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Portamoto, targa ripetitrice od originale?

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18
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 16/04/2008 alle: 11:46:02
buongiorno, personalmente ho un camper con portamoto edilcar regolarmente omologato, con luci di posizione e stop disattivate, ovvero si inseriscono solo quelle del portamoto, e targa ripetitrice gialla. Non voglio insegnare nulla a nessuno, nè presentarmi il paladino della situazione, ma purtroppo questa è l'unica soluzione legale fattibile. Ciao a tutti, Massimo.
21
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 17/04/2008 alle: 10:22:29
Confermo! Ciao. Giovanni
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 17/04/2008 alle: 13:33:37
quote:Originally posted by bearvan
personalmente ho un camper con portamoto edilcar regolarmente omologato, con luci di posizione e stop disattivate, ovvero si inseriscono solo quelle del portamoto, e targa ripetitrice gialla.id="red"> Non voglio insegnare nulla a nessuno, nè presentarmi il paladino della situazione, ma purtroppo questa è l'unica soluzione legale fattibile.>
> Mi permetto intervenire, per quanto a mia conoscenza e sempre disponibile a motivate correzioni. Nonostante la conferma di Nebris, le cui opinioni tecniche ho spesso condiviso, non sono affatto d'accordo sulla tua unica soluzione legale fattibile, che ritengo incoerente per i motivi in appresso dettagliati. La targa ripetitrice gialla e' prevista all'art. 100 (comma 4) del CdS: I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. La scelta di montare la targa ripetitrice significa che hai considerato il tuo portamoto come un rimorchio agganciato ad una motrice. A questo punto, per coerenza, andrebbero tenute accese le luci posteriori ed il portatarga sia della motrice sia del rimorchio ai sensi dell'art. 153/1 CdS. In realta' la struttura-portamoto fissata solidarmente sulla parte posteriore di un veicolo non e' un rimorchio ma, a seguito dell'annotazione della "nuova" lunghezza sulla carta di circolazione, costituisce un prolungamento del veicolo stesso. In tali condizioni, la parte posteriore del portamoto rappresenta la parte posteriore (la "nuova sagoma") dello stesso veicolo, per cui: - le luci posteriori originali del veicolo (ed il relativo portatarga) vanno tenute disattivate; - le luci posteriori del portamoto (ed il relativo portatarga) rappresentano le luci del veicolo; - sul portatarga presente sulla "nuova" parte posteriore del veicolo (cioe' quello del portamoto) va collocata la targa originale del veicolo; - non e' richiesto il montaggio del pannello carico sporgente (ex art. 164/6 CdS), perche' non c'e' alcuna sporgenza rispetto alla sagoma omologata del veicolo.
18
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 17/04/2008 alle: 13:54:30
buongiorno The Devil, potrei essere daccordo sul fatto che sul portamoto, essendo applicato alla struttura del veicolo e non rimorchiato, possa andare la targa del veicolo stesso, ma non mi risulta da nessuna parte, e chiedo venia in anticipo per ogni mia omissione, che la targa gialla posta in abbinamento all'originale, che rimane al suo posto, non sia applicabile; dissento, nel caso del pannello di carico sporgente, la moto o le bici portate e appoggiate sul portamoto sono carico sporgente a tutti gli effetti, e come tali abbisognevoli del pannello riflettente... l'unico momento in cui non devo mettere il pannello è quando applico il portamoto da solo, ma anche qui potrei avere dei dubbi, in quanto la sagoma del veicolo ne viene modificata, e l'omologazione del portamoto non ne fa un tutt'uno con il veicolo stesso. L'espressione "targa ripetitrice" che viene inserita nell'art. 100 riguarda una targa rilasciata dalla motorizzazione e "ripetitrice" dell'originale, nella mia indicazione intendevo la targa construita personalmente con sfondo bianco e numeri neri adesivi. A disposizione. Saluti, massimo.
