CamperOnLine
  • Camper
    • Camper usati
    • Camper nuovi
    • Produttori
    • Listino
    • Cataloghi
    • Concessionari e rete vendita
    • Noleggio
    • Van
    • Caravan
    • Fiere
    • Rimessaggi
    • Le prove di CamperOnLine
    • Provati da voi
    • Primo acquisto
    • Area professionisti
  • Accessori
    • Accessori e Prodotti
    • Camping Sport Magenta accessori
    • Produttori
    • Antenne TV
    • Ammortizzatori
    • GPS
    • Pneumatici
    • Rimorchi
    • Provati da Voi
    • Fai da te
  • Viaggi
    • Diari di viaggi in camper
    • Eventi
    • Foto
    • Check list
    • Traghetti
    • Trasporti
  • Sosta
    • Cerca Strutture
    • Sosta
    • Aree sosta camper
    • Campeggi
    • Agriturismi con sosta camper
    • App Camperonline App
    • 10 Consigli utili per la sosta
    • Area strutture
  • Forum
    • Tutti i Forum
    • Sosta
    • Gruppi
    • Compagni
    • Italia
    • Estero
    • Marchi
    • Meccanica
    • Cellula
    • Accessori
    • Eventi
    • Leggi
    • Comportamenti
    • Disabili
    • In camper per
    • Altro Camper
    • Altro
    • Extra
    • FAQ
    • Regolamento
    • Attivi
    • Preferiti
    • Cerca
  • Community
    • COL
    • CamperOnFest
    • Convenzioni Convenzioni
    • Amici
    • Furti
    • Informativa Privacy
    • Lavoro
  • COL
    • News
    • Newsletter
    • Pubblicità
    • Contatto
    • Ora
    • RSS RSS
    • Video
    • Facebook
    • Instagram
  • Magazine
  • Italiano
    • Bienvenue
    • Welcome
    • Willkommen
  • Accedi
CamperOnLine
Camping Sport Magenta
  1. Forum
  2. Informarsi
  3. Normative
Galleria

portamoto!

