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perso il ricorso al GdP nonostante la circolare

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smart036
smart036
19/06/2006 66
Inserito il 29/02/2008 alle: 19:04:55
Oggi si è tenuto il dibattimento presso il Giudice di Pace per una multa che ho preso nel 2006 per divieto di SOSTA (art. 7 comma 1) entro lo stallo al fianco di automobili. Appena inizia il dibattimento presento la lettera circolare indirizzata ai prefetti (dd 15.01.2008) convinto che sarà la mia carta vincente. E qui ho la mia prima sorpresa, mi viene detto che la sua data la rende inefficace per fatti avvenuti nel 2006, mi viene detto che la lettera praticamente occupa l’ultimo posto nella gerarchia delle norme e che se avessi voluto far acquisire il documento l’udienza sarebbe stata rinviata. Decido di non abbattermi e di procedere nel manifestare le mie ragioni. Ho sollevato numerosissime contestazioni al verbale, dalla marca del veicolo diversa da quella indicata nel verbale, al cartello (a mio avviso) non conforme all’art. 120 del regolamento di attuazione del Cds. Leggo un estratto dalla direttiva del ministero dei trasporti del 2000, cito la direttiva del 02.04.2007. Riferisco che l’autocaravan è categoria M1 come le autovetture e che come queste deve essere considerato. Il comandante della polizia municipale parla di campeggio (?), di gente che lorda le strade e di un’ordinanza comunale intesa ad evitare la sosta delle autocaravans in aree di pregio al fine di evitare questi spiacevoli episodi. Paragona l’autocaravan ad un camion carico di esplosivi che ha fatto deviare oltre il suo territorio con apposita ordinanza. Esibisce una nota su carta semplice da cui si evince che il mio veicolo è registrato al PRA con il marchio riportato nel verbale e che in ogni caso conta la targa (e non l’indicazione sulla carta di circolazione emessa dal ministero). Il giudice mi fa presente che nella gerarchia delle norme l’ordinanza del sindaco (regolamento) ha maggior valore dei documenti che presentavo e che citavo (io non sono ancora convinto che prevalga sulle direttive ministeriali) e che in ogni caso prevale l’interesse collettivo a quello del singolo (sicuro). E qui capisco che si sta mettendo male.[B)] Alla fine del dibattimento mi chiedono, prima il comandante e poi il giudice copia della lettera circolare del 15.01.2008 (prima non la volevano e poi tutti la bramavano, boh!).[:p] Conclusione: confermata la sanzione e spese addebitate ad entrambi. Commento: ho avuto l’impressione che le direttive e la circolare contino poco. I contenuti tecnici delle direttive non hanno trovato sufficiente spazio nel dibattimento (sebbene nel documento di ricorso io già citassi la direttiva del 2000), malgrado le mie insistenze (forse perché non conosciute?). Ho avuto l’impressione che il ministero dei trasporti venisse defraudato della sua autorità e competenza tecnica in materia di trasporti. Probabilmente la lettera circolare ha effettivamente un basso peso nella gerarchia delle norme ma dà chiaro indirizzo in materia ai prefetti (potranno questi sottrarsi alle indicazioni espresse da un loro dirigente?). La mia impressione è che in futuro si andrà a perdere davanti al giudice di pace (che hanno un’alta considerazione delle ordinanze comunali) e risulterà (forse) più facile vincere con il prefetto. Tipico caso di uguaglianza della legge per tutti i cittadini.[:(] Saluti. A voi la parola...
