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Portamoto (normativa) TheDevil

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15
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1913
Inserito il 08/02/2011 alle: 10:20:12
Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, il seguente intervento da parte di Goldschmitt Italia. Il Team di Moderazioneid="green"> "Gentili partecipanti a questo forum, ci permettiamo di intervenire nel vostro dibattito in qualità di azienda che commercializza i portabagagli/portamoto in quanto fautori primi del cambiamento legislativo che ha portato alla possibilità di applicazione di questi dispositivi in Italia, quando in Europa sono permessi ormai da lungo tempo. Non abbiamo mai voluto intervenire direttamente nei forum, lasciando giustamente spazio ai camperisti e alle loro opinioni, ma in questo caso, sollecitati anche da alcuni di voi che hanno portato alla nostra attenzione il dibattito e che ci hanno chiesto chiarimenti, ci sentiamo chiamati in causa e riteniamo corretto chiarire alcuni punti fondamentali. Per prima cosa, vogliano precisare che l'odierna possibilità di installazione in Italia di portacarichi/portamoto in after market è frutto di una lunga battaglia a colpi di carte bollate che è sfociata nella denuncia da parte nostra a carico del Ministero dei Trasporti Italiano alla Commissione Europea (verbale n.42625/08/IT del 11/01/2008). Questo Ente, dopo attento esame ha dato di fatto ragione alla nostra tesi interpretativa imponendo al nostro Ministero l’emissione della Circolare n.69402/08/03 del 02/09/2008 relativa all'applicazione dei dispositivi in questione. Ci permettiamo di sottolineare che la nostra denuncia è stata a lungo al vaglio di tecnici e funzionari di molti Uffici, sia a livello italiano sia europeo e assicuriamo che si è sempre trattato di persone professionalmente molto competenti e preparate e che hanno studiato attentamente la questione prima di dare il loro verdetto, tenendo conto anche del fatto che il loro giudizio avrebbe portato ad una "rivoluzione" legislativa nel settore. Se non fossimo stati assolutamente certi della bontà del nostro progetto non avremmo investito anni di risorse per poterlo portare a compimento. Una delle contestazioni che ci è stata velatamente rivolta riguarda la Carta di Circolazione del dispositivo omologato. Si tratta effettivamente di una nostra iniziativa, nata dal fatto che volevamo assicurare che i nostri clienti fossero tutelati di fronte ad eventuali contestazioni. Per fare ciò abbiamo fatto opportuna richiesta in data 20/08/08 alla stessa Commissione Europea, in quanto emanatrice della Direttiva 74/483., che ci ha autorizzato ad emettere tale documento. Quest’ultimo viene rilasciato ad integrazione delle istruzioni d’uso e manutenzione del dispositivo, come previsto dalla stessa direttiva. Nel documento sopra descritto sono infatti riportati: - i nostri dati quale azienda responsabile per l’emissione del documento, - il numero della Direttiva Europea di riferimento - i dati del Costruttore e dell’Ente Omologatore - i dati del dispositivo e di tutti i set applicabili in fase di omologazione (tra i quali il kit portamoto) - i dati del veicolo sul quale è applicato - la Circolare Ministeriale del 02/09/2008 - il parere del Ministero dei Trasporti del 29/07/2008 (documento rilasciato esclusivamente alla nostra azienda in data antecedente alla Circolare) In merito all’appunto sollevato da alcuni riguardo al fatto che la moto non è un bagaglio, ci limitiamo a far presente che nei documenti originali di omologazione, (visionati anche dal Ministero dei Trasporti Italiano) vi è chiaramente riportato che tale dispositivo può portare il motociclo se si utilizzano gli appositi optionals previsti in fase di omologazione per poter trasportare tale tipologia di carico, nel rispetto dei limiti di peso del dispositivo stesso. Precisiamo inoltre che i nostri dispositivi sono applicabili a tutti i veicoli di categoria M1 e M2 (autocaravan e autovetture di qualsiasi massa complessiva). Tutti i nostri dispositivi sono installati, come previsto dall’ente omologatore, direttamente sul telaio originale del veicolo, sui punti di ancoraggio previsti dal costruttore di fase 1 senza interferire con la sovrastruttura del costruttore di fase 2. Questo è il motivo per il quale non si necessita di alcuna autorizzazione dal costruttore di fase 2. A questo punto crediamo di aver chiarito le principali contestazioni che abbiamo rilevato dal forum. Invitiamo dunque tutti coloro che volessero applicare uno dei nostri dispositivi, a richiedere informazioni al nostro ufficio tecnico, che sarà a completa disposizione per chiarire ogni dubbio. Va ricordato inoltre che il nostro ufficio tecnico, su richiesta di moltissimi clienti a suo tempo si è impegnato a dialogare e ad informare quasi tutte le Motorizzazioni Italiane, quando ancora la Circolare ministeriale non era arrivata a conoscenza di tutti gli addetti ai lavori. L’ultimo invito prima di congedarci lo rivolgiamo a coloro che nei forum hanno sempre cercato un appiglio per boicottare e per impedire l’ingresso delle liberalizzazioni che l’Europa ci consente, unificandoci con gli altri stati membri, ad accettare la piena regolarità dei dispositivi omologati quali unità tecniche indipendenti portabagagli destinati al trasporto anche di motoveicoli, applicabili come sporgenze esterne agli autocaravan (e non solo). Chiunque abbia opinioni opposte e desidera far valere le proprie ragioni voglia per cortesia utilizzare gli strumenti che la legge mette a disposizione nelle sedi opportune. Un saluto a tutti GOLDSCHMITT ITALIA Mauro Bilato" id="blue">
ecoric
ecoric
-
Inserito il 08/02/2011 alle: 11:14:42
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 07/02/2011  22:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra) «Se da noi si scherzasse come fate voi romani, finirebbe sempre a coltellate»>
> Sergio, io non credo che devil sia permaloso, ma ho come l'impressione che sia entrato in una spirale senza ritorno per difendere alcuni concetti che all'inizio aveva esposto sul forum come inoppugnabili, ma che poi forse non sono più sembrati tali neppure a lui. Ne va della sua fama di maggiore esperto del forum delle normative e confesso che in parte posso capirlo. L'intervento di goldschmitt ripete cose già dette, per qualcuno ovvie, sbagliate per altri, quindi per i motivi che ho citato prima la discussione non cesserà. Semmai l'esortazione del costruttore a usare "i metodi che la legge mette a disposizione" potrebbe indurre la moderazione a riconsiderare l'applicazione dell'articolo 7 e chiudere definitivamente una polemica del tutto pretestuosa e ormai stucchevole.

