Di seguito riporto un'altra istanza (questa volta per Piombino) presentata da ANCC al Ministero dei Trasporti.
Ciao,
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Firenze, 24 marzo 2007
Al Direttore della Divisione VIII
Dipartimento per i trasporti terrestri
Ministero dei Trasporti
36, via Caraci Giuseppe
00157 ROMA
E per conoscenza:
Al Sindaco
Al Comandante la Polizia Municipale
Ai Revisori dei Conti
Al Difensore Civico
COMUNE di Piombino (LI)
Al Prefetto
Prefettura di Livorno
Alla Procura della Corte dei Conti
Sezione Toscana - FIRENZE
Oggetto: Autocaravan e circolazione stradale, istanza.
Riferimento: Piombino e Regolamento ANPIL, articolo pubblicato in data 23 marzo 2007 su IL TIRRENO (pagina 2 Piombino – Elba) con il titolo “Baratti vietato tutto l’anno ai camper”
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, a norma dell’articolo 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali,
PREMESSO che codesto MINISTERO
• ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) può impartire agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme della circolazione;
• ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) attribuisce altresì la competenza a impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale, e che tali direttive devono essere applicate dagli Enti proprietari, al fine che gli stessi non incorrano in responsabilità civili e penali
• ha i poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, sia nella fase preventiva che nella fase applicativa della normativa in questione;
• nell’esercizio di tali prerogative, fornisce interpretazioni finalizzate a indicare la corretta applicazione della normativa di settore, al fine di garantire un uniforme indirizzo nei confronti degli Enti proprietari e/o gestori delle strade e degli utenti della strada, senza alcuna intenzione di sollevare contenziosi tra soggetti con opposti interessi;
• assume delle posizioni che non toccano l’eventuale illegittimità della norma ovvero un’interpretazione restrittiva della stessa perchè sono finalizzate a indicare la corretta applicazione della procedura amministrativa che si conclude con l’emanazione del provvedimento di limitazione avente per oggetto la limitazione del traffico;
TENUTO CONTO che
• un soggetto interessato quando impugna un provvedimento che ha per oggetto un’installazione di segnaletica potenzialmente illegittima direttamente al TAR, senza aver presentato ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Strada, lo stesso organo giurisdizionale ha facoltà di non decidere rimettendo in termini il soggetto interessato per esperire la procedura ai sensi dell’articolo citato, proprio perché ritiene di non poter intervenire previamente sul “merito” del provvedimento, riconoscendo al Ministero dei Trasporti – essendo questo il custode virtuale delle norme del codice - il potere di valutazione ma, soprattutto, di interpretazione delle norme del codice applicate per emanare il provvedimento impugnato, conferendo in tal modo natura definitiva al medesimo. Solamente dopo tale passaggio il Tar si potrà pronunciare sulla legittimità degli atti e delle procedure applicate;
• gli stessi organi giurisdizionali di primo e di secondo grado, per la definizione di contenziosi in materia di Codice della Strada, richiedono soventemente al Ministero dei Trasporti informazioni e pareri ai sensi degli articoli 213 c.p.c. e 23 VI co. Legge n. 689/81, proprio perchè riconoscono allo stesso la competenza specifica in materia.
• in occasione di modifiche da apportare al Codice della Strada previa emanazione di nuove normative in materia, gli organismi istituzionali richiedono sempre e comunque un parere preventivo al Ministero dei Trasporti: tale procedura si rende necessaria proprio perché tale Ministero ha una visione totale delle materia, ma, soprattutto, è in condizione di valutare meglio di qualsiasi altro le conseguenze e gli effetti che si potrebbero avere a seguito di modifiche apportate al Codice sopra citato.
• per le considerazioni sopra esposte, appare ineccepibile il fatto che al Ministero dei Trasporti siano attribuiti poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, sia nella fase preventiva che nella fase applicativa delle normativa in esame.
CONSIDERATO che:
• i casi evidenziati a codesto Ministero negli anni a partire dal lontano 1991, anno di emanazione della Legge 336/91 (detta Legge Fausti) che per prima disciplinava il veicolo AUTOCARAVAN e la relativa circolazione e sosta (normativa abrogata nel 1992 in quanto in toto inserita nel D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) fino a oggi;
• denunce che evidenziavano che tali provvedimenti impedivano l’utilizzo legittimo dell’autoveicolo “AUTOCARAVAN” in particolare nel Golfo di Baratti - comune di Piombino.
• i continui e innumerevoli ricorsi presentati agli organi giurisdizionali avverso i provvedimenti illegittimi emanati dagli enti proprietari e/o gestori della strada aventi che limitano o impediscono la sosta e la circolazione alle autocaravan;
SI EVIDENZIA CHE l’amministrazione comunale di Piombino, con l’articolo pubblicato in data 23 marzo 2007 su IL TIRRENO (pagina 2 Piombino – Elba) con il titolo “Baratti vietato tutto l’anno ai camper”:
• non ha tenuto conto della vostra lettera Prot. 900/06, nella quale evidenziavate chiaramente che un limite tecnico (larghezza della strada) non consente il rilascio di deroghe a veicoli aventi una sagoma superiore al limite imposto, essendo possibile effettuare qualsiasi servizio con veicoli adeguati;
• non ha preso atto che il ricorso presentato da Angiolo Bianchini contro una contravvenzione elevata per il transito nel Golfo di Baratti è stato accolto dal Giudice di Pace di Piombino;
• ha dichiarato “Un mezzo potrebbe pure esser più piccolo di due metri di larghezza, ma per dimensioni di altezza potrebbe entrare comunque in conflitto. Nei parcheggi, del resto, sono già attivi degli sbarramenti per altezza...». evidenziando come il provvedimento assunto sia viziato perchè volto ad eludere la legge (Codice della Strada). Infatti, il Ministero dei Trasporti ha ripetutamente dichiarato illegittima (quindi da rimuovere) una sbarra ad altezza ridotta dal suolo, in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l’installazione nella visione della sicurezza stradale come previsto dall’articolo 118 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada;
• ha dichiarato “Un mezzo potrebbe pure esser più piccolo di due metri di larghezza, ma per dimensioni di altezza potrebbe entrare comunque in conflitto..». dimenticando che tale limitazione è legittima solo in presenza delle autorizzazioni del Ministro dell'ambiente, del Ministro per i problemi delle aree urbane e del Ministro per i beni culturali e ambientali.