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 29/02/2008 alle: 19:16:41
Classico esempio del "manicomio" con cui abbiamo a che fare [:(!][xx(] Io avrei fatto acquisire il documento , pur di dovermi sorbire lo "smarronamento" del rinvio dell’udienza. Se vuoi/puoi , ci metti a conoscenza della documentazione ? (ordinanza sindacale del divieto, verbale, ricorso e sentenza) Ciao, Ivano. PS: magari il GdP quella mattina a colazione aveva mangiato la peperonata [:o)]id="blue">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 29/02/2008 alle: 19:40:56
quote:Originally posted by smart036
Oggi si è tenuto il dibattimento presso il Giudice di Pace per una multa che ho preso nel 2006 per divieto di SOSTA (art. 7 comma 1) entro lo stallo al fianco di automobili. Appena inizia il dibattimento presento la lettera circolare indirizzata ai prefetti (dd 15.01.2008) convinto che sarà la mia carta vincente. E qui ho la mia prima sorpresa, mi viene detto che la sua data la rende inefficace per fatti avvenuti nel 2006, mi viene detto che la lettera praticamente occupa l’ultimo posto nella gerarchia delle norme e che se avessi voluto far acquisire il documento l’udienza sarebbe stata rinviata. Decido di non abbattermi e di procedere nel manifestare le mie ragioni. Ho sollevato numerosissime contestazioni al verbale, dalla marca del veicolo diversa da quella indicata nel verbale, al cartello (a mio avviso) non conforme all’art. 120 del regolamento di attuazione del Cds. Leggo un estratto dalla direttiva del ministero dei trasporti del 2000, cito la direttiva del 02.04.2007. Riferisco che l’autocaravan è categoria M1 come le autovetture e che come queste deve essere considerato. Il comandante della polizia municipale parla di campeggio (?), di gente che lorda le strade e di un’ordinanza comunale intesa ad evitare la sosta delle autocaravans in aree di pregio al fine di evitare questi spiacevoli episodi. Paragona l’autocaravan ad un camion carico di esplosivi che ha fatto deviare oltre il suo territorio con apposita ordinanza. Esibisce una nota su carta semplice da cui si evince che il mio veicolo è registrato al PRA con il marchio riportato nel verbale e che in ogni caso conta la targa (e non l’indicazione sulla carta di circolazione emessa dal ministero). Il giudice mi fa presente che nella gerarchia delle norme l’ordinanza del sindaco (regolamento) ha maggior valore dei documenti che presentavo e che citavo (io non sono ancora convinto che prevalga sulle direttive ministeriali) e che in ogni caso prevale l’interesse collettivo a quello del singolo (sicuro). E qui capisco che si sta mettendo male.[B)] Alla fine del dibattimento mi chiedono, prima il comandante e poi il giudice copia della lettera circolare del 15.01.2008 (prima non la volevano e poi tutti la bramavano, boh!).[:p] Conclusione: confermata la sanzione e spese addebitate ad entrambi. Commento: ho avuto l’impressione che le direttive e la circolare contino poco. I contenuti tecnici delle direttive non hanno trovato sufficiente spazio nel dibattimento (sebbene nel documento di ricorso io già citassi la direttiva del 2000), malgrado le mie insistenze (forse perché non conosciute?). Ho avuto l’impressione che il ministero dei trasporti venisse defraudato della sua autorità e competenza tecnica in materia di trasporti. Probabilmente la lettera circolare ha effettivamente un basso peso nella gerarchia delle norme ma dà chiaro indirizzo in materia ai prefetti (potranno questi sottrarsi alle indicazioni espresse da un loro dirigente?). La mia impressione è che in futuro si andrà a perdere davanti al giudice di pace (che hanno un’alta considerazione delle ordinanze comunali) e risulterà (forse) più facile vincere con il prefetto. Tipico caso di uguaglianza della legge per tutti i cittadini.[:(] Saluti. A voi la parola... >
> Turista fai da te? no Aplitur? Ahi, ahi, ahi...id="size4"> Recitava così una pubblicità di alcuni anno fa! Potrei adattarla al caso. Ricorso fai da te? no Avvocato? Ahi, ahi, ahi...id="size4"> Probabilmente avvalendosi di un bravo avvocato... Ora o paghi o ricorri in Cassazione... ma attento a quale avvocato di appoggi!!! Ciao
17
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 29/02/2008 alle: 20:38:03
Forse non ho letto bene ma non ho visto dove è successo il fatto. Ti dispiace dircelo, così non andiamo lì a spendere i nostri soldi. Solidarietà a te. gio60
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 29/02/2008 alle: 22:00:16
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Turista fai da te? no Aplitur? Ahi, ahi, ahi...id="size4"> Recitava così una pubblicità di alcuni anno fa! Potrei adattarla al caso. Ricorso fai da te? no Avvocato? Ahi, ahi, ahi...id="size4"> Probabilmente avvalendosi di un bravo avvocato... Ora o paghi o ricorri in Cassazione... ma attento a quale avvocato di appoggi!!! Ciao >
> Calosci che ne dici di prendere questo caso e portarlo in Cassazione con i tuoi avviocati? Io dei miei metto 300 euro. Tu quanto metti? IvanoPP e i numerosi iscritti al Movimento Camperistici quanto mettono? Ci si fa a portarlo in Cassazione... dai ... Oppure non avete le palle?
