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tuono
tuono
-
Inserito il 29/02/2008 alle: 13:14:06
se ti fermano con patente non rinnovata da 2 mesi(perche' hanno spostato la scadenza e non te ne sei accorto) e nel contempo ti rilevano col test alccol per 0, 57 invece di 0,50 cosa si ha??? io so che dovresti avere 10 punti in meno, 3 mesi di ritiro patente e 500,00€ per il tasso alccolemico e minimo altri 15 gg per non avere rinnovato la patente+ 136,00€ di multa.. il caramba invec e ha fatto anche assegnare un aVVOCATO D'UFFICIO perche' si va' al processoid="red">??????????????????????????????????. chi sa' qualcosa parli!!!!!!! fatto successo ieri ad un mio familiare,siamo un po'0 agitati. in rete non trovo nulla che parli di avvocato,penale,etcc. nessuna infrazione,nessun incidente,nessun sorpasso azzardato e manovra azzardata. semplicemente fermato per normale controllo. fatto rifare il test 4 volte perche' la macchinetta non funzionava,quasi 1 ora . e sui 2 verbali hanno scritto tra l'altro 2 date diverse di scadenza patente. grazie a chi mi fornira' delucidazioni. saluti TUONO
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GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 29/02/2008 alle: 13:32:34
Con le nuove regole penso che con lo stato d'ebrezza si vada effettivamente sul penale, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Piuttosto: in che senso hanno spostato la data di scadenza della patente? Quella che c'è scritta fa fede! E poi: se ci sono testimoni che la macchinetta non ha funzionato per quasi un'ora e nel verbale c'è un vizio di forma, può darsi che possa essere impugnabile. Comunque, perdonami, con 0,57 dopo un'ora significa che quando si è messo alla guida il tasso potesse essere ben maggiore!
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 29/02/2008 alle: 14:24:37
quote:Originally posted by tuono
io so che .....>
> Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool comma 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
tuono
tuono
-
Inserito il 29/02/2008 alle: 14:57:18
0,57 alla prima prova. dopo 4 o 5 ripetute perche' secondo loro la macchinetta aveva problemi risultava sempre 0,57. la data della patente era 28 marzo,all'ultima revisione pare che la data sia diventata 2 gennaio,non capisco come e perche'. poi su un verbale hanno scritto 2 gennaio e sull'altro 28 marzo. TUONO
quote:Originally posted by GinoGina
Con le nuove regole penso che con lo stato d'ebrezza si vada effettivamente sul penale, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Piuttosto: in che senso hanno spostato la data di scadenza della patente? Quella che c'è scritta fa fede! E poi: se ci sono testimoni che la macchinetta non ha funzionato per quasi un'ora e nel verbale c'è un vizio di forma, può darsi che possa essere impugnabile. Comunque, perdonami, con 0,57 dopo un'ora significa che quando si è messo alla guida il tasso potesse essere ben maggiore! >
>
tuono
tuono
-
Inserito il 29/02/2008 alle: 14:58:42
pero' la mia richiesta era relativa a cosa si rischia in caso di patente non rinnovata e tasso alcoolemico superiore a 0,5 ma entro 0,8. ne sai qualcosa?? grazie TUONO
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by tuono
io so che .....>
> Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool comma 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
>
>
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 29/02/2008 alle: 15:24:59
quote:Originally posted by tuono
nessuna infrazione, .....>
> Mi rendo conto del tuo stato d'animo ma questa affermazione non mi sembra realistica. Art. 126 - Durata e conferma della validita' della patente di guida comma 7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool comma 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; ed inoltre 10 punti di penalita'. ------------------------------ p.s. Ritengo che il tuo familiare abbia conseguito la patente (probabilmente di cat. B) circa 20 anni fa e sul documento la prima scadenza e' stata determinata con riferimento alla data di rilascio. Circa dieci anni fa il tuo familiare ha provveduto al primo rinnovo ma si e' presentato anzitempo alla visita medica e la scadenza del nuovo periodo decennale di validita' e' stato correttamente determinato con riferimento alla data dell'accertamento sanitario e non come prosecuzione della scadenza originaria. p.s. in modifica (ed in supposizione): Patente rilasciata il 28 marzo 1988 con scadenza 28 marzo 1998, rinnovata (visita medica) il 2 gennaio 1998 con scadenza 2 gennaio 2008.

