Inserito il 02/02/2013 alle: 14:10:15
Ecco alcune novità . Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del CdS e dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, è stato predisposto il decreto di cui all'oggetto (di seguito definito DM), che reca la disciplina delle modalità, contenuti e programmi degli esami utili a conseguire una patente di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE. A tal fine si è fatto puntuale riferimento all'allegato II del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011: lettera A, con riferimento ai contenuti dell'esame di teoria, e lettera B, con riferimento a quelli della prova pratica di guida.
Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in applicazione del disposto di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, n. 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2011 ("il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni ... (omissis) ... se ha superato la prova teorica per una categoria diversa), il candidato al conseguimento di una patente delle predette categorie, è esonerato dal ripetere, nella prova teorica, la parte di programma propria della patente di categoria B, necessariamente già conseguita ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera a), CdS.
Si sottolinea inoltre che nei programmi della prova teorica delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, sono stati introdotti anche gli argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri rispettivamente delle patenti di categoria C1E, CE, D1E e DE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità dei procedimenti amministrativi e dell'azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.
Pertanto, per il principio su esposto, il titolare di una patente di categoria C1, C, D1 e D, conseguita nella fase a regime, che voglia conseguire rispettivamente una patente di categoria C1E, CE, D1E e DE, non dovrà sostenere alcuna prova teorica.
A. I CONTENUTI DEL DM
A.1 PROVA TEORICA (VEDI ART. 1 DM)
A.1.1. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA PER LE PATENTI DI CATEGORIA C1, ANCHE SPECIALE
La prova teorica verte sui seguenti argomenti:
#9830; PUNTI DA 4.1.1 A 4.1.8 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011:
a) disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, e successive modificazioni; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni;
b) disposizioni che regolano il trasporto di cose;
c) documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose sia a livello nazionale che internazionale;
d) comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza nonché rudimenti di pronto soccorso;
e) precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
f) disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
g) limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
h) fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione;
#9830; LA PROVA VERTE INFINE SUI SEGUENTI ARGOMENTI
i) sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura.
A.1.2. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA PER LE PATENTI DI CATEGORIA C, ANCHE SPECIALE
La prova teorica verte sugli argomenti di cui al paragrafo A.1.1, nonché sui seguenti:
#9830; PUNTI DA 4.2.1 A 4.1.8 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011:
a) nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
b) lubrificazione e protezione dal gelo;
c) nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
d) freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
e) frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
f) metodi per individuare le cause dei guasti;
g) manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
h) responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate.
Qualora un candidato al conseguimento della patente di categoria C, anche speciale, sia già in possesso della patente di categoria C1, anche speciale, la prova di verifica delle cognizioni verte esclusivamente sugli argomenti di cui al presente paragrafo.
A.1.3. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA PER LE PATENTI DI CATEGORIA D1, ANCHE SPECIALE
gabriele