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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 29/02/2008 alle: 22:01:48
quote:Originally posted by IvanoPP
Classico esempio del "manicomio" con cui abbiamo a che fare [:(!][xx(] Io avrei fatto acquisire il documento , pur di dovermi sorbire lo "smarronamento" del rinvio dell’udienza. Se vuoi/puoi , ci metti a conoscenza della documentazione ? (ordinanza sindacale del divieto, verbale, ricorso e sentenza) Ciao, Ivano. PS: magari il GdP quella mattina a colazione aveva mangiato la peperonata [:o)]id="blue"> >
> Non c'è che dire: analisi giuridica e dottrinale perfetta! Peperonata! Quella l'hai in testa tu.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 29/02/2008 alle: 22:03:08
Pubblica i documenti, sto facendo un dossier degli effetti della pseudo circolare.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 29/02/2008 alle: 22:18:10
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Turista fai da te? no Aplitur? Ahi, ahi, ahi... Recitava così una pubblicità di alcuni anno fa! Potrei adattarla al caso. Ricorso fai da te? no Avvocato? Ahi, ahi, ahi... Probabilmente avvalendosi di un bravo avvocato... Ora o paghi o ricorri in Cassazione... ma attento a quale avvocato di appoggi!!! Ciao >
> Professore! E' il tuo momento, fuori i nomi dei BRAVI AVVOCATI che metteranno nel sacco il Comune fellone! A parte gli scherzi, da parte mia voglio evitare di dire: "me lo aspettavo", piuttosto che "ve lo avevo detto". Mi sembra giusta la considerazione che probabilmente con le circolari ministeriali (o quello che sono) è più facile scappottarla davanti ad un Prefetto che è organo sottoordinato, piuttosto che davanti ad un GdP che fa parte dell'ordinamento autonomo della Magistratura. Ed ancora più difficile è immaginare di avere ragione davanti alla Cassazione che ormai ha un orientamento costante e consolidato a noi sfavorevole (salvo il finora inutilmente atteso intervento delle patrocinanti chimere calosciane). Certo, il comandante dei VVUU di questa località (a proposito, di che Coumne si tratta?) si è difeso con argomenti di sicuro effetto, il che dimostra, a mio parere, che l'ambaradan cui spesso fanno ricorso alcuni camperisti per affermare il loro diritto a sostare sempre e comunque, può essere smantellato senza grandi difficoltà. Ce n'è di che meditare. ciao
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 01/03/2008 alle: 00:09:15
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Calosci che ne dici di prendere questo caso e portarlo in Cassazione con i tuoi avviocati? Io dei miei metto 300 euro. Tu quanto metti? IvanoPP e i numerosi iscritti al Movimento Camperistici quanto mettono? Ci si fa a portarlo in Cassazione... dai ... Oppure non avete le palle? >
> Certo che ti dà proprio fastidio che qualcuno possa andare in direzione opposta alla tua!!! Non spetta a me portare questo caso in tribunale. Spetta al malcapitato "smart036". Se LUI vuole può scrivermi privatamente (a.calosci@fastnet.it). Ma è LUI che deve voler procedere!!!
anassagora
anassagora
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Inserito il 01/03/2008 alle: 00:42:48
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Calosci che ne dici di prendere questo caso e portarlo in Cassazione con i tuoi avviocati? Io dei miei metto 300 euro. Tu quanto metti? IvanoPP e i numerosi iscritti al Movimento Camperistici quanto mettono? Ci si fa a portarlo in Cassazione... dai ... Oppure non avete le palle? >
> Certo che ti dà proprio fastidio che qualcuno possa andare in direzione opposta alla tua!!! Non spetta a me portare questo caso in tribunale. Spetta al malcapitato "smart036". Se LUI vuole può scrivermi privatamente (a.calosci@fastnet.it). Ma è LUI che deve voler procedere!!!