Modificato da TheDevil il 29/02/2008 alle 15:42:14
tuono
tuono
-
Inserito il 29/02/2008 alle: 15:52:28
ovviamente il "nessuna infrazioneid="red">" era riferita al fatto di altre infrazioni eccetto il circolare con patente scaduta e sotto alcool,non il non come se non avesse fatto nulla. la patente e' attiva da 45 anni[;)][;)][;)],e si e' fatto fregare,vabbe'. presumo che sia come hai detto,ovvero l'ultimo rinnovo e' stato fatto in anticipo,stiamo tirando fuori le carte per controllare. ho provato a chiamare delle autoscuole ma nessuno sa' nulla. ho chiamato allora i vigili urbani che gentilmente mihanno confermato che non ce' nessun processo penale,etcc. semplicemente viene nominato un 'avvocato d'ufficio cosi' perhce' la procedura lo richiede ,ma al pagamento della multa e fatto il rinnovo viene restituita la patente con l'annotazione del tempo di sospensione. finisce li'. ora mi chiedo se quel carabiniere si e' divertito molto a farci prendere un'infarto,perche' oltre ad avvcato,parcella avvocato,processo,spese processuali,etcc,etcc con una spesa prospettata di almeno 5000,00€,perche' noi non ci siamo divertiti per nulla. ciao e grazie. saluti TUONO
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 29/02/2008 alle: 16:18:00
quote:Originally posted by tuono
... ma al pagamento della multaid="red"> ...>
> C'e' una sostanziale differenza tra la sanzione amministrativa, applicata nella gran parte delle infrazioni alle norme del CdS, e l'ammenda (in questo caso) e/o l'arresto nelle poche infrazioni che invece continuano a costituire "reato". ------------------------------ p.s. in aggiornamento (a distanza): patente rilasciata il 28 marzo 1963, con ultimo accertamento sanitario il 2 gennaio 2003 e scadenza della validita' quinquennale al 2 gennaio 2008.
tuono
tuono
-
Inserito il 29/02/2008 alle: 16:56:32
ok,grazie. penso che ora si proceda in questo modo: dovra' presentarsi davanti ad una commissione mediaca che valutera' se in possesso dei requisiti per riavere la patente,perche' ritirata visto che non era rinnovata. poi se passa la visita ci sara'il prefetto che stabilisce il tempo di sospensione,che da quello che ho capito sara' di 3 mesi e il valore della multa,che va da €500,00 a € 2000,00. poi basta. saluti TUONO
18
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 29/02/2008 alle: 21:45:02
Tuono, la normativa che ha riportato devil è corretta credo però che tu abbia frainteso una questione: l'art. 186/2° del codice della strada è una sanzione di carattere penale. Ciò vuol dire che è la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuta la contravvenzione stradale a dover decidere la sanzione. Non a caso i Carabinieri hanno inserito nel verbale di identificazione e nomina del difensore un avvocato ( in questo caso di ufficio - l'avvocato servirebbe per farlo arrivare sul posto prima di effettuare la prova dell'etilometro ma il suo arrivo deve essere garantito entro un tempo ragionevole, perchè trattasi di prova irripetibile), il tuo parente però può chiedere il decreto penale di condanna alla Procura della Repubblica. Con questa procedura non si va al processo ma si definisce tutto subito evitando spese inutili: avvocato e spese processuali. Per quanto riguarda la data di scadenza della patente conviene verificare bene la situazione, se la data effettiva di scadenza è il 28 marzo 2008 puoi proporre ricorso al Prefetto per l'archiviazione della contravvenzione.Ciao Alessandro
tuono
tuono
-
Inserito il 01/03/2008 alle: 11:24:52
ciao. l'avvocato l'hanno inserito d'ufficio il giorno dopo in caserma. e' andato li' come da loro richiesto appunto per la nomina. pero' come detto al pagamento della sanzione finisce tutto li',nessuna spesa ,nessun processo. piu' che altro mi resta il dubbio di quanto si sia divertito quel carabiniere. saluti e grazie TUONO
18
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 01/03/2008 alle: 13:35:12
Scusa se insisto ma non finisce tutto lì come dici tu. Se guardi bene sul verbale dei carabinieri riferito all'art. 186/2 cds, non "dovrebbe" esserci la somma di denaro da versare per oblare la contravvenzione, quella viene definita dal giudice al processo oppure chiedi un decreto penale di condanna e il Pubblico Ministero stabilisce, secondo legge, la somma da pagare. Per l'altra contravvenzione ai sensi dell'art. 126 codice della strada è sufficiente pagare la contrvvenzione e andare a fare la visita medica (sempre che la scadenza sia gennaio e non marzo), in questo caso è il prefetto che stabilisce la durata del ritiro della patente. Ciao Ale
