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Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 24/03/2012 alle: 15:07:23
TheDevil: ne sa sempre una più ...di se stesso![8D][;)][:D]
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chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 24/03/2012 alle: 16:03:57
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 24/03/2012  14:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A quali fattispecie si applica il comma 10 dell'art. 169 del cds? E' prevista peraltro la sanzione accessoria con la decurtazione di 1 punto.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 24/03/2012 alle: 16:21:43
quote:

Originally posted by ezio55

Mi spiace ... tu non voglia approfondire proprio la congiunzione "e", che ... potrebbe essere utilizzata, in caso di multa per sovrappeso, ... per contestare la multa [1]id="red">. E voglio ricordare a tutti che c'è un preciso "Regolamento di Attuazione" che riguarda l'art.169 (l'art.371) che al comma 6. riporta all'art. 167 [2]id="red">.>
> [1]id="red"> Con

questo intervento

ho concluso il mio personale approfondimento sul testo del comma 7 nell'art. 169 CdS, pur senza disporre della risolutiva circolare adesso fornitaci da Ippocampo2009. Con la frase che ha suscitato il tuo disappunto intendevo tenermi in disparte da una ulteriore discussione "sulla congiunzione" perche' da me ritenuto argomento pretestuoso da lasciare alle animose velleita' di qualche "azzeccagarbugli cavilloso", come mi hai confermato con la tua ipotesi. [2]id="red"> In tempi recenti hai fatto ripetuto riferimento all'art. 371 del Regolamento in diverse discussioni del forum ma, probabilmente, ti e' sfuggito il preciso ed esaustivo chiarimento che Fbomped ha esposto

qui

, in risposta ad un analogo riferimento di TonySbratt, a beneficio di tutti i lettori della discussione.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 24/03/2012 alle: 16:44:29
quote:

Originally posted by chorus

A quali fattispecie si applica il comma 10 dell'art. 169 del cds?>
> Alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 del citato

art. 169

CdS. Per quanto a mia conoscenza.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 24/03/2012 alle: 20:22:18
Solo per le violazioni dei commi 1, 4 e 6...la violazione del precetto di cui al comma 2 viene sanzionata, a seconda della categoria del veicolo, dai commi 7 e 9....
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 25/03/2012 alle: 11:17:59
quote:

Originally posted by ippocampo2009

... la violazione del precetto di cui al comma 2 viene sanzionata, a seconda della categoria del veicolo, dai commi 7 e 9 ...>
> Mi permetto rispettosamente dissentire. Nella mia lettura del CdS, la violazione del precetto di cui al comma 2 viene sanzionata, a seconda della categoria del veicolo, dai commi 7, 9 e 10. Il comma 2 dell'art. 169 CdS riguarda la totalita' dei veicoli a motore (esclusi quelli a due ruote) nella cui CdC sia prevista la compilazione del campo <S.1>, mentre i commi 7 e 9 ne citano soltanto alcune categorie.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 25/03/2012 alle: 11:50:00
@ Fbomped In attesa di scrivere l'art. 78/ter mi piacerebbe conoscere la tua opinione sulla sottostante "pulitura" di alcuni commi dell'art. 169: 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, suglid="brown">i autoid="brown">veicoli e filoveicoliid="brown"> destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,id="red"> nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 allaid="green"> guida diid="green"> veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione,id="red"> è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesseid="red"> Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3id="green"> alla guida di una autovettura, il conducenteid="red"> è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. id="Courier New"> -------------------- p.s. in modifica grazie alle opportune osservazioni di Fbompedid="brown">

