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Portamoto (normativa) TheDevil

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esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 26/01/2011 alle: 13:45:24
vorrei sapere la normativa esatta e definitiva se e come il portamoto andasse omologato o no,e quanto potrebbe "aggettare" secondo normativa vigente,chi dice 65% chi dice 85% del passo... Attendo risposte sia dal gentile TheDevil che da altri che conoscono la questione. Grazie Carlo
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 26/01/2011 alle: 14:15:58
I riferimenti normativi dovrebbero essere: a) il DM 28/4/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recepito la Direttiva 2007/46/CE relativa all'omologazione; in essa si richiamano altre Direttive, tra cui la 74/483/CEE relativa alle «sporgenze esterne» (poi modificata dalla 79/488/CEE «per l'adeguamento al progresso tecnico»); b) la Direttiva 79/488/CEE aveva aggiunto la considerazione di portabagagli, portascì e antenne radio o radiotelefoniche, dettando i criteri per la loro omologazione «considerati come entità tecniche indipendenti» (vanno cioè omologati in sé, non come parti del veicolo e, pertanto, non vanno annotati sulla carta di circolazione); c) la Direttiva 95/48/CE, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli, che non prevede più il limite del 65% dell'interasse. Il problema è che nessuna di tali norme tratta espressamente dei portamoto ed è quindi dovuto intervenire, in più riprese, il ministero. La Circolare n. 2522/4332-B103, 27 novembre 1998, dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, escludeva che si potessero applicare portamoto, ammettendo solo carrelli e rimorchi. La successiva Circolare n. 1906/4120-B41, 6 maggio 1999, dello stesso Ministero ha tuttavia precisato che, se l'installazione di un portamoto è consentita fin dall'origine al costruttore, un'installazione successiva all'immatricolazione è possibile all’unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve quindi essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un’officina da questi autorizzata. Una successiva Circolare n. 01/M368 del 2 gennaio 2003 ribadiva aggiungendo che «nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento già omologato con portamoto e la seguente annotazione: "Lunghezza massima con portamoto = mm ...." ». I costruttori di accessori hanno comunque introdotto un'ulteriore possibilità, riuscendo ad ottenere l'omologazione di alcuni portamoto come portabagagli. La Circolare n. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 ne ha preso atto, precisando che in tal caso non è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione (v. sopra il punto b). Quanto alla sporgenza, salvo errori od omissioni, direi che non sussiste più il limte del 65% dell'interasse, perché non più presente nella Direttiva 95/48/CE. Il limite è stato comunque espressamente dichiarato superato dalla Circolare n. 2522/4332-B103 del 1998 relativamente ai portabiciclette. Di più nin zo' [;)]
22
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 26/01/2011 alle: 22:21:03
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 26/01/2011  14:15:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei stato esaustivo corretto e in linea con quanto constatato oggi pomeriggio dopo aver scritto il post. presso il concessionario. In definitiva e sintetizzando,è stato soppresso il famoso 65%(la formuletta era INTERASSEx 0,65-la dist.tra l'asse post.e la fine del camper sempre post. cioè INT.x0,65-SBALZO=L (CHE SIGNIFICA L'AGGETTO DIETRO DEL PORTAMOTO). Grazie ancora Carlo
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 26/01/2011 alle: 22:27:04
quote:Risposta al messaggio di esterel inserito in data 26/01/2011  22:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a te! Fa piacere vedere che alcuni scartabellamenti dovuti solo a curiosità (noi ci accontentiamo del portabici) possono poi risultare utili a qualcuno [:)]
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:52:08
quote:

Originally posted by esterel

vorrei sapere la normativa esatta e definitiva se e come il portamoto andasse omologato o no ...>
> A complemento delle indicazioni che ti ha gia' fornito SergioRM mi permetto proporre la lettura delle seguenti discussioni:

https://forum.camperonline.it/#...

https://forum.camperonline.it/#...

