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Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 14/03/2012 alle: 18:43:14
… con gli autocaravan omologati con massa complessiva fino 3500 Kg. Ovvero possiamo circolare liberamente con un mezzo omologato a 35 Q con un sovraccarico massimo di 350 kg senza incorrere in alcuna sanzione amministrativa o blocco del mezzo. Questo a “mio parere” lo si evince dall’articolo 167 del Codice della Strada che riporto testualmente di seguito e più precisamente dai commi: 3 e 10. Per una corretta informazione accetto ben volentieri qualsiasi smentita purché adeguatamente “supportata”, magari mi è sfuggito qualche altro "articoletto" [:D] "Articolo 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da €38,00 a €155,00, se l’eccedenza non supera 1t; b) da €78,00 a €311,00, se l’eccedenza non supera le 2 t; c) da €155,00 a €624,00, se l’eccedenza non supera le 3 t; d) da €389,00 a €1.559,00, se l’eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. 4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm. 5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. 6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. 7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00 ferma restando la responsabilità civile di cui all’art.2054 del codice civile. 8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62. 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’art.10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell’art.62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell’autorizzazione. 12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo." Mario
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nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 14/03/2012 alle: 20:33:40
E' inutile,non si vuole capire che l'Art. che ci riguarda è il 169 e non il 167.Comunque lasciamo stare, su questo c'è stata una grande discussione sul forum ( basta fare una ricerca)e non si vuole capire!! Certo che farebbe comodo se l'Art. giusto fosse il 167 ma non è così!!Ciao. Gianni p.s. i camper trasportano persone,non cose.
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 58067
Inserito il 14/03/2012 alle: 20:36:27
se ne è parlato. quello che ci interesserebbe è: Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. Poi questi pesi andrebbero arrotondati ai 100 kg superiori quindi per un veicolo con massa massima di 3500kg: fino a 3700kg nessuna sanzione fino a 3900kg da €39,00 a €159,00 e un punto patente se si supera tale peso non si può proseguire. Però, si parla di trasporto cose, quindi c'è chi dice che bisognerebbe riferirsi all'articolo 169

http://www.aci.it/sezione-istit...

io spero che vada bene il 167 [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
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Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 14/03/2012 alle: 23:18:18
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 14/03/2012  20:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianni, non è che non voglio capire è che faccio di tutto per capire e ben venga la tua osservazione, mi sono letto l’art. 169 del C.d. S. e che riporto sotto, visto che conosci molto bene il “problema” vorrei chiederti quali altre sanzioni o “inibizioni” (tipo ritiro carta circolazione, blocco del mezzo, etc.) vengono inflitte se viene violato tale articolo, oltre a quelle indicate ai commi: 7, 8, 9, e 10? Mario articolo 169: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (1) 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (1) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 (G.U. n.87 del 13.4.2006)
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 58067
Inserito il 15/03/2012 alle: 00:23:53
si , sarebbe interessante sapere cosa succede oltre a pagare la multa. Ho capito che si paga da 155 a euro 624, e poi? Punti patete? Bisogna togliere peso o si può proseguire? C'è una tolleranza? Sembra di no, allora siamo peggio che in Svizzera dove almeno c'è il 3%. __________________ Tommaso IZ4DJI
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Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 15/03/2012 alle: 00:49:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/03/2012  00:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per il momento ti posso rispondere solo per i punti della patente [8D] - 1 Punto per "Trasporto irregolare di persone o oggetti" - 3 Punti per "Trasporto di persone in sovrannumero o sovraccarico" errata corrige - 2 Punti per "Trasporto di persone in sovrannumero o sovraccarico" Riguardo al tuo calcolo c’è da fare una piccola correzione e precisazione. ------------------------------------------------------------------------------- Poi questi pesi andrebbero arrotondati ai 100 kg superiori quindi per un veicolo con massa massima di 3500kg: fino a 3700kg nessuna sanzione fino a 3900kg da €39,00 a €159,00 e un punto patente se si supera tale peso non si può proseguire. -------------------------------------------------------------------------------- Ok fino a 3700kg nessuna sanzione in quanto non superi il 5 % della portata complessiva (comma 2) arrotondato ai 100kg superiori (comma 8) Fino a 3900 kg sanzione da €38,00 a €155,00 “allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento (200kg), non supera il 10% della massa complessiva (350Kg), con arrotondamento ai 100kg superiori (comma 8). Ma avrai il blocco del mezzo perché la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti (comma 10) in questo caso non si applica il comma 8 (arrotondamento) il quale fare riferimento solo esclusivamente agli effetti delle sanzioni amministrative …in poche parole se vuoi ripartire devi scaricare la donna (50kg) [:o)][:D][:D][:D] ...invece con altre parole il titolo del mio post nonchè alcune considerazioni in esso contenute si sono rivelate ..."cannate"[:I][:D][:D][:D] Ciao

