quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 26/01/2011 14:15:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sei stato esaustivo corretto e in linea con quanto constatato oggi pomeriggio dopo aver scritto il post. presso il concessionario. In definitiva e sintetizzando,è stato soppresso il famoso 65%(la formuletta era INTERASSEx 0,65-la dist.tra l'asse post.e la fine del camper sempre post. cioè INT.x0,65-SBALZO=L (CHE SIGNIFICA L'AGGETTO DIETRO DEL PORTAMOTO). Grazie ancora Carlo
quote:Risposta al messaggio di esterel inserito in data 26/01/2011 22:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie a te! Fa piacere vedere che alcuni scartabellamenti dovuti solo a curiosità (noi ci accontentiamo del portabici) possono poi risultare utili a qualcuno [:)]
quote:> A complemento delle indicazioni che ti ha gia' fornito SergioRM mi permetto proporre la lettura delle seguenti discussioni:Originally posted by esterel
vorrei sapere la normativa esatta e definitiva se e come il portamoto andasse omologato o no ...>
https://forum.camperonline.it/#...
https://forum.camperonline.it/#...
. Se poi hai tempo e voglia di impostare una ricerca sul termine "portamoto" tra le discussioni archiviate di questo forum, ritengo che tu possa avere l'opportunita' di trovare altre utili informazioni. In relazione al tuo specifico quesito mi permetto precisarti che, per un semplice utente della strada, i riferimenti normativi sono tutti contenuti nel CdS e/o nel relativo Regolamento. Le direttive comunitarie in materia di omologazione di veicoli e/o parti staccate riguardano i costruttori mentre le circolari ministeriali riguardano il personale degli uffici destinatari. Come ti ha gia' precisato SergioRM, il portamoto "ufficiale" non ha una omologazione propria in quanto costituisce parte strutturale del veicolo. L'idoneita' alla circolazione, sotto l'aspetto della sicurezza stradale, viene quindi verificata unitamente al veicolo per il quale il portamoto e' stato progettato in sede di omologazione dell'intero veicolo, quando cioe' ne viene accertata la conformita' alle numerose disposizioni tecniche in materia, di cui all'Allegato XI alla Direttiva 2007/46/CE. Il portamoto montato di fabbrica risulta annotato sulla CdC in sede di originale rilascio, mentre deve essere oggetto di specifica annotazione se montato successivamente ai sensi dell'art. 236 del Regolamento. L'annotazione sulla CdC rende il portamoto ufficiale (cioe' progettato dal costruttore del veicolo) parte integrante dello stesso veicolo in quanto risulta definita la nuova sagoma del veicolo con l'indicazione della lunghezza maggiorata e consente, tra l'altro, lo spostamento dei gruppi ottici e del portatarga sulla "nuova" parte posteriore del veicolo cosi' attrezzato. Per quanto invece riguarda la struttura omologata come portabagagli e pubblicizzata come portamoto, ritengo opportuno premettere una breve digressione storica. Nel 1974 il legislatore comunitario ha emanato la Direttiva 74/483/CEE per consentire la presenza di sporgenze esterne (portabagagli, portasci ed antenne varie) in un veicolo rispetto alla sagoma nelle tre dimensioni (definita in conformita' ad altre specifiche disposizioni) ma intendeva riferirsi alle "sporgenze" verso l'alto in quanto all'epoca gli unici portabagagli/portasci venivano montati sul tetto dei veicoli (e, talvolta, anche sul cofano praticamente orizzontale del bagagliaio di qualche spider). Purtroppo questa limitazione (ovvia per l'epoca) non e' stata esplicitamente indicata, anche se e' presente una disposizione che potrebbe richiamarne i contenuti, per cui i produttori di accessori (rapidi nel "fiutare" le esigenze di mercato o, addirittura, indirizzarlo) hanno: - dapprima fatto "scivolare" il portabagagli sulla parte posteriore verticale dei veicoli; - successivamente