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bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 17/04/2008 alle: 13:57:17
buongiorno ancora, scusa il nuovo inserimento, ma devo precisare che ho errato inserendo nella prima risposta "targa ripetritrice gialla" in quanto come ben spiegato nella seconda risposta ho materialmente costruito io la targa su sfondo bianco. Il portamoto non ha una lunghezza fissa ma è posizionabile in due lunghezze diverse ed è amovibile, quindi necessita di cartello segnalatore di carico sporgente. Salutoni, Massimo.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 17/04/2008 alle: 20:20:21
quote:Originally posted by bearvan
personalmente ho un camper con portamoto edilcar regolarmente omologato [1]id="red">, con luci di posizione e stop disattivate, ovvero si inseriscono solo quelle del portamoto, e targa ripetitrice gialla. Non voglio insegnare nulla a nessuno, nè presentarmi il paladino della situazione, ma purtroppo questa è l'unica soluzione legale fattibile [2]id="red">.>
>
quote:Originally posted by bearvan
potrei essere daccordo sul fatto che sul portamoto, essendo applicato alla struttura del veicolo e non rimorchiato, possa andare la targa del veicolo stesso, ma non mi risulta da nessuna parte [3]id="red">, e chiedo venia in anticipo per ogni mia omissione, che la targa gialla posta in abbinamento all'originale, che rimane al suo posto, non sia applicabile [4]id="red">; dissento, nel caso del pannello di carico sporgente, la moto o le bici portate e appoggiate sul portamoto sono carico sporgente a tutti gli effetti, e come tali abbisognevoli del pannello riflettente... l'unico momento in cui non devo mettere il pannello è quando applico il portamoto da solo, ma anche qui potrei avere dei dubbi, in quanto la sagoma del veicolo ne viene modificata, e l'omologazione del portamoto non ne fa un tutt'uno con il veicolo stesso. [1]id="red"> L'espressione "targa ripetitrice" che viene inserita nell'art. 100 riguarda una targa rilasciata dalla motorizzazione e "ripetitrice" dell'originale, nella mia indicazione intendevo la targa construita personalmente con sfondo bianco e numeri neri adesivi [2]id="red">.>
>
quote:Originally posted by bearvan
..... ma devo precisare che ho errato inserendo nella prima risposta "targa ripetritrice gialla" in quanto come ben spiegato nella seconda risposta ho materialmente costruito io la targa su sfondo bianco [2]id="red">. Il portamoto non ha una lunghezza fissa ma è posizionabile in due lunghezze diverse ed è amovibile, quindi necessita di cartello segnalatore di carico sporgente [1]id="red">.>
> [1]id="red"> Il fatto che il portamoto sia stato omologato dal costruttore e' soltanto il requisito per la sua regolare immissione sul mercato comunitario. Per quanto a mia conoscenza, il montaggio di un portamoto "after-market" su un veicolo predisposto necessita del benestare del relativo costruttore (od allestitore finale nel caso di autocaravan). Una volta che il portamoto e' montato secondo le relative istruzioni, il veicolo cosi' attrezzato va sottoposto a visita e prova presso il competente UPM a norma dell'art. 78 CdS (qui https://www.camperonline.it/for... trovi le pertinenti disposizioni). La carta di circolazione viene aggiornata con la dicitura Lunghezza massima con portamoto = mm ..... Comincio ad avere il dubbio che tu abbia adempiuto questi obblighi e ti sia "cullato" sulla semplice omologazione del portamoto isolatamente considerato. Tutto cio' che e' contenuto nella "nuova" sagoma del veicolo, dove la parte posteriore e' costituita dalla parte posteriore del portamoto (entro la lunghezza massima annotata sulla CdC), non costituisce "carico sporgente" e non necessita del relativo pannello. Ovviamente se il portamoto e' stato sottoposto alla visita e prova anzidetta. In caso contrario, e' tutto cosi' irregolare che omettere il pannello "carico sporgente" e' il minore dei mali. [2]id="red"> Prima scrivi purtroppo questa è l'unica soluzione legale fattibile e poi candidamente affermi che ti sei costruito la targa per il tuo veicolo. Contento tu. In calce ti elenco un po' di sanzioni, poi fai come ti pare meglio. [3]id="red"> Prova a rileggere l'articolo 258 del Regolamento al CdS. [4]id="red"> Sanzioni: - ex art. 78: da euro 370 a euro 1.485; - ex art.100: da euro 1.754 ad euro 7.018 (se targa contraffatta); - ex art.100: codice penale (se targa falsificata, manomessa, alterata); - ex art.100: sanzioni accessorie, quali "fermo amministrativo" e "confisca amministrativa" del veicolo.