. Se poi hai tempo e voglia di impostare una ricerca sul termine "portamoto" tra le discussioni archiviate di questo forum, ritengo che tu possa avere l'opportunita' di trovare altre utili informazioni. In relazione al tuo specifico quesito mi permetto precisarti che, per un semplice utente della strada, i riferimenti normativi sono tutti contenuti nel CdS e/o nel relativo Regolamento. Le direttive comunitarie in materia di omologazione di veicoli e/o parti staccate riguardano i costruttori mentre le circolari ministeriali riguardano il personale degli uffici destinatari. Come ti ha gia' precisato SergioRM, il portamoto "ufficiale" non ha una omologazione propria in quanto costituisce parte strutturale del veicolo. L'idoneita' alla circolazione, sotto l'aspetto della sicurezza stradale, viene quindi verificata unitamente al veicolo per il quale il portamoto e' stato progettato in sede di omologazione dell'intero veicolo, quando cioe' ne viene accertata la conformita' alle numerose disposizioni tecniche in materia, di cui all'Allegato XI alla Direttiva 2007/46/CE. Il portamoto montato di fabbrica risulta annotato sulla CdC in sede di originale rilascio, mentre deve essere oggetto di specifica annotazione se montato successivamente ai sensi dell'art. 236 del Regolamento. L'annotazione sulla CdC rende il portamoto ufficiale (cioe' progettato dal costruttore del veicolo) parte integrante dello stesso veicolo in quanto risulta definita la nuova sagoma del veicolo con l'indicazione della lunghezza maggiorata e consente, tra l'altro, lo spostamento dei gruppi ottici e del portatarga sulla "nuova" parte posteriore del veicolo cosi' attrezzato. Per quanto invece riguarda la struttura omologata come portabagagli e pubblicizzata come portamoto, ritengo opportuno premettere una breve digressione storica. Nel 1974 il legislatore comunitario ha emanato la Direttiva 74/483/CEE per consentire la presenza di sporgenze esterne (portabagagli, portasci ed antenne varie) in un veicolo rispetto alla sagoma nelle tre dimensioni (definita in conformita' ad altre specifiche disposizioni) ma intendeva riferirsi alle "sporgenze" verso l'alto in quanto all'epoca gli unici portabagagli/portasci venivano montati sul tetto dei veicoli (e, talvolta, anche sul cofano praticamente orizzontale del bagagliaio di qualche spider). Purtroppo questa limitazione (ovvia per l'epoca) non e' stata esplicitamente indicata, anche se e' presente una disposizione che potrebbe richiamarne i contenuti, per cui i produttori di accessori (rapidi nel "fiutare" le esigenze di mercato o, addirittura, indirizzarlo) hanno: - dapprima fatto "scivolare" il portabagagli sulla parte posteriore verticale dei veicoli; - successivamente chiesto l'omologazione del portabagagli posteriore specificamente strutturato come portabici, con la possibilita' di trasportare (attualmente) fino a quattro bici affiancate; - infine chiesto l'omologazione di un portabagagli posteriore che, una volta omologato come sporgenza esterna, viene pubblicizzato e commercializzato come portamoto esentato dall'annotazione nella CdC, addirittura con gruppi ottici e portatarga. Il produttore e' a posto perche' la commercializzazione del "portabagagli" e' consentita dalla Direttiva citata, in conformita' alla quale la stessa struttura e' stata omologata. Ricade invece sull'intestatario/conducente del veicolo la responsabilita' per: - l'eventuale modifica dell'impianto elettrico dello stesso veicolo, al fine di utilizzare i gruppi ottici montati sulla struttura in sostituzione di quelli originali; - l'eventuale spostamento della targa in un portatarga diverso da quello per il quale il costruttore del veicolo ha sottoscritto la conformita' alla Direttiva 70/222/CEE in sede di omologazione; - l'utilizzo del "portabagagli", omologato come sporgenza esterna, per il trasporto di un ciclomotore/motociclo, in difformita' allo scopo per il quale e' stato omologato. E' del tutto evidente che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi bagaglio. Davanti ad FF.OO. bene informate una situazione del genere comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 78 e 164 CdS, fatto salvo l'accertamento di eventuali ulteriori infrazioni (ad esempio il superamento della massa massima ammessa sull'asse posteriore del veicolo e/o della massa massima totale). SE&O e con l'auspicio che Ippocampo2009 voglia intervenire con addenda et corrigenda.
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SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 29/01/2011 alle: 00:16:08
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/01/2011 14:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ricade invece sull'intestatario/conducente del veicolo la responsabilita' per: - l'eventuale modifica dell'impianto elettrico dello stesso veicolo, al fine di utilizzare i gruppi ottici montati sulla struttura in sostituzione di quelli originali; - l'eventuale spostamento della targa in un portatarga diverso da quello per il quale il costruttore del veicolo ha sottoscritto la conformita' alla Direttiva 70/222/CEE in sede di omologazione; >
> Non ne sarei sicuro. La Direttiva 79/488/CEE dice infatti che, ai fini dell'omologazione: a) il costruttore deve fornire anche «le istruzioni per il montaggio» (Allegato I, art. 3.2.2.1); b) il costruttore deve fornire un campione del dispositivo e «se lo ritiene necessario, l'autorità competente può richiedere un ulteriore campione» (Allegato I, art. 3.2.2.2); c) va sottoposto a prove il «dispositivo montato secondo le istruzioni del fabbricante» (Allegato I, art. 6.16.1). A quanto mi pare di capire, l'omologazione copre sia il portamoto in sé, sia l'operazione di montaggio. Infatti, «Qualora siano stati autorizzati come entità tecniche, i portabagagli, i portasci, le antenne radio e radiotelefoniche possono essere distribuiti, venduti e acquistati soltanto se accompagnati da un foglio di istruzioni debbono contenere dati sufficienti affinché gli elementi autorizzati possano essere montati sul veicolo conformemente alle corrispondenti prescrizioni dei punti 5 e 6».
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/01/2011 14:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) - l'utilizzo del "portabagagli", omologato come sporgenza esterna, per il trasporto di un ciclomotore/motociclo, in difformita' allo scopo per il quale e' stato omologato. E' del tutto evidente che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi bagaglio. >
> Mi sfugge l'evidenza. In quale atto normativo viene escluso che un veicolo a motore a due ruote, quando non usato come veicolo ma solo come carico, possa essere considerato bagaglio?
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/01/2011 14:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Davanti ad FF.OO. bene informate una situazione del genere comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 78 e 164 CdS>
