Originally posted by TheDevilGuarda che fai confusione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 5, che riguardano due facolta' (tra loro assolutam." /> Originally posted by TheDevilGuarda che fai confusione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 5, che riguardano due facolta' (tra loro assolutam." /> Originally posted by TheDevilGuarda che fai confusione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 5, che riguardano due facolta' (tra loro assolutam." />
quote:Originally posted by TheDevil> Sei ancora in errore e sei ancora ostinato. Ti ho detto (Riferimento al Prof. Clarich) che la Direttiva è tanto più cogente per quanto cogenti sono gli strumenti messi in mano al MINISTRO. Pertanto gli strumenti potenti sono: 1) Il potere di DIFFIDA di cui al comma 2 dell'art. 5 2) Il potere di decidere i ricorsi (non gli esposti che fa l'amico tuo di Firenze) sui quali non vi pronunciate con DECISIONI da ricorso gerarchico ma con "cartule" nemmeno a firma del MINISTRO. Sul primo punto il MINISTRO può diffidare MA solo in presenza di GRAVE PERICOLO alla circolazione e un divieto di sosta ad autocaravan non costituisce pericolo alla circolazione; E quando il Ministero ha ritenuto sussistente il pericolo (barre per MASSA) nemmeno ha diffidato! Sul secondo punto ti ho già dimostrato che l'art. 37 consente il ricorso contro l'ORDINANZA che DISPONE l'apposizione della segnaletica e non quella che prevede il divieto "da applicare in futuro". Motivi per i quali di due strumenti riguardanti la CIRCOLARE DIRETTIVA sono spuntati e spuntabili, basta che il comune si attrezzi come già detto. Da qui nessun riconoscimento alla COGENZA della direttiva, o a che essa sia un NORMA ma solo la dimostrazione che essa E' UN SEMPLICE COMMENTO e non serve ad un ca.zo! MA LO DICE LO STESSO DONDOLINI AL SENTAORE CREMA COME HA GIA' PRECISATO NGELOCO! TI HO ANCHE CITATO IL FATTO CHE SE AVESSE IL CARATTERE DI NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA (COME SOSTIENI TU) SAREBBE DI PER SE' RETROATTIVA E SAREBBE STATA UTILIZZATA DALLA CASSAZIONE NEL 2001 PER ACCOGLIERE IL RICORSO DEL CAMPERISTA MA COSI' NON E' STATO PERCHE' QUELLA DIRETTIVA, ANCHE PER COME E' SCRITTA E' FUMOSA E NON E' UNA NORMA (Vatti a documentare sul carattere di retroattività delle leggi di interpretazione autentica) Va a scuola!
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno>
La cogenza attuale prevista dal CDS riguarda, per la Direttiva, esclusivamente il caso di grave pericolo alla circolazione, atto per il quale il Ministero può effettivamente emanare Diffide ma poi deve effettuare un atto di sostituzione ricorrendo al procedimento previsto dall'art. 6 del regolamento di attuazione del CDS.id="maroon">>quote:Originally posted by TheDevil>
Guarda che fai confusione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 5, che riguardano due facolta' (tra loro assolutamente distinte) che il legislatore ha riservato al competente ministro.>quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> A fronte della mia affermazione che le facolta' di cui ai primi due commi dell'art. 5 sono tra loro distinte, tu mi replichi che invece queste due facolta' sono - tra loro - strettamente connesse ed anzi che la "diffida" (di cui al comma 2) serve a rendere cogente/vincolante la "direttiva" (di cui al comma 1). Ma la "diffida" e' prevista soltanto in caso di inosservanza di norme giuridiche. Nel momento in cui tu colleghi la "diffida" alla "direttiva" (da un'altra parte scrivi: Il comma 2 dell'art. 5 è il corollario del potere di direttiva), attribuisci a quest'ultima quella valenza di "norma giuridica" sulla quale mi sono ripetutamente espresso, ricevendo da te (ed anche da Ngeloco) critiche e salaci commenti.
