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vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 14/01/2009 alle: 09:19:13
So che se ne è discusso molto ma vorrei sapere sa qualcuno ha novità in merito all'art. 169 comma 5 del CdS che recita: 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (1)id="Andale Mono">id="Times New Roman">id="Arial"> in sintesi chiedo lumi su due aspetti: 1) secondo voi sarà ancora in vigore anche dopo o verrà abrogato? 2) dove posso trovare una conferma ufficiale sulla validità eventuale anche all'estero? il tutto a prescindere da discorsi e scelte personali su massa, assicurazione, sicurezza ecc ecc. Grazie anticipato a chi vorrà rispondermi Valerio
19
chorus
chorus
05/10/2006 12863
Inserito il 14/01/2009 alle: 10:16:07
L’art. 169 del cds è stato modificato dal D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150, che ha recepito la direttiva n. 2003/20. L’art. 1 della citata direttiva prevede che gli Stati membri possono concedere, per il trasporto nel loro territorio, esenzioni temporanee per il trasporto sui sedili dei veicoli di categoria M1 e N1, ad esclusione dei sedili anteriori, di un numero di persone superiore al numero di sedili disponibili provvisti di cinture o di sistemi di ritenuta. Il periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può superare sei anni a decorrere dal 9 maggio 2003. Dunque non vedo motivi per cui il comma 5 dell'art. 169 possa essere prorogato. Sulla tua domanda del punto 2) non so proprio rispondere.
16
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 13/05/2009 alle: 14:48:20
L' Articolo 169 del C.d.S. cita quanto segue: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle persone che possono prendere posto,sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale del D.T.T. 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00. 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €155,00. 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. Più specificatamente si incorrerebbe nella violazione di cui all'art. 169 c.2,5 e 9 che prevede una sanzione di 38 eurini e 2 punti.. Spero di esserti stato d'aiuto.ciao
sgalfo
sgalfo
-
Inserito il 13/05/2009 alle: 18:35:19
quote:Originally posted by pupo78
L' Articolo 169 del C.d.S. cita quanto segue: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle persone che possono prendere posto,sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale del D.T.T. 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00. 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €155,00. 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. Più specificatamente si incorrerebbe nella violazione di cui all'art. 169 c.2,5 e 9 che prevede una sanzione di 38 eurini e 2 punti.. Spero di esserti stato d'aiuto.ciao >
> ciao,scusa la mia ignoranza in materia ma ora non ci capisco più niente.Mi spiego il mio camper sul libretto ha scritto così:posti anteriori omologati 3 complessivi 6 cosa significa che posso viaggiare in 6 persone? Grazie della risposta Adriano
16
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 13/05/2009 alle: 18:39:14
Esatto...
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sgalfo
sgalfo
-
Inserito il 13/05/2009 alle: 18:46:15
quote:Originally posted by pupo78
Esatto... >
> moooooolto bene mi spiace solo l'ultimo giro che abbiamo fatto con mio cognato di averlo fatto coricare giù veloce quando ho incrociato una pattuglia sai,non ero sicuro di poter viaggiare in 5. Grazie Adriano
17
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 13/05/2009 alle: 23:16:07
quote:Originally posted by chorus
L’art. 169 del cds è stato modificato dal D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150, che ha recepito la direttiva n. 2003/20. L’art. 1 della citata direttiva prevede che gli Stati membri possono concedere, per il trasporto nel loro territorio, esenzioni temporanee per il trasporto sui sedili dei veicoli di categoria M1 e N1, ad esclusione dei sedili anteriori, di un numero di persone superiore al numero di sedili disponibili provvisti di cinture o di sistemi di ritenuta. Il periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può superare sei anni a decorrere dal 9 maggio 2003. Dunque non vedo motivi per cui il comma 5 dell'art. 169 possa essere prorogato. Sulla tua domanda del punto 2) non so proprio rispondere. >
> Quoto in pieno....ed in relazione al punto 2) aggiungo che come da te indicato l'art. 1 della direttiva parla di stati membri che concedono deroghe per il "trasporto nel loro territorio" quindi la norma di cui al D.Lgs 150/06 vale solo per l'Italia....ovvio che qualche altro stato possa aver adottato analoga decisione ma bisognerebbe controllare caso per caso... saluti...
17
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 18/05/2009 alle: 09:40:54
esatto puoi viaggiare in 6 il mio v.r. sul libretto porta 3 posti anteriori e 7 totali infatti davanti ho 3 punti di cinture di sicurezza
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