quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 23/07/2010 22:01:03 Certo, se vuoi puoi metterlo (agganciandolo alla bici), ma la mancanza non costituisce infrazione al codice della strada; ci sono già le luci posteriori del carrello ad indicare agli altri utenti della strada l'ingombro dal tuo "complesso veicolare". >> Le luci posteriori del carrello non sostituiscono il pannello quadrangolare da porre all'estremità della sporgenza, bensì ripristinano la condizione indicata al comma 1 dell'articolo in questione (...da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva...).
quote:Risposta al messaggio di stesommo71 inserito in data 26/07/2010 09:51:43 A logica il pannello non serve essendo gli ingombri sono correttamente segnalati dalla fanaleria supplementare, ma ovviamente analizzando la normativa non è per niente chiaro...quindi nel dubbio toccherà metterlo...visto che naturalmente male non fa... >> E fai bene a collocare il pannello per i seguenti motivi: 1) il comma 6 dell'art. 164 prevede che Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicoloid="red">, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolariid="red">, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.id="limegreen">id="size1"> Nella lettura della norma di cui sopra appare evidente che IN OGNI CASO, a prescindere se vi sia o meno la fanaleria supplementare, il pannello debba essere posto all'estremità del carico sporgente. 2) il comma 1 dell'art. 164 prevede che Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modoid="red"> da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimentoid="red"> e i segnali fatti col braccio. id="limegreen">id="size1">E' ovvio che il tuo portabici per essere in regola deve montare tutti quei dispositivi che risultano "mascherati" dal portabici stesso; pertanto la "fanaleria supplementare" non sostituisce il pannello. Solo nel caso in qui fosse annotato sulla carta di circolazione le dimensioni del veicolo con e senza portabici, il pannello non sarebbe necessario, in quanto la "sporgenza" del manufatto rientrerebbe nelle dimensioni indicate sulla CdC e quindi nei limiti di sagoma del veicolo.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 27/07/2010 19:08:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Solo per capirci: hai mai visto un pannello applicato sulla parte posteriore di un rimorchio agganciato ad un autocarro (tecnicamente chiamati autotreni)? A mio parere quando il codice della strada nell'art. 164/6° dice "Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo" fa riferimento al trasporto di bici o altro materiale trasportato mediante una attrezzatura idonea al trasporto (ad es. il portabici e NON ad un carrello), detta attrezzatura però sporge dalla sagoma originale del veicolo e "va oltre" rispetto le luci posteriori del veicolo medesimo. In questo caso è obbligatorio mettere il pannello. L'art. 164/1° cds ritengo sia ininfluente nel caso del collega camperista che ha chiesto informazioni.