">id="quote"> Il PdL XV/217 Nuove norme in materia di autocaravan, d'iniziativa del deputato Fabris, e' da considerare decaduto in relazione alla probabile sorte della corrente Legislatura e comprende, in tutto, cinque articoli. L'art. 1 Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' incompatibile con vigenti normative comunitarie. L'art. 2 Agevolazioni per i portatori di handicap riguarda soltanto i camperisti che abbiano in famiglia soggetti affetti da handicap (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti). L'art. 3 Aree di sosta e parcheggi e' incongruente con l'art. 1 dello stesso PdL perche' rappresenta una sostanziale duplicazione delle disposizioni gia' presenti nell'art. 7 del CdS. Se c'e' necessita' di migliorare queste ultime, si presentano modificazioni alle stesse e non disposizioni legislative "parallele". L'art. 4 Circolazione delle autocaravan e' incongruente con l'art. 1 dello stesso PdL perche' rappresenta una sostanziale duplicazione della disposizione gia' presente nel primo comma dell'art. 185 del CdS. Se c'e' necessita' di migliorare la lettura di detto comma, si presenta una modificazione allo stesso e non una disposizione legislativa "parallela". [1] L'art. 5 indica infine la copertura finanziaria per le agevolazioni disposte all'art. 2. ------------------------------ [1] I comuni non possono imporre limitazioni alla circolazione delle autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
quote:Originally posted by TheDevil> Si tratta di un progetto di legge che in questa legislatura è rimasto fermo al palo e non ha fatto neppure un passo in avanti. Inoltre, non so proprio nella prossima legislatura quale peso politico potrà mai avere l'UDEUR, partito cui appartiene Fabris.
Il PdL XV/217 Nuove norme in materia di autocaravan, d'iniziativa del deputato Fabris, e' da considerare decaduto in relazione alla probabile sorte della corrente Legislatura e comprende, in tutto, cinque articoli. L'art. 1 Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' incompatibile con vigenti normative comunitarie. L'art. 2 Agevolazioni per i portatori di handicap riguarda soltanto i camperisti che abbiano in famiglia soggetti affetti da handicap (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti). L'art. 3 Aree di sosta e parcheggi e' incongruente con l'art. 1 dello stesso PdL perche' rappresenta una sostanziale duplicazione delle disposizioni gia' presenti nell'art. 7 del CdS. Se c'e' necessita' di migliorare queste ultime, si presentano modificazioni alle stesse e non disposizioni legislative "parallele". L'art. 4 Circolazione delle autocaravan e' incongruente con l'art. 1 dello stesso PdL perche' rappresenta una sostanziale duplicazione della disposizione gia' presente nel primo comma dell'art. 185 del CdS. Se c'e' necessita' di migliorare la lettura di detto comma, si presenta una modificazione allo stesso e non una disposizione legislativa "parallela". [1] L'art. 5 indica infine la copertura finanziaria per le agevolazioni disposte all'art. 2. ------------------------------ [1] I comuni non possono imporre limitazioni alla circolazione delle autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. >
quote:Originally posted by ngeloco> Forse perche', sostanzialmente, riconosceva agevolazioni per i portatori di handicap.
Si tratta di un progetto di legge che in questa legislatura è rimasto fermo al palo e non ha fatto neppure un passo in avantiid="red">.>
quote:Originally posted by TheDevil> [:(][:)]
quote:Originally posted by ngeloco> Forse perche', sostanzialmente, riconosceva agevolazioni per i portatori di handicap.
Si tratta di un progetto di legge che in questa legislatura è rimasto fermo al palo e non ha fatto neppure un passo in avantiid="red">.>
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quote:Originally posted by IvanoPP> E' auspicabile che prima della riproposizione: - l'art. 1 venga eliminato, per evitare una cattiva figura a livello comunitario; - gli artt. 3 e 4 vengano opportunamente rielaborati come modificazioni al CdS (rispettivamente agli artt. 7 e 185). Anzi, visto che a tuo parere e' il modello/obbiettivo da perseguire sufficiente e opportunoid="blue">, potresti addirittura interessare il Movimento Camperisti affinche' dia il proprio contributo all'iniziativa del deputato Fabris. Si tratterebbe semplicemente di coordinare le disposizioni provenienti dal CdS (in verde)id="green"> con quelle del PdL XV/217 (in marrone)id="maroon">. Art. 3 Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: - stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; - stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.id="green"> I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio delle autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e i privati possono procedere secondo le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni. I comuni, ai sensi del comma 1 individuano altresì parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata delle autocaravan. I parcheggi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di handicap.id="maroon"> Art. 4 I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.id="green"> I comuni non possono imporre limitazioni alla circolazione delle autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.id="maroon"> ------------------------------ p.s. @Stirner Qui sopra ho invitato Ivano a "provare" un coordinamento delle vigenti disposizioni del CdS con quelle del PdL presentato dal deputato Fabris. Mi sembra di ricordare, da qualche tuo lontano intervento nel forum, che hai motivo di frequentazione con detto parlamentare. Ho una curiosita' che mi permetto esternare. Ammesso che il PdL fosse stato approvato nel suo attuale testo (in particolare per gli artt. 3 e 4), quale sarebbe stata la figura istituzionale competente ad effettuare questo lavoro di coordinamento tra disposizioni in ampia sovrapposizione, nell'interesse di coloro cui spetta rispettarle e farle rispettare? Non sarebbe meglio che ci pensi direttamente il proponente di un PdL in maniera che, in caso di approvazione, il "risultato" dell'innovazione legislativa sia immediatamente disponibile per tutti gli interessati?
Purtroppo non e’ il primo Progetto di Legge che “decade” , per tutta una serie di motivi ... e magari come gia’ avvenuto verra’ nuovamente ripropostoid="red"> con la(le) nuova(e) legislature (chi vivra’ vedra’…)id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil> Scrivendo “verra’ nuovamente riproposto” (da te evidenziato in rosso) non intendo che debba essere riproposto per forza “identico” ma ovviamente se necessario modificato/adattato alla situazione contingente. Quello che scrivi puo’ essere auspicabile (se necessario/utile/opportuno) ma io non voglio (in quanto l’ “azzeccagarbugliese” se lo posso evitare…) e non posso (perche’ non ho le necessarie conoscenze e capacita’) entrare nel dettaglio tecnico e quindi mi limito ad indicare in linguaggio “normale” quelli che sono i “desiderata”. Il Movimento Camperisti (ed altri , tra cui i Camperisti-ITA) gia’ ora “sostiene” (sosteneva, perche’ decaduta…) l’iniziativa dell’On. Fabris (e se sara’ presentato un nuovo PdL similare fara’ altrettanto). Una cosa che si potrebbe fare e’ contattare l’On. Fabris per richiedere la presentazione di un nuovo PdL nella prox legislatura. Ciao, Ivano.id="blue">
E' auspicabile che prima della riproposizione: - l'art. 1 venga eliminato, per evitare una cattiva figura a livello comunitario; - gli artt. 3 e 4 vengano opportunamente rielaborati come modificazioni al CdS (rispettivamente agli artt. 7 e 185). Anzi, visto che a tuo parere e' il modello/obbiettivo da perseguire sufficiente e opportunoid="blue">, potresti addirittura interessare il Movimento Camperisti affinche' dia il proprio contributo all'iniziativa del deputato Fabris. Si tratterebbe semplicemente di coordinare le disposizioni provenienti dal CdS (in verde)id="green"> con quelle del PdL XV/217 (in marrone)id="maroon">.>