quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 23/02/2011 18:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> C'è una pronuncia del ministero competente (circolare o risoluzione) che chiarisca la seguente disposizione dell'art. 54, lett. d) del cds: "autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse"? Da questa disposizione legislativa capisco che un autocarro non può trasportare persone, salvo che siano addette all'uso o al trasporto delle cose trasportate. Grazie
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 23/02/2011 18:54:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai ragione...e mi citi un caso pratico in cui io non possa portare passeggeri sul veicolo N1? (veicolo scarico, carico con una merce qualsiasi, etc...fai tu)
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 23/02/2011 23:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Beh, la circolare è adesso superata visto che dal 2007 per molti veicoli immatricolati N1 il calcolo della tassa di possesso viene fatto come se fossero M1. E' tale modalità di calcolo è stata decisa proprio perchè per tali tipi di veicolo la "distinzione" non ha più ragione di esistere.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 23/02/2011 23:53:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma la circolare è oggi superata anche nel chiarimento previsto dall'ultimo capoverso? Grazie per una tua cortese risposta. PS vado OT, ma mi sembra molto interessante questo passo della circolare in merito al concetto di destinazione ed uso di un veicolo (fonte legislativa l'art. 82 del cds): "L'Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente é considerato tale in sede di omologazione europea, ma può – e lo sta facendo con l'art. 82 C.d.S. – definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere".
quote:Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 24/02/2011 10:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Caro spitfire, spero tu possa pubblicare la circolare del Ministero dell'Interno quanto prima, poichè significherà che ti sei rimesso in sesto. I miei migliori auguri di prontissima guarigione. Ciao
quote:Risposta al messaggio di terrier inserito in data 23/02/2011 17:43:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sicuramente se circoli in provincia di Bologna, nel caso di accertamento della violazione dell'art. 82, non ti viene applicata la sospensione della CdC, purchè siano soddisfatte determinate condizioni, come riportate dalla circolare sottoindicata emanata dall'UMC di quella provincia... MINISTERO DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti Terrestri - S.I.I.T. n° 4 Emilia Romagna Marche - Sede di Bologna U.M.C. - Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna Servizio di Polizia Stradale Relazione con gli organi di Polizia - Accertamenti - Verifiche - Sospensioni C.d.C. - Violazioni al C.d.S. 40138 Bologna - Via dell'Industria n° 13 - Tel. 051/6046111 - Fax.: 051/6010010 (2° piano - stanza 220 - lun. - merc. - ven. - ore 09:00 - 13:30) Prot. 2241/002-0 P.S./stanza 220 Bologna, 21/02/2007 Circolare n° 3/2007 A TUTTI GLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E AGLI ENTI INTERESSATI OGGETTO: Violazioni all'art. 82 del C.d.S. per trasporto privato di persone su autocarri cat. N1 - Provvedimento 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate. Sulla G.U. del 13-12-2006 n° 289 è stato pubblicato a cura dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento 6 dicembre 2006 "Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35 comma 11, del Decreto - Legge 4 luglio 206, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 gosto 2006 n° 248". Quanto stabilito nel provvedimeto è condiviso dal Ministero dei Trasporti del 05-12-2006. Al fine di poter valutare correttamente la visura della carta di circolazione per stabilire se l'autocarro è idoneo al trasporto di persone private, debbono sussistere i seguenti tre requisiti: 1) Codice carrozzeria "F0" (F zero) 2) Un numero di posti pari o superiore a quattro; 3) Rapporto tra la potenza massima (PT) del motore in Kw e la portata del veicolo espressa in t. superiore a 180. J = Pt / (Mc - T) maggiore o uguale a 180 dove Mc = Massa complessiva e T = tara del veicolo in t. Pertanto questo Ufficio, in caso di violazioni all'art. 82 del CdS (e cioè il trasporto privato di persone su autocarri) applicherà il provvedimento in oggetto, per il quale, se sussisteranno le condizioni previste, procederà alla restituzione della carta di circolazione al legittimo intestatario senza emanare ordinanza di sospensione. Si allega per la più ampia e opportuna diffusione la copia della circolare in oggetto. Si resta a disposizione. Il Direttore dell'U.M.C. di Bologna Dott. Ing. Antonio Fabbricatore.id="size1">id="green">
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 24/02/2011 09:01:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ma la circolare è oggi superata anche nel chiarimento previsto dall'ultimo capoverso? Grazie per una tua cortese risposta.>> L'autorizzazione riguarda il trasporto di persone sul cassone, cosa diversa da quella in discussione. Se fai una ricerca ne abbiamo già parlato io e TheDevil...
quote:Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 24/02/2011 10:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa ma secondo me una tale interpretazione semplicemente non è applicabile nel mondo reale.[:I][:o)][:D] In un trasporto si fa spesso un viaggio carichi e uno scarichi (o viceversa) Durante il viaggio scarichi cosa faccio mando tutti gli altri occupanti in pulmann? Altro esempio: parto dal punto A per andare a caricare in B e scaricare in C: allora secondo questo regolamento non potrei trasportare nessuno da A a B...[xx(][:D][:o)] .. e al ritorno? E poi chi stabilisce se per scaricare una merce ci vogliono 1 o più persone? Inoltre non scordiamoci che non sto parlando di autocarri intestati ad aziende (o partita IVA)ma intestati a persone fisiche. Che senso ha permettere di immatricolare un autocarro a un pensionato e poi permettergli di utlizzarlo solo per trasportare cose relative alla sua attività?... Ma quale attività? che non ce l'ha! Bah! sono sempre più confuso. [B)] Auguri di pronta guarigione anche da parte mia.[:)]
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 24/02/2011 11:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questa è la circolare a cui facevo riferimento e che dal 2009 dovrebbe essere valida per tutto il territorio nazionale... ma si riferisce solo ai furgoni e non ai pickup... chissa perchè?
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 24/02/2011 18:25:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Purtroppo questo è l'esempio evidente della libera interpretazione delle leggi all'italiana. Lo "scienziato" di turno ha emanato questa circolare con la quale stabilisce che in provincia di Bologna non si applica la sanzione accessoria della sospensione della CdC nel caso di accertamento di violazioni all'art. 82 del C.d.S., in determinate condizioni. Ciò significa che l'utente rischia comunque la sanzione amministrativa (80 euro); tutto ciò crea confusione sia agli operatori delle FF.OO. che operano sulla strada che agli utenti stessi. Sarebbe stato più costruttivo e corretto se quello "scienziato" avesse sensibilizzato gli "scienziati" del Ministero competente, affinchè venisse emanata una circolare univoca da applicare in tutto il territorio nazionale, invece di "decidere arbitrariarmente" con provvedimenti discutibili.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 25/02/2011 08:56:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...personalmente sono convinto che su simili veicoli non è possibile trasportare persone diverse dal conducente.id="size1"> Ma allora perchè omologano i veicoli N1 con 5 posti con tanto di ancoraggi isofix e disattivazione Airbag per il traporto dei bambini (tutto regolarmente riportato in omologazione)?[?][B)][:0][?] Vorrei ripetere ancora che il mio dubbio non è semplicemente sul trasporto persone su un veicolo N1 ma sul trasporto passeggeri su un veicolo N1 intestato a un privato (no aziendo, no P.IVA)il quale ovviamente non detrae un fico secco[:D][:D] Vale anche la pena ricordare che questa fantasiosa limitazione esiste solo in Italia... in tutti gli altri paesi, anche europei, ti puoi comprare un pick up e utilizzarlo come meglio ti piace (se non lo intesti a un azienda).