quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 24/03/2012 14:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A quali fattispecie si applica il comma 10 dell'art. 169 del cds? E' prevista peraltro la sanzione accessoria con la decurtazione di 1 punto.
quote:> [1]id="red"> ConOriginally posted by ezio55
Mi spiace ... tu non voglia approfondire proprio la congiunzione "e", che ... potrebbe essere utilizzata, in caso di multa per sovrappeso, ... per contestare la multa [1]id="red">. E voglio ricordare a tutti che c'è un preciso "Regolamento di Attuazione" che riguarda l'art.169 (l'art.371) che al comma 6. riporta all'art. 167 [2]id="red">.>
questo intervento
ho concluso il mio personale approfondimento sul testo del comma 7 nell'art. 169 CdS, pur senza disporre della risolutiva circolare adesso fornitaci da Ippocampo2009. Con la frase che ha suscitato il tuo disappunto intendevo tenermi in disparte da una ulteriore discussione "sulla congiunzione" perche' da me ritenuto argomento pretestuoso da lasciare alle animose velleita' di qualche "azzeccagarbugli cavilloso", come mi hai confermato con la tua ipotesi. [2]id="red"> In tempi recenti hai fatto ripetuto riferimento all'art. 371 del Regolamento in diverse discussioni del forum ma, probabilmente, ti e' sfuggito il preciso ed esaustivo chiarimento che Fbomped ha espostoqui
, in risposta ad un analogo riferimento di TonySbratt, a beneficio di tutti i lettori della discussione.quote:> Alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 del citatoOriginally posted by chorus
A quali fattispecie si applica il comma 10 dell'art. 169 del cds?>
art. 169
CdS. Per quanto a mia conoscenza.quote:> Mi permetto rispettosamente dissentire. Nella mia lettura del CdS, la violazione del precetto di cui al comma 2 viene sanzionata, a seconda della categoria del veicolo, dai commi 7, 9 e 10. Il comma 2 dell'art. 169 CdS riguarda la totalita' dei veicoli a motore (esclusi quelli a due ruote) nella cui CdC sia prevista la compilazione del campo <S.1>, mentre i commi 7 e 9 ne citano soltanto alcune categorie.Originally posted by ippocampo2009
... la violazione del precetto di cui al comma 2 viene sanzionata, a seconda della categoria del veicolo, dai commi 7 e 9 ...>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2012 11:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Concordo. A titolo esemplificativo, la violazione di cui al comma 2 commessa da un conducente alla guida di: - trattore agricolo; - autocarro; - motocarro; - macchina operatrice, comporta la sanzione prevista dal comma 10.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2012 11:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ritengo che il taglio del testo apportato al comma 7 ha fatto "migrare" le violazioni commesse alla guida di motoveicoli adibiti al trasporto persone dal comma 3 al comma 2 e quindi le sanzioni al comma 10 anzichè 7. Quindi suggerirei di aggiungere al comma 3, prima di "autoveicoli", il termine "motoveicoli", qualora la tua intezione sia quella di mantenere le stesse attuali sanzioni nei confronti dei conducenti di mocicli. Per il resto la norma così modificata appare più chiara e comprensibile.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 24/03/2012 16:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> "Con la frase che ha suscitato il tuo disappunto intendevo tenermi in disparte da una ulteriore discussione "sulla congiunzione" perche' da me ritenuto argomento pretestuoso da lasciare alle animose velleita' di qualche "azzeccagarbugli cavilloso", come mi hai confermato con la tua ipotesi."id="blue"> La "congiunzione eid="size4">id="red">" del comma 7 dell'art. 169 l'ha scritta il legislatore quindi "l'azzeccagarbugli cavilloso" sinceramente, non lo vedo proprio, quello che è scritto è scritto, non è una mia ipotesi..., giusto per essere precisi e senza alcuna intenzione di fare sterile polemica, che non serve a nulla e nessuno.[;)] Peccato nessuno sia intervenuto a causa di una multa per sovrappeso di autocaravan, contestata in Italia, e il relativo verbale. Saluti a tutti. Ezio[:)]
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2012 11:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa, non avevo capito che ti riferissi a tutti i tipi di veicoli, mi era sembrato di capire che l'oggetto fossero solo i veicoli adibiti a trasporto persone e quindi alle diverse categorie in cui gli stessi si suddividono....cmq, se si fa riferimento a tutti i veicoli, allora anche i veicoli a due ruote rientrano tra quelli di cui al comma 2 e, di conseguenza, vengono sanzionati ai sensi del comma 7....
