quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 08/09/2010 22:11:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A mio parere: un simile veicolo non è un autocaravan, pertanto non è applicabile l'art. 185, che rappresenta una norma di favore per i camper, mutuata dalla Legge Fausti. Pertanto a simili veicoli si applicano le ordinanze dei sindaci!
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/09/2010 09:17:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ordinanze ANICAMPER? E dove è il camper, in questo caso? E la multa a quale titolo la fanno? Divieto di sosta per camper? A parte che sarebbe illegittima per i tanti motivi che abbiamo detto, ma non essendo camper la multa sarebbe nulla. Al massimo potrebbero multarlo perché N1 (se il parcheggio è previsto esclusivamente per M1). Ma devono fare la multa non perchè camper ma perché N1 invece che M1. Se la multa la fanno per camper M1 la si impugna e si vince perché il verbale ha ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito che dovrebbero essere addirittura rilevati d'ufficio! Potrebbero fare la multa per campeggio (ove esista davvero un divieto di campeggio), ma anche questa è contestabilissima in quanto sul pic-up trasporto quello che mi pare. La cellula, per esempio, non è mai comunicante con la cabina di guida. Non esiste normativa che imponga l'obbligo di scaricare le "cose" trasportate. Tra l'altro l'azione del campeggio esiste solo se mi beccano in mezzo ai boschi intento ad attività di campeggio. La multa erogata durante l'assenza dell'equipaggio è di per se nulla perché l'azione del campeggiare la fa l'equipaggio. Inoltre, se dormo dentro non campeggio perché si tratta di SOSTA ai sensi dell'art. 157. Nessuno può vietarmi di stendermi a dormire o mangiare dentro un VEICOLO in sosta. Non sussiste obbligo di ABBANDONO del veicolo. Non esiste obbligo di non stare IN SOSTA dentro il cassone. Un PIC-UP con cellula è molto avvantaggiato rispetto ad un camper! L'unico difetto è che è un po' angusto e le comodità non sono poi questo granché nella cellula. Comunque, il 3D è stato aperto per avere risposte su chi PUÒ essere trasportato su un autocarro USO PROPRIO. id="size4">
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 09/09/2010 10:18:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Porto il mio contributo avvalendomi delle mie scarse nozioni sull'argomento. Prendendo ad esempio l'ordinanza del Sindaco della Città di Desio, avente per oggetto: DIVIETO DI STAZIONAMENTO E SOSTA PERMANENTE PER TENDE, SACCHI A PELO, ROULOTTES, CAMPER, CAROVANE E VEICOLI COMUNQUE ATTREZZATI O TRASFORMATI PER L’USO ABITATIVO, CON LO SCOPO DI CAMPEGGIO O ATTENDAMENTO AL DI FUORI DELLE AREE APPOSITAMENTE ATTREZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE DI DESIO Trattandosi il pick up di un veicolo attrezzato per l'uso abitativo, dimmi per quale ragione colui che intendesse stazionare non dovrebbe osservare questa ordinanza. Ribadisco, il 185 non si applica, trattandosi di veicolo non classificabile nell'articolo 54, comma 1, lett. m)
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 08/09/2010 22:11:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ora rispondo al topic: trattandosi di un veicolo di cui alla lettera d) dell'art. 54, comma 1, del cds non puoi trasportare nessuno, perchè nessuno è addetto all'uso (delle cose trasportate) o al trasporto delle cose stesse. E' possibile omologare tale veicolo sotto altra categoria?
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/09/2010 10:45:03 Ora rispondo al topic: trattandosi di un veicolo di cui alla lettera d) dell'art. 54, comma 1, del cds non puoi trasportare nessuno, perchè nessuno è addetto all'uso (delle cose trasportate) o al trasporto delle cose stesse. >> Se è intesto ad una DITTA o ad una attività munita di partita IVA, hai ragione! E se il veicolo NON è intestato a DITTA o soggetto con PARTITA IVA? Se viene intestato a normale PERSONA fisica (e la cosa È POSSIBILE) che succede? Una PERSONA FISICA (ovvero non legata ad alcuna attività) è libera di trasportare QUALUNQUE COSA PROPRIA (da un violino alla canna da pesca, dal vocabolario di italiano al un set da pic-nic, ecc...). Chiunque può essere addetto all'uso delle cose trasportate! Dimostrare il contrario!
quote: E' possibile omologare tale veicolo sotto altra categoria? >> No. Solo come N1.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 09/09/2010 11:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Avevo tolto questa domanda perchè invitato a ciò da TheDevil. IN effetti la cosa è curiosa. Davvero TUTTI i pickup non sono omologabili M1 ? Ammetto che è una parte del CDS che conosco meno ... Ho sempre un conoscente che ha questa combinazioni di mezzi, e visto che è gestore di un agriturismo, potrebbe anche averlo intestato ad una società. se trovo il suo indirizzo, gli chiedo.