chiesto l'omologazione del portabagagli posteriore specificamente strutturato come portabici, con la possibilita' di trasportare (attualmente) fino a quattro bici affiancate; - infine chiesto l'omologazione di un portabagagli posteriore che, una volta omologato come sporgenza esterna, viene pubblicizzato e commercializzato come portamoto esentato dall'annotazione nella CdC, addirittura con gruppi ottici e portatarga. Il produttore e' a posto perche' la commercializzazione del "portabagagli" e' consentita dalla Direttiva citata, in conformita' alla quale la stessa struttura e' stata omologata. Ricade invece sull'intestatario/conducente del veicolo la responsabilita' per: - l'eventuale modifica dell'impianto elettrico dello stesso veicolo, al fine di utilizzare i gruppi ottici montati sulla struttura in sostituzione di quelli originali; - l'eventuale spostamento della targa in un portatarga diverso da quello per il quale il costruttore del veicolo ha sottoscritto la conformita' alla Direttiva 70/222/CEE in sede di omologazione; - l'utilizzo del "portabagagli", omologato come sporgenza esterna, per il trasporto di un ciclomotore/motociclo, in difformita' allo scopo per il quale e' stato omologato. E' del tutto evidente che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi bagaglio. Davanti ad FF.OO. bene informate una situazione del genere comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 78 e 164 CdS, fatto salvo l'accertamento di eventuali ulteriori infrazioni (ad esempio il superamento della massa massima ammessa sull'asse posteriore del veicolo e/o della massa massima totale). SE&O e con l'auspicio che Ippocampo2009 voglia intervenire con addenda et corrigenda.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/01/2011 14:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ricade invece sull'intestatario/conducente del veicolo la responsabilita' per: - l'eventuale modifica dell'impianto elettrico dello stesso veicolo, al fine di utilizzare i gruppi ottici montati sulla struttura in sostituzione di quelli originali; - l'eventuale spostamento della targa in un portatarga diverso da quello per il quale il costruttore del veicolo ha sottoscritto la conformita' alla Direttiva 70/222/CEE in sede di omologazione; >> Non ne sarei sicuro. La Direttiva 79/488/CEE dice infatti che, ai fini dell'omologazione: a) il costruttore deve fornire anche «le istruzioni per il montaggio» (Allegato I, art. 3.2.2.1); b) il costruttore deve fornire un campione del dispositivo e «se lo ritiene necessario, l'autorità competente può richiedere un ulteriore campione» (Allegato I, art. 3.2.2.2); c) va sottoposto a prove il «dispositivo montato secondo le istruzioni del fabbricante» (Allegato I, art. 6.16.1). A quanto mi pare di capire, l'omologazione copre sia il portamoto in sé, sia l'operazione di montaggio. Infatti, «Qualora siano stati autorizzati come entità tecniche, i portabagagli, i portasci, le antenne radio e radiotelefoniche possono essere distribuiti, venduti e acquistati soltanto se accompagnati da un foglio di istruzioni debbono contenere dati sufficienti affinché gli elementi autorizzati possano essere montati sul veicolo conformemente alle corrispondenti prescrizioni dei punti 5 e 6».
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/01/2011 14:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) - l'utilizzo del "portabagagli", omologato come sporgenza esterna, per il trasporto di un ciclomotore/motociclo, in difformita' allo scopo per il quale e' stato omologato. E' del tutto evidente che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi bagaglio. >> Mi sfugge l'evidenza. In quale atto normativo viene escluso che un veicolo a motore a due ruote, quando non usato come veicolo ma solo come carico, possa essere considerato bagaglio?
