori) non faccia più emergere la propria "stecca". Nell'altro caso, quando invece c'è la trascrizione della "registrazione con la stecca" (fuor di metafora, quando il contenuto del suo errato messaggio è citato nella replica di qualche altro partecipante), questo "tenore" ignora semplicemente la "critica" ed, anzi, va ad elogiarsi citando un altro passaggio del suo "recital". Mi considero soltanto un modesto "loggionista" e non voglio certamente passare per quello che conosce tutte le "opere liriche" a memoria, ma vorrei semplicemente evitare "che gli spettatori in platea applaudano comunque il tenore che stecca" (fuor di metafora, che i lettori del forum siano indotti ad errati convincimenti a causa di informazioni infondate), quando mi riesce ancora di riconoscere la "stecca" (alla mia età comincio a non avere più "buone orecchie"). Torno al tono serio, che si confà al forum che mi ospita, e lascio ai lettori di individuare i partecipanti attivi che corrispondano ai comportamenti dei due "tenori" prima indicati.id="green">
Appunto! >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Sembra quasi che tu non abbia letto la mia risposta a CamperSaronno di ieri (03/11-17:16).id="green">
Il camper resta sempre un veicolo M1 e non soggetto alle norme dei veicoli ad USO SPECIALE previsto nell'art. 142. ..... Questo fa ulteriormente capire che [l'autocaravan, ndr] non rientra nelle limitazioni previste per i veicoli "trasporto cose ed altri usi" di cui all'art. sopraccitato. >
quote:Originally posted by TheFox> L'ho letta, ma non sempre sei chiarissimo in ciò che scrivi soprattutto in alcune risposte successive. Oppure potrebbe essere una mia arterioschlerosi anticipata [:)]. Comunque ci siamo chiariti alla perfezione. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Sembra quasi che tu non abbia letto la mia risposta a CamperSaronno di ieri (03/11-17:16).id="green">
Il camper resta sempre un veicolo M1 e non soggetto alle norme dei veicoli ad USO SPECIALE previsto nell'art. 142. ..... Questo fa ulteriormente capire che [l'autocaravan, ndr] non rientra nelle limitazioni previste per i veicoli "trasporto cose ed altri usi" di cui all'art. sopraccitato. >
>