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 09/09/2010 11:56:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> OT: Il pick up + cellula sarebbe il mio sogno per fare la III volta l'Islanda, però con la famiglia. Solo che prendere un mezzo per un solo viaggio ...
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/09/2010 10:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Su altro 3D "flomped" ha scritto: MINISTERO DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti Terrestri - S.I.I.T. n° 4 Emilia Romagna Marche - Sede di Bologna U.M.C. - Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna Servizio di Polizia Stradale Relazione con gli organi di Polizia - Accertamenti - Verifiche - Sospensioni C.d.C. - Violazioni al C.d.S. 40138 Bologna - Via dell'Industria n° 13 - Tel. 051/6046111 - Fax.: 051/6010010 (2° piano - stanza 220 - lun. - merc. - ven. - ore 09:00 - 13:30) Prot. 2241/002-0 P.S./stanza 220 Bologna, 21/02/2007 Circolare n° 3/2007 A TUTTI GLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E AGLI ENTI INTERESSATI OGGETTO: Violazioni all'art. 82 del C.d.S. per trasporto privato di persone su autocarri cat. N1 - Provvedimento 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate. Sulla G.U. del 13-12-2006 n° 289 è stato pubblicato a cura dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento 6 dicembre 2006 "Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35 comma 11, del Decreto - Legge 4 luglio 206, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 gosto 2006 n° 248". Quanto stabilito nel provvedimeto è condiviso dal Ministero dei Trasporti del 05-12-2006. Al fine di poter valutare correttamente la visura della carta di circolazione per stabilire se l'autocarro è idoneo al trasporto di persone private, debbono sussistere i seguenti tre requisiti: 1) Codice carrozzeria "F0" (F zero) 2) Un numero di posti pari o superiore a quattro; 3) Rapporto tra la potenza massima (PT) del motore in Kw e la portata del veicolo espressa in t. superiore a 180. J = Pt / (Mc - T) maggiore o uguale a 180 dove Mc = Massa complessiva e T = tara del veicolo in t. Pertanto questo Ufficio, in caso di violazioni all'art. 82 del CdS (e cioè il trasporto privato di persone su autocarri) applicherà il provvedimento in oggetto, per il quale, se sussisteranno le condizioni previste, procederà alla restituzione della carta di circolazione al legittimo intestatario senza emanare ordinanza di sospensione. Si allega per la più ampia e opportuna diffusione la copia della circolare in oggetto. Si resta a disposizione. Il Direttore dell'U.M.C. di Bologna Dott. Ing. Antonio Fabbricatore.id="blue"> Mi sembra che le cose non stiano come sostieni tu.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/09/2010 10:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se trattasi di camper i ricorsi saranno all'ordine del giorno. Per quanto alle tende la contravvenzione possono farla solo per occupazione di suolo pubblico e certamente per campeggio. Per un veicolo QUALUNQUE usato per dormirci dentro la sosta su STRADA PUBBLICA è DESCRITTA dall'art. 157. Se non c'è divieto per quella CATEGORIA M1 oppure N1 la contravvenzione è contestabile al 100%.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 09/09/2010 20:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il provvedimento dell'AdE è quello molto noto sui cosiddetti falsi autocarri, emanato in conseguenza del decreto Bersani Visco dell'estate 2006. Il Ministero dei Trasporti ha mutuato questo provvedimento emettendo un proprio orientamento. Le condizioni individuate devono sussistere contemporaneamente (compreso i 4 o più posti a sedere). Sai a cosa corrisponde il codice carrozzeria F0 (effe zero)? Tutto ciò mi sa tanto di SUV, piuttosto di pick up
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/09/2010 22:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> F0 (effe-zero) corrisponde alla carrozzeria FURGONE. I codice per i SUV carrozzeria Pick Up a cabina allungata è K9. Mantengo molti dubbi su tutta la faccenda anche perché non potendolo omologare M1 di fatto vietano l'uso al privato cittadino di tale splendido veicolo!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 09/09/2010 20:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La circolare dell'U.M.C. di Bologna rappresenta un tipico provvedimento all'italiana, con il quale il funzionario di turno ha disposto che quell'ufficio non provvederà, nella sua competenza, all'applicazione della sanzione accessoria (sospensione carta circolazione), restituendo il documento al proprietario, qualora le FF.OO in quella zona dovessero contestare la violazione dell'art. 82 ai conducenti degli autocarri con determinati requisiti. In sintesi il trasgressore dovrà effettuare il pagamento in misura ridotta (l'UMC non è competente ad annullare il verbale), oppure presentare ricorso... E le FF.OO., di conseguenza, potranno contestare la violazione senza ritirare la carta di cricolazione.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 10/09/2010 18:13:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La cosa assurda è se non si può immatricolare un Ipck-Up come M1. Se si può omologare, come sembra, solo come N1 in pratica non lo si può usare!