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/01/2011 14:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Davanti ad FF.OO. bene informate una situazione del genere comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 78 e 164 CdS>> Non capisco cosa c'entri l'art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione), visto che «FF.OO. bene informate» dovrebbero essere consapevoli della differenza tra l'omologazione di un veicolo (e di eventuali sue modifiche che rendessero necessario l'aggiornamento della carta di circolazione) e l'omologazione di «entità tecniche indipendenti» (che possono essere montate senza tale aggiornamento). Tanto più che nella Circolare 69402/08/03 si legge: «l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente». Quindi un'eventuale richiesta di aggiornamento della carta presso gli uffici destinatari della Circolare non verrebbe accolta.
quote:OGGETTO: Strutture portabagagli. Come è noto, con le circolari n. 2522/4332-D.C. IV n. B103 del 27.11.1998 (1) n. 1906/4120-B41 del 6.5.1999 (2) e n. 01/M368 del 2.1.2003 (3) sono state indicate, per gli autocaravan già in circolazione, le condizioni di ammissibilità e le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture portamoto.>> è evidente il richiamo alle precedenti circolari per quanto concerne l'installazione di una struttura "portamoto"
quote: Nel confermare i contenuti delle richiamate disposizioni>> poichè le disposizioni indicate nelle circolari di cui sopra vengono confermate, ne deriva che per l'installazione di strutture "portamoto" è necessario che "esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che prevede tale tipo di struttura sin dall'origine" e che il veicolo venga sottoposto a "visita e prova effettuata dell'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'articolo 78 del Codice della Strada" (vedasi in particolare la Circ. 2-1-2003 n. 1/M368)
quote:, con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE (4) e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto".>> a questo punto si passa a trattare delle strutture commercializzate si quali "portamoto" ma omologate ai sensi della predetta direttiva la quale, però, tratta solo dei "portabagagli"
quote: Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilità di omologare i portabagagli quale entità tecniche indipendenti. I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, proceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio. L'installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo.>> vengono riportate le prescrizioni previste per le stretture omologate quali "portabagagli"
quote: Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE (4) e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente.>> qui viene chiaramente ed espressamente indicato che per nessun motivo potranno avere corso le richieste di aggiornamento delle CdC a seguito delle strutture "portabagagli" omologate ai sensi della direttiva in questione ma definite "portamoto". Da quanto sopra, in conclusione, è evidente come il MIT distingua nettamente tra strutture definite "portamoto" (e per la cui installazione prevede alcune condizioni) e quelle definite quali "portabagagli" (per le quali, invece, in ossequio a quanto disposto dalle normative comunitarie non pone alcuna condizione per l'installazione). E' altresì evidente, quindi, che se le strutture omologate quali "portabagagli" potessero fungere anche da "portamoto" tale distinzione non avrebbe alcun senso.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 29/01/2011 17:15:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Da quanto sopra, in conclusione, è evidente come il MIT distingua nettamente tra strutture definite "portamoto" (e per la cui installazione prevede alcune condizioni) e quelle definite quali "portabagagli" (per le quali, invece, in ossequio a quanto disposto dalle normative comunitarie non pone alcuna condizione per l'installazione). E' altresì evidente, quindi, che se le strutture omologate quali "portabagagli" potessero fungere anche da "portamoto" tale distinzione non avrebbe alcun senso. >> Scusami, ma non capisco come tu intenda «chiarire definitivamente la questione». A me pare che la Circolare del 2008 del MIT distingua nettamente tra: a) portamoto previsti dal costruttore dell'autocaravan fin dall'origine; b) «strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE». Nel primo caso, se cioè si intende installare un portamoto come quello previsto in origine dal costruttore ma non presente sul mezzo acquistato (né sulla sua carta di circolazione), è necessario sia che l'installazione sia conforme a quella per la quale il costruttore aveva ottenuto l'omologazione, sia che venga aggiornata la carta di circolazione. Nel secondo caso, se si installa una «struttura definita "portamoto"» che risulti omologata come entità tecnica indipendente / portabagagli in base alla direttiva 74/483/CEE, allora - ferma l'esigenza di rispettare sia i limiti e le modalità indicate nelle istruzioni di montaggio che l'art. 164 CdS (espressamente richiamato dalle diverse Circolari citate) - non è necessario l'aggiormamento della carta (che non verrebbe concesso se richiesto). Il secondo caso, per capirci, è quello di portamoto come quello mostrato qui: [url] http://www.resin-design.it/portamoto-camper.htm con relativa documentazione: [url] http://www.resin-design.it/Documento_portamoto_120Kg.pdf In sostanza, mi pare che la circolare del 2008 chiarisca al di là di ogni possibile dubbio che è assolutamente possibile che una struttura omologata come portabagagli funga da portomoto, ad esempio se è stata omologata, come sembra sia stata quella della SMV, prevedendo l'applicazione anche di un "kit portamoto" (solo moto, oppure moto più una o due bici).