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/03/2008 alle: 16:16:15
quote:Originally posted by lolialevi
Tuono, la normativa che ha riportato devil è corretta credo però che tu abbia frainteso una questione: l'art. 186/2° del codice della strada è una sanzione di carattere penale.>
> Ti ringrazio per il tuo fattivo conforto ai miei interventi in risposta a Tuono. Ho l'impressione che non siamo ancora riusciti a fargli apprezzare la differenza tra una sanzione amministrativa (eventualmente pagabile in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 Legge 689/1981) ed un'ammenda. @Tuono In questo momento la patente si trova ritirata, in ordine cronologico, ai sensi dell'articolo: - 216, per la violazione dell'art. 126; - 223, per la violazione dell'art. 186, presso la prefettura competente con riferimento al luogo della commessa violazione. Dopo il pagamento della sanzione amministrativa ex art. 126/7 ed il superamento dell'accertamento sanitario di idoneita', la patente torna ad essere valida e finisce il periodo di ritiro ai sensi dell'art. 216. Se non ci fossero altre motivazioni, a questo punto la patente potrebbe essere restituita all'interessato ai sensi dello stesso art. 216 (comma 2). Nel caso del tuo familiare, la patente rimane invece ritirata in quanto subentrano le disposizioni di cui all'art. 223 (commi 3 e 4), come dalla seguente trascrizione: 3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio. 4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3. La sospensione provvisoria della validita', disposta dal Prefetto, non puo' che decorrere dal momento in cui si dimostri che la patente di guida e' tornata valida in quanto debitamente rinnovata. Compete al giudice penale determinare sia l'importo dell'ammenda sia la durata della sanzione accessoria (sospensione della validita' della patente) per la violazione dell'art. 186. Salvo che si voglia contestare la regolarita' dell'accertamento del tasso alcolemico e, quindi, andare a "processo", ritengo opportuno il suggerimento di Lolialevi per chiedere direttamente un decreto penale di condanna presso la Procura della Repubblica, evitando cosi' il dibattimento in Corte d'Appello. SE&O.
18
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 02/03/2008 alle: 08:27:30
Ciao Tuono, concludo i miei interventi - nella speranza di esserti utile, come lo è stato Devil, riassumendo quello che deve essere fatto: 1)Art. 126(patente scaduta di validità): il tuo parente deve pagare la multa, fare la visita medica e solo dopo aver presentato il foglio che attesta l'idoneità alla guida al Prefetto, quest'ultimo restituirà la patente; 2)art. 186/2(guida in stato di ebbrezza): prevede la sospensione di almeno tre mesi della patente, sospensione decisa dal Prefetto. NON DEVI PAGARE NESSUNA MULTA (ammenda in linguaggio tecnico, così come detto da Devil)PERCHE' SARA' IL GIUDICE DEL TRIBUNALE A DECIDERE QUALE DOVRA' ESSERE LA MULTA (salvo che il tuo amico non chieda o il Decreto penale di condanna oppure, mediante avvocato, non chieda il patteggiamento: se non ci sono motivi per contestare il verbale dei Carabinieri consiglio vivamente una delle due possibilità, privilegiando il Decreto per una questione di risparmio di soldi). Se invece il tuo parente decide di arrivare al processo davanti al Giudice del Trubunale, in quella sede il giudice medesimo, sentite le parti ( Carabinieri e il tuo amico), deciderà quale dovrà essere l'ammenda a carico del tuo parente. Ovviamente nel caso del patteggiamento e in quello del processo è obbligatorio nominare un avvocato. Spero che le mie spiegazioni, unite a quelle di Devil, ti possano essere utili. Ciao Ale
tuono
tuono
-
Inserito il 02/03/2008 alle: 11:30:21