provvedimento 6 dicembre 2006
"Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35 comma 11, del Decreto - Legge 4 luglio 206, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 gosto 2006 n° 248". Quanto stabilito nel provvedimeto è condiviso dal Ministero dei Trasporti del 05-12-2006. Al fine di poter valutare correttamente la visura della carta di circolazione per stabilire se l'autocarro è idoneo al trasporto di persone private, debbono sussistere i seguenti tre requisiti: 1) Codice carrozzeria "F0" (F zero) 2) Un numero di posti pari o superiore a quattro; 3) Rapporto tra la potenza massima (PT) del motore in Kw e la portata del veicolo espressa in t. superiore a 180. J = Pt / (Mc - T) maggiore o uguale a 180 dove Mc = Massa complessiva e T = tara del veicolo in t. Pertanto questo Ufficio, in caso di violazioni all'art. 82 del CdS (e cioè il trasporto privato di persone su autocarri) applicherà il provvedimento in oggetto, per il quale, se sussisteranno le condizioni previste, procederà alla restituzione della carta di circolazione al legittimo intestatario senza emanare ordinanza di sospensione. Si allega per la più ampia e opportuna diffusione la copia della circolare in oggetto. Si resta a disposizione. Il Direttore dell'U.M.C. di Bologna Dott. Ing. Antonio Fabbricatore.id="size1">id="green">quote:Risposta al messaggio di dankan inserito in data 17/09/2010 23:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'art. 82 è una norma così chiara che ribadiva il concetto della diversa destinazione, indicata per gli autoveicoli consultando dall'art. 54 (non l'art. 47 comma 2). Purtroppo i concessionari, vuoi per superficialità, o per interesse o per scarsa professionalità, vende autocarri rassicurando i clienti che quei mezzi si possono utilizzare al pari delle autovetture. Tra i malcapitati trasgressori vi è quello convinto che le FF.OO. non hanno applicato la LEGGE, forse perchè si avvalgono di prontuari o altri strumenti prodotti da un superficiale scribacchino che certamente trarrà anche guadagno dalla sua imprecisa pubblicazione e quindi fa ricorso. Allora ecco che interviene il Giudice di Pace di turno, esperto conoscitore del Codice della Strada, che da ragione al trasgressore. Quando poi l'ammnistrazione soccombente, non sempre purtroppo, ricorre, ecco che arriva la sentenza della Cassazione che azzecca la ratio della norma, dando torto a quell'esperto Giudice di Pace. Infine viene poi sparsa la voce che con l'autocarro non si può circolare con la famiglia alla domenica per fare pic-nic, non perchè l'art. 82 lo vieta, bensì la sentenza della cassazione... O.T. Bene, rimaniamo in attesa fra qualche anno di analoga sentenza, con la quale stabilirà se si può circolare o meno a 130 km. in autostrada con un camper over 35q...
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 18/09/2010 10:27:13 Ti brucia proprio che fino ad oggi non ho pagato nulla e non mi hanno sottratto punti nonostante un "superficiale scribacchino che certamente trarrà anche guadagno dalla sua imprecisa pubblicazione"! >> No, anzi sono contento per te. Non condivido a volte il tuo modo di esporre i fatti, facendo intendere che solo le tue interpretazioni corrispondono alla LEGGE.
