http://digilander.libero.it/mos...
Si parla di uso della cosa comune. I posti che hai preso tu sono tuoi (di proprietà) e purché tu ci stia dentro la vedo dura a conterstartene l'uso. Non occupi infatti spazi comuni in modo tale da alterare o comprimere l'uso agli altri condomini. Ma cosa dice il regolamento di condominio? E cosa sostiene quel condomino?quote:Originally posted by paolo&cri> Si ma il regolamento parla di autocaravan o no? Se non ne parla vietando espressamente la sosta ritengo non ci siano problemi per le info che vi ho già passato. Solo che se il condomino è duro occorre che comunque lo convinciate prima di trovarvelo di fronte in qualche assemblea o peggio che si induca, senza convincersi, a farvi qualche danno. Io lo affronterei immediatamente, anzi tutto. Meglio comprare un solo posto auto e qualcosa altrove per il camper che comprare tre posti e non potervi o per una ragione (regolamento avverso) o per un'altra (timore di danni) utilizzarle come volete. Oppure, se il regolamento tace, fate come fece mio cugino con il suo confinante che non sentiva seghe ed andava a raccogliere la frutta oltre il suo confine (invadendo) la proprietà di mio cugino: tagliò radici e chioma sporgente ed alle rimostranze del contadino trovò l'occasione per menargli come atto di difesa ad una violazione di domicilio e per questo pure denunciato (il contadino). Tutte le storie sono cessate con la remissione di querela. Meglio chiarire subito!
Il Regolamento di Condominio parla dell'esistenza di questi "posti auto" di proprietà dell'impresa costruttrice sin quando non li vende o cede in comodato d'uso, senza disciplinare cosa potrebbe essere o non essere parcheggiato in essi. Non abbiamo ancora concluso completamente la transazione ma per acquistarli io devo fare un rogito e oltretutto ognuno di questi posti è dotato di propria scheda catastale. Per quanto riguarda il condomino non l'abbiamo ancora conosciuto (e direi per fortuna) ci è stato riferito delle sue intenzioni di opporsi alla sosta del camper. Avendone presi tre tutto il camper entrerà nei 3 posti utlizzandoli per il largo per cui non uscirà dai limiti, non ostruisce la visuale di nessuno. >
quote:Originally posted by paolo&cri> Il regolamento di condominio, per quanto a mia conoscenza, si applica alle parti comuni di un condominio e non concerne le proprieta' private, salvo che per tenerne conto nella definizione della tabella millesimale in base alla quale si ripartiscono le spese afferenti la gestione delle parti comuni. Mi sembra di ricordare (Legge 765/1967 ma poi anche 122/1989) che tutti gli edifici di nuova costruzione debbano prevedere spazi interni per il parcheggio dei veicoli in proporzione alla cubatura complessiva della costruzione. Ci sarebbero da approfondire i termini della licenza di costruzione e come sia stato possibile per il costruttore vendere gli appartamenti senza le relative pertinenze. Dalla Cassazione, ad esempio, 6714/1981, 7994/1991, 11731/1992, 4622/1993. In particolare, dalla sentenza 7994/1991,: Anche a norma dell'art. 26, ultimo comma della Legge n. 47/1985, che non ha modificato il regime vincolistico imposto dall'art. 18 della legge "ponte" 26 agosto 1967, n. 765 fra unita' abitativa e spazi di parcheggio condominiali, chiarendone solo l'originaria portata, deve ritenersi che i contratti di autonoma disposizione di detti parcheggi, pur ammissibili, non possono intaccare il diritto reale d'uso a favore del titolare dell'unità abitativa. E' pertanto nulla e va sostituita ope legis la clausola contrattuale con la quale il venditore dell'immobile abbia riservato a se' la proprieta' dell'area di parcheggio, salvo il diritto del venditore e correlativamente l'obbligo dell’acquirente dell'unita' abitativa di integrare il prezzo convenuto per il riequilibrio del sinallagma del contratto di compravendita.