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 30/01/2011 00:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ho capito semplificando ciò che segue: il portamoto che mi monteranno è già conforme ed omologato dal costruttore per la meccanica Mercedes. Ne consegue che con i documenti dedicati dello stesso (costruttore portamoto) al seguito sono in ossequio con il cds. Grazie ancora Carlo
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 30/01/2011 00:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Premesso che la semplice definizione da parte del venditore dell'entità esterna da parte quale "portamoto" non è certo sufficiente a far si che tale strettura, definita invece dalla normativa quale "portabagagli" possa essere utilizzata a tale scopo, considerato che tutto ciò che concerne i veicoli è soggetto ad omologazione, mi chiariresti quale siano le norme che rendono omologato il portamoto montato all'origine dal costruttore del veicolo?
quote:Risposta al messaggio di esterel inserito in data 30/01/2011 17:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se il costruttore è quello del portamoto (un cosiddetto IAV, independent aftermarket vendor, quale SMV o Goldschmitt), ti consiglio di chiedere all'installatore di rilasciarti una fattura in cui specifichi che: a) il portamoto è omologato ai sensi della direttiva 74/483/CEE e successive modifiche e integrazioni e, pertanto, non si richiede l'aggiornamento della carta di circolazione (il riferimento è alla Circolare Prot. n. 69402/08/03 del 2 settembre 2008); b) l'installazione è avvenuta nel pieno rispetto dei limiti e delle modalità definite in sede di omologazione (il portabagagli/portamoto non viene omologato "in vitro", ma dopo averlo montato secondo le istruzioni del costruttore, che vanno quindi rispettate). Sta poi a te portarti appresso la fattura, rispettare i limiti di peso, rispettare l'art. 164 CdS circa la sistemazione del carico.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 30/01/2011 18:20:52 (> E sulla base di quale atto normativo un bagaglio non può consistere in moto, bici, panettoni, computer, seghe elettriche o altro? Se un portabagagli viene omologato come struttura sulla quale è possibile applicare un "kit portabici da 2 a 4 bici", un "kit portamoto per 1 moto", un "kit portamoto per 1 moto e 1 bici", un "kit portamoto per 1 moto e 2 bici", un "kit per 1 box" oppure un "kit per 1 pedana portatutto", se questi sono i "set applicabili previsti in sede di omologazione" (così, a quanto leggoVisualizza messaggio in nuova finestra
) Premesso che la semplice definizione da parte del venditore dell'entità esterna da parte quale "portamoto" non è certo sufficiente a far si che tale strettura, definita invece dalla normativa quale "portabagagli" possa essere utilizzata a tale scopo >
qui
, è avvenuto per la SMV), qual è il problema? Del resto, se è la stessa Circolare 69402/08/03 del 2008 a parlare espressamente di «strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE» (quindi, come risulta dallo stesso oggetto della circolare e dal contesto, omologate come portabagagli), qual è il problema?quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 30/01/2011 18:20:52 (> In primo luogo, quanto dici non è esatto. Ad esempio, i tendalini montati sulle autocaravan non vanno omologati in quanto siti a più di due metri di altezza (rif. Direttiva 74/483/CEE, Circolare del MIT n. 1823/M360 del 14 maggio 2002). Non vanno omologati nemmeno i portabiciclette, in quanto non omologabili perché non previsti dalla Direttiva 79/488/CEE (Circolare n. 2522/4332-B103, 27 novembre 1998). Inoltre, le norme distinguono espressamente e nettamente tra omologazione dei veicoli e omologazione di entità tecniche indipendenti.Visualizza messaggio in nuova finestra