>
> Premetto che potrei aver capito poco dello svolgimento del processo, ma il GdP non poteva che emettere quella decisione. Andava dimostrata la illegittimità dell'ordinanza sindacale, rispetto alla quale una lettera o una circolare valgono nulla. Forse la via d'elezione nelle fattispecie rimane quella suggerita da ngeloco e cioè il Prefetto!
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 01/03/2008 alle: 14:48:38
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Calosci che ne dici di prendere questo caso e portarlo in Cassazione con i tuoi avviocati? Io dei miei metto 300 euro. Tu quanto metti? IvanoPP e i numerosi iscritti al Movimento Camperistici quanto mettono? Ci si fa a portarlo in Cassazione... dai ... Oppure non avete le palle? >
> Certo che ti dà proprio fastidio che qualcuno possa andare in direzione opposta alla tua!!! Non spetta a me portare questo caso in tribunale. Spetta al malcapitato "smart036". Se LUI vuole può scrivermi privatamente (a.calosci@fastnet.it). Ma è LUI che deve voler procedere!!!
>
> No, non mi da fastidio. Infatti ho proposto di contribuire al ricorso tramite i tuoi avvocati nell'altro 3D aperto per l'occasione e che tu come al solito scansi quando si deve passare dalla chiacchiere ai fatti. Dai la tua mail per dare consigli ma poi per andare a vanti, contribuire e dare un segno tangibile della nostra solidarietà o dell'impegno reale a perseguire tesi nulla fai. Nulla fai eccetto chiacchiere. Scommetto che il nostro amico riceverà il nome del tuo avvocato e la cosa finirà lì. E tu non contribuisci, alimenti solo chiacchiere, come IVANOP ed il Ministero e i camperisti continuano a restare soli. Soli con chiacchiere inapplicabili. Anto' stai facendo un sacco di danni alla categoria, solo professandoti camperista.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 01/03/2008 alle: 15:22:20
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
No, non mi da fastidio. Infatti ho proposto di contribuire al ricorso tramite i tuoi avvocati nell'altro 3D aperto per l'occasione e che tu come al solito scansi quando si deve passare dalla chiacchiere ai fatti. Dai la tua mail per dare consigli ma poi per andare a vanti, contribuire e dare un segno tangibile della nostra solidarietà o dell'impegno reale a perseguire tesi nulla fai. >
> Sull'argomento ti ho gia risposto in altro post.
quote: Nulla fai eccetto chiacchiere. >
> E riecco la solita tiritera!!!
quote: Scommetto che il nostro amico riceverà il nome del tuo avvocato e la cosa finirà lì. >
> ...e considerando la TUA morbosa curiosità di sapere chi sono direi che non è poco!!!
quote: E tu non contribuisci, alimenti solo chiacchiere, come IVANOP ed il Ministero e i camperisti continuano a restare soli. Soli con chiacchiere inapplicabili. >
> Ogni tanto cambia disco... rinnovati!!!
quote: Anto' stai facendo un sacco di danni alla categoria, solo professandoti camperista. >
> Hai perfettamente ragione! Se essere camperisti è fare ciò che tu professi allora non sono un camperista! E infatti sono "camper user" o se preferisci un "utente della strada" e soprattutto uno che "ama vivere in libertà la propria vita". Amo vivere la mia vita, anche in camper, circondato di tutte le comodità delle quali potrei godere a casa o in hotel. Si non sono un camperista!