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2012 11:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'art. 78/ter di quale legge? Nel frattempo, visto che è cominciata la moda di fare copia/incolla riscrivendo a piacere le norme già da tempo scritte dal legislatore, ecco la mia personale ri-scrittura del comma 3 dell'art. 169: Sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone non può essere superato né il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi escluse le autovetture, né il carico complessivo del veicolo può superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
quote:> Ti ringrazio per il sollecito riscontro e ti confermo la correttezza della tua intuizione. Per il momento ho proprio inteso conservare lo schema sanzionatorio previsto dal legislatore e procedere ad un limitato "restyling" del testo secondo il principio di separazione tra i commi dispositivi ed i commi sanzionatori. Non ha alcun senso (e còmplica la lettura della norma) la ripetizione della disposizione nel comma sanzionatorio, specie se con terminologia differente, come nel caso dell'art. 169.Originally posted by fbomped
... qualora la tua intenzione sia quella di mantenere le stesse attuali sanzioni ...>
quote:> Mi permetto rispettosamente dissentire ancora una volta. Nella mia lettura del CdS, i veicoli a motore a due ruote sono esclusi dall'intero art. 169 CdS, perche' detti veicoli sono specifico oggetto del successivo art. 170. Cfr., inoltre,Originally posted by TheDevil
Il comma 2 dell'art. 169 CdS riguarda la totalita' dei veicoli a motore (esclusi quelli a due ruote) nella cui CdC sia prevista la compilazione del campo <S.1>, mentre i commi 7 e 9 ne citano soltanto alcune categorie.Originally posted by ippocampo2009
... cmq, se si fa riferimento a tutti i veicoli, allora anche i veicoli a due ruote rientrano tra quelli di cui al comma 2id="red"> e, di conseguenza, vengono sanzionati ai sensi del comma 7 ...>
http://www.comuni.it/servizi/fo...
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/03/2012 14:28:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tu che sei un esperto di carte di circolazione: cos'hanno scritto gli autocarri in corrispondenza della voce S.1?
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/03/2012 14:28:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ritengo proprio di no...l'art. 170 CdS non regola il "soprannumero" di passeggeri...al riguardo basta ricordare il dettato del comma 2-sexies dell'art. 213 CdS così come aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30-06-2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e prima della modifica apportata dal comma 169 dell'art. 2, D.L. 3-10-2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione...
quote:2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7id="blue">, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili»; >> anche se attualmente la confisca all'epoca prevista dall'art. 213 non è più possibile, la violazione resta quella di cui all'art. 169, commi 2 e 7... P.S....sono andato a rileggermi la discussione su comuni.it che avevi linkato...se vedi bene nel primo post è chiaramente indicato che
quote:il 169 si riferisce espressamente alla CARTA di circolazione... e il quadriciclo ha il certificatoid="blue">>> quindi trattasi di veicolo munito di certificato di idoneità tecnica e NON di carta di circolazione...e sai benissimo che sul CIT non veniva indicato il numero dei posti a sedere così come invece è indicato nella CDC, e credo che tu sappia benissimo che dllo scorso mese di febbraio non è più possibile circolare con tali veicoli in quanto tutti debbono avere la CDC...
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 26/03/2012 15:06:35 Ritengo proprio di no...l'art. 170 CdS non regola il "soprannumero" di passeggeri..>> Per i ciclomotori di sicuro sì: art. 170 comma 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente,id="red"> salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.id="size1"> Nel momento in cui il conducente di un ciclomotore trasporta 2 o più persone, quindi in soprannumero, non vedo perchè lo si debba sanzionare ai sensi dell'art. 169.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 26/03/2012 14:39:39 ...cos'hanno scritto gli autocarri in corrispondenza della voce S.1? >> Ne prendo uno a caso... (D.3) FIAT DUCATO (J) N1 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE - USO PROPRIO (F.2) 3500 (F.3) 6000 (S.1) 3id="red">
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 26/03/2012 16:00:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai letto il mio post precedente?... cmq, a parte l'espressa indicazione fornita dal legislatore e lasciando da parte i ciclomotori che prima erano muniti di certificato di idoneità tecnica e non di certificato di circolazione (che a far data dal 14 febbraio non possono più circolare), l'art. 170, comma 2, pone un divieto abbstanza semplice
quote:Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvoid="size4"> che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazioneid="blue"> e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.>> quindi se il passeggero è previsto, bene, altrimenti scatta la sanzione di cui al comma 6.... ora, poniamo che oltre al passeggero regolarmente previsto dal certificato di circolazione vengano trasportati ulteriori passeggeri, non ritieni che il comma 2 dell'art. 169 sia invece quello di specifica applicazione? e se invece così non fosse, mi spiegheresti a quale vioalzione si riferiva il legislatore con la frase "È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotoreid="blue"> o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7id="blue">..."?
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 26/03/2012 16:22:22 ...e se invece così non fosse, mi spiegheresti a quale vioalzione si riferiva il legislatore con la frase "È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171id="red">"?>> Non necessariamente i veicoli sopra indicati debbano essere interessati da tutte le violazioni elencate. Infatti, se per un motocarro (motoveicolo) non è interessato alla violazione dell'art. 169 comma 7 o all'art. 171, stessa cosa vale per il ciclomotore nei confronti dell'art. 169. Il legislatore ha indicato il comma 2 per i motoveicoli adibiti a trasporto di cose ed il comma 7 per i motoveicoli adibiti al trasporto di persone. L'art. 170 vieta il trasporto di altre persone oltre il conducente, salvo determinate condizioni. Quindi nel momento in cui il conducente non rispetta quelle determinate condizioni, trasportando altre persone è evidente che viola quella disposizione. Ti ricordo che l'art. 170 comma 2 in vigore sino al 30 giugno 2004 era: Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.id="red"> E' evidente che tale norma sanzionava coloro che trasportavano uno o più passeggeri.