Nuovo
Cerca
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
1 20 19
16
firbue
firbue
06/06/2009 10
Inserito il 07/06/2009 alle: 15:30:02
salve c'è qualcuno che può aiutarmi a capire meglio quali sono i limiti per installare un portamoto? grazie
19
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 07/06/2009 alle: 15:53:26
Spiegati meglio Davide
16
firbue
firbue
06/06/2009 10
Inserito il 07/06/2009 alle: 16:42:27
abbiamo un camper fiji della florence camper su renault master 2800. sembra che ci siano difficoltà relative al peso che il camper dovrebbe sopportare, essendo il portamoto esterno al veicolo. alcuni ci dicono che non esiste problema altri che è impossibile installarlo, vorremmo conoscere più dettagli possibile, grazie
18
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 07/06/2009 alle: 18:13:07
Un vero porta moto potrai installarlo solo grazie al nullaosta della casa costruttirce ovvero Florence Camper.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 07/06/2009 alle: 18:33:33
E' un'informazione che ti puo' fornire l'allestitore dell'autocaravan, dal quale farti rilasciare un'apposita dichiarazione da allegare alla domanda di aggiornamento della Carta di Circolazione. Di sèguito le disposizioni ministeriali in materia (nel tuo caso, particolare attenzione alla parte finale della seconda circolare e tutta la terza circolare). MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.I.C. IV Direzione Centrale - Div. 43 Prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103 Roma, 27 novembre 1998 OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrate gia' da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE, si e' ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale. Considerata, sia la vastita' del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, e' necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame. Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entita' tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Le strutture portabici, ancorche' non omologabili sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portabici, e' da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilita' del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilita' dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste piu' l'obbligo per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilita' dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non e' piu' consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. E' abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che e' di immediata applicazione. IL DIRETTORE CENTRALE dott. ing. Tullio D'Ulisse ----- MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.I.C. IV Direzione Centrale - Div. 43 Prot. n. 1906/4120 - D.C. IV n. B041 Roma, 6 maggio 1999 OGGETTO: Strutture portabici, portasci e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Chiarimenti e precisazioni. A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare 27 novembre 1998, n. B103/MOT D.C. IV, si forniscono le seguenti precisazioni. L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portasci che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sull'autovettura e sull'autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del codice della strada, in quanto non e' necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan. La formulazione del penultimo capoverso della circolare n. B103/MOT del 1998 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare. E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture in questione non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovra' essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan. ----- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 01/M368 Roma, 2 gennaio 2003 OGGETTO: Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni. Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione di strutture portamoto su autocaravan gia' in circolazione. In merito, fermo restando quanto gia' stabilito con la circolare n. 1906/4120 - MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue. L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine. La visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, e' finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione e' a totale carico dell'utente del veicolo. Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: "Lunghezza massima con portamoto = mm ..." IL CAPO DIPARTIMENTO dott. ing. Amedeo Fumero ----- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 2 Prot. n. 69402/08/03 Roma, 2 settembre 2008 OGGETTO: Strutture portabagagli. Come è noto, con le circolari n. 2522/4332-D.C.IV n. B103 del 27.11.1998, n. 1906/4120-B41 del 6.5.1999 e n. 01/M368 del 2.1.2003 sono state indicate, per gli autocaravan gia' in circolazione, le condizioni di ammissibilita' e le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture portamoto. Nel confermare i contenuti delle richiamate disposizioni, con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto". Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilita' di omologare i portabagagli quale entita' tecniche indipendenti. I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, proceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio. L'installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformita' a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo. Tutto cio' premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente. Si pregano le Direzione Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinati. IL DIRETTORE GENERALE dott. arch. Maurizio Vitelliid="size1">
Cornovaglia in Camper - II episodio
Cornovaglia in Camper - II episodio
Belgio e Paesi Bassi in camper
Belgio e Paesi Bassi in camper
Natale in Alsazia
Natale in Alsazia
Cornovaglia in Camper
Cornovaglia in Camper
Reno e Mosella in camper, estate 2025
Reno e Mosella in camper, estate 2025
Previous Next
16
firbue
firbue
06/06/2009 10
Inserito il 07/06/2009 alle: 18:59:54
ok grazie , in seguito farò sapere com'è andata! grazie ancora
19
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 07/06/2009 alle: 23:22:33
Secondo me ti devi rivolgere a ditte tipo questa [url] http://www.goldschmittitalia.it/portamoto.htm Ormai la trascrizione sul libretto è cosa superata Davide
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 08/06/2009 alle: 16:00:02
quote:Originally posted by Dierrre
Ormai la trascrizione sul libretto è cosa superata.>
> Ritengo che l'ultima circolare ministeriale in materia debba essere letta con maggiore attenzione da parte dei camperisti interessati al "portamoto". Stralcio il seguente passaggio: ... con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto"id="blue">. In altri termini, in Germania, una ditta ha ottenuto l'omologazione di strutture portabagagli ai sensi della citata Direttiva, in cui montaggio non comporta l'aggiornamento della CdC. In Italia (forse per la mancanza di un traduttore competente), la stessa struttura viene: - definita portacarichi nella "scheda tecnica" predisposta per la verifica di installazione; - pubblicizzata e commercializzata come portamoto. Per qualunque Stato UE, a seguito dell'omologazione rilasciata, si tratta di una struttura portabagagli la cui commercializzazione/vendita e' assolutamente libera purche' sia corredata delle istruzioni di montaggio. Se poi il rappresentante in Italia e/o il fornitore finale presenta questa struttura come portamoto agli occhi del camperista interessato, e' un aspetto del rapporto venditore/acquirente che non riguarda lo Stato UE dove e' posto in vendita. Ufficialmente una struttura del genere esce dal negozio come "portabagagli"; se poi il camperista, disorientato dalla pubblicita', la utilizza come "portamoto" ... e' un problema suo, perche' non ha compreso quale sia la destinazione ufficiale di utilizzo della struttura. Dal momento che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato (CdS art.1), le FdO provvedono ad accertare che ogni veicolo in circolazione (e, quindi, anche in sosta) sia conforme alle caratteristiche costruttive secondo le quali e' stato immatricolato (e, di conseguenza, ammesso a circolare). Nel momento in cui viene accertato che una struttura omologata come "portabagagli" viene utilizzata per il trasporto di un motoveicolo, la struttura assume le caratteristiche di "portamoto", cioe' di una sporgenza strutturale del veicolo su cui e' installata e per la quale si applicano le disposizioni degli artt. 78 CdS e 236 Reg. Se poi, con il relativo montaggio, si e' modificato l'impianto elettrico del veicolo e/o l'ubicazione della targa si aggiungono anche le sanzioni derivanti dalla violazione di altri articoli del Codice. Ritengo che qualche Associazione di settore, solitamente sollecita a tutelare gli interessi delle famiglie in autocaravan, possa approfondire - nelle competenti sedi istituzionali di Garanzia - il passaggio concettuale dall'iniziale portabagagli omologato al finale portamoto commercializzato, che puo' essere foriero di "grossi dispiaceri" [1] per il camperista che si lìmita a consultare la pubblicita'. ------------------------------ [1] non pare inopportuno ricordare che, per le violazioni dell'art. 78 CdS, e' previsto il ritiro della carta di circolazione, quale sanzione accessoria a quelle pecuniarie, assommabili caso per caso.
21
sport15
sport15
rating