Modificato da ecoric il 08/02/2011 alle 11:21:46
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 09/02/2011 alle: 21:11:29
quote:

Originally posted by ecoric

Originally posted by ecoric

... diventa solo un ping pong demenzialeid="red"> sull'interpretazione della parola bagaglio.

Originally posted by TheDevil

Originally posted by SergioRM

Il risultato è stato, a quanto pare, che TheDevil si sia (giustamente) risentito. Purtroppo sembra che ciò abbia avuto come conseguenza anche un suo sarcasmo verso altri utenti che non c'entrano nulla, come ecoric.

Originally posted by ecoric

ma cosa l'avrà incattivito così?

Originally posted by ecoric

... io non credo che devil sia permaloso, ma ho come l'impressione che sia entrato in una spirale senza ritorno per difendere alcuni concetti che all'inizio aveva esposto sul forum come inoppugnabili, ma che poi forse non sono più sembrati tali neppure a lui. Ne va della sua fama di maggiore esperto del forum delle normative e confesso che in parte posso capirlo. ... chiudere definitivamente una polemica del tutto pretestuosa e ormai stucchevoleid="red">.>
> Ti ringrazio per la tua difesa "d'ufficio" e mi permetto precisarti che avevo preparato il messaggio con la notizia sul protocollo sanzionatorio in occasione del tuo primo msg citato e che l'avevo accantonato non essendo essenziale allo sviluppo della discussione. Ma ho ripreso ed inserito detto messaggio, quando ho letto la tua valutazione della discussione come «ping pong demenziale». Puo' darsi che, dopo quattro anni di apprezzamenti (graditi e gratificanti) per il mio contributo al forum, io sia passato improvvisamente a proporre qualche discussione «pretestuosa e stucchevole». Puo' anche darsi che io «sia entrato in una spirale senza ritorno» su questo specifico argomento, e non manchero' di dare dèbita informazione nel forum quando saro' arrivato alla fine della spirale. Mi e' gia' occorso di prendere qualche "cantonata" in passato; se del caso, non avro' alcun problema ad ammettere un altro errore. Colgo l'occasione per ribadire che, a parte il desiderio di poter disporre di un po' di documentazione (ad esempio la scheda di omologazione per qualche modello di "portamoto" tra quelli piu' attrezzati), i miei dubbi non riguardano sostanzialmente ne' l'omologazione ne' la commercializzazione di questi particolari portabagagli, ma soltanto le successive fasi di montaggio ed utilizzo che ricadono sotto la responsabilita' dell'intestatario/conducente del veicolo per quanto riguarda l'osservanza del CdS. E ti faccio un esempio banale (sempre nei lìmiti della mia conoscenza della materia). Nessuno mi puo' vietare di acquistare liberamente due lampade allo iodio in un qualunque magazzino di autoaccessori. Pero', se poi monto dette lampade in un normale faro (per il quale sia previsto l'abbinamento con una lampada ad incandescenza), commetto un'infrazione alle disposizioni del CdS, che mi puo' essere contestata addirittura a faro spento. Quindi, sulle infrazioni al CdS che pòssono eventualmente derivare dal montaggio/utilizzo di un portabagagli montato posteriormente a sbalzo degli autocaravan, avrei voluto discutere tra camperisti nell'àmbito di questo forum. Ma, a questo punto, preferisco andare a scambiare le mie opinioni direttamente in un altro forum, frequentato precipuamente da addetti-ai-lavori, cui - come noto - compete la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni (cfr. punto 5

