quote:Originally posted by berfra> Ho qualche dubbio sulla regolarita' di questa struttura. Se tu monti un ordinario portabici, appeso nella parte posteriore del veicolo, crei il cosidetto carico sporgente all'esterno della sagoma omologata del veicolo, senza altro obbligo che la collocazione dell'apposito segnale. Se invece monti questa struttura, con luci sostitutive di quelle originarie e portatarga, modifichi la sagoma del veicolo (aumentandone la lunghezza) e sei soggetto all'aggiornamento della carta di circolazione (ammesso che te lo concèdano). Pertanto, prima di rispondere ai tuoi quesiti, riterrei opportuno che tu acquisissi gli estremi dell'omologazione UE della struttura portabici che hai trovato.
Questi presenta la fanaleria da connettere alla presa e il posto dove porre la targa. La mia domanda è questa: ...>
quote:Originally posted by TheDevil> Nulla di tutto questo. Il dispositivo è omologato e ha il vantaggio di non gravare sulla parete del camper ma sul telaio che è molto più robusto. Per essere utilizzato deve il camper deve avere il gancio OMOLOGATO e segnato sulla carta di circolazione. L'accessorio poi lo si può attaccare come e quando lo si vuole e non poggiando su ruote non ha necessià di essere dotato di proprio libretto come una roulotte. Ciao
quote:Originally posted by berfra> Ho qualche dubbio sulla regolarita' di questa struttura. Se tu monti un ordinario portabici, appeso nella parte posteriore del veicolo, crei il cosidetto carico sporgente all'esterno della sagoma omologata del veicolo, senza altro obbligo che la collocazione dell'apposito segnale. Se invece monti questa struttura, con luci sostitutive di quelle originarie e portatarga, modifichi la sagoma del veicolo (aumentandone la lunghezza) e sei soggetto all'aggiornamento della carta di circolazione (ammesso che te lo concèdano). Pertanto, prima di rispondere ai tuoi quesiti, riterrei opportuno che tu acquisissi gli estremi dell'omologazione UE della struttura portabici che hai trovato.
Questi presenta la fanaleria da connettere alla presa e il posto dove porre la targa. La mia domanda è questa: ...>
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quote:Originally posted by TheDevil> E quali sarebbero i tre errori? Quel "coso" ha la stessa identica caratteristica legale dei portamoto estraibili dotati di proprie luci e nel caso necessitano di targa ripetitrice. Questi portamoto sono di per se smontabili e si appoggiano alla struttura del camper. L'unica cosa che nel "caso" del "coso" deve ovviamente essere registrato sul libretto il gancio di traino. Sono curioso di sapere quali sono i tre errori. Ciao
@Prof.Calosci: in questa breve espressione ... e non poggiando su ruote non ha necessita' di essere dotato di proprio libretto come una roulotte. hai collezionato tre errori. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Con quest'altro intervento ne hai fatto altri tre e, quindi, i tuoi errori in questo 'topic' assommano complessivamente a seiid="red">, per quanto a mia conoscenza. Non posso peraltro escludere che non ce ne sìano altri.
Quel "coso" ha la stessa identica caratteristica legale dei portamoto estraibili dotati di proprie luci e nel caso necessitano di targa ripetitrice. Questi portamoto sono di per se smontabili e si appoggiano alla struttura del camper. L'unica cosa che nel "caso" del "coso" deve ovviamente essere registrato sul libretto il gancio di traino. Sono curioso di sapere quali sono i tre erroriid="red">.>
quote:Originally posted by TheDevil> Vsto che sei così preparato almeno dicceli questi errori!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Con quest'altro intervento ne hai fatto altri tre e, quindi, i tuoi errori in questo 'topic' assommano complessivamente a seiid="red">, per quanto a mia conoscenza. Non posso peraltro escludere che non ce ne sìano altri.