> Non capisco cosa c'entri l'art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione), visto che «FF.OO. bene informate» dovrebbero essere consapevoli della differenza tra l'omologazione di un veicolo (e di eventuali sue modifiche che rendessero necessario l'aggiornamento della carta di circolazione) e l'omologazione di «entità tecniche indipendenti» (che possono essere montate senza tale aggiornamento). Tanto più che nella Circolare 69402/08/03 si legge: «l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente». Quindi un'eventuale richiesta di aggiornamento della carta presso gli uffici destinatari della Circolare non verrebbe accolta.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 29/01/2011 alle: 17:15:03
Credo che una semplice ma attenta lettura della circolare n. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 sopra indicata sia illuminante e chiarisca definitivamente la questione.
quote:OGGETTO: Strutture portabagagli. Come è noto, con le circolari n. 2522/4332-D.C. IV n. B103 del 27.11.1998 (1) n. 1906/4120-B41 del 6.5.1999 (2) e n. 01/M368 del 2.1.2003 (3) sono state indicate, per gli autocaravan già in circolazione, le condizioni di ammissibilità e le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture portamoto.>
> è evidente il richiamo alle precedenti circolari per quanto concerne l'installazione di una struttura "portamoto"
quote: Nel confermare i contenuti delle richiamate disposizioni>
> poichè le disposizioni indicate nelle circolari di cui sopra vengono confermate, ne deriva che per l'installazione di strutture "portamoto" è necessario che "esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che prevede tale tipo di struttura sin dall'origine" e che il veicolo venga sottoposto a "visita e prova effettuata dell'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'articolo 78 del Codice della Strada" (vedasi in particolare la Circ. 2-1-2003 n. 1/M368)
quote:, con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE (4) e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto".>
> a questo punto si passa a trattare delle strutture commercializzate si quali "portamoto" ma omologate ai sensi della predetta direttiva la quale, però, tratta solo dei "portabagagli"
quote: Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilità di omologare i portabagagli quale entità tecniche indipendenti. I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, proceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio. L'installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo.>
> vengono riportate le prescrizioni previste per le stretture omologate quali "portabagagli"
quote: Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE (4) e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente.>
> qui viene chiaramente ed espressamente indicato che per nessun motivo potranno avere corso le richieste di aggiornamento delle CdC a seguito delle strutture "portabagagli" omologate ai sensi della direttiva in questione ma definite "portamoto". Da quanto sopra, in conclusione, è evidente come il MIT distingua nettamente tra strutture definite "portamoto" (e per la cui installazione prevede alcune condizioni) e quelle definite quali "portabagagli" (per le quali, invece, in ossequio a quanto disposto dalle normative comunitarie non pone alcuna condizione per l'installazione). E' altresì evidente, quindi, che se le strutture omologate quali "portabagagli" potessero fungere anche da "portamoto" tale distinzione non avrebbe alcun senso.
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 30/01/2011 alle: 00:08:57
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 29/01/2011 17:15:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Da quanto sopra, in conclusione, è evidente come il MIT distingua nettamente tra strutture definite "portamoto" (e per la cui installazione prevede alcune condizioni) e quelle definite quali "portabagagli" (per le quali, invece, in ossequio a quanto disposto dalle normative comunitarie non pone alcuna condizione per l'installazione). E' altresì evidente, quindi, che se le strutture omologate quali "portabagagli" potessero fungere anche da "portamoto" tale distinzione non avrebbe alcun senso. >
> Scusami, ma non capisco come tu intenda «chiarire definitivamente la questione». A me pare che la Circolare del 2008 del MIT distingua nettamente tra: a) portamoto previsti dal costruttore dell'autocaravan fin dall'origine; b) «strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE». Nel primo caso, se cioè si intende installare un portamoto come quello previsto in origine dal costruttore ma non presente sul mezzo acquistato (né sulla sua carta di circolazione), è necessario sia che l'installazione sia conforme a quella per la quale il costruttore aveva ottenuto l'omologazione, sia che venga aggiornata la carta di circolazione. Nel secondo caso, se si installa una «struttura definita "portamoto"» che risulti omologata come entità tecnica indipendente / portabagagli in base alla direttiva 74/483/CEE, allora - ferma l'esigenza di rispettare sia i limiti e le modalità indicate nelle istruzioni di montaggio che l'art. 164 CdS (espressamente richiamato dalle diverse Circolari citate) - non è necessario l'aggiormamento della carta (che non verrebbe concesso se richiesto). Il secondo caso, per capirci, è quello di portamoto come quello mostrato qui: [url] http://www.resin-design.it/portamoto-camper.htm con relativa documentazione: [url] http://www.resin-design.it/Documento_portamoto_120Kg.pdf In sostanza, mi pare che la circolare del 2008 chiarisca al di là di ogni possibile dubbio che è assolutamente possibile che una struttura omologata come portabagagli funga da portomoto, ad esempio se è stata omologata, come sembra sia stata quella della SMV, prevedendo l'applicazione anche di un "kit portamoto" (solo moto, oppure moto più una o due bici).
22
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 30/01/2011 alle: 17:29:06
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 30/01/2011  00:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito semplificando ciò che segue: il portamoto che mi monteranno è già conforme ed omologato dal costruttore per la meccanica Mercedes. Ne consegue che con i documenti dedicati dello stesso (costruttore portamoto) al seguito sono in ossequio con il cds. Grazie ancora Carlo
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 30/01/2011 alle: 18:20:52
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 30/01/2011  00:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premesso che la semplice definizione da parte del venditore dell'entità esterna da parte quale "portamoto" non è certo sufficiente a far si che tale strettura, definita invece dalla normativa quale "portabagagli" possa essere utilizzata a tale scopo, considerato che tutto ciò che concerne i veicoli è soggetto ad omologazione, mi chiariresti quale siano le norme che rendono omologato il portamoto montato all'origine dal costruttore del veicolo?