Modificato da TheDevil il 26/03/2012 alle 13:58:29
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 25/03/2012 alle: 12:17:16
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2012  11:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo. A titolo esemplificativo, la violazione di cui al comma 2 commessa da un conducente alla guida di: - trattore agricolo; - autocarro; - motocarro; - macchina operatrice, comporta la sanzione prevista dal comma 10.
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 25/03/2012 alle: 14:08:53
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2012  11:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ritengo che il taglio del testo apportato al comma 7 ha fatto "migrare" le violazioni commesse alla guida di motoveicoli adibiti al trasporto persone dal comma 3 al comma 2 e quindi le sanzioni al comma 10 anzichè 7. Quindi suggerirei di aggiungere al comma 3, prima di "autoveicoli", il termine "motoveicoli", qualora la tua intezione sia quella di mantenere le stesse attuali sanzioni nei confronti dei conducenti di mocicli. Per il resto la norma così modificata appare più chiara e comprensibile.
20
ezio55
ezio55
30/12/2004 3396
Inserito il 25/03/2012 alle: 21:13:57
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 24/03/2012  16:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Con la frase che ha suscitato il tuo disappunto intendevo tenermi in disparte da una ulteriore discussione "sulla congiunzione" perche' da me ritenuto argomento pretestuoso da lasciare alle animose velleita' di qualche "azzeccagarbugli cavilloso", come mi hai confermato con la tua ipotesi."id="blue"> La "congiunzione eid="size4">id="red">" del comma 7 dell'art. 169 l'ha scritta il legislatore quindi "l'azzeccagarbugli cavilloso" sinceramente, non lo vedo proprio, quello che è scritto è scritto, non è una mia ipotesi..., giusto per essere precisi e senza alcuna intenzione di fare sterile polemica, che non serve a nulla e nessuno.[;)] Peccato nessuno sia intervenuto a causa di una multa per sovrappeso di autocaravan, contestata in Italia, e il relativo verbale. Saluti a tutti. Ezio[:)]
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 25/03/2012 alle: 23:41:50
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2012  11:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, non avevo capito che ti riferissi a tutti i tipi di veicoli, mi era sembrato di capire che l'oggetto fossero solo i veicoli adibiti a trasporto persone e quindi alle diverse categorie in cui gli stessi si suddividono....cmq, se si fa riferimento a tutti i veicoli, allora anche i veicoli a due ruote rientrano tra quelli di cui al comma 2 e, di conseguenza, vengono sanzionati ai sensi del comma 7....
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 26/03/2012 alle: 09:06:27
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2012  11:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'art. 78/ter di quale legge? Nel frattempo, visto che è cominciata la moda di fare copia/incolla riscrivendo a piacere le norme già da tempo scritte dal legislatore, ecco la mia personale ri-scrittura del comma 3 dell'art. 169: Sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone non può essere superato né il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi escluse le autovetture, né il carico complessivo del veicolo può superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/03/2012 alle: 13:59:41
quote:

Originally posted by fbomped

... qualora la tua intenzione sia quella di mantenere le stesse attuali sanzioni ...>
> Ti ringrazio per il sollecito riscontro e ti confermo la correttezza della tua intuizione. Per il momento ho proprio inteso conservare lo schema sanzionatorio previsto dal legislatore e procedere ad un limitato "restyling" del testo secondo il principio di separazione tra i commi dispositivi ed i commi sanzionatori. Non ha alcun senso (e còmplica la lettura della norma) la ripetizione della disposizione nel comma sanzionatorio, specie se con terminologia differente, come nel caso dell'art. 169.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/03/2012 alle: 14:28:57
quote:

Originally posted by TheDevil

Il comma 2 dell'art. 169 CdS riguarda la totalita' dei veicoli a motore (esclusi quelli a due ruote) nella cui CdC sia prevista la compilazione del campo <S.1>, mentre i commi 7 e 9 ne citano soltanto alcune categorie.

Originally posted by ippocampo2009

... cmq, se si fa riferimento a tutti i veicoli, allora anche i veicoli a due ruote rientrano tra quelli di cui al comma 2id="red"> e, di conseguenza, vengono sanzionati ai sensi del comma 7 ...>
> Mi permetto rispettosamente dissentire ancora una volta. Nella mia lettura del CdS, i veicoli a motore a due ruote sono esclusi dall'intero art. 169 CdS, perche' detti veicoli sono specifico oggetto del successivo art. 170. Cfr., inoltre,

http://www.comuni.it/servizi/fo...