19
smart036
smart036
19/06/2006 66
Inserito il 01/03/2008 alle: 19:24:36
Il verbale è il seguente: ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE N. XXXX PR. XXX/2006 COMUNE DI XXXXXX – POLIZIA LOCALE Il giorno xx/06/2006 alle ore 14:52 in via XXX il conducente del veicolo AUTOVEICOLO F..T targa XXXXXXX ha violato l’art. 7/1-14 del C.d.S poiché: Sostava in zona permanentemente vietata La violazione non è stata immediatamente contestata causa: ASSENZA DEL CONDUCENTE Il conducente del veicolo non era presente all’atto della compilazione del verbale. Dalle sanzioni suddette consegue la sanzione accessoria: nessuna Gli accertatori XXXXXX di P.L. (matr: xxx) Respons./Data immissione dati (art.3,comma2,d.lgs.12/02/93 n.39): XXXXXX – xx/06/2006 Modalità di pagamento in misura ridotta: è ammesso pagamento di E. 35,00 per sanzione pecuniaria più E. 13,00 per spese (totale E. 48,00) entro 60 gg. ecc. ecc. ecc.... Poi sul retro c’è la modalità di ricorso Il tutto, busta verde e verbale, in un unico foglio notificato da poste italiane Il mio ricorso è stato il seguente: Al Giudice di Pace dell’Ufficio di XX RICORRE Il sig. XX, nato a XX il XXXX e residente a XXX cap XXXX via XXX n. XX tel XXXXXXXX. AVVERSO L'accertamento di violazione dell'art. 7/1-14 del C.d.S. eseguito dalla Polizia locale di XXXXXXX il XX.06.2006 e il relativo atto verbale n. XXXXXXX Pr. XXX/2006 notificato il XX.10.2006 che si allega in copia Premesso che: 1. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto l’indicazione del luogo dell’infrazione è troppo generica, l’indicazione “via XXX” non consente di rilevare dove l’autoveicolo sostasse, si fa presente che in via XXX vi è un’area di sosta dotata di ampi stalli delimitati da riga bianca della lunghezza di circa 7 m ciascuno; 2. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto non vi è riportata la corretta anagrafica del veicolo, l’autocaravan di mia proprietà non è di marca “F..T” come indicato nel verbale ma di marca “S.A” (vedasi copia della carta di circolazione allegata); 3. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto non vi è riportata la corretta anagrafica del veicolo, la definizione di “autoveicolo” è troppo generica (questa comprende: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan e mezzi d’opera), nella carta di circolazione del mio veicolo è riportata la definizione di “autocaravan”; 4. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto la segnaletica posta all’ingresso dell’area di sosta di via XXX risulta essere non rispondente alle leggi vigenti, in particolare: a) non è rispettata la divisione di categorie dei segnali prevista dall’art. 39 comma 1 del C.d.S., in unico pannello si mescola il segnale di prescrizione (art. 120 del Regolamento e art. 39 lett. B del Cod. Str.) con segnali di indicazione (art. 125 del Regolamento e art. 39 lett. C del Cod. Str.), creando così una incongruenza di contenuto che purtroppo genera fraintendimenti, gli utenti della strada finiscono ragionevolmente per considerare l’area (peraltro dotata di stalli molto grandi) a disposizione di autocaravan, caravan e autocarri e vietata ai restanti veicoli; b) si tenta di dare valore di estensione al segnale di divieto di sosta con le integrazioni sottostanti non tenendo conto che l’art. 120 del Regolamento di attuazione del C.d.S. indica che “Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:…”, risulta evidente che per prescrizione di questo articolo di legge si può solo limitare e non estendere il divieto a talune categorie di utenti; c) sul retro del segnale di prescrizione non sono serigrafati gli estremi dell’ordinanza di apposizione secondo i canoni fissati dall’articolo 77 comma 7 del Regolamento, a parere dello scrivente ricorrente ciò viola anche principi di pubblicità e trasparenza amministrativa fissati dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, articoli n. 1, 2 e 3, celando all’utente della strada la conoscibilità del provvedimento amministrativo con il quale è stata apposta la segnaletica e la relativa limitazione, di fatto è resa inaccessibile al ricorrente l’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 7 comma 1 del C.d.S. che sarebbe stato utile ottenere ed esaminare prima di formulare codesto ricorso; 7. l’emanazione di un’ordinanza di divieto di sosta permanente per un’ampia area di sosta dotata di stalli delimitati da riga bianca della lunghezza di circa 7 m, risulta non avere alcuna motivazione ed attinenza con la circolazione stradale o con altre motivazioni espressamente previste dal C.d.S., a tal proposito è da tenere presente quanto riportato al punto 5.1 della Direttiva 24.10.2000 del Ministero dei Lavori Pubblici oltre a quanto disposto dall’art 185 comma 1 del C.d.S.; 8. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto non risulta conforme al fac-simile di cui al Titolo VI del Regolamento di attuazione del C.d.S. e non risulta sottoscritto da alcuno; 9. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto riporta la voce spese pari a E. 13,00, non specificando se si tratti delle previste spese di accertamento e di notifica (avvenuta a mezzo Poste Italiane Spa) o di altre spese che non si comprende a quale titolo vengano addebitate né come siano state determinate; 10. il verbalizzante, nell'atto notificato, non ha esplicitato in modo dettagliato le modalità per ricorrere e in particolare non ha indicato il Giudice di Pace competente per territorio in considerazione delle difficoltà che trova il cittadino ad individuare l'autorità competente a decidere il ricorso. Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullità e/o l’annullabilità dell'atto verbale di accertamento, si ritiene che nel caso di specie l’accertatore avrebbe dovuto rilevare l’incongruenza e/o l’inefficacia della segnaletica posta all’ingresso dell’area di sosta di via XXX per talune categorie di utenti (per i motivi in premessa esposti nei punti 4.a e 4.b), eventualmente verbalizzandone lo stato di fatto, riservandosi dal promuovere contestazioni agli utenti della strada in autocaravan. Per quanto sopra, Chiede All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e spese accessorie, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto verbale di accertamento impugnato e di riconoscere al ricorrente un danno patrimoniale stimato in Euro 100,00 per spese di avvio del presente procedimento e di Euro 200,00 per i danni esistenziali determinati dall’impedimento alla sosta (di fatto manifestato) dell’autocaravan nell’area di sosta di via XXX in violazione di interesse legittimo, garantito dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Data, Il ricorrente Allegati: 1. verbale di accertamento di violazione; 2. copia della carta di circolazione; 3. fotografie. P.S. non credo che citare la località giovi alla causa, questo non è un comune che ha vietato la sosta su tutto il territorio. L’ordinanza non mi è mai stata messa a disposizione ne mi è stata letta in sede di dibattimento ma il giudice la conosceva bene (ha citato la data di emissione). Altri atti non esistono, l’udienza non viene verbalizzata e non credo che vengano depositate le motivazioni. La sentenza ve l’ho già citata sopra! Questa esperienza spiacevole vi sia utile in futuro, fatene buon uso e non polemiche. Saluti
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 01/03/2008 alle: 19:46:35
quote:Originally posted by smart036
Il verbale è il seguente: ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE N. XXXX PR. XXX/2006 COMUNE DI XXXXXX – POLIZIA LOCALE Il giorno xx/06/2006 alle ore 14:52 in via XXX il conducente del veicolo AUTOVEICOLO F..T targa XXXXXXX ha violato l’art. 7/1-14 del C.d.S poiché: Sostava in zona permanentemente vietata La violazione non è stata immediatamente contestata causa: ASSENZA DEL CONDUCENTE Il conducente del veicolo non era presente all’atto della compilazione del verbale. Dalle sanzioni suddette consegue la sanzione accessoria: nessuna Gli accertatori XXXXXX di P.L. (matr: xxx) Respons./Data immissione dati (art.3,comma2,d.lgs.12/02/93 n.39): XXXXXX – xx/06/2006 Modalità di pagamento in misura ridotta: è ammesso pagamento di E. 35,00 per sanzione pecuniaria più E. 13,00 per spese (totale E. 48,00) entro 60 gg. ecc. ecc. ecc.... Poi sul retro c’è la modalità di ricorso Il tutto, busta verde e verbale, in un unico foglio notificato da poste italiane Il mio ricorso è stato il seguente: Al Giudice di Pace dell’Ufficio di XX RICORRE Il sig. XX, nato a XX il XXXX e residente a XXX cap XXXX via XXX n. XX tel XXXXXXXX. AVVERSO L'accertamento di violazione dell'art. 7/1-14 del C.d.S. eseguito dalla Polizia locale di XXXXXXX il XX.06.2006 e il relativo atto verbale n. XXXXXXX Pr. XXX/2006 notificato il XX.10.2006 che si allega in copia Premesso che: 1. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto l’indicazione del luogo dell’infrazione è troppo generica, l’indicazione “via XXX” non consente di rilevare dove l’autoveicolo sostasse, si fa presente che in via XXX vi è un’area di sosta dotata di ampi stalli delimitati da riga bianca della lunghezza di circa 7 m ciascuno; 2. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto non vi è riportata la corretta anagrafica del veicolo, l’autocaravan di mia proprietà non è di marca “F..T” come indicato nel verbale ma di marca “S.A” (vedasi copia della carta di circolazione allegata); 3. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto non vi è riportata la corretta anagrafica del veicolo, la definizione di “autoveicolo” è troppo generica (questa comprende: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan e mezzi d’opera), nella carta di circolazione del mio veicolo è riportata la definizione di “autocaravan”; 4. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto la segnaletica posta all’ingresso dell’area di sosta di via XXX risulta essere non rispondente alle leggi vigenti, in particolare: a) non è rispettata la divisione di categorie dei segnali prevista dall’art. 39 comma 1 del C.d.S., in unico pannello si mescola il segnale di prescrizione (art. 120 del Regolamento e art. 39 lett. B del Cod. Str.) con segnali di indicazione (art. 125 del Regolamento e art. 39 lett. C del Cod. Str.), creando così una incongruenza di contenuto che purtroppo genera fraintendimenti, gli utenti della strada finiscono ragionevolmente per considerare l’area (peraltro dotata di stalli molto grandi) a disposizione di autocaravan, caravan e autocarri e vietata ai restanti veicoli; b) si tenta di dare valore di estensione al segnale di divieto di sosta con le integrazioni sottostanti non tenendo conto che l’art. 120 del Regolamento di attuazione del C.d.S. indica che “Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:…”, risulta evidente che per prescrizione di questo articolo di legge si può solo limitare e non estendere il divieto a talune categorie di utenti; c) sul retro del segnale di prescrizione non sono serigrafati gli estremi dell’ordinanza di apposizione secondo i canoni fissati dall’articolo 77 comma 7 del Regolamento, a parere dello scrivente ricorrente ciò viola anche principi di pubblicità e trasparenza amministrativa fissati dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, articoli n. 1, 2 e 3, celando all’utente della strada la conoscibilità del provvedimento amministrativo con il quale è stata apposta la segnaletica e la relativa limitazione, di fatto è resa inaccessibile al ricorrente l’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 7 comma 1 del C.d.S. che sarebbe stato utile ottenere ed esaminare prima di formulare codesto ricorso; 7. l’emanazione di un’ordinanza di divieto di sosta permanente per un’ampia area di sosta dotata di stalli delimitati da riga bianca della lunghezza di circa 7 m, risulta non avere alcuna motivazione ed attinenza con la circolazione stradale o con altre motivazioni espressamente previste dal C.d.S., a tal proposito è da tenere presente quanto riportato al punto 5.1 della Direttiva 24.10.2000 del Ministero dei Lavori Pubblici oltre a quanto disposto dall’art 185 comma 1 del C.d.S.; 8. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto non risulta conforme al fac-simile di cui al Titolo VI del Regolamento di attuazione del C.d.S. e non risulta sottoscritto da alcuno; 9. l'atto verbale di accertamento di violazione è da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto riporta la voce spese pari a E. 13,00, non specificando se si tratti delle previste spese di accertamento e di notifica (avvenuta a mezzo Poste Italiane Spa) o di altre spese che non si comprende a quale titolo vengano addebitate né come siano state determinate; 10. il verbalizzante, nell'atto notificato, non ha esplicitato in modo dettagliato le modalità per ricorrere e in particolare non ha indicato il Giudice di Pace competente per territorio in considerazione delle difficoltà che trova il cittadino ad individuare l'autorità competente a decidere il ricorso. Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullità e/o l’annullabilità dell'atto verbale di accertamento, si ritiene che nel caso di specie l’accertatore avrebbe dovuto rilevare l’incongruenza e/o l’inefficacia della segnaletica posta all’ingresso dell’area di sosta di via XXX per talune categorie di utenti (per i motivi in premessa esposti nei punti 4.a e 4.b), eventualmente verbalizzandone lo stato di fatto, riservandosi dal promuovere contestazioni agli utenti della strada in autocaravan. Per quanto sopra, Chiede All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e spese accessorie, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto verbale di accertamento impugnato e di riconoscere al ricorrente un danno patrimoniale stimato in Euro 100,00 per spese di avvio del presente procedimento e di Euro 200,00 per i danni esistenziali determinati dall’impedimento alla sosta (di fatto manifestato) dell’autocaravan nell’area di sosta di via XXX in violazione di interesse legittimo, garantito dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Data, Il ricorrente Allegati: 1. verbale di accertamento di violazione; 2. copia della carta di circolazione; 3. fotografie. P.S. non credo che citare la località giovi alla causa, questo non è un comune che ha vietato la sosta su tutto il territorio. L’ordinanza non mi è mai stata messa a disposizione ne mi è stata letta in sede di dibattimento ma il giudice la conosceva bene (ha citato la data di emissione). Altri atti non esistono, l’udienza non viene verbalizzata e non credo che vengano depositate le motivazioni. La sentenza ve l’ho già citata sopra! Questa esperienza spiacevole vi sia utile in futuro, fatene buon uso e non polemiche. Saluti >
> Invece ti dico che la sentenza verrà depositata ed a me servirebbe sapere, per favore, data dell'udienza, comune, (almeno il tuo nome anche senza cognome) e giudice di pace presso il quale si è tenuto il ricorso per estrarne copia, pubblicarla e commentarla anche occultanto le tue generalità. Per favore riferimenti precisi per dare una evidenza a tutti i camperisti. Poi se vuoi ricorrere al Tribunale con gli avvocati di Calosci metto 300 euro.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 01/03/2008 alle: 19:48:35
quote:Originally posted by smart036 Il mio ricorso è stato il seguente: Al Giudice di Pace dell’Ufficio di XX RICORRE Il sig. XX, nato a XX il XXXX e residente a XXX cap XXXX via XXX n. XX tel XXXXXXXX. AVVERSO.... >
> Beh, l'ambaradan c'è proprio tutto. Non ti sei dimenticato di nessuno dei motivi di ricorso. Per cui li si potrebbe ben sviluppare in un appello. I BRAVI AVVOCATI di Calosci avrebbero gioco facile davanti al giudice di II Grado. Quindi, se non sei andato con ALPITUR, niente di grave, si può ancora rimediare... Calosci, tocca a te! Siamo nelle tue mani, dicci come salvarci. Piuttosto, occorrerebbe avere il testo della sentenza. Immagino che il GdP in udienza abbia letto il solo dispositivo, mentre depositerà la sentenza solo tra qualche settimana. Bisognerebbe estrarne copia. Se mi dici chi è il GdP ed il numero di Ruolo Generale (l'R.G.) posso anche farmi carico io di recuperarla. ciao
19
smart036
smart036
19/06/2006 66
Inserito il 02/03/2008 alle: 14:25:27
la pubblicherò io intanto aspettiamo che mi arrivi il conto[:(!]
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 02/03/2008 alle: 18:14:50
quote:Originally posted by smart036
la pubblicherò io intanto aspettiamo che mi arrivi il conto[:(!] >
> Vedi che non ti arriva niente, devi essere tu ad andare dal GDP e prendere la documentazione.
19
smart036
smart036
19/06/2006 66
Inserito il 03/03/2008 alle: 18:44:56
mi ha detto un comandante che mandano il conto a casa. cosa ne so io quanto devo dare per compansare la mia parte di spese. aspetto che arrivi il conto e poi vado a prendere la sentenza sperando che sia stata depositata.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 03/03/2008 alle: 20:42:00
quote:Originally posted by smart036
mi ha detto un comandante che mandano il conto a casa. cosa ne so io quanto devo dare per compansare la mia parte di spese. aspetto che arrivi il conto e poi vado a prendere la sentenza sperando che sia stata depositata. >
> Guarda che se ti riferisci all'espressione "spese compensate" che certamente avrà pronunciato il giudice all'atto della lettura del dispositivo, questo - semplicemente - significa che ognuno si paga le sue spese. Tu per la tua difesa, il Comune per la sua. Non devi pagare alcunché al Comune per le spese dei causa subite da quest'ultimo. Solo un consiglio. Se dovessi decidere di non appellare la sentenza del GdP, ti conviene pagare subito la sanzione amministrativa, prima che venga messa nuovamente a ruolo e lievitino i costi della procedura. ciao angelo
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