Modificato da Tony Sbratt il 15/03/2012 alle 08:52:48
16
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 15/03/2012 alle: 10:36:52
Riguardo al decurtamento di due punti della patente ho qualche dubbio, rileggendo l’art 54 : Autoveicoli, alla lettera m)

http://www.mit.gov.it/mit/site....

il “camper” trova una sua precisa definizione che è diversa dalla lettera a) e volendo anche dalla lettera c). L’Art. 169 del Cds il comma 9) recita: “Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.” La violazione di suddetto comma comporta il decurtamento di 2 punti della patente.

http://www.mit.gov.it/mit/mop_a...

a pag. 2 Boh! [?][?][?] Vorrei precisare inoltre che il “camper” non rientra nella categoria M1 ma nella categoria M

http://www.mit.gov.it/mit/site....


Modificato da Tony Sbratt il 15/03/2012 alle 10:50:35
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ezio55
ezio55
30/12/2004 3396
Inserito il 15/03/2012 alle: 14:07:27
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 15/03/2012  00:49:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non volevo più entrare in questa discussione perchè mi sembra proprio che non abbia portato a "certezze" ma visto che si continua a parlarne ed ad avere confusione riporto integralmente, da altro tread..., una delle risposte che ritengo più autorevoli riguardo l'argomento. rattapruscè inviati - 15/02/2012 : 10:20:26 Mostra il profilo Email all'autore Rispondi citando il messaggio quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 15/02/2012 01:16:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Una discussione pacata è proprio quello che mi fà continuare a scrivere, altrimenti avrei già lasciato Tornando al discorso. Forse il tuo dubbio nasce dal fatto che continui ad associare categorie di mezzi ai 2 art. mantre gli stessi si occupano esclusivamente di trasporto di cose o di persone su autoveicoli/veicoli a motore. Ancora altra fonte di confusione potrebbe essere causata dalla parte del comma 7 dove si indica oltre al nr. delle persone anche il carico max, e dove ci si potrebbe chiedere "come mai se i carichi sono già gestiti dal 167, si menzionano anche al 169?". Provo a spiegartelo con un esempio: Sono su strada e fermo un "veicolo"; caso 1)Il veicolo trasporta un nr. di persone oltre quelle consentite ed il carico complessivo eccede di conseguenza quello segnalato sul libretto. (è un caso contemplato nella prima parte del comma 7 art 169, pertanto lo sanziono in virtu di tale norma); caso 2)Il veicolo trasporta un nr. di persone oltre quelle consentite ma ciò nonostante il peso complessivo rientra nel peso consentito da libretto. (caso contemplato nella seconda parte del comma 7 art 169, pertanto lo sanziono in virtu di tale norma); caso 3)Il veicolo trasporta il giusto nr. ovvero meno persone di quelle consentite, ma il peso complessivo supera quello indicato nel libretto. E' ovvio in questo caso che il maggiore peso NON è dovuto al nr, di persone, ma alle "cose" trasportate (che possono essere dai bagagli agli accessori). Questo caso, consentimi di farti notare che NON è contemplato nei 2 casi indicati nel comma 7 del 169, che tra l'altro sono stati gia soddisfatti con i 2 casi precedenti, bensì è chiaramente gestito dal comma 2 o 3 dell'art. 167 (a seconda che il peso sia superiore o meno alle 10t), pertanto lo sanziono ai sensi di tale norma; Alla luce di quanto ti ho sopra esposto, trova anche fondamento "il titolo" dei 2 articoli che si riferiscono al trasporto di cose (167) o di persone (169). La prima parte del comma 7 del 169 ha ragione di esistere perchè? Perche altrimenti tale infrazione potrebbe essere sanzionata (in modo minore) dal 167 poichè si tratta di un eccesso di carico, invece (nell'art169 comma7)viene specificato che benche siamo in presenza di un peso maggiore di quello consentito, non si sanzione con il 167 ma con il 169 (piu cattivo)perche tale "sforamento di peso" è causato dal nr. di persone trasportate maggiore di quelle consentite. Se ti ho convinto sono contento (cosi magari viaggi piu tranquillo) altrimenti ... fammi chiamare da chi ti ferma.. che ci penso io Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ...mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando! Edited by - Rattapruscé on 15/02/2012 10:31:35 Ribadisco [;)], fin'ora NESSUNO...[:0] è intervenuto perchè multato, dove, dal verbale..., si poteva evincere l'articolo che sanziona il sovrappeso dell'autocaravan e la relativa tolleranza. Personalmente, dal sito della Polstrada, ho chiesto chiarimenti, però ad un mese di distanza non sono ancora arrivati. Buoni kilometri a tutti. Ezio[:)]
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 15/03/2012 alle: 14:09:57
quote:

Originally posted by TonySbratt

... faccio di tutto per capire ...>
> Il tuo intento e' certamente lodevole, per cui mi permetto suggerirti di voler impostare una ricerca sui termini "167 169" tra le discussioni archiviate di questo forum. Ritengo che tu possa trovare tanti ùtili spunti per maturare il tuo finale convincimento sugli aspetti della materia che non ti risultano ben chiari. Se non sarai ancora convinto al tèrmine della consultazione, potrai sempre manifestare i tuoi residui dubbi nel forum.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 15/03/2012 alle: 14:11:18
quote:

Originally posted by IZ4DJI

io spero che vada bene il 167. [1]id="red">

Originally posted by IZ4DJI

Punti patente? [2]id="red"> Bisogna togliere peso o si può proseguire? [3]id="red"> C'è una tolleranza? [4]id="red">>
> [1]id="red"> cfr.

https://forum.camperonline.it

#2647929 [2]id="red"> cfr.

http://img.poliziadistato.it/do...

(il comma 7 dell'art. 169 non c'e') [3]id="red"> cfr.

https://forum.camperonline.it

#2648402 [4]id="red"> cfr.

https://forum.camperonline.it

#2648399

Modificato da TheDevil il 15/03/2012 alle 14:39:07
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 15/03/2012 alle: 14:36:01
quote:

Originally posted by ezio55

... riporto integralmente ... una delle risposte che ritengo più autorevoli riguardo l'argomento.>
> Mi spiace conoscere la tua valutazione su un intervento nel forum dove, al punto 3, le persone trasportate sono considerate "cose" e per il quale ho chiesto a Rattaprusce' una precisazione rimasta finora senza riscontro.
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 58067
Inserito il 15/03/2012 alle: 14:59:54
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 15/03/2012  14:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, me li vado a rileggere tutti. Sapevo che se ne era parlato ma non trovavo più dove.. __________________ Tommaso IZ4DJI