qui

), visto che per te si tratta di «una polemica del tutto pretestuosa e ormai stucchevole» (oltre che «ping pong demenziale») e che per SergioRM «sembrerebbe opportuna in generale una maggiore cautela». A parte alcune residue puntualizzazioni in questa discussione.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 10/02/2011 alle: 16:50:11
quote:

Originally posted by TheDevil

E' del tutto evidente che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi bagaglio.

Dal comunicato della Spett. Goldschmitt Italia

In merito all’appunto sollevato da alcuni riguardo al fatto che la moto non è un bagaglio, ci limitiamo a far presente che nei documenti originali di omologazione, (visionati anche dal Ministero dei Trasporti Italiano) vi è chiaramente riportato che tale dispositivo può portare il motociclo se si utilizzano gli appositi optionals previsti in fase di omologazione per poter trasportare tale tipologia di caricoid="red">, nel rispetto dei limiti di peso del dispositivo stesso.id="blue">>
> L'opportuna precisazione della Goldschmitt Italia conferma la mia affermazione citata. Nella lingua italiana (senza bisogno di alcun atto normativo), un veicolo non e' un bagaglio. Un motociclo puo' essere trasportato sul particolare portabagagli che e' oggetto della presente discussione soltanto perche' il produttore ha sottoposto «appositi optionals»id="blue"> alla procedura di omologazione di detta entita' tecnica, non perche' il motociclo possa considerarsi un bagaglio.
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TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 10/02/2011 alle: 17:55:25
quote:

Originally posted by SergioRM

Forse anche per questo insiste con argomenti che sembrano un po' straniid="purple">. Ad esempio, io sono abituatoid="red"> a chiamare "bagagliaio" o "portabagagli" anche il vano posteriore di un'autovettura - vista la netta prevalenza di auto a motore e trazione anteriori. Anche le direttive europee chiamano "portabagagli" quel vano. Se si guarda in quel forum di "addetti ai lavori", più volte citato da TheDevil, nel topic

http://www.comuni.it/servizi/fo...

si legge: Starsky: «Cari colleghi cosa applicare al conducente di un veicolo (imm. trasp. persone) che trasporta nel vano posteriore un ciclomotore?» TheDevil: «Per quanto a mia conoscenza (privato cittadino), soltanto le disposizioni dell'art. 164 CdS [Sistemazione del carico sui veicoli], come da circolare n. 300/A/21415/105/27 emanata dal Ministero dell'Interno il 3 febbraio 2000». ippocampo2009: «Concordo» (riporta poi il testo della circolare). Qui invece TheDevil ha affermato: «E' del tutto evidente che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi bagaglio». Sono convinto che, se la discussione si fosse svolta in un'atmosfera di maggiore serenità, tali "stranezze"id="purple"> non si sarebbero viste ...>
> Sul tuo impulsivo modo di giudicare «strani» gli argomenti proposti dai tuoi interlocutori, ti rinvio a