Il Regolamento di Condominio parla dell'esistenza di questi "posti auto" di proprieta'id="red"> dell'impresa costruttrice sin quando non li vende o cede in comodato d'uso, senza disciplinare cosa potrebbe essere o non essere parcheggiato in essi.>
quote:Originally posted by paolo&cri> Due cose non tornano in ttta la storia. A) hai firmato il compromesso versando la caparra? se si e il proprietario dei TRE posti aut non mantiene fede al compromesso deve ridarti la caparra aumentata come prescritto dalla legge. Se hai firmato tale compromesso i posti auto (che devono essere ben censiti nelle mappe catastali) sono di fatto come tuoi. Affrettati a fare il rogito. B) è un condominio... lo abbiamo capito, ma tu certamente hai acquistato la casa SENZA VINCOLI si sorta. Di conseguenza il REGOLAMENTO CONDOMINIALE non può essere imposto a maggioranza ma DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA TUTTI i condomini. Qualunque divieto possa contenere vale solo per coloro che lo HANNO SOTTOSCRITTO e non per tutti gli altri. C) se i posti sono effettivamente TUOI puoi metterci dentro o sopra, senza chiaramente eccedere dallo spazio di tua proprietà (ma questo vale anche per gli altri condomini), quello che ti pare!!!! Io possiedo un garage condominale (5 roprietari) del quale possiedo un terzo dell'intera superficie (come da rogito e allegate mappe notarili). Gli altri provarono a pretendere che lo sazio andava diviso in 5 parti identiche. Provarono col regolamento che ovviamente no firmai. Ci fu molta tensione ma alla fine quando mi vidi costretto mi rivolsi al giudice e la cosa terminò li. Poi, sempre gli stessi condomini, quando videro che non ci mettevo l'auto ma vecchi mobili da ufficio che usavo come deposito provarono a farmeli togliere... prova ad immaginare come è finita? Riepilogando: -se non hai sottoscritto regolamenti; -se la proprieta dei tre posti auto è effettivamente tua (o sta per diventarlo) SEI IN UNA BOTTE DI FERRO!!! Magari sarai cstretto a litigare e/o rivolgerti a qualche avvocato.... ma sei sempre in una botte di ferro! Ciao
Il Regolamento di Condominio parla dell'esistenza di questi "posti auto" di proprietà dell'impresa costruttrice sin quando non li vende o cede in comodato d'uso, senza disciplinare cosa potrebbe essere o non essere parcheggiato in essi. Non abbiamo ancora concluso completamente la transazione ma per acquistarli io devo fare un rogito e oltretutto ognuno di questi posti è dotato di propria scheda catastale. Per quanto riguarda il condomino non l'abbiamo ancora conosciuto (e direi per fortuna) ci è stato riferito delle sue intenzioni di opporsi alla sosta del camper. Avendone presi tre tutto il camper entrerà nei 3 posti utlizzandoli per il largo per cui non uscirà dai limiti, non ostruisce la visuale di nessuno. >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Due osservazioni solo: A) non può esistere alcun regolamento condominiale che possa impedire il pieno utlizzo della propria proprietà privato impedendo il passaggio attraverso l'area comune. Qualsiasi norma di tale genere è da considerarsi nulla e nessun giudice potrà mai avvallarla. B) Un regolamento condominiale va sottoscrtto da tutti e vale ESCLUSIVAMENTE per coloro che lo hanno sottoscritto. Non esiste normativa che obblighi alcun condomino a sosttoscrivere norme vessatorie. Ciao
Vero che i posti sono privati ma ritengo che lo spazio per accedervi sia condominiale, quindi il regolamento che potrebbe regolare anche il passaggio di veicoli si e veicoli no va letto a scanso di equivoci e contestazioni. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non ho capito, nei tuoi interventi in materia di Regolamento Condominiale, se fai riferimento all'originaria redazione del documento oppure alla successiva introduzione di modifiche su un testo gia' approvato e depositato a termini di legge.