) considerato che tutto ciò che concerne i veicoli è soggetto ad omologazione >
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 30/01/2011 18:20:52 (> Quelle contenute e richiamate dal DM 28/4/2008 del MIT, che ha recepito la Direttiva 2007/46/CE.Visualizza messaggio in nuova finestra
) mi chiariresti quale siano le norme che rendono omologato il portamoto montato all'origine dal costruttore del veicolo? >
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/01/2011 14:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) E' del tutto evidente che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi bagaglio >> [:D][:D][:D][:D] io ho costruito una valigia a dimensione di scooter, dovreste vederla, uno spettacolo quando vado nelle aree di sosta
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 30/01/2011 22:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Concordo con la tua disamina,mettere una moto,o un carico di patate uniformemente distribuito che non ecceda il carico ammissibile omologato dal costruttore dello stesso,è la identica cosa. Ciao Carlo
quote:> Mi fa certamente piacere che tu abbia voluto conoscere la mia opinione sulla questione che ti ha portato ad aprire questa discussione. Come ben noto a tutti coloro che lavorano in uffici pubblici/privati, una circolare e' un documento di comunicazione interna trasmesso solitamente da una direzione generale/centrale al fine di coordinare ed uniformare l'operativita' degli uffici periferici sugli argomenti piu' disparati ma comunque attinenti all'attivita' svolta. Puo' essere, ad esempio, una circolare per illustrare quali implicazioni possa avere una nuova disposizione legislativa sullo svolgimento del lavoro negli uffici destinatari ed impartire le occorrenti istruzioni operative oppure, piu' semplicemente, per richiamare disposizioni interne gia' emanate e per le quali venga rilevata un'esecuzione non omogenea da parte degli stessi uffici destinatari. Con la circolare n.69402/08/03 del 2 settembre 2008 il MIT ha semplicemente ricordato agli UMC che l'aggiornamento della CdC di un veicolo (ex art. 78 CdS): - non e' previsto in caso di montaggio di un portabagagli, omologato come entita' tecnica indipendente ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 2007/46/CE; - e' invece prescritto in caso di montaggio, successivamente all'immatricolazione, di un componente strutturale del telaio/carrozzeria (comunemente chiamato portamoto), fornito come optional di fabbrica dal costruttore per quel modello di veicolo e specificamente progettato per il trasporto di veicoli a motore a due ruote; - non e' consentito in caso di montaggio di un "portamoto" [termine posto deliberatamente tra virgolette], commercializzato in after-market da parte di produttori diversi dal costruttore del veicolo.Originally posted by esterel
Il portamotoid="red"> che mi monteranno è già conforme ed omologato dal costruttore per la meccanica Mercedes. [1]id="red"> Ne consegue che, con i documentiid="red"> dedicati dello stesso (costruttore portamoto) al seguito, [2]id="red"> sono in ossequio con il cds. [3]id="red">>
http://www.comuni.it/servizi/fo...