Modificato da ippocampo2009 il 30/01/2011 alle 18:25:26
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:48:37
quote:Risposta al messaggio di esterel inserito in data 30/01/2011  17:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il costruttore è quello del portamoto (un cosiddetto IAV, independent aftermarket vendor, quale SMV o Goldschmitt), ti consiglio di chiedere all'installatore di rilasciarti una fattura in cui specifichi che: a) il portamoto è omologato ai sensi della direttiva 74/483/CEE e successive modifiche e integrazioni e, pertanto, non si richiede l'aggiornamento della carta di circolazione (il riferimento è alla Circolare Prot. n. 69402/08/03 del 2 settembre 2008); b) l'installazione è avvenuta nel pieno rispetto dei limiti e delle modalità definite in sede di omologazione (il portabagagli/portamoto non viene omologato "in vitro", ma dopo averlo montato secondo le istruzioni del costruttore, che vanno quindi rispettate). Sta poi a te portarti appresso la fattura, rispettare i limiti di peso, rispettare l'art. 164 CdS circa la sistemazione del carico.

Modificato da SergioRM il 30/01/2011 alle 23:31:55
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:18:31
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 30/01/2011  18:20:52 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
Premesso che la semplice definizione da parte del venditore dell'entità esterna da parte quale "portamoto" non è certo sufficiente a far si che tale strettura, definita invece dalla normativa quale "portabagagli" possa essere utilizzata a tale scopo >
> E sulla base di quale atto normativo un bagaglio non può consistere in moto, bici, panettoni, computer, seghe elettriche o altro? Se un portabagagli viene omologato come struttura sulla quale è possibile applicare un "kit portabici da 2 a 4 bici", un "kit portamoto per 1 moto", un "kit portamoto per 1 moto e 1 bici", un "kit portamoto per 1 moto e 2 bici", un "kit per 1 box" oppure un "kit per 1 pedana portatutto", se questi sono i "set applicabili previsti in sede di omologazione" (così, a quanto leggo

qui

, è avvenuto per la SMV), qual è il problema? Del resto, se è la stessa Circolare 69402/08/03 del 2008 a parlare espressamente di «strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE» (quindi, come risulta dallo stesso oggetto della circolare e dal contesto, omologate come portabagagli), qual è il problema?
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 30/01/2011 18:20:52 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
considerato che tutto ciò che concerne i veicoli è soggetto ad omologazione >
> In primo luogo, quanto dici non è esatto. Ad esempio, i tendalini montati sulle autocaravan non vanno omologati in quanto siti a più di due metri di altezza (rif. Direttiva 74/483/CEE, Circolare del MIT n. 1823/M360 del 14 maggio 2002). Non vanno omologati nemmeno i portabiciclette, in quanto non omologabili perché non previsti dalla Direttiva 79/488/CEE (Circolare n. 2522/4332-B103, 27 novembre 1998). Inoltre, le norme distinguono espressamente e nettamente tra omologazione dei veicoli e omologazione di entità tecniche indipendenti.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 30/01/2011 18:20:52 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
mi chiariresti quale siano le norme che rendono omologato il portamoto montato all'origine dal costruttore del veicolo? >
> Quelle contenute e richiamate dal DM 28/4/2008 del MIT, che ha recepito la Direttiva 2007/46/CE.
ecoric
ecoric
-
Inserito il 31/01/2011 alle: 10:24:08
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/01/2011  14:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) E' del tutto evidente che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi bagaglio >
> [:D][:D][:D][:D] io ho costruito una valigia a dimensione di scooter, dovreste vederla, uno spettacolo quando vado nelle aree di sosta
22
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:22:51
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 30/01/2011  22:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con la tua disamina,mettere una moto,o un carico di patate uniformemente distribuito che non ecceda il carico ammissibile omologato dal costruttore dello stesso,è la identica cosa. Ciao Carlo
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 01/02/2011 alle: 18:39:23
quote:

Originally posted by esterel

Il portamotoid="red"> che mi monteranno è già conforme ed omologato dal costruttore per la meccanica Mercedes. [1]id="red"> Ne consegue che, con i documentiid="red"> dedicati dello stesso (costruttore portamoto) al seguito, [2]id="red"> sono in ossequio con il cds. [3]id="red">>
> Mi fa certamente piacere che tu abbia voluto conoscere la mia opinione sulla questione che ti ha portato ad aprire questa discussione. Come ben noto a tutti coloro che lavorano in uffici pubblici/privati, una circolare e' un documento di comunicazione interna trasmesso solitamente da una direzione generale/centrale al fine di coordinare ed uniformare l'operativita' degli uffici periferici sugli argomenti piu' disparati ma comunque attinenti all'attivita' svolta. Puo' essere, ad esempio, una circolare per illustrare quali implicazioni possa avere una nuova disposizione legislativa sullo svolgimento del lavoro negli uffici destinatari ed impartire le occorrenti istruzioni operative oppure, piu' semplicemente, per richiamare disposizioni interne gia' emanate e per le quali venga rilevata un'esecuzione non omogenea da parte degli stessi uffici destinatari. Con la circolare n.69402/08/03 del 2 settembre 2008 il MIT ha semplicemente ricordato agli UMC che l'aggiornamento della CdC di un veicolo (ex art. 78 CdS): - non e' previsto in caso di montaggio di un portabagagli, omologato come entita' tecnica indipendente ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 2007/46/CE; - e' invece prescritto in caso di montaggio, successivamente all'immatricolazione, di un componente strutturale del telaio/carrozzeria (comunemente chiamato portamoto), fornito come optional di fabbrica dal costruttore per quel modello di veicolo e specificamente progettato per il trasporto di veicoli a motore a due ruote; - non e' consentito in caso di montaggio di un "portamoto" [termine posto deliberatamente tra virgolette], commercializzato in after-market da parte di produttori diversi dal costruttore del veicolo.
Cio' premesso, passo a manifestare le mie considerazioni sul tuo intervento citato. [1]id="red"> Mi spiace disilluderti ma, per quanto a mia conoscenza, ti verra' montata una entita' tecnica per la quale: a) il produttore ha presentato una domanda di omologazione come portabagagli ai sensi dell'art. 3.2 nell'Allegato I alla Direttiva 74/483/CEE; b) e' stato rilasciato un certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato IV alla Direttiva 74/483/CEE, dove l'entita' tecnica viene individuata con il tipo portabagagli (luggage racks in lingua inglese e porte-bagages in lingua francese).
[2]id="red"> Per ciascuna entita' tecnica in commercio la Direttiva gia' citata prevede la fornitura delle istruzioni per il montaggio e nient'altro. Al posto di un "Documento di Circolazione", inventato dal produttore in quanto non richiesto da alcuna disposizione, preferirei vedere la riproduzione della Scheda di Omologazione in calce alle citate istruzioni (come si vede frequentemente, ad esempio, nelle istruzioni degli apparecchi radioelettrici).
[3]id="red"> Ti invito a voler verificare, di tanto in tanto, gli eventuali sviluppi della discussione

http://www.comuni.it/servizi/fo...