Quel "coso" ha la stessa identica caratteristica legale dei portamoto estraibili dotati di proprie luci e nel caso necessitano di targa ripetitrice. Questi portamoto sono di per se smontabili e si appoggiano alla struttura del camper. L'unica cosa che nel "caso" del "coso" deve ovviamente essere registrato sul libretto il gancio di traino. Sono curioso di sapere quali sono i tre erroriid="red">.>
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quote:Originally posted by elfetto> In quale zona solitamente bazzichi con il tandem?... Ancona tra salitoni e discesoni non è una delle migliori situazioni ciclabili a parte la "meravigliosa" pista ciclabile di via G. Brruno.... Mi provochi un po' di invidia! Acquistai un tandem 7 anni fa e lo ho usato una sola volta perché, praticamente appena acquistato, mia moglie non poté più andare in bici. Ciao
Prof., se dovessi incontrare per la città due in tandem, fermali! Elio >
quote:Originally posted by TheDevil> Allora? Quali sono questi 6 errori?id="size6">id="blue">
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Con quest'altro intervento ne hai fatto altri tre e, quindi, i tuoi errori in questo 'topic' assommano complessivamente a seiid="red">, per quanto a mia conoscenza. Non posso peraltro escludere che non ce ne sìano altri.
Quel "coso" ha la stessa identica caratteristica legale dei portamoto estraibili dotati di proprie luci e nel caso necessitano di targa ripetitrice. Questi portamoto sono di per se smontabili e si appoggiano alla struttura del camper. L'unica cosa che nel "caso" del "coso" deve ovviamente essere registrato sul libretto il gancio di traino. Sono curioso di sapere quali sono i tre erroriid="red">.>
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Chiedo scusa per l'OT. Abito in zona Miano (alta!), faccio via De Gasperi, gli Archi, il corso, il Viale, ritorno passando per il porticciolo turistico, cso C. Alberto, Miano, casa. Di meglio non c'è! Ma sai che ho chiesto al sindaco di fare una pista ciclabile da Ancona a Falconara, tra ferrovia e mare. M'ha risposto: "tecnicamente impossibile"! Forse non ha mai visto San Benedetto del Tronto. Poi, gli esercenti di Palombina, vista l'idea, credo stiano lavorandoci su. Richiedo scusa per l'OT. Elio
In quale zona solitamente bazzichi con il tandem?... Ancona tra salitoni e discesoni non è una delle migliori situazioni ciclabili a parte la "meravigliosa" pista ciclabile di via G. Brruno....>
quote:Originally posted by berfra> Hai ragione.
...ringrazio tutti, ma alla fine non è che poi ci abbia capito tanto.>
quote:Originally posted by TheDevil> Dare un'acchiata qua non fa male!
Il Prof. Calosci e' intervenuto per confermare che questa struttura (senza sapere di che marca/modello) e' omologata ed allora aspetto che aggiunga anche gli estremi che avevo chiesto a te, visto che e' cosi' documentato in materia. E' sulla scorta del numero di omologazione che si puo' accertare per quali finalita' e con quali caratteristiche quella specifica struttura portabici sia stata omologata. Riespongo quindi, ad uso dei lettori eventualmente interessati alla materia, le deduzioni che ho tratto dalla lettura coordinata delle tre circolari e dei connessi articoli del CdS. (...) Peraltro il montaggio di questa struttura e' ammesso soltanto se previsto come optional di fabbrica in sede di omologazione del veicolo e non si puo' fare ricorso a strutture "after-market", ancorche' omologate. Ecco quindi spiegata la ragione della mia iniziale richiesta sugli estremi dell'omologazione, per verificare cioe' la possibilita' di una scappatoia alla predetta limitazione. Ho espresso soltanto le mie considerazioni. Non intendo convincere alcun lettore sulla relativa correttezza ma fornire soltanto lo spunto per un eventuale approfondimento personale da parte di qualche lettore particolarmente interessato su questo aspetto della normativa che règola la circolazione stradale. >
http://www.al-ko.it/fahrzeugtec...
http://www.coraitaly.com/pagine...
http://www.ellebi.com/italiano/...