Modificato da IZ4DJI il 15/03/2012 alle 15:03:08
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Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 15/03/2012 alle: 16:00:01
Grazie Ezio ----------------------------------------------------------------------------- caso 1)Il veicolo trasporta un nr. di persone oltre quelle consentite ed il carico complessivo eccede di conseguenza quello segnalato sul libretto. (è un caso contemplato nella prima parte del comma 7 art 169, pertanto lo sanziono in virtù di tale norma) ------------------------------------------------------------------------------- Quindi, se ho ben capito, in questo caso la procedura di sanzionamento prescinde dalla percentuale del “peso” del numero di persone e dalle “cose” trasportate. Mi spiego meglio: ipotizzando un’omologazione di tre posti, portata 35Q, vengo fermato da te agente e scopri una quarta persone a bordo, poi mi accompagni alla bascula che rileva un peso diciamo di 4082 kg, anche se appare ovvio che tale peso non può essere determinato “dall’occupante in più” (fallo entrare uno di 200 e passa kg dalla porta del camper[:D][:D][:D]). Vengo sanzionato dal comma 7 art 169. Niente Art. 167. ----------------------------------------------------------------------------- caso 2)Il veicolo trasporta un nr. di persone oltre quelle consentite ma ciò nonostante il peso complessivo rientra nel peso consentito da libretto. (caso contemplato nella seconda parte del comma 7 art 169, pertanto lo sanziono in virtu di tale norma) ------------------------------------------------------------------------------ Chiaro e limpido ------------------------------------------------------------------------------ caso 3) Il veicolo trasporta il giusto nr. ovvero meno persone di quelle consentite, ma il peso complessivo supera quello indicato nel libretto. E' ovvio in questo caso che il maggiore peso NON è dovuto al nr, di persone, ma alle "cose" trasportate (che possono essere dai bagagli agli accessori). Questo caso, consentimi di farti notare che NON è contemplato nei 2 casi indicati nel comma 7 del 169, che tra l'altro sono stati gia soddisfatti con i 2 casi precedenti, bensì è chiaramente gestito dal comma 2 o 3 dell'art. 167 (a seconda che il peso sia superiore o meno alle 10t), pertanto lo sanziono ai sensi di tale norma; ------------------------------------------------------------------------------- Qui invece si viene sanzionati in base Art. 167 applicando, se del caso i commi 3 e 7. Ah! dimenticavo, immagino che i casi sopracitati o casistica siano riconducibili ad un decreto o regolamento di attuazione o qualcosa del genere che riguarda il C.d.S. di solito per leggi si fanno, non e che mi potresti linkare il collegamento perche io non riesco a trovarlo Grazie mille mi siete stati di grande aiuto.[:)]
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gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1994
Inserito il 15/03/2012 alle: 16:39:50
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 15/03/2012  10:36:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il camper rientra nella categoria M1 infatti se vai a vedere sulla carta di circolazione del camper alla lettera ( J ) trovi M1 che è la stessa categoria delle autovetture ciao.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 15/03/2012 alle: 18:10:16
quote:

Originally posted by Rattapruscé

Sono su strada e fermo un "veicolo"; caso 1) [...omissis...] caso 2) [...omissis...] caso 3) Il veicolo trasporta il giusto nr. ovvero meno persone di quelle consentite, ma il peso complessivo supera quello indicato nel libretto. E' ovvioid="red"> in questo caso che il maggiore peso NON è dovuto al nr, di persone, ma alle "cose" trasportate (che possono essere dai bagagli agli accessori). Questo caso ... è chiaramente gestito dal comma 2 o 3 dell'art. 167 (a seconda che il peso sia superiore o meno alle 10t), pertanto lo sanziono ai sensi di tale normaid="red">.

Originally posted by TonySbratt

Qui invece si viene sanzionati in base Art. 167 applicando, se del caso i commi 3 e 7.>
> NO, e' soltanto la sanzione che Rattaprusce' ha affermato di applicare in base ad un suo "ragionamento", secondo il quale ritiene che il maggiore peso NON è dovuto al nr. di persone, ma alle "cose" trasportate (che possono essere dai bagagli agli accessori). Ed e' una valutazione manifestamente errata, perche' e' universalmente noto che i bagagli delle persone trasportate e gli accessori del veicolo non costituiscono "cose". Anzi, NON SONO "COSE" neanche: - oggetti di natura personale o destinati all'uso proprio e familiare; - depliants, opere di letteratura scientifica e piccoli omaggi pubblicitari; - campioni gratuiti a fini non commerciali; - beni in conto campionario non destinati alla vendita.