che ho in corso in un altro forum e sulla quale ti do qualche sommaria anticipazione. Il portabagagli puo' essere liberamente montato su un veicolo di categoria M1 in quanto costituisce una sporgenza rispetto alla superficie esterna dello stesso veicolo, cui si applicano le specifiche prescrizioni della Direttiva 74/483/CEE. Per superficie esterna si intende la parte esterna del veicolo, comprendente il cofano motore, il coperchio del vano portabagagli, le portiere, i parafanghi, il tetto, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e gli elementi di rinforzo visibili. Dal momento che si tratta di una sporgenza rispetto alla superficie esterna del veicolo, il portabagagli montato: - non modifica la sagoma del veicolo, caratterizzata dalle misure di lunghezza e larghezza riportate nella CdC; - non puo' ostacolare la visione dei gruppi ottici originali, collocati dal costruttore del veicolo nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttive 76/756-757-758-759-760/CEE e 77/538-539/CEE; - non puo' ostacolare la visione della targa posteriore come collocata nell'apposito portatarga originale, predisposto dal costruttore del veicolo nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 70/222/CEE. Se dal "libero" montaggio del portabagagli (ed a prescindere dal relativo utilizzo) deriva l'occultamento totale/parziale dei gruppi ottici e/o della targa collocati in corrispondenza della sagoma posteriore originale del veicolo, si rende applicabile una prima serie di sanzioni (sulla quale mi confrontero' con gli addetti-ai-lavori dell'altro forum). Se, poi, con il "libero" montaggio del portabagagli vengono altresi' attivati i relativi gruppi ottici e viene modificata l'ubicazione della targa posteriore (con la collocazione sul lato posteriore dello stesso portabagagli), viene concretizzata l'infrazione piu' grave, rappresentata dalla modifica della sagoma del veicolo con l'allungamento dello stesso e con l'aumento dello sbalzo posteriore, sanzionata ai sensi dell'art. 78 CdS.
Si tratta, per quanto ovvio, dei risultati del mio personale approfondimento in materia, che ti ho manifestato in riscontro alla tua richiesta iniziale nell'àmbito di questo forum dedicato alle "normative". E' del tutto evidente che il mio intervento possa essere totalmente ignorato dal camperista che frequenta abitualmente i forum sugli "accessori" e/o sui "comportamenti" e che preferisce lèggere le norme secondo il suo personale buonsenso.
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 02/02/2011 alle: 00:52:18
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 01/02/2011  18:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Se, poi, con il "libero" montaggio del portabagagli vengono altresi' attivati i relativi gruppi ottici e viene modificata l'ubicazione della targa posteriore (con la collocazione sul lato posteriore dello stesso portabagagli), viene concretizzata l'infrazione piu' grave, rappresentata dalla modifica della sagoma del veicolo con l'allungamento dello stesso e con l'aumento dello sbalzo posteriore, sanzionata ai sensi dell'art. 78 CdS. >
> Perdonami, ma ci sono due cose che non riesco proprio a capire. In primo luogo, che vuol dire «"libero" montaggio»? Perché il portabagagli sia omologato, le prove vanno eseguire sul «dispositivo montato secondo le istruzioni del fabbricante», quindi il montaggio è, per così dire, "vincolato", non certo "libero". Sarebbe poi utile vedere un esempio concreto di istruzioni per il montaggio di un portabagagli/portamoto (purtroppo io mi limito alle bici e non ne ho). Mi sembrerebbe comunque piuttosto strano se le istruzioni per il montaggio di portamoto come quelli che si vedono qui: [url] http://www.goldschmittitalia.it/portamoto.htm non prevedessero lo spostamento dei gruppi ottici e della targa; tuttavia, dal momento che l'omologazione è relativa al «dispositivo montato secondo le istruzioni del fabbricante», se queste istruzioni prevedono lo spostamento dei gruppi ottici e della targa, come può il dispositivo montato in quel modo essere omologato e al tempo stesso violare altre norme relative all'omologazione dei veicoli?
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 03/02/2011 alle: 13:50:46
Dopo aver effettuato ulteriori ricerche... Possibilità di applicare portamoto I portamoto aftermarket (quelli non previsti all'origine) vengono applicati al telaio nei punti ivi previsti per l'ancoraggio delle strutture di traino. Per tale motivo non è necessario il nulla osta del costruttore dell'autocaravan. Sono inoltre provvisti di propria fanaleria e di proprio portatarga omologati. Sono quindi infondate le preoccupazioni relative all'occultamento della fanaleria e della targa originali, nonché quelle relative ad una presuna mancata omologazione. L'omologazione concessa ai portamoto in quanto portabagabli (direttiva 74/483) è comprensiva degli accessori richiesti per caricare e fissare una moto. Non ha quindi alcun fondamento la (curiosa) tesi secondo cui una moto non può essere considerata "bagaglio". I portamoto possono essere montati solo presso officine autorizzate dal produttore, che seguono le istruzioni per il montaggio indicate dal produttore stesso e coincidenti con quelle seguite durante il processo di omologazione. Tutto ciò segue da una denuncia presentata dalla Goldshcmitt alla Comunità Europea dopo le circolari ministeriali del 1998 e del 1999, a seguito della quale è stata emanata la successiva circolare del 2008. In sostanza, l'applicazione e l'utilizzo dei portamoto omologati come portababagli è perfettamente legale. Resta ovviamente al camperista la responsabilità del fissaggio della moto e del rispetto dei limiti di peso e, più in generale, dell'art. 164 CdS. L'opinione contraria Ferma restando la possibilità per chiunque di pensarla diversamente, la manifestazione in pubblico dell'opinione contraria, nei termini in cui è avvenuta, mi pare piuttosto "pesante". Non solo, infatti, sembra nascere da una scarsa conoscenza delle modalità di omologazione dei portamoto, ma affermazioni come quelle contenute qui e in un

topic qui richiamato

, quali: - «E' del tutto evidente che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi bagaglio»; - «la semplice definizione da parte del venditore dell'entità esterna da parte quale "portamoto" non è certo sufficiente a far si che tale struttura, definita invece dalla normativa quale "portabagagli" possa essere utilizzata a tale scopo»; - «Ufficialmente una struttura del genere esce dal negozio come "portabagagli"; se poi il camperista, disorientato dalla pubblicita', la utilizza come "portamoto" ... e' un problema suo, perche' non ha compreso quale sia la destinazione ufficiale di utilizzo della struttura»; - «il passaggio concettuale dall'iniziale portabagagli omologato al finale portamoto commercializzato, che puo' essere foriero di "grossi dispiaceri" per il camperista che si lìmita a consultare la pubblicita'»; - «in effetti questo documento completa perfettamente la "scena" dove si puo' assistere alla trasformazione da un portabagagli omologato ad un portamoto commercializzato»; sfiorano pericolosamente l'accusa ai produttori di portamoto aftermarket, quali Goldshmitt e SMV, di vendere lucciole per lanterne, ovvero di: - pubblicità ingannevole (d.lgs. 145/2007 art. 2, Codice del Consumo artt. 18-27); - truffa («Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno» ecc., Codice Penale art. 640). È infatti ben diverso affermare "non sono convinto, quindi per me preferisco portamoto omologati all'origine", dall'affermare in pubblico che "si spaccia per portamoto un semplice portabagagli (?), si spaccia per omologato un accessorio che in realtà viola comunque l'art. 78 CdS" (addirittura auspicando l'intervento «di qualche Associazione di settore» per «tutelare gli interessi delle famiglie in autocaravan»!). Non solo, quindi, mi sembrerebbe applicabile l'art. 7 del Regolamento del Forum, ma soprattutto mi sembrerebbe opportuna in generale una maggiore cautela. Non lo riteniamo applicabile. Il Team di Moderazioneid="red"> Era solo un'opinione al condizionale. formulata nella piena consapevolezza dell'assoluta insindacabilità delle vostre valutazioni in merito. Per parte mia, vale su tutto la gratitudine per l'ospitalità che offrite.

