quote:Originally posted by tuono> Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool comma 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
io so che .....>
quote:Originally posted by GinoGina>
Con le nuove regole penso che con lo stato d'ebrezza si vada effettivamente sul penale, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Piuttosto: in che senso hanno spostato la data di scadenza della patente? Quella che c'è scritta fa fede! E poi: se ci sono testimoni che la macchinetta non ha funzionato per quasi un'ora e nel verbale c'è un vizio di forma, può darsi che possa essere impugnabile. Comunque, perdonami, con 0,57 dopo un'ora significa che quando si è messo alla guida il tasso potesse essere ben maggiore! >
quote:Originally posted by TheDevil>
quote:Originally posted by tuono> Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool comma 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
io so che .....>
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quote:Originally posted by tuono> Mi rendo conto del tuo stato d'animo ma questa affermazione non mi sembra realistica. Art. 126 - Durata e conferma della validita' della patente di guida comma 7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool comma 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; ed inoltre 10 punti di penalita'. ------------------------------ p.s. Ritengo che il tuo familiare abbia conseguito la patente (probabilmente di cat. B) circa 20 anni fa e sul documento la prima scadenza e' stata determinata con riferimento alla data di rilascio. Circa dieci anni fa il tuo familiare ha provveduto al primo rinnovo ma si e' presentato anzitempo alla visita medica e la scadenza del nuovo periodo decennale di validita' e' stato correttamente determinato con riferimento alla data dell'accertamento sanitario e non come prosecuzione della scadenza originaria. p.s. in modifica (ed in supposizione): Patente rilasciata il 28 marzo 1988 con scadenza 28 marzo 1998, rinnovata (visita medica) il 2 gennaio 1998 con scadenza 2 gennaio 2008.
nessuna infrazione, .....>
quote:Originally posted by tuono> C'e' una sostanziale differenza tra la sanzione amministrativa, applicata nella gran parte delle infrazioni alle norme del CdS, e l'ammenda (in questo caso) e/o l'arresto nelle poche infrazioni che invece continuano a costituire "reato". ------------------------------ p.s. in aggiornamento (a distanza): patente rilasciata il 28 marzo 1963, con ultimo accertamento sanitario il 2 gennaio 2003 e scadenza della validita' quinquennale al 2 gennaio 2008.
... ma al pagamento della multaid="red"> ...>
quote:Originally posted by lolialevi> Ti ringrazio per il tuo fattivo conforto ai miei interventi in risposta a Tuono. Ho l'impressione che non siamo ancora riusciti a fargli apprezzare la differenza tra una sanzione amministrativa (eventualmente pagabile in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 Legge 689/1981) ed un'ammenda. @Tuono In questo momento la patente si trova ritirata, in ordine cronologico, ai sensi dell'articolo: - 216, per la violazione dell'art. 126; - 223, per la violazione dell'art. 186, presso la prefettura competente con riferimento al luogo della commessa violazione. Dopo il pagamento della sanzione amministrativa ex art. 126/7 ed il superamento dell'accertamento sanitario di idoneita', la patente torna ad essere valida e finisce il periodo di ritiro ai sensi dell'art. 216. Se non ci fossero altre motivazioni, a questo punto la patente potrebbe essere restituita all'interessato ai sensi dello stesso art. 216 (comma 2). Nel caso del tuo familiare, la patente rimane invece ritirata in quanto subentrano le disposizioni di cui all'art. 223 (commi 3 e 4), come dalla seguente trascrizione: 3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio. 4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3. La sospensione provvisoria della validita', disposta dal Prefetto, non puo' che decorrere dal momento in cui si dimostri che la patente di guida e' tornata valida in quanto debitamente rinnovata. Compete al giudice penale determinare sia l'importo dell'ammenda sia la durata della sanzione accessoria (sospensione della validita' della patente) per la violazione dell'art. 186. Salvo che si voglia contestare la regolarita' dell'accertamento del tasso alcolemico e, quindi, andare a "processo", ritengo opportuno il suggerimento di Lolialevi per chiedere direttamente un decreto penale di condanna presso la Procura della Repubblica, evitando cosi' il dibattimento in Corte d'Appello. SE&O.
Tuono, la normativa che ha riportato devil è corretta credo però che tu abbia frainteso una questione: l'art. 186/2° del codice della strada è una sanzione di carattere penale.>
quote:Originally posted by lolialevi>
Sia Devil che il sottoscritto abbiamo insistito nel dirti che la sanzione dell'art. 186 codice della strada è di carattere penale perchè nè tu nè il tuo parente prendeste "sottogamba" la questione. Arrivando al nocciolo: arriverà a casa l'ordinanza di sospensione della patente e contestualmente verrà indicato anche le modalità da seguire per riavere la patente. In pratica bisognerà andare nell'ufficio di medicina legale e sottoporsi agli esami clinici, esami che serviranno a capire se si tratta di ebbrezza occasionale o abitudinaria (consiglio di non bere neanche un bicchiere di vino almeno un mese prima della visita, questo perchè se i valori dovessero risultare alti, il soggetto sarebbe costretto a ripetere la visita a scadenze preordinate). E' necessario poi inviare alla Prefettura l'esito delle analisi. Ti consiglio di contattare la Prefettura competente per farsi spiegare qual'è l'iter burocratico che viene richiesto. Purtroppo non tutte le Prefetture seguono lo stesso iter, tenendo fermo comunque il punto che tutte le Prefetture seguono le normative vigenti (almeno spero). Consiglio il Decreto penale perchè è il meno costoso di tutti, in alternativa il tuo parente, tramite avvocato, può chiedere il pattegiamento. La differenza tra le due opzioni è la presenza dell'avvocato, il quale esige il pagamento di una parcella. In entrambi c'è invece uno sconto sull'ammendo precista, sconto che invece non viene applicato se si prosegue nell'azione penale giungendo al processo. Rimane fermo il fatto che il tuo parente deve comunque effettuare la visita medica presso l'ufficiale sanitario per quanto riguarda la scadenza della patente. Ciao >