22/01/2004 13002
Inserito il 08/06/2009 alle: 16:52:03
..se non ci fosse,bisognerebbe inventarlo.... The Devil,ovviamente!! Grazie Gianluca
ecoric
ecoric
-
Inserito il 08/06/2009 alle: 17:13:53
Posto questo per l'ennesima volta (l'ultima spero) altrimenti la goldschmitt mi deve una percentuale. Non è la pubblicità ma il documento di omologazione del portamoto, rilasciato in seguito a parere del Ministero dei Trasporti. E' l'unico modo per consentire il montaggio del portamoto sui mezzi non omologati all'origine. E' un bel colpo alla burocrazia, chissà perchè su questo sito arriva sempre qualcuno a dire che non si può fare. Chissà, magari ne sanno più del Ministro dei Trasporti. ciao

Modificato da ecoric il 08/06/2009 alle 17:21:46
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 08/06/2009 alle: 22:59:59
quote:Originally posted by ecorick
Non è la pubblicità ma il documento di omologazione del portamoto, [1]id="red"> rilasciato in seguito a parere del Ministero dei Trasporti. [2]id="red"> E' l'unico modo per consentire il montaggio del portamoto sui mezzi non omologati all'origine. [3]id="red"> E' un bel colpo alla burocrazia, chissà perchè su questo sito arriva sempre qualcuno a dire che non si può fare. [4]id="red"> Chissà, magari ne sanno più del Ministro dei Trasporti.>
> Ti ringrazio per il tuo intervento. In effetti questo documento completa perfettamente la "scena" dove si puo' assistere alla trasformazione da un portabagagli omologato ad un portamoto commercializzato. E, come puoi ben vedere, non sono parole mie ma del Ministero. E' sorprendente osservare che questo documento, non previsto da alcuna norma comunitaria, abbia lo stesso "nome" (Carta di Circolazione) e lo stesso "fondo" dell'effettivo documento di immatricolazione di un veicolo (forse anche lo stesso formato). E tutto cio' per accompagnare un portabagagli omologato come entita' tecnica ai sensi della Direttiva 70/156/CEE (adesso 2007/46/CE). Viene utilizzato un termine dispositivo (buono per tutte le stagioni) al posto del pertinente termine e cioe' portabagagli. Viene citata la Direttiva 79/488/CEE che e' un semplice aggiornamento della Direttiva-base 74/483/CEE in materia di sporgenze esterne. Viene citato un parere ministeriale di contenuto ignoto. Ed infine e' importante rilevare l'annotazione finale: Documento valido in tutto il terid="red">ittid="red">orio della Comunità Europea. [1]id="red"> Il documento di omologazione del portabagagli e' probabilmente presso l'amministrazione del fabbricante ed e' redatto secondo il modello di cui all'Allegato IV alla Direttiva 74/483/CEE (aggiunto con la