che ho in corso in un altro forum e sulla quale ti do qualche sommaria anticipazione. Il portabagagli puo' essere liberamente montato su un veicolo di categoria M1 in quanto costituisce una sporgenza rispetto alla superficie esterna dello stesso veicolo, cui si applicano le specifiche prescrizioni della Direttiva 74/483/CEE. Per superficie esterna si intende la parte esterna del veicolo, comprendente il cofano motore, il coperchio del vano portabagagli, le portiere, i parafanghi, il tetto, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e gli elementi di rinforzo visibili. Dal momento che si tratta di una sporgenza rispetto alla superficie esterna del veicolo, il portabagagli montato: - non modifica la sagoma del veicolo, caratterizzata dalle misure di lunghezza e larghezza riportate nella CdC; - non puo' ostacolare la visione dei gruppi ottici originali, collocati dal costruttore del veicolo nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttive 76/756-757-758-759-760/CEE e 77/538-539/CEE; - non puo' ostacolare la visione della targa posteriore come collocata nell'apposito portatarga originale, predisposto dal costruttore del veicolo nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 70/222/CEE. Se dal "libero" montaggio del portabagagli (ed a prescindere dal relativo utilizzo) deriva l'occultamento totale/parziale dei gruppi ottici e/o della targa collocati in corrispondenza della sagoma posteriore originale del veicolo, si rende applicabile una prima serie di sanzioni (sulla quale mi confrontero' con gli addetti-ai-lavori dell'altro forum). Se, poi, con il "libero" montaggio del portabagagli vengono altresi' attivati i relativi gruppi ottici e viene modificata l'ubicazione della targa posteriore (con la collocazione sul lato posteriore dello stesso portabagagli), viene concretizzata l'infrazione piu' grave, rappresentata dalla modifica della sagoma del veicolo con l'allungamento dello stesso e con l'aumento dello sbalzo posteriore, sanzionata ai sensi dell'art. 78 CdS.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 01/02/2011 18:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Se, poi, con il "libero" montaggio del portabagagli vengono altresi' attivati i relativi gruppi ottici e viene modificata l'ubicazione della targa posteriore (con la collocazione sul lato posteriore dello stesso portabagagli), viene concretizzata l'infrazione piu' grave, rappresentata dalla modifica della sagoma del veicolo con l'allungamento dello stesso e con l'aumento dello sbalzo posteriore, sanzionata ai sensi dell'art. 78 CdS. >> Perdonami, ma ci sono due cose che non riesco proprio a capire. In primo luogo, che vuol dire «"libero" montaggio»? Perché il portabagagli sia omologato, le prove vanno eseguire sul «dispositivo montato secondo le istruzioni del fabbricante», quindi il montaggio è, per così dire, "vincolato", non certo "libero". Sarebbe poi utile vedere un esempio concreto di istruzioni per il montaggio di un portabagagli/portamoto (purtroppo io mi limito alle bici e non ne ho). Mi sembrerebbe comunque piuttosto strano se le istruzioni per il montaggio di portamoto come quelli che si vedono qui: [url] http://www.goldschmittitalia.it/portamoto.htm non prevedessero lo spostamento dei gruppi ottici e della targa; tuttavia, dal momento che l'omologazione è relativa al «dispositivo montato secondo le istruzioni del fabbricante», se queste istruzioni prevedono lo spostamento dei gruppi ottici e della targa, come può il dispositivo montato in quel modo essere omologato e al tempo stesso violare altre norme relative all'omologazione dei veicoli?