Nel primo link dichiara che: Collaudo/ omolgazione: non richiesto Approvazione CE: Approvazione CE (e11*74/483 *79/488 *0212*01) Confermo che il gancio, se non già istallato fin dall'orogine o già verificato, deve subire nel caso di nuova istallazione la verifica della motorizzazione e l'aggiornamento del libretto di circolazione. Il portabici con targa ripetitrice e proprie luci non deve subire nessuna verifica! Ciaoquote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> A me sicuramente NO!!! Ritengo invece che dare un'occhiata acriticamente a quelle pagine possa fare male a tutti coloro che prendono per "oro colato" le pagine pubblicitarie. Almeno in questa pagina
Dare un'occhiata qua non fa male!>
http://www.coraitaly.com/pagine...
si puo' rilevare la correttezza commerciale di aver collocato il link al Documento motorizzazione sui portabici posteriori soltanto di fianco ai modelli di portabici che sono conformi allo stesso documento. Mi rendo conto che nei tuoi confronti e' tempo perso da parte mia ma, per rispetto degli altri lettori del forum, trascrivo un periodo di detta circolare (una delle tre citate ed estesamente trascritte nel 'topic' #25864): Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilita' dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. I dispositivi sono evidentemente quelli originari del veicolo sul quale venga installato il portabici. In detta circolare non c'e' alcuna previsione che detti dispositivi originari (cosi' come il portatarga), in caso vengano occultati dal carico, possano essere sostituiti da fanaleria fornita a corredo del portabici. Per il momento questa e' la normativa (nei limiti delle mie conoscenze al riguardo). Non si puo' peraltro escludere che in futuro, sotto la pressione commerciale, il Ministero non provveda ad adeguare le proprie disposizioni.
ed il punto-cardine della mia modifica concettuale e' stata proprio la presenza del gancio di traino e la visione di questa immagine
Sulla base delle mie precorse conoscenze ho considerato finora questo accessorio (munito di fanaleria propria e portatarga) come struttura analoga al portamoto di cui alle circolari in precedenza citate, il cui montaggio comporta l'aggiornamento della CdC perche' concretizza un allungamento dei veicolo interessato alla modifica.
Pur chiamato "portabici" (e piu' avanti faccio qualche ipotesi sul motivo di questa denominazione), questa struttura corrisponde in realta' ad un corto moncone di rimorchio, che, pur sospeso in aria, risulta effettivamente trainato tramite un ordinario gancio.
Di conseguenza la fanaleria non e' sostitutiva di quella del veicolo (come avviene per il portamoto) ma e' la fanaleria propria del rimorchio e cosi' pure il portatarga, dove va collocata la targa ripetitrice gialla prevista proprio per i rimorchi.
Ho quindi annullato la parte contrastante di un mio precedente intervento e va riconosciuto a Nebris, Prof.Calosci ed il rivenditore il mèrito di aver, da sùbito, fornito la corretta risposta riguardo alla targa da collocare sul "portabici".
E passo alle note dolenti.
Se e' dotato della specifica fanaleria e dell'apposita targa, questo "portabici" e' costruttivamente considerato un rimorchio e, in funzione della ridotta massa, rientra nella categoria dei "carrelli-appendice" e dovrebbe essere assoggettato, a mio avviso, alle relative norme di immatricolazione e circolazione.
Questa struttura viene invece presentata proprio come "portabici" per avvalersi, a mio avviso, di una smagliatura nelle normative di omologazione.
Una volta approvato CE, il "portabici" in genere puo' essere montato senza altre incombenze amministrative anche se e' del tipo "su gancio-traino".
Una volta che dovesse evidenziarsi che, in quest'ultimo caso, si tratta comunque di un carrello-appendice ... vedremo cosa succedera'.