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chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 26/03/2012 alle: 14:39:39
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/03/2012  14:28:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu che sei un esperto di carte di circolazione: cos'hanno scritto gli autocarri in corrispondenza della voce S.1?
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 26/03/2012 alle: 15:06:35
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/03/2012  14:28:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ritengo proprio di no...l'art. 170 CdS non regola il "soprannumero" di passeggeri...al riguardo basta ricordare il dettato del comma 2-sexies dell'art. 213 CdS così come aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30-06-2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e prima della modifica apportata dal comma 169 dell'art. 2, D.L. 3-10-2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione...
quote:2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7id="blue">, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili»; >
> anche se attualmente la confisca all'epoca prevista dall'art. 213 non è più possibile, la violazione resta quella di cui all'art. 169, commi 2 e 7... P.S....sono andato a rileggermi la discussione su comuni.it che avevi linkato...se vedi bene nel primo post è chiaramente indicato che
quote:il 169 si riferisce espressamente alla CARTA di circolazione... e il quadriciclo ha il certificatoid="blue">>
> quindi trattasi di veicolo munito di certificato di idoneità tecnica e NON di carta di circolazione...e sai benissimo che sul CIT non veniva indicato il numero dei posti a sedere così come invece è indicato nella CDC, e credo che tu sappia benissimo che dllo scorso mese di febbraio non è più possibile circolare con tali veicoli in quanto tutti debbono avere la CDC...

Modificato da ippocampo2009 il 26/03/2012 alle 15:15:09
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 26/03/2012 alle: 16:00:24
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 26/03/2012  15:06:35 Ritengo proprio di no...l'art. 170 CdS non regola il "soprannumero" di passeggeri..>
> Per i ciclomotori di sicuro sì: art. 170 comma 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente,id="red"> salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.id="size1"> Nel momento in cui il conducente di un ciclomotore trasporta 2 o più persone, quindi in soprannumero, non vedo perchè lo si debba sanzionare ai sensi dell'art. 169.
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 26/03/2012 alle: 16:19:03
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 26/03/2012  14:39:39 ...cos'hanno scritto gli autocarri in corrispondenza della voce S.1? >
> Ne prendo uno a caso... (D.3) FIAT DUCATO (J) N1 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE - USO PROPRIO (F.2) 3500 (F.3) 6000 (S.1) 3id="red">
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 26/03/2012 alle: 16:22:22
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 26/03/2012  16:00:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai letto il mio post precedente?... cmq, a parte l'espressa indicazione fornita dal legislatore e lasciando da parte i ciclomotori che prima erano muniti di certificato di idoneità tecnica e non di certificato di circolazione (che a far data dal 14 febbraio non possono più circolare), l'art. 170, comma 2, pone un divieto abbstanza semplice
quote:Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvoid="size4"> che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazioneid="blue"> e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.>
> quindi se il passeggero è previsto, bene, altrimenti scatta la sanzione di cui al comma 6.... ora, poniamo che oltre al passeggero regolarmente previsto dal certificato di circolazione vengano trasportati ulteriori passeggeri, non ritieni che il comma 2 dell'art. 169 sia invece quello di specifica applicazione? e se invece così non fosse, mi spiegheresti a quale vioalzione si riferiva il legislatore con la frase "È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotoreid="blue"> o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7id="blue">..."?
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 26/03/2012 alle: 17:06:52
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 26/03/2012  16:22:22 ...e se invece così non fosse, mi spiegheresti a quale vioalzione si riferiva il legislatore con la frase "È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171id="red">"?>
> Non necessariamente i veicoli sopra indicati debbano essere interessati da tutte le violazioni elencate. Infatti, se per un motocarro (motoveicolo) non è interessato alla violazione dell'art. 169 comma 7 o all'art. 171, stessa cosa vale per il ciclomotore nei confronti dell'art. 169. Il legislatore ha indicato il comma 2 per i motoveicoli adibiti a trasporto di cose ed il comma 7 per i motoveicoli adibiti al trasporto di persone. L'art. 170 vieta il trasporto di altre persone oltre il conducente, salvo determinate condizioni. Quindi nel momento in cui il conducente non rispetta quelle determinate condizioni, trasportando altre persone è evidente che viola quella disposizione. Ti ricordo che l'art. 170 comma 2 in vigore sino al 30 giugno 2004 era: Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.id="red"> E' evidente che tale norma sanzionava coloro che trasportavano uno o più passeggeri.

Modificato da fbomped il 26/03/2012 alle 17:25:26
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