spero di aver capito. ovviamente non si e' opposto al test e non ha neanche voluto l'intervemto di un avvocato per far eseguire il test. ho capito che in questo caso multas non e',non conosco i termini esatti e la chiamo come mi viene spontaneo. per il fatto che non si sa' l'ammontare da pagare avevo capito che lo decidera' al momento. non abbiamo nessuna intenzione di opporci alla veridicita' del test,ne di arrivare alla causa,non c'e' ne' il motivo,la patente scadeva in gennaio e lui era rimasto alla vecchia scadenza di marzo,e ovviamemente qualche bicchiere di vino se l'era bevuto. allora mi consigliate il decreto penale di condanna,ci is sbriga prima e con minore danno??? pero' la visita di idoneita' non puo' farla di sua iniziativa,deve aspettare che gli venga comuniucato dove e quando farla giusto?? saluti TUONO
18
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 02/03/2008 alle: 11:57:13
Sia Devil che il sottoscritto abbiamo insistito nel dirti che la sanzione dell'art. 186 codice della strada è di carattere penale perchè nè tu nè il tuo parente prendeste "sottogamba" la questione. Arrivando al nocciolo: arriverà a casa l'ordinanza di sospensione della patente e contestualmente verrà indicato anche le modalità da seguire per riavere la patente. In pratica bisognerà andare nell'ufficio di medicina legale e sottoporsi agli esami clinici, esami che serviranno a capire se si tratta di ebbrezza occasionale o abitudinaria (consiglio di non bere neanche un bicchiere di vino almeno un mese prima della visita, questo perchè se i valori dovessero risultare alti, il soggetto sarebbe costretto a ripetere la visita a scadenze preordinate). E' necessario poi inviare alla Prefettura l'esito delle analisi. Ti consiglio di contattare la Prefettura competente per farsi spiegare qual'è l'iter burocratico che viene richiesto. Purtroppo non tutte le Prefetture seguono lo stesso iter, tenendo fermo comunque il punto che tutte le Prefetture seguono le normative vigenti (almeno spero). Consiglio il Decreto penale perchè è il meno costoso di tutti, in alternativa il tuo parente, tramite avvocato, può chiedere il pattegiamento. La differenza tra le due opzioni è la presenza dell'avvocato, il quale esige il pagamento di una parcella. In entrambi c'è invece uno sconto sull'ammendo precista, sconto che invece non viene applicato se si prosegue nell'azione penale giungendo al processo. Rimane fermo il fatto che il tuo parente deve comunque effettuare la visita medica presso l'ufficiale sanitario per quanto riguarda la scadenza della patente. Ciao
tuono
tuono
-
Inserito il 03/03/2008 alle: 09:08:45
ok,adesso ho capito. grazie mille per le spiegazioni e per la pazienza,ma e' la prima e spero l'ultima che accada. saluti TUONO
quote:Originally posted by lolialevi
Sia Devil che il sottoscritto abbiamo insistito nel dirti che la sanzione dell'art. 186 codice della strada è di carattere penale perchè nè tu nè il tuo parente prendeste "sottogamba" la questione. Arrivando al nocciolo: arriverà a casa l'ordinanza di sospensione della patente e contestualmente verrà indicato anche le modalità da seguire per riavere la patente. In pratica bisognerà andare nell'ufficio di medicina legale e sottoporsi agli esami clinici, esami che serviranno a capire se si tratta di ebbrezza occasionale o abitudinaria (consiglio di non bere neanche un bicchiere di vino almeno un mese prima della visita, questo perchè se i valori dovessero risultare alti, il soggetto sarebbe costretto a ripetere la visita a scadenze preordinate). E' necessario poi inviare alla Prefettura l'esito delle analisi. Ti consiglio di contattare la Prefettura competente per farsi spiegare qual'è l'iter burocratico che viene richiesto. Purtroppo non tutte le Prefetture seguono lo stesso iter, tenendo fermo comunque il punto che tutte le Prefetture seguono le normative vigenti (almeno spero). Consiglio il Decreto penale perchè è il meno costoso di tutti, in alternativa il tuo parente, tramite avvocato, può chiedere il pattegiamento. La differenza tra le due opzioni è la presenza dell'avvocato, il quale esige il pagamento di una parcella. In entrambi c'è invece uno sconto sull'ammendo precista, sconto che invece non viene applicato se si prosegue nell'azione penale giungendo al processo. Rimane fermo il fatto che il tuo parente deve comunque effettuare la visita medica presso l'ufficiale sanitario per quanto riguarda la scadenza della patente. Ciao >
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