questo mio intervento

, sul quale non hai ritenuto di replicare. Secondo la mia educazione io mi lìmito sempre a "giudicare" (in casa) le mie opinioni ed evidenziarne le differenze, se del caso, rispetto a quelle espresse dai miei interlocutori sulle quali e' molto difficile che tu possa trovare miei giudizi di «strano», «falso», etc., abituali nei tuoi interventi. Quando trovo un'apparente contraddizione nelle affermazioni dei miei interlocutori, mi lìmito a citarle ed aggiungere un semplice punto interrogativo. Tu invece non ti pèriti di emanare il tuo istantaneo giudizio di "stranezza" soltanto perche' l'opinione altrui non corrisponde alle tue abitudini e, come in questo caso, ìmputi addirittura la "stranezza" alla mia «mancanza di serenita'». Cio' premesso (ed a parte rispondo al tuo OT), il ciclomotore e' una "cosa" il cui trasporto e' consentito su un'autovettura ai sensi della circolare citata nell'altro forum, in qualunque zona del veicolo il conducente voglia collocarlo nel semplice rispetto dell'art. 164 CdS. Se vuole, il conducente di un'autovettura puo' trasportare il ciclomotore/motociclo/etc. anche dentro l'abitacolo, se materialmente c'entra e smontando sedili posteriori e financo il sedile anteriore del passeggero, sempre nel rispetto delle disposizioni del citato art. 164. In un complesso veicolare costituito da un'autovettura e da un carrello-appendice, il ciclomotore/motociclo puo' essere trasportato sull'autovettura mentre NON puo' essere trasportato sul carrello-appendice, perche' quest'ultimo e' riservato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Non c'e' quindi alcuna contraddizione tra la mia affermazione, nell'altro forum, sulla possibilita' di trasporto della "cosa", costituita da un ciclomotore, su un'autovettura e l'affermazione che un veicolo a motore a due ruote non possa considerarsi un "bagaglio".
ecoric
ecoric
-
Inserito il 10/02/2011 alle: 18:54:09
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 10/02/2011  16:50:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra) preferisco andare a scambiare le mie opinioni direttamente in un altro forum, frequentato precipuamente da addetti-ai-lavori>
> Penso sia più opportuno. Mi sembra che le problematiche di cui ci informi siano promosse testardamente proprio da te e solo da te.
ecoric
ecoric
-
Inserito il 10/02/2011 alle: 18:58:28
E adesso chi glie lo dice a lui che questo aggeggio va omologato come PORTA-CANE ! [url] https://forum.camperonline.it/#=127719

Modificato da ecoric il 10/02/2011 alle 18:59:36
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 10/02/2011 alle: 23:36:47
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 10/02/2011 17:55:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Noto, con dispiacere, che il mio auspicio di una maggiore serenità rimane in attesa di tempi migliori. Nel merito, ho solo detto che mi pare strano che un veicolo M1 possa trasportare un ciclomotore "in" un portabagagli, ma non "su" un portabagagli. Tutto qui. Non ti chiedo di concordare con me. Ti chiedo solo di non considerare poi così... strano che appaiano strani presunti devastanti effetti del semplice cambiamento di una preposizione.
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 12/02/2011 alle: 22:11:38
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 10/02/2011  17:55:25 ....il ciclomotore e' una "cosa"....[1]id="red"> ... ...In un complesso veicolare costituito da un'autovettura e da un carrello-appendice, il ciclomotore/motociclo puo' essere trasportato sull'autovettura mentre NON puo' essere trasportato sul carrello-appendice, perche' quest'ultimo e' riservato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.[2]id="red"> >
> [1]id="red"> ...che al pari di un velocipede o di una slitta, acquisisce la nozione di veicolo ex art. 46 C.d.S.. [2]id="red"> il fatto che alcune "cose" acquisiscano la nozione di veicolo non significa che perdano la caratteristica di essere "cose" e quindi in un carrello-appendice è consentito il trasporto di "cose" simili a bagagli o attrezzi, quali ad esempio: - i veicoli per uso di bambini o di invalidi; - la carrozzina per neonati, culle; - carriole; - slitte; - velocipedi; - ciclomotori; - motocicli.
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 14/02/2011 alle: 10:50:59
Carrelli e rimorchiid="blue"> Carrelli e rimorchi costituiscono alternative ai portamoto che possono risultare interessanti per alcuni camperisti. Vorrei quindi spendere due parole sull'argomento. Il Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) menziona i «carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili» (art. 56 comma 4). C'è chi ritiene, non solo in questo forum, che la definizione escluda la possibilità di trasportare moto, anche se la già citata Circolare n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, del 27 novembre 1998 (quella che escludeva i portamoto non previsti fin dall'origine, in questo poi integrata dalla Circolare del 2008), riguardo al «trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti» diceva che «devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa». I rimorchi T.A.T.S. sono destinati al trasporto di «di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre» (art. 56 comma 2). Ci sono tuttavia altri aspetti, che mi sembra prevalgano su quello strettamente normativo (comunque si vogliano leggere «bagagli, attrezzi e simili» o «imbarcazioni, alianti od altre»). I carrelli appendice per autoveicoli possono avere una lunghezza massima di 2,5 metri «compresi gli organi di traino» (art. 205 reg. cds). Questo limite, unitamente alle loro caratteristiche costruttive, li rende poco adatti al trasporto di una moto e fa ritenere comunque preferibile un rimorchio. Mi sembra utile, al riguardo, la pagina seguente: [url] http://www.motocicliste.net/faq/carrello.asp Per una panoramica generale su carrelli e rimorchi, può essere utile anche: [url] http://www.transalp.it/law.php?id=9

Modificato da SergioRM il 14/02/2011 alle 10:53:26
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