>
quote:Originally posted by TheDevil> Non ha molta importanza se trattasi di regolamento preesistente o di nuova stesura o di modifiche introdotte. Da ciò che ho compreso "paolo&cri" ha comprato casa e non ha mai sottoscritto alcun contratto/regolamento. Quando si acquista un appartamento non si acquisisce automaticamente il regolamento che era un contratto sottoscritto tra i vecchi proprietari. Infatti, la dizione normalmente usata nei rogiti notarili è sempre del tipo "acquisto privo di vincoli". A meno che non si sia fatto "incastrare" in fase successiva nelle quale gli hanno fatto firmare i un momento di distrazione il preesistente regolamento lui non è obbligato a rispettarlo. Su questo il codice civile è molto chiaro. Nell'articolo 1138 del codice civile impone che "quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci,deve essere redatto un regolamento che contenga le norme circa l'uso delle cose comuni...." I diritti dei condomini sule parti di proprietà non possono essere menomati dagli articoli contenuti nel regolamento condominiale ed in ogni caso non possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118,1119,1120,1129,1131,1132,1136,1137,1138 del c.c. L'uso come parcheggio di tre unità di proprietà di parcheggio di uno stesso condomino non può essere oggetto di limitazioni se il proprietario nelle SUA proprietà vuole parcheggiare tre auto o un camion con rimorchio o un camper! Il condominio non può vietare l'accesso e il consegunete godimento del bene posseduto. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non ho capito, nei tuoi interventi in materia di Regolamento Condominiale, se fai riferimento all'originaria redazione del documento oppure alla successiva introduzione di modifiche su un testo gia' approvato e depositato a termini di legge.
>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Per il momento mi limito a contraddirti per quanto riguarda il Regolamento di Condominio cosiddetto di natura "contrattuale", cioe' definito dal primo proprietario unico dell'edificio (quale diretto costruttore oppure quale committente della costruzione). In presenza di un R.C. "contrattuale", il primo atto di vendita delle singole unita' immobiliari da parte del proprietario-unico riporta solitamente una dicitura del tipo: Le norme del Regolamento Condominiale, depositato presso il notaio ... in data ... registrato il ... al n. ... del registro, costituiscono parte integrante del presente contratto. L'acquirente, per se' e per i suoi aventi causa, dichiara espressamente di conoscerle ed accettarle. L'acquirente si impegna, in caso di alienazione dell'unita' immobiliare, a fare accettare le norme del R.C. sopracitato ai propri aventi causa, mediante trascrizione delle presenti clausole. Per quanto riguarda invece un R.C. approvato dall'insieme dei condomini di primo ingresso nelle diverse u.i. di un edificio, mi riservo di aspettare un eventuale parere di Ngeloco, anche se ho piu' di qualche dubbio sulla validita' della tua posizione. Secondo te, se non ho capito male ed in presenza di un R.C. regolarmente approvato e depositato, ogniqualvolta una u.i. di un condominio cambia proprietario, il R.C. puo' essere oggetto di contestazione da parte del nuovo proprietario e, fino a quando non si raggiunge un accordo, il R.C. non si puo' piu' applicare. E come prosegue la gestione della "cosa comune"? Con la "spada di Damocle" che l'ultimo arrivato metta tutto in discussione, fino a quando non si fa secondo le sue idee? Ad intuito non mi sembra ragionevole che il nuovo condomino metta tutti gli altri proprietari "sotto scacco" delle sue idee.
Quando si acquista un appartamento non si acquisisce automaticamente il regolamento che era un contratto sottoscritto tra i vecchi proprietari.>
quote:Originally posted by TheDevil> E' come dici. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Per il momento mi limito a contraddirti per quanto riguarda il Regolamento di Condominio cosiddetto di natura "contrattuale", cioe' definito dal primo proprietario unico dell'edificio (quale diretto costruttore oppure quale committente della costruzione). In presenza di un R.C. "contrattuale", il primo atto di vendita delle singole unita' immobiliari da parte del proprietario-unico riporta solitamente una dicitura del tipo: Le norme del Regolamento Condominiale, depositato presso il notaio ... in data ... registrato il ... al n. ... del registro, costituiscono parte integrante del presente contratto. L'acquirente, per se' e per i suoi aventi causa, dichiara espressamente di conoscerle ed accettarle. L'acquirente si impegna, in caso di alienazione dell'unita' immobiliare, a fare accettare le norme del R.C. sopracitato ai propri aventi causa, mediante trascrizione delle presenti clausole. Per quanto riguarda invece un R.C. approvato dall'insieme dei condomini di primo ingresso nelle diverse u.i. di un edificio, mi riservo di aspettare un eventuale parere di Ngeloco, anche se ho piu' di qualche dubbio sulla validita' della tua posizione. Secondo te, se non ho capito male ed in presenza di un R.C. regolarmente approvato e depositato, ogniqualvolta una u.i. di un condominio cambia proprietario, il R.C. puo' essere oggetto di contestazione da parte del nuovo proprietario e, fino a quando non si raggiunge un accordo, il R.C. non si puo' piu' applicare. E come prosegue la gestione della "cosa comune"? Con la "spada di Damocle" che l'ultimo arrivato metta tutto in discussione, fino a quando non si fa secondo le sue idee? Ad intuito non mi sembra ragionevole che il nuovo condomino metta tutti gli altri proprietari "sotto scacco" delle sue idee.