Direttiva 79/488/CEE

). [2]id="red"> Di contenuto ignoto (mentre, a mio avviso, dovrebbe essere opportunamente pubblicizzato, al fine di consentire alle FdO di valutare l'incidenza delle disposizioni ministeriali ivi riportate con il dettato normativo di cui all'art. 78 CdS). [3]id="red"> Per la sicurezza della circolazione stradale (e la relativa tutela) ritengo che non si possa prescindere dalla decisione responsabile della casa costruttrice circa il montaggio di una struttura che modifica lo sbalzo posteriore di un veicolo. [4]id="red"> No, attenzione. Non dico affatto che non si puo' fare. Dico soltanto che si dànno alle FdO ulteriori opportunita' per applicare le sanzioni dell'art. 78 CdS e so, per pluriennale esperienza in un altro forum, che non aspettano altro. In ogni caso questo e' il forum che COL ha inteso riservare alle discussioni sulle normative. ------------------------------ p.s. @Sport15: grazie a te per le parole che hai ritenuto di indirizzarmi, ma vediamo come si evolve la discussione tra i sostenitori della "liberalizzazione burocratica" e quelli, come me, che invece preferiscono la tutela della sicurezza nella circolazione stradale.
19
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 08/06/2009 alle: 23:39:16
o posto integralmente Al punto 3 penso che sia meglio avere una struttura collaudata sull'autotelaio che non omolologata dall'allestitore che il telaio non lo modifica minimamente Ho visto portamoto omologati che in fatto di struttura non metto neanche minimamente a confronto con il mio.. Una decina di anni fa eravamo a parlare nello stesso modo dei portabici un mio amico prese un mobilvetta con portabici omologato per 2 bici Poco dopo si liberalizzò il montaggio e lui si è trovato con una scritta sul libretto che lo obbligava a quel mod con 2 bici Comunque io con anche la fatt. di montaggio del portatutto dalla ditta importatrice mi sento scuro sotto tutti i punti di vista per poter liberamente viaggiare con la moto al seguito Apparte il peso[:(][:(][:(] Davide
ecoric
ecoric
-
Inserito il 09/06/2009 alle: 10:03:40
quote:Originally posted by TheDevil vediamo come si evolve la discussione tra i sostenitori della "liberalizzazione burocratica" e quelli, come me, che invece preferiscono la tutela della sicurezza nella circolazione stradale. >
> Perchè ti vuoi porre dei limiti a tutti i costi... Vedi, la semplificazione burocratica può andare di pari passo con il miglioramento della sicurezza, cerca di essere costruttivo, il tuo sembra più un accanimento... ma perchè? Ti spiego come i requisiti di sicurezza sono anch'essi soddisfatti. Il documento di circolazione è omologato nel Regno Unito, valido se corredato delle istruzioni di montaggio, che ovviamente devono essere rispettate. Il montaggio prevede anche la verifica di un parametro, che è funzione dello sbalzo, della distribuzione del peso sugli assi, della lunghezza. Se il risultato non è compreso in una determinata forbice il montaggio non può essere eseguito. In fase di omologazione sono previsti, oltre ai kit portamoto e portabici, anche gli attacchi per il telaio di quasi tutti i veicoli. Non vedo differenze significative fra questo tipo di omologazione e quella dei "vecchi" portamoto. Altra cosa è la trascrizione sul libretto con relativo BALZELLO, che è burocrazia allo stato puro. Non entro nel merito della discussione moto=bagaglio o no, perchè non credo interessi, e non credo che serva, potremmo continuare per giorni ad annoiarci e ad annoiare con quelle circolari. Ciò che serve è capire come le istituzioni e le forze dell'ordine recepiscono direttive e circolari, non quello che NOI crediamo. A questo proposito ho letto alcuni interventi di forumisti che hanno contattato la motorizzazione, per loro è ok. Poi se incontro un c......e in divisa che non si è informato e mi vuole multare che ci posso fare? C'est la vie... Ma io penso che ormai il portamoto omologato da non annotare ormai possa considerarsi "sdoganato", pensa che quando sono andato al concessionario laika per chiedere quello originale mi hanno risposto che è un da pò che non li installano e hanno tirato fuori il catalogo della g..t x dierre: ma a te quanto danno? [8D] cia
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 09/06/2009 alle: 15:59:57
quote:Originally posted by Dierrre
Ho visto portamoto omologati che in fatto di struttura non metto neanche minimamente a confronto con il mio.>
> La differenza, a mio avviso sostanziale, e' che qualunque "evenienza negativa" strutturale, derivante e/o collegabile alla presenza di un portamoto e' responsabilita' del: - costruttore, nel caso di una struttura montata con il suo nulla-osta ed annotata nella CdC in aggiornamento delle caratteristiche tecniche del veicolo; - camperista, nel caso di una struttura omologata come portabagagli, commercializzata come portacarichi ed utilizzata come portamoto. Mi sovvengono altri tre aspetti che lascio alla valutazione dei sostenitori di questo "dispositivo", a prescindere dalle altre considerazioni da me espresse. 1) Autocaravan di categoria N1/N2 Il "dispositivo" in questione e' omologato esclusivamente per i veicoli di categoria M1, per cui non puo' essere montato sugli autocaravan che, per errore dell'UMC intervenuto, siano stati immatricolati in categoria N1 oppure N2. 3) Autocaravan in garanzia Ritengo che, per gli autocaravan ancora in garanzia, il montaggio del "dispositivo" comporti il preventivo assenso del costruttore. 3) Assicurazione RC/Auto Ritengo che un chiarimento con il proprio agente assicurativo riguardo al montaggio di questo "dispositivo" (ed al suo previsto utilizzo) "prima che se ne abbia bisogno" possa prevenire ulteriori dispiaceri. Cio' premesso, ringrazio anche te per l'interessante documentazione fotografica. Il documento e' quindi riferito ad un DISPOSITIVO PORTACARICHI OMOLOGATO. Peccato che non esista alcuna procedura comunitaria di omologazione per un dispositivo di tipo PORTACARICHI. Per quanto a mia conoscenza, le Direttive comunitarie citate nel documento in questione riguardano l'omologazione di una entita' tecnica di tipo PORTABAGAGLI (oltre che PORTASCI ed ANTENNE). Di conseguenza, per coerenza con i riferimenti normativi citati, il documento dovrebbe intestarsi:
ENTITA' TECNICA OMOLOGATA di tipo PORTABAGAGLI.
Si tratta cioe', in lingua inglese, di un LUGGAGE RACKS che e' verosimilmente il termine figurante nella "scheda di omologazione" rilasciata dalla VCA di Bristol. Mi piacerebbe proprio poter consultare una di queste "schede di omologazione" per vedere dove sono citati tutti gli accessori (set, kit, etc.) cui e' dedicato un apposito riquadro del documento. E' chiaro che, se non sono citati nell'apposita "scheda", questi accessori vanno considerati "bagaglio", cioe' oggetto trasportato e non parte strutturale del "dispositivo".