quote: L'art. 82 è una cosa, anche ho dei dubbi. Per esempio ieri ho comprato dei mobili alla IKEA e sul furgone N1- preso in affitto alla Ikea stessa - SUL QUALE HO POSTO ANCHE IL CONTRASSEGNO H ha viaggiato anche MIA MOGLIE E MIO FIGLIO nel limite dei tre posti previsti avanti. Se fossimo stati fermati dalle FF.OO. avrebbero potuto multarci? A che titolo? Nessuno di noi tre è legato ad un ciclo produttivo! Mia Moglie in questo momento non cammina neppure bene ed è debole! A quale titolo la contravvenzione visto che trasportavamo cose nostre? >> Ai sensi dell'art. 54, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'usoid="red"> o al trasporto delle cose stesseid="green">. Quindi nel caso specifico non si ravvisa la violazione dell'art. 82, in quanto il documento di acquisto e le tue dichiarazioni che rilascierai all'atto del controllo da parte delle FF.OO. dimostreranno che: - i mobili sono cose tue e dei tuoi familiari conviventi e quindi persone addette all'usoid="red"> (se poi i tuoi familiari ti danno una mano a caricare e scaricare, le persone sono anche addette al trasporto delle cose stesseid="green">); - il trasporto avviene lungo un percorso (più breve - economico ecc.) tra il luogo d'acquisto ed il luogo di dimora della famiglia.
quote: A quale titolo avrebbero potuto multarci quando da casa nostra all'IKEA, per restituire il furgone, abbiamo nuovamente viaggiato in tre ma a furgone vuoto? Se fossimo stati fermati dalle FF.OO. avrebbero potuto multarci? A che titolo? Nessuno di noi tre è legato ad un ciclo produttivo! Mia Moglie anche durante questo viaggetto continua a non camminare neppure bene e ad essere debole! A quale titolo la contravvenzione visto che non trasportavamo nulla? >> Cancella il termine ciclo produttivo, perchè gli autocarri, per defininizione, non sono interessati ad alcun ciclo produttivo; semmai gli autoveicoli per uso speciale (ciclo operativo). Anche in questo caso non si ravvisa la violazione dell'art. 82. E' sufficiente che dimostri di aver effettuato il trasporto di cui sopra e di trovarti all'atto del controllo in un percorso "non fuori itinerario", facendo presente che stai restituendo il mezzo.
quote: Altra cosa è l'art. 142 applicato AD CAPOCCHIAM dal ""superficiale scribacchino che certamente trarrà anche guadagno dalla sua imprecisa pubblicazione"!>> Non credo che lo scribacchino trarrà qualche guadagno. L'altro giorno durante l'incontro risevato alle FF.OO., lo "scribacchino" per oltre quattro ore ha esposto tutte le nuove modifiche introdotte nel luglio scorso, raccontando anche i retroscena, le intenzioni dei legislatori manifestate nel corso delle varie commissioni, i dubbi e le perplessità rappresentate dai scribacchini del ministero circa l'applicabilità di alcune norme. Ho quindi avuto per l'ennesima volta la conferma che alcune norme vengono "partorite" in modo pasticciato, frutto di correzioni - aggiunte - varianti, vanificando così la corretta ed univoca applicazione delle stesse. Per esempio, senza entrare nel dettaglio, l'attuale riformulazione dell'art. 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) è così pasticciata, che qualsiasi avvocato difensore potrà in sede penale dimostrare che al proprio cliente "drogato" non è stato compiutamente e correttamente accertato il fatto-reato.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 18/09/2010 17:59:13 Non credo che lo scribacchino trarrà qualche guadagno. L'altro giorno durante l'incontro risevato alle FF.OO., lo "scribacchino" per oltre quattro ore ha esposto tutte le nuove modifiche introdotte nel luglio scorso, raccontando anche i retroscena, le intenzioni dei legislatori manifestate nel corso delle varie commissioni, i dubbi e le perplessità rappresentate dai scribacchini del ministero circa l'applicabilità di alcune norme. Ho quindi avuto per l'ennesima volta la conferma che alcune norme vengono "partorite" in modo pasticciato, frutto di correzioni - aggiunte - varianti, vanificando così la corretta ed univoca applicazione delle stesse. >> Resto con qualche dubbio per la prima parte del tuo post. Per quanto riportato sopra confermo che spesso le leggi vengono partorite pasticciate perché tirate da destra, da sinistra da sopra e da sotto. Proprio per questi pasticciamenti una applicazione restrittiva porta a ricorsi su ricorsi spesso accolti. Lo scribacchino ha per il 142 ha decretato, fuori di ogni normativa esistente, che il camper over 35 È un camion avendolo inserito sotto il 142/3/g-h. Neppure un pullman (142/3/f) che almeno sono trasporto persone. Ciao