Qui

ho chiesto a Rattaprusce' di confermarmi quale sanzione applicherebbe qualora si trovi a fermare un veicolo (Suzuki Wagon R) con 4 persone a bordo e con una eccedenza di carico di 115 kg rispetto alla voce <F.2> della CdC, senza alcun grammo del "carico rilevato" derivante dal trasporto di cose. Sto ancora aspettando risposta.
16
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 15/03/2012 alle: 18:25:30
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 15/03/2012  16:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Preciso![;)] ...questo l'avevo superato[:D]
16
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 15/03/2012 alle: 18:49:50
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 15/03/2012  18:10:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ola TheDevil, con tutti stì intrecci di collegamenti ipertestuali [:0] e passati gli ...anta la mia testa "frigge" un pò [:D][:D][:D] Recepito il tuo messaggio chiarificatore e trovato interessante il tuo quesito. Mi pare di capire che le "certezze" di qualcuno sono solo il frutto di interpretazione personale non supportata da documentazione "legale".[?]
19
chorus
chorus
05/10/2006 12490
Inserito il 15/03/2012 alle: 20:20:19
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 15/03/2012  18:10:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro The Devil, ricordo perfettamente la tua posizione sull'argomento. Durante la tua assenza dal forum (a proposito bentornato, qui mancava la tua competenza)abbiamo discusso su quale articolo del cds si applichi all'autocaravan in sovrappeso. Naturalmente si sono fin dall'inizio formate le due fazioni: la prima sostenitrice dell'art. 167 e la seconda del 169. La rubrica dei due articoli farebbe propendere per l'applicazione dell'art. 167 ai soli veicoli adibiti al trasporto cose e dell'art. 169 ai veicoli adibiti al trasporto di persone. In particolare il testo dell'art. 167 non fa esplicito riferimento in tutti i commi ai veicoli adibiti al trasporto di cose e il comma 7 dell'art. 169 fissa una condizione molto importante a mio giudizio: si applica la sanzione prevista se il veicolo adibito al trasporto di persone, escluse le autovetture (ma queste vengono sanzionate dal comma 9 per analoga fattispecie), ha un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi consentiti dalla carta di circolazione. Detta in altro modo, le due condizioni, ovvero sovrappeso e sovranumero di persone, devono coesistere affinchè un autocaravan sia sanzionabile per sovrappeso. Ora ti chiedo: ma ad un autocaravan omologato per 5 persone che sia fuori peso con quattro persone a bordo come fai ad applicare l'art. 169 comma 7 se questo dice che devi superare; a) numero persone e peso, oppure b) solo numero di persone? PS la tua opinione mi interessa molto da vicino, visto che il mio camper è omologato 5 persone, ma viaggiamo sempre in 4, con un peso che probabilmente, nella configurazione vacanza lunga, eccede di qualche decina di kg quello massimo consentito. Grazie
20
ezio55
ezio55
30/12/2004 3396
Inserito il 15/03/2012 alle: 21:19:27
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 15/03/2012  16:00:01 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Ecco il link da cui ho copiato e incollato quello che segue:

http://www.patente.it/normativa...

http://www.patente.it/normativa...

Questo è l'art. 169 con il relativo regolamento di attuazione Articolo 169 - CdS Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonchè il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. É consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Art. 371. Regolamento di Attuazione Persone e carichi trasportabili 1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, e' quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n. _" oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. l740, alla analoga voce "posti n. _ compreso il conducente". 2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati. 3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati. 4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli. 5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove. 6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del Codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. Saluti a tutti. Ezio
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 15/03/2012 alle: 22:17:27
Tenuto conto della “diatriba” relativa all’applicazione dell’art. 167 o 169 del C.d.S. nel caso di sovraccarico su autocaravan, segnalo la risposta fornita

qui

, ove si ritiene legittimo applicare il 169 anziché il 167. In pratica, sulla strada si rischia la contestazione di una o dell’altra violazione a seconda dell’interpretazione dell’agente accertatore, il quale si può avvalere o di un prontuario pro 167 o di un altro pro 169. Non è escluso quindi che con un’autocaravan sovraccaricato fino a 200 Kg. oltre il valore indicato in F2, si possa incorrere in nessuna sanzione se si ritiene di applicare il 167; al contrario il rischio di “pagare” €. 159,00 ex art. 169.
16
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 15/03/2012 alle: 22:22:12
Scusate ma se il comma 6 del l’Art. 371 Regolamento di Attuazione relativo all’Art. 169 del C.d.S. stabilisce che “Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi.” E che il comma 1 dell’articolo 167 evidenzia un divieto del superamento della massa complessiva, mi sembra “ragionevole” che in alcuni “casi” possa trovare applicazione dell’Art. 167. Uno di questi secondo me potrebbe essere il caso3), citato ad esempio da rattapruscè e che riporto. -------------------------------------------------------------------------------- caso 3) Il veicolo trasporta il giusto nr. ovvero meno persone di quelle consentite, ma il peso complessivo supera quello indicato nel libretto. E' ovvio in questo caso che il maggiore peso NON è dovuto al nr, di persone, ma alle "cose" trasportate (che possono essere dai bagagli agli accessori). Questo caso, consentimi di farti notare che NON è contemplato nei 2 casi indicati nel comma 7 del 169, che tra l'altro sono stati gia soddisfatti con i 2 casi precedenti, bensì è chiaramente gestito dal comma 2 o 3 dell'art. 167 (a seconda che il peso sia superiore o meno alle 10t), pertanto lo sanziono ai sensi di tale norma
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