Modificato da TheDevil il 09/06/2009 alle 17:00:00
16
firbue
firbue
06/06/2009 10
Inserito il 09/06/2009 alle: 16:45:19
Vi ringrazio tutti delle considerazioni che avete fatto, noi nel frattempo abbiamo deciso di non installare adesso nessun portamoto, poi vedremo, allo stato attuale preferiamo non rischiare niente..!
Startiger
Startiger
-
Inserito il 09/06/2009 alle: 16:46:06
Mi permetto di dire anche la mia: 1) concordo appieno con The Devil, sarebbe molto utile vedere la scheda informativa dell'oggetto della discussione, questo permetterebbe di fugare molti dubbi; 2) il fatto che sia omologato secondo la direttiva sulle sporgenze esterne (74/438/CEE e successivi aggiornamenti) a mio avviso non dice più di tanto in quanto (vedendo l'immagine che appare al link postato) comprende le luci ed il porta-targa, per cui va ad interessare anche le conformità alle direttive particolari: - alloggiamento posteriore della targa di immatricolazione (70/222/CE e succ. aggiornamenti) - installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa (76/756/CE e succ. aggiornamenti) - catadiottri (76/757/CE e succ. aggiornamenti) - luci di ingombro, di posizione anteriori, di posizione posteriori, di arresto, di marcia diurna, di posizione laterali (76/758/CEE e succ. aggiornamenti) - indicatori di direzione (76/759/CEE e succ. aggiornamenti) dispositivi di illuminazione della targa posteriore ((76/760/CEE e succ. aggiornamenti) - luci antinebbia posteriori (77/538/CEE e succ. aggiornamenti) - luci di stazionamento (77/540/CEE e succ. aggiornamenti) Già solo per la verifica geometrica (corretto posizionamento rispetto alla sagoma del veicolo) dovrebbe essere necessario l'aggiormanento della carta di circolazione (v. art. 78 comma 1 che rimanda all'art. 72)! 3) A mio parere, se l'omologazione fosse fatta come "entità tecnica indipendente" (non come componente) e quindi legata a uno o più tipi di veicoli e coprisse tutte le direttive viste sopra, allora si potrebbe installare anche senza nulla osta della casa costruttrice (v. art 75 comma 3-bis e 3-ter). Questo dal punto di vista strettamente "formale". Dal punto di vista sostanziale mi sembra di capire che l'installazione dell'oggetto della discussione richida operazioni di collegamento col telaio del veicolo (foratura per passaggio bulloni o addirittura saldatura) e quindi sarebbe comunque auspicabile un Nulla Osta all'installazione del costruttore del veicolo (meglio se quello del telaio lo richiede direttamente il costruttore dell'oggetto). Inoltre viene modificato l'aspetto masse e dimensioni (direttiva 92/21/CEE), e già questo richiede il N.O. La cosa è di non poca importanza in quanto i carichi a sbalzo derivanti dal trasporto di una moto sono considerevoli, trattandosi di carichi dinamici e non statici (basti pensare alle oscillazioni del veicolo ed alle buche). Ultimo dettaglio, ma questa è veramente un'inezia, il numero di omologazione che appare nei documenti è contraddistinto dalla lettera "E" maiuscola: il marchio di omologazione CE è invece una lettera "e" minuscola seguita dal numero indicante la nazione che rilascia l'omologazione. La "E" viene utilizzata per i regolamenti ONU/ECE. Per concludere, a mio avviso la situazione NON è per niente chiara, sicuramente alcuni Uffici Provinciali hanno tutte le motivazioni per non accettare la richiesta di aggironamento, mentre altri potrebbero accettare il tutto senza battere ciglio! @The Devil: hai notizie in merito alla mia richiesta inviata per MP?