Per quanto sopra, si rivolge istanza a codesto MINISTERO
per una precisa e insindacabile posizione nonché interpretazione sulla corretta applicazione del Codice della Strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan inerente il Golfo di Baratti del Comune di Piombino di cui avete ampia documentazione.
La posizione che codesto Ministero vorrà inviarci è finalizzata altresì a evitare a codesta Amministrazione l’analisi, le corrispondenze e i relativi supplementi di istruttoria verso i proprietari e/o gestori delle strade che non ottemperano a quanto disciplinato in materia dal Codice della Strada, da relativo Regolamento di Esecuzione nonché dalla Direttiva 24 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000).
In attesa di leggervi è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Vincenzo Niciarelli
Presidente e rappresentante legale della
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
50125 Firenze - via San Niccolò, 21
055 2340597 - 328 8169174
e-mail: info@coordinamentocamperisti.it
telefax: 055 2346925
www.coordinamentocamperisti.it
23/03/2007
IL TIRRENO ed Piombino – Elba
pagina 2
Baratti vietato tutto l’anno ai camper
Al posto del Codice della strada sarà in vigore il regolamento Anpil
Le restrizioni e il divieto di circolazione a partire dalla Principessa, porta d’accesso al golfo
PIOMBINO. Il golfo di Baratti sarà per tutto l’anno off limits per i mezzi - camper, pick up, gipponi e qualche monovolume - che superano i due metri di larghezza. Dal primo aprile cesserà la regolamentazione della viabilità ai sensi del Codice della strada ed entra in vigore unicamente il regolamento Anpil (in via definitiva). «A cambiare - spiega l’assessore ai lavori pubblici Carlo Barsi - è proprio la zona Anpil che prima partiva dal parcheggio del parco archeologico verso il porto e Populonia. Ora in pratica sarà zona Anpil sin da dopo lo svincolo della Principessa». Le restrizioni e il divieto di circolazione per i mezzi superiori ai due metri di larghezza scatteranno da subito, a partire dall’accesso sulla strada per il golfo di Baratti. «Tutte le frizioni in materia di transito in questa zona - spiega l’assessore Barsi - dovrebbero essere così risolte, soppiantando il Codice della strada col regolamento Anpil. Voglio sottolineare - specifica - che non ce l’abbiamo affatto con i camperisti, ma intendiamo sempre più qualificare la zona di Baratti ormai candidata a tutti gli effetti al riconoscimento dell’Unesco come patrimonio dell’umanità». Quindi l’allargamento dell’Anpil (Area naturale protetta di interesse locale) fino al bivio della Principessa ha - prima di tutto - l’obiettivo di regolamentare meglio la mobilità che qui si trova in transito. «Sicuramente recuperiamo - specifica Carlo Barsi - la vecchia normativa secondo la quale i mezzi di più di due metri di larghezza non posso entrare e sosteranno alle Caldanelle per tutto l’anno. Provvederemo, naturalmente, all’attivazione dei minibus gratuiti per la fruizione del golfo nei momenti di maggior frequentazione stagionale o secondo necessità che si verranno a presentare. Poi faremo le dovute rilevazioni acustiche. L’obiettivo è valutare se sarà necessario fare ulteriori interventi sul traffico o se invece siamo nei limiti consentiti». Sono in molti a pensare - e non solo rappresentanti delle associazioni ambientaliste - che non sarebbe poi fuori luogo provvedere ad una qualche riduzione anche sulla folla delle auto che, in certi momenti dell’anno, rende caotica e intasata la situazione interna del golfo. Oltre che, naturalmente, prevedere ad una serie di altri limiti e vincoli per difendere nel modo più opportuno sia la natura che il territorio. «Il regolamento Anpil - entra nel particolare l’assessore Carlo Barsi - tiene di conto anche dell’aspetto paesaggistico di Baratti e Populonia. Ad esempio? Un mezzo potrebbe pure esser più piccolo di due metri di larghezza, ma per dimensioni di altezza potrebbe entrare comunque in conflitto. Nei parcheggi, del resto, sono già attivi degli sbarramenti per altezza...». «La vecchia normativa con cui volevamo salvaguardare la zona di Baratti - dice ancora - viene soppiantata dalla nuova. Per quest’Area naturale protetta si recupera la sicurezza - intanto - come primo criterio, su questa strada d’accesso, troppo piccola per mezzi grandi. In più - conclude l’assessore Barsi - il regolamento Anpil, cosa che certo non poteva prevedere il Codice della strada, si propone come ponte per altri vincoli sia paesaggistici che per la rumorosità».
Cecilia Cecchiid="black">