Inserito il 13/05/2009 alle: 14:48:20
L' Articolo 169 del C.d.S. cita quanto segue:
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per
effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli
di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può
superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto,sedute o in piedi, sugli
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,
nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti
valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal
regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non
limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità.
Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il
conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma
trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e
cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due
ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, è vietato il trasporto di
animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da
costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli
animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita
gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale del
D.T.T.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,
che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori
massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di
persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €38,00 a €155,00.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00.
Più specificatamente si incorrerebbe nella violazione di cui all'art. 169 c.2,5 e 9 che prevede una sanzione di 38 eurini e 2 punti..
Spero di esserti stato d'aiuto.ciao