Credo proprio che sia tu a fare confusione per quanto detto al punto 1. La Direttiva è lo strumento per impartire disposizioni ma per essere cogente deve avere un processo sanzionatorio o di sostituzione. Il comma due è lo strumento di sostituzione (vedi anche art. 6 del regolamento) che dice quanto sia vincolante lo strumento del comma 1, vale a dire la direttiva. Più poteri ha il Ministro per diffidare e sostituire più cogente è l'ordinanza.id="maroon">>
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quote:Originally posted by TheDevil> Questo dimostra appunto, a chi capisce di diritto, non ti preoccupare, non è il tuo caso, che ove la legge ha voluto distinguere ha distinto e quando parla di strade esclude le pertinenze quando invece le vuole includere dice STRADE E LORO PERTINENZE. Al comma 1 dell'art. 5 parla solo di Strade di cui all'art. 2 - con riferimento alla Direttiva - che quindi non vale per le pertinenze. Anche qui va a scuola!
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> A me risulta assolutamente logica l'esclusione delle "pertinenze" dal testo dell'art. 22 CdS. Basta la lettura dello stesso testo, tenendo presente la definizione di "pertinenza".
L’art. 22 comma 1 ove non è detto e “loro pertinenze”: Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.id="maroon">>
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quote:Originally posted by TheDevil> Ribadisco che la DIRETTIVA non è interpretazione autentica della legge altrimenti sarebbe retroattiva e la Cassazione doveva tenerne conto. Ignori la dottrina sulle norme di interpretazione autentica. Vatti a documentare. Ma così come è scritta e per quanto già detto sopra la direttiva 24/10/2000 è una norma alla stregua di una circolare e i poteri di cui all'art. 5 comma 1 non eliminano la possibilità che il Ministero compia una illegittimità (abuso di potere) prevedendo in Direttiva situazioni in contrasto con la Legge. Il potere di Diffida di cui al comma 2 si può basare sulla legge o sulla direttiva ma il comune ha intatte le sue possibilità di attivare un ricorso al TAR. Il che significa appunto che la direttiva è semplicemente un atto amministrativo e non una norma! Sta solo nella tua testa di ministeriale con i paraocchi il dare alla direttiva una connotazione di norma interpretativa. Se sei convinto di questo abbi il fegato di firmare e giocarti la faccia su queste affermazioni. Sei anonimo, ministeriale, e fai fumo a gratisse e non rischi niente... comodo vero?id="red">id="size3">
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno>
Come dire che il precedente ministro, nel firmare la Direttiva, è andato oltre le sue facoltà.id="maroon">>quote:Originally posted by TheDevil>
La Direttiva 24-10-2000 e' stata emanata nel pieno rispetto delle prerogative che il legislatore ha riservato al Ministro LLPP (allora, IITT adesso).>quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Nella Direttiva e' stata esposta l'interpretazione del CdS fatta da chi ha provveduto materialmente a redigerlo per conto del legislatore. In ogni caso la Direttiva e' del 24-ottobre-2000 (anche se pubblicata il successivo 28 dicembre) mentre le Sentenze della Cassazione sono di epoca successiva (tranne, forse, la n. 7169/2000 da me non ancora rintracciata). Di conseguenza e' semmai la Cassazione ad aver dato un'interpretazione del CdS diversa da quella della Direttiva, gia' emanata nel momento in cui i giudici di Cassazione si sono pronunciati sui ricorsi "Orosei" (almeno due su tre).
Infatti nulla questio sul potere di emanare la Direttiva. Io contesto il fatto che nella direttiva si da una interpretazione della legge contraria a quella fatta dalla Cassazione che è il massimo organo in questo campo, anche più del Ministero.id="maroon">>
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quote:Originally posted by IvanoPP> Staticizzato.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno >> Bla, bla, bla ... [:D][:D][:D]id="blue">
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