topic qui richiamato
, quali: - «E' del tutto evidente che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi bagaglio»; - «la semplice definizione da parte del venditore dell'entità esterna da parte quale "portamoto" non è certo sufficiente a far si che tale struttura, definita invece dalla normativa quale "portabagagli" possa essere utilizzata a tale scopo»; - «Ufficialmente una struttura del genere esce dal negozio come "portabagagli"; se poi il camperista, disorientato dalla pubblicita', la utilizza come "portamoto" ... e' un problema suo, perche' non ha compreso quale sia la destinazione ufficiale di utilizzo della struttura»; - «il passaggio concettuale dall'iniziale portabagagli omologato al finale portamoto commercializzato, che puo' essere foriero di "grossi dispiaceri" per il camperista che si lìmita a consultare la pubblicita'»; - «in effetti questo documento completa perfettamente la "scena" dove si puo' assistere alla trasformazione da un portabagagli omologato ad un portamoto commercializzato»; sfiorano pericolosamente l'accusa ai produttori di portamoto aftermarket, quali Goldshmitt e SMV, di vendere lucciole per lanterne, ovvero di: - pubblicità ingannevole (d.lgs. 145/2007 art. 2, Codice del Consumo artt. 18-27); - truffa («Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno» ecc., Codice Penale art. 640). È infatti ben diverso affermare "non sono convinto, quindi per me preferisco portamoto omologati all'origine", dall'affermare in pubblico che "si spaccia per portamoto un semplice portabagagli (?), si spaccia per omologato un accessorio che in realtà viola comunque l'art. 78 CdS" (addirittura auspicando l'intervento «di qualche Associazione di settore» per «tutelare gli interessi delle famiglie in autocaravan»!). Non solo, quindi, mi sembrerebbe applicabile l'art. 7 del Regolamento del Forum, ma soprattutto mi sembrerebbe opportuna in generale una maggiore cautela. Non lo riteniamo applicabile. Il Team di Moderazioneid="red"> Era solo un'opinione al condizionale. formulata nella piena consapevolezza dell'assoluta insindacabilità delle vostre valutazioni in merito. Per parte mia, vale su tutto la gratitudine per l'ospitalità che offrite.quote:> [1]id="red"> Ti rinnovo il mio ringraziamento per la tua premurosa attenzione e per il tempo che hai ritenuto di dedicare ad un'altra ricerca in àmbito penale nel mio interesse (e, in questa occasione, anche di Ippocampo2009). Mi permetto farti notare che dietro il nick Ippocampo2009 ci sta un Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio che e' ben a conoscenza del "peso" delle parole espresse in privato ed in pubblico, a prescindere dalla tua volenterosa disponibilita'.Originally posted by SergioRM
Originally posted by TheDevil
Originally posted by SergioRM
... la manifestazione in pubblico dell'opinione contraria, nei termini in cui è avvenuta, mi pare piuttosto "pesante". [1]id="red"> Non solo, infatti, sembra nascere da una scarsa conoscenzaid="red"> delle modalità di omologazione deiportamotoportabagagliid="red">, [2]id="red"> ma affermazioni, come quelle contenute qui e in un topic qui richiamato, ... sfiorano pericolosamente l'accusa ai produttori di portamoto aftermarket ... di vendere lucciole per lanterne, ovvero ... [3]id="red"> È infatti ben diverso ... dall'affermare in pubblico che "si spaccia per portamoto un semplice portabagagli (?), si spaccia per omologato un accessorio che in realtà viola comunque l'art. 78 CdS"id="red"> ... [4]id="red"> ... ma soprattutto mi sembrerebbe opportuna in generale una maggiore cautela. [5]id="red">>
Direttiva 74/483/CEE
, ex punto 4.6.2 dell'Allegato I alla stessa Direttiva [cfr. N.B. in calce, sub A]; B) portacarichi in un documento di circolazione, predisposto d'iniziativa dal produttore e rilasciato in assenza di alcuna disposizione comunitaria/nazionale al riguardo [cfr. N.B. in calce, sub B]; C) portamoto nel catalogo del produttore. Chiunque puo' trarre le conclusioni che ritiene piu' pertinenti da questi cambiamenti di denominazione, in relazione alla natura dei documenti dove sono riportate.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 04/02/2011 18:35:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non ho trovato le affermazioni, da te citate tra virgolette e da me evidenziate in rosso, in precedenti discussioni di questo forum. Fino ad eventuale prova contraria, dette affermazioni restano parole tue >> Ovviamente! Solo le virgolette dette caporali o basse «...», infatti, racchiudono citazioni, mentre quelle dette alte, a singolo o doppio apice, racchiudono espressioni allusive, metaforiche e simili (o anche termini stranieri). Cfr.: [url] http://www.sns.it/it/edizioni/riviste/download/norme_annali_lettere.pdf [url] http://www.eidetica.eu/laureandi/punteggi.htm [url] http://www.initalia.rai.it/punteggiatura.asp?contId=306 ecc. È vero che alcuni non dispongono delle virgolette basse nella loro tastiera e, quindi, sono costretti un po' ad arrangiarsi creando qualche possibile ambiguità, ma quando si legge un testo in cui si usano chiaramente a volte le virgolette basse, altre volte le alte, come si fa a equivocare? Prova a rileggere quanto ho scritto e vedrai che è molto chiaro quando le parole tra virgolette sono citazioni e quando sono invece da intendere come dette... tra virgolette.