Modificato da SergioRM il 03/02/2011 alle 19:51:03
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 04/02/2011 alle: 18:35:31
quote:

Originally posted by SergioRM

Originally posted by TheDevil

Originally posted by SergioRM

... la manifestazione in pubblico dell'opinione contraria, nei termini in cui è avvenuta, mi pare piuttosto "pesante". [1]id="red"> Non solo, infatti, sembra nascere da una scarsa conoscenzaid="red"> delle modalità di omologazione dei portamoto portabagagliid="red">, [2]id="red"> ma affermazioni, come quelle contenute qui e in un topic qui richiamato, ... sfiorano pericolosamente l'accusa ai produttori di portamoto aftermarket ... di vendere lucciole per lanterne, ovvero ... [3]id="red"> È infatti ben diverso ... dall'affermare in pubblico che "si spaccia per portamoto un semplice portabagagli (?), si spaccia per omologato un accessorio che in realtà viola comunque l'art. 78 CdS"id="red"> ... [4]id="red"> ... ma soprattutto mi sembrerebbe opportuna in generale una maggiore cautela. [5]id="red">>
> [1]id="red"> Ti rinnovo il mio ringraziamento per la tua premurosa attenzione e per il tempo che hai ritenuto di dedicare ad un'altra ricerca in àmbito penale nel mio interesse (e, in questa occasione, anche di Ippocampo2009). Mi permetto farti notare che dietro il nick Ippocampo2009 ci sta un Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio che e' ben a conoscenza del "peso" delle parole espresse in privato ed in pubblico, a prescindere dalla tua volenterosa disponibilita'.
[2]id="red"> Tra noi due (entrambi appellati dilettanti allo sbaraglio da un altro fugace utente del forum) non e' sicuramente confrontabile il livello di conoscenza tecnica delle varie procedure di omologazione a livello comunitario/nazionale.
[3]id="red"> Un fatto e' assolutamente certo, senza tema di smentita alcuna. Nel caso qui in discussione chiunque puo' semplicemente constatare che la stessa entita' tecnica indipendente, omologata ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 2007/46/CE, E' denominata: A) portabagagli nel documento ufficiale di omologazione, redatto dall'ente omologatore in conformita' al modello riportato nell'Allegato IV alla