Quando si acquista un appartamento non si acquisisce automaticamente il regolamento che era un contratto sottoscritto tra i vecchi proprietari.>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Non ha molta importanza se trattasi di regolamento preesistente o di nuova stesura o di modifiche introdotte. >> C'è un'enorme differenza tra il regolamento cd. contrattuale che di solito predispone il costruttore e quello approvato successivamente dai condomini. Il primo viene accettato dagli acquirenti al momento dell'acquisto dell'appartamento e le clausole ivi contenute stabiliscono i diritti e gli obblighi dei condomini e possono anche limitare il diritto di proprietà degli stessi. E valgono tra le parti ed i loro aventi causa, insomma i successivi acquirenti. Questo non può essere fatto da un regolamento successivo a meno che non sia fatto proprio dalla totalità dei condomini. In questo senso, vale quello che dici in tema di accettazione da parte dei condomini. Poi però c'è il problema del regolamento approvato "per facta concludentia" cioè applicato di fatto da tempo senza che nessuno abbia sollevato questioni. Anche questo vale per tutti, anche per gli acquirenti successivi.
quote: Da ciò che ho compreso "paolo&cri" ha comprato casa e non ha mai sottoscritto alcun contratto/regolamento. Quando si acquista un appartamento non si acquisisce automaticamente il regolamento che era un contratto sottoscritto tra i vecchi proprietari. Infatti, la dizione normalmente usata nei rogiti notarili è sempre del tipo "acquisto privo di vincoli". >> Prof. non c'entra niente questa cosa. Quella è una garanzia che deve dare il venditore che l'immobile non sia soggetto a vincoli. Ma questo non significa mica che l'appartamento si trasferisce senza l'obbligo di rispettare il regolamento di condominio. Ci mancherebbe! Semmai ci può essere una responsabilità del venditore se ti ha venduto la casa senza dirti dei problemi esistenti. Pensa che c'è addirittura una solidarietà tra venditore ed acquirente per gli oneri condominiali anche precedenti (di due anni se ricordo bene) all'acquisto.id="size2">
quote: A meno che non si sia fatto "incastrare" in fase successiva nelle quale gli hanno fatto firmare i un momento di distrazione il preesistente regolamento lui non è obbligato a rispettarlo. Su questo il codice civile è molto chiaro.id="red"> >> ????id="size2">
quote: Nell'articolo 1138 del codice civile impone che "quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci,deve essere redatto un regolamento che contenga le norme circa l'uso delle cose comuni...." I diritti dei condomini sule parti di proprietà non possono essere menomati dagli articoli contenuti nel regolamento condominiale ed in ogni caso non possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118,1119,1120,1129,1131,1132,1136,1137,1138 del c.c. >> Devi sempre distinguere tra regolamento contrattuale e non. id="size2">
quote: L'uso come parcheggio di tre unità di proprietà di parcheggio di uno stesso condomino non può essere oggetto di limitazioni se il proprietario nelle SUA proprietà vuole parcheggiare tre auto o un camion con rimorchio o un camper! Il condominio non può vietare l'accesso e il consegunete godimento del bene posseduto. Ciao >> Occorre vedere se si tratta di posti auto di