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 30/01/2011 22:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra) E sulla base di quale atto normativo un bagaglio non può consistere in moto, bici, panettoni, computer, seghe elettriche o altro?>> Allora anche gli sci costituirebbero un "bagaglio", no? e quale sarebbe quindi il motivo per cui la direttiva 74/483/CEE parla di "portabagagli" e di "portasci"?
quote:mi chiariresti quale siano le norme che rendono omologato il portamoto montato all'origine dal costruttore del veicolo? Quelle contenute e richiamate dal DM 28/4/2008 del MIT, che ha recepito la Direttiva 2007/46/CE.>> Interessante. Quindi, se ho interpretato bene il tuo pensiero, abbiamo che: 1) i portamoto applicati all'origine dai costruttori vengono omologati in base alle prescrizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE 2) i portamoto "after-market" vengono omologati secondo la direttiva 74/483/CEE. Se così è, e premesso che la direttiva 74/483/CEE all'art. 2 recita
quote:Gli Stati membri non possono rifiutareid="blue">, per motivi concernenti le sporgenze esterne, l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionaleid="blue"> di un veicolo o di portabagagliid="blue">, portasci, antenne radio o radiotelefoniche, considerati come entità tecniche indipendenti: id="blue"> - se, in ordine alle sporgenze esterne, il veicolo è conforme alle prescrizioni degli allegati I e II, - se i portabagagliid="blue">, i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche, considerati quali entità tecniche a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEEid="size4">, sono conformi alle prescrizioni dell'allegato Iid="blue">>> mentre all'art. 3 prescrive
quote:Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti le sporgenze esterne, vietare la commercializzazione di portabagagliid="blue">, portasci, antenne radio o radiotelefoniche, intesi quali entità tecniche a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEEid="size4">id="blue">, se questi, a norma dell'articolo 2, sono conformi a un tipo per il quale è stata rilasciata l'omologazione.>> dovresti spiegarmi come si conciliano i surripetuti richiami alla direttiva 70/156/CEE con quanto prescritto dalla citata direttiva 2007/46/CE
quote:Articolo 49 Abrogazione La direttiva 70/156/CEEid="blue"> è abrogata con effetto dal 29 aprile 2009 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato XX, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttivaid="blue">id="size4"> e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXI.>> mi sembra quindi che, ritornando ai due casi indicati all'inizio, se il tuo assunto fosse valido avremmo che poichè i "portamoto" after-market vengono omologati secondo la direttiva 74/483/CEE la quale li intende quali entità esterne a norma della direttiva 70/156/CEE, e poichè quest'ultima è stata sostituita dalla direttiva 2007/46/CE e stante la circostanza che i portamoto montati in origine dal costruttore, invece, devono essere omologati sulla base della stessa direttiva 2007/46/CE, sia il portamoto "originale" che quello "after-market" devono sottostare alle stesse prescrizioni di omologazione ma mentre il primo deve essere obbligatoriamente annotato sulla CdC a seguito di visita e prova il secondo è invece di libera installazione. Onestamente non mi ritrovo in ciò che dici.
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 03/02/2011 13:50:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti faccio presente che sono abituato a ponderare le parole e, di conseguenza, sia a rispondere di miei eventuali comportamenti che possano aver arrecato danno, sia però a far valere le mie eventuali giuste ragioni in caso di una immotivata ed improvvida richiesta avanzata in tal senso.