Direttiva 74/483/CEE

, ex punto 4.6.2 dell'Allegato I alla stessa Direttiva [cfr. N.B. in calce, sub A]; B) portacarichi in un documento di circolazione, predisposto d'iniziativa dal produttore e rilasciato in assenza di alcuna disposizione comunitaria/nazionale al riguardo [cfr. N.B. in calce, sub B]; C) portamoto nel catalogo del produttore. Chiunque puo' trarre le conclusioni che ritiene piu' pertinenti da questi cambiamenti di denominazione, in relazione alla natura dei documenti dove sono riportate.
[4]id="red"> Non ho trovato le affermazioni, da te citate tra virgolette e da me evidenziate in rossoid="red">, in precedenti discussioni di questo forum. Fino ad eventuale prova contraria, dette affermazioni restano parole tue (contenenti - tra l'altro - un evidente errore tecnico).
[5]id="red"> Ringrazio innanzitutto la Moderazione COL per il suo intervento e, ad evitare di coinvolgere ulteriormente il relativo Staff, accolgo il tuo invito per una <<maggiore cautela>> ed andro' ad approfondire il tema di questa discussione nell'altro forum citato in precedenza, che - come noto - e' essenzialmente frequentato da APG/UPG in grado di valutare senza indugio le eventuali fattispecie penali derivanti dalle opinioni cola' espresse. In questa discussione mi riservo di intervenire ulteriormente solo per esporre la mia opinione su alcune tue affermazioni di natura prevalentemente tecnica.
N.B.id="red"> A) Luggage racks in lingua inglese, porte-bagages in lingua francese, bagagerek in lingua olandese, Gepäckträgers in lingua tedesca, etc. B) Di questo documento di circolazione non sono riuscito a trovare le versioni redatte in altre lingue, ad uso degli acquirenti in Stati UE diversi dall'Italia. Posto che e' comunque un documento rilasciato d'iniziativa del produttore, rinnovo la mia proposta di voler valutare l'opportunita' di sostituirlo con le copie della domanda di omologazione, ex punto 3.2 dell'Allegato I alla Direttiva 74/483/CEE, e del certificato (scheda di omologazione CEE di un'entita' tecnica) rilasciato ad accoglimento della domanda, ex punto 4.6.2 dello stesso Allegato citato, magari con stampa recto/verso su un unico foglio. Auspico inoltre che, nel catalogo, la descrizione di ogni prodotto qui in discussione possa essere corredata con la foto (o con la riproduzione in PDF) della corrispondente scheda di omologazione, in base alla quale e' consentita la commercializzazione in tutti gli Stati UE ex art. 3 della Direttiva citata.
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 04/02/2011 alle: 23:32:53
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 04/02/2011 18:35:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non ho trovato le affermazioni, da te citate tra virgolette e da me evidenziate in rosso, in precedenti discussioni di questo forum. Fino ad eventuale prova contraria, dette affermazioni restano parole tue >
> Ovviamente! Solo le virgolette dette caporali o basse «...», infatti, racchiudono citazioni, mentre quelle dette alte, a singolo o doppio apice, racchiudono espressioni allusive, metaforiche e simili (o anche termini stranieri). Cfr.: [url] http://www.sns.it/it/edizioni/riviste/download/norme_annali_lettere.pdf [url] http://www.eidetica.eu/laureandi/punteggi.htm [url] http://www.initalia.rai.it/punteggiatura.asp?contId=306 ecc. È vero che alcuni non dispongono delle virgolette basse nella loro tastiera e, quindi, sono costretti un po' ad arrangiarsi creando qualche possibile ambiguità, ma quando si legge un testo in cui si usano chiaramente a volte le virgolette basse, altre volte le alte, come si fa a equivocare? Prova a rileggere quanto ho scritto e vedrai che è molto chiaro quando le parole tra virgolette sono citazioni e quando sono invece da intendere come dette... tra virgolette.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 05/02/2011 alle: 00:17:39
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 30/01/2011  22:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra) E sulla base di quale atto normativo un bagaglio non può consistere in moto, bici, panettoni, computer, seghe elettriche o altro?>
> Allora anche gli sci costituirebbero un "bagaglio", no? e quale sarebbe quindi il motivo per cui la direttiva 74/483/CEE parla di "portabagagli" e di "portasci"?
quote:mi chiariresti quale siano le norme che rendono omologato il portamoto montato all'origine dal costruttore del veicolo? Quelle contenute e richiamate dal DM 28/4/2008 del MIT, che ha recepito la Direttiva 2007/46/CE.>
> Interessante. Quindi, se ho interpretato bene il tuo pensiero, abbiamo che: 1) i portamoto applicati all'origine dai costruttori vengono omologati in base alle prescrizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE 2) i portamoto "after-market" vengono omologati secondo la direttiva 74/483/CEE. Se così è, e premesso che la direttiva 74/483/CEE all'art. 2 recita
quote:Gli Stati membri non possono rifiutareid="blue">, per motivi concernenti le sporgenze esterne, l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionaleid="blue"> di un veicolo o di portabagagliid="blue">, portasci, antenne radio o radiotelefoniche, considerati come entità tecniche indipendenti: id="blue"> - se, in ordine alle sporgenze esterne, il veicolo è conforme alle prescrizioni degli allegati I e II, - se i portabagagliid="blue">, i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche, considerati quali entità tecniche a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEEid="size4">, sono conformi alle prescrizioni dell'allegato Iid="blue">>
> mentre all'art. 3 prescrive
quote:Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti le sporgenze esterne, vietare la commercializzazione di portabagagliid="blue">, portasci, antenne radio o radiotelefoniche, intesi quali entità tecniche a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEEid="size4">id="blue">, se questi, a norma dell'articolo 2, sono conformi a un tipo per il quale è stata rilasciata l'omologazione.>
> dovresti spiegarmi come si conciliano i surripetuti richiami alla direttiva 70/156/CEE con quanto prescritto dalla citata direttiva 2007/46/CE
quote:Articolo 49 Abrogazione La direttiva 70/156/CEEid="blue"> è abrogata con effetto dal 29 aprile 2009 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato XX, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttivaid="blue">id="size4"> e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXI.>
> mi sembra quindi che, ritornando ai due casi indicati all'inizio, se il tuo assunto fosse valido avremmo che poichè i "portamoto" after-market vengono omologati secondo la direttiva 74/483/CEE la quale li intende quali entità esterne a norma della direttiva 70/156/CEE, e poichè quest'ultima è stata sostituita dalla direttiva 2007/46/CE e stante la circostanza che i portamoto montati in origine dal costruttore, invece, devono essere omologati sulla base della stessa direttiva 2007/46/CE, sia il portamoto "originale" che quello "after-market" devono sottostare alle stesse prescrizioni di omologazione ma mentre il primo deve essere obbligatoriamente annotato sulla CdC a seguito di visita e prova il secondo è invece di libera installazione. Onestamente non mi ritrovo in ciò che dici.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 05/02/2011 alle: 00:25:51
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 03/02/2011  13:50:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti faccio presente che sono abituato a ponderare le parole e, di conseguenza, sia a rispondere di miei eventuali comportamenti che possano aver arrecato danno, sia però a far valere le mie eventuali giuste ragioni in caso di una immotivata ed improvvida richiesta avanzata in tal senso.
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