Modificato da Startiger il 09/06/2009 alle 16:47:21
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 09/06/2009 alle: 18:59:59
quote:Originally posted by Startiger
>
> Ti ringrazio per il tuo contributo. Tenevo da parte, gia' pronte, le stesse indicazioni "riassunte" in questo mio passaggio: Se poi, con il relativo montaggio, si e' modificato l'impianto elettrico del veicolo e/o l'ubicazione della targa si aggiungono anche le sanzioni derivanti dalla violazione di altri articoli del Codice. In merito al tuo punto 3 ti rammento di tenere presente l'art. 236 Reg. (comma 2, lettera g). ------------------------------ p.s. per il tuo quesito in MP mi scuso per il ritardo ma ho grossi problemi di accesso alla casella dall'inizio di giugno. Dopo un altro reclamo in Telecom, ho potuto vedere un po' di messaggi, tra cui i tuoi. In materia ho soltanto

questo riferimento

, ma neanch'io sono riuscito a chiarirmi completamente la situazione.
Startiger
Startiger
-
Inserito il 09/06/2009 alle: 19:03:34
quote:Originally posted by TheDevil In merito al tuo punto 3 ti rammento di tenere presente l'art. 236 Reg. (comma 2, lettera g). >
> Sicuramente è da tenere BEN presente, visto che la lettera g, comma 2, art 236 del regolamento si riferisce agli sbalzi.
ecoric
ecoric
-
Inserito il 10/06/2009 alle: 08:40:41
quote:Originally posted by TheDevil responsabilita' del: - costruttore, nel caso di una struttura montata con il suo nulla-osta ed annotata nella CdC in aggiornamento delle caratteristiche >
> giusto
quote:Originally posted by TheDevil responsabilita' del: - camperista, nel caso di una struttura omologata come portabagagli, commercializzata come portacarichi ed utilizzata come portamoto. >
> sbagliato, per quanto ne sai l'omologazione è valida, l'aggiornamento della carta è un'altra cosa
quote:Originally posted by TheDevil Ritengo che, per gli autocaravan ancora in garanzia, il montaggio del "dispositivo" comporti il preventivo assenso del costruttore. >
> sbagliato, è il concessionario ormai che te lo propone, che come saprai è responsabile per la garanzia
quote:Originally posted by TheDevil omologazione" rilasciata dalla VCA di Bristol[/i] >
> hai fatto bene a informarti, pensa che credevi fosse stata fatta in germania, anzi se riesci a procurarti anche la scheda di cui parliamo sennò il resto è un elenco di cose che non sappiamo, perciò inutili mi spiace che alla fine "firbue" è l'unico che resta senza moto, l'avete spaventato[:D] cmq saluti a tutta compagnia, mi sa che fra una settimana vi trovo a pagina 10 cia

Modificato da ecoric il 10/06/2009 alle 09:15:14
22
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 10/06/2009 alle: 23:09:55
O.T The Devil@ ho letto ora che hai problemi di mail, te ne ho inviata una in settimana, potresti per cortesia conttattarmi se ti è possibile? ciao e grazie. Valerio
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
Come-scegliere-il-camper
2
164k Facebook
342k Instagram
42,6k TikTok
72,6k Youtube
CamperOnLine - Copyright © 1998-2025 - P.Iva 06953990014
Informativa privacy
Loading...

Accedi

Recupera Password
Nuovo utente

Vuoi eliminare il messaggio?

Sottoscrizione

Anteprima

PREFERENZA

Il messaggio è in fase di inserimento.

loading

CamperOnLine

Buongiorno gentile utente,

da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.

Grazie della collaborazione.

Azione eseguita con successo

Azione Fallita

Condividi

Condividi questa pagina con:

O copia il link