21
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 17/04/2008 alle: 21:10:21
Non sono preparato come The Devil,e non vorrei commettere errori,la mia affermazione nasce dal fatto che un conoscente ha installato il portabici della Thule,completo di fanaleria (quello che si monta sul gancio di traino)sulla sua auto e gli è stato indicato(agenzia pratiche auto) di mettere la targa gialla,pensavo che un portamoto fosse assimilabile a questo tipo di portabiciclette. Ciao. Giovanni
22
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 18/04/2008 alle: 07:34:16
Sto seguendo con interesse l'argomento, ma sono stato assalito da qualche dubbio. Da questo sito

http://www.goldschmittitalia.it...

apprendo che loro hanno omologato in maniera particolare, i loro portamoto. Ho telefonato e mi dicono che possono essere installati ( a seguito della loro particolare omologazione) sui mezzi che tecnicamente ne possono sopportare il carico e che non bisogna omologare niente sul libretto. la ditta è molto seria, ma gradirei qualche lume da chi ne sa di più. Grazie.
21
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 18/04/2008 alle: 09:11:47
Posso solo dirti che sono stati espressi molti dubbi su quanto dice quella Ditta! Purtroppo noi dobbiamo riferirci a quello che dice la Motorizzazione. Ciao. Giovanni
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 19/04/2008 alle: 15:55:55
quote:Originally posted by nebris
..... la mia affermazione nasce dal fatto che un conoscente ha installato il portabici della Thule,completo di fanaleria (quello che si monta sul gancio di trainoid="red">) sulla sua auto e gli è stato indicato (agenzia pratiche auto) di mettere la targa gialla, .....>
> Infatti, nonostante sia privo di ruote, quel portabici e' considerato un "carrello-appendice" in base alla modalita' di attaccoid="red"> al veicolo e quindi: - luci accese contemporaneamente su motrice e portabici; - targa originale sulla motrice; - targa ripetitrice gialla sul portabici.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 19/04/2008 alle: 16:16:16
quote:Originally posted by Angelo
Sto seguendo con interesse l'argomento, ma sono stato assalito da qualche dubbio.>
> Guarda qui , nel riquadro con fondo grigio, le modalita' di aggiornamento della Carta di Circolazione, sostanzialmente conformi alle indicazioni delle circolari ministeriali richiamate nel presente 'topic'.
18
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 21/04/2008 alle: 09:54:24
Buongiorno Thedevil, non mi sono cullato assolutamente, infatti il portamoto che è stato montato è regolarmente omologato ed è stato sottoposto a revisione da parte della Motorizzazione, con annessa iscrizione sulla Carta di Circolazione. Sulla Carta di Circolazione non è indicata la lunghezza nuova del veicolo con il portamoto in quanto essendo amovibile lo posso togliere o mettere come voglio apponendo il cartello di carico sporgente. La targa l'ho fatta io personalmente perchè essendo impossibile avere dalla Motorizzazione una targa ripetitrice, ho chiesto a 3 autoscuole e mi hanno dato tutte la stessa risposta, l'unica soluzione era quella dei numeri adesivi. Ora spero di essere stato chiaro, comunque recettivo di nuove proposte. Ciao, Massimo.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 21/04/2008 alle: 14:14:13
quote:Originally posted by bearvan
non mi sono cullato assolutamente, infatti il portamoto che è stato montato è regolarmente omologato ed è stato sottoposto a revisione da parte della Motorizzazione, con annessa iscrizione sulla Carta di Circolazione. Sulla Carta di Circolazione non è indicata la lunghezza nuova del veicolo con il portamoto [1]id="red"> in quanto essendo amovibile lo posso togliere o mettere come voglio apponendo il cartello di carico sporgente [2]id="red">. La targa l'ho fatta io personalmente perchè essendo impossibile avere dalla Motorizzazione una targa ripetitrice [3]id="red">, ho chiesto a 3 autoscuole e mi hanno dato tutte la stessa risposta, l'unica soluzione era quella dei numeri adesivi [4]id="red">. Ora spero di essere stato chiaro, comunque recettivo di nuove proposte [5]id="red">.>
> Ti sei presentato nel forum quale portatore dell'unica soluzione legale fattibile. Mi sono permesso intervenire in tutela di tutti gli altri lettori del forum interessati all'argomento e, sicuramente, non per far prevalere le mie idee sulle tue. Ci mancherebbe. Ogni lettore e' libero di maturare il proprio convincimento sulla scorta delle informazioni esposte in questo 'topic' e di comportarsi in conformita'. [1]id="red"> E' chiaro che quell'UPM non conosce le vigenti disposizioni ministeriali al riguardo. [2]id="red"> Il montaggio del pannello "carico sporgente" e' conseguenza dell'errore di cui al punto 1. Fino a quando il portamoto sara' considerato "carico sporgente", le luci posteriori del veicolo debbono restare quelle originali e non possono essere disattivate. [3]id="red"> L'UPM non ti puo' rilasciare una targa ripetitrice dal momento che non c'e' un rimorchio da identificare. [4]id="red"> La costruzione in proprio della targa di immatricolazione e' fatto gravemente illegale e fa rischiare, in determinate fattispecie, il Codice Penale. [5]id="red"> Mi permetto darti le seguenti indicazioni: 1) Ottenere, da parte dell'allestitore dell'autocaravan, il benestare al montaggio dello specifico portamoto; 2) Chiedere all'UPM il motivo per il quale non si siano attenuti alla circolare ministeriale prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 ed ottenere il pertinente aggiornamento della carta di circolazione; 3a) Tenere accese soltanto le luci posteriori originali del veicolo, fino a quando la relativa carta di circolazione non sara' debitamente annotata e curare il rispetto di tutte le disposizioni dell'art. 164 CdS (compreso il pannello di "carico sporgente"); 3b) Tenere accese soltanto le luci posteriori del portamoto dal momento in cui la carta di circolazione sara' stata debitamente annotata con la Lunghezza massima con portamoto = mm ..... senza piu' bisogno del pannello di "carico sporgente"; 4) Montare l'unica targa posteriore di immatricolazione del veicolo sul portatarga originale nel caso 3a e sul portamoto nel caso 3b. Poi, ti ripeto, fai come vuoi. ------------------------------ p.s. con annessa iscrizione sulla Carta di Circolazione. Puoi trascriverla qui nel forum?
18
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 22/04/2008 alle: 09:04:50
buongiorno ritorno in argomento precisando alcuni punti: il portamoto è debitamente omologato dalla fabbrica, una volta montato sul camper è stato sottoposto a regolare revisione dalla motorizzazione che lo ha trascritto sulla carta di circolazione; Non ci sono misure limite di ingombro sulla carte di circolazione stessa; il portamoto è considerato "appendice" quindi ai sensi dell'art. 100/4^ comma deve avere una targa ripetitrice ma non di quelle a sfondo giallo ma a sfondo bianco in quanto la targa a sfondo giallo è solo per i rimorchi di cui ai commi 1 e 2; le dimensioni e la fattura della targa rientrano nelle norme e quindi non sono sanzionabile ai sensi di nessuno dei commi dell'art.100, in quanto conforme all'art. 260 del regolamento in relazione all'art. 100 del C.d.S.; L'art. 258 del regolamento indica dove mettere la targa e le sue dimensioni; il portamoto ha il suo alloggiamento con l'illuminazione prescritta e lì ho messo la targa che ha le dimensioni e la fattura regolamentari; Sono in regola con l'Art. 164 in quanto il pannello che monto nel trasportare le bici o la moto è quello regolamentare da 50X50 cm, a strisce bianche e rosse riflettenti, in metallo, come recita l'erticolo stesso. Ora spero di essere stato chiaro, non ho paura di alcun controllo e so per certo di essere in regola, ma, lo ripeto, sono sempre disposto ad imparare cose nuove, ma vere. Ciao, Massimo.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 22/04/2008 alle: 17:00:00
quote:Originally posted by bearvan
ritorno in argomento precisando alcuni punti: .....>
> Mi rendo conto, dopo il tuo ultimo intervento, che conosci il CdS ad un livello piu' approfondito del mio. Non c'e' quindi motivo che prosegua nei miei interventi qui. D'altra parte sul "portamoto" ho espresso tutte le opinioni che sono stato in grado di esprimere in base al mio livello di conoscenza della materia. Spero che i lettori interessati all'argomento àbbiano acquisito un quadro sufficientemente chiaro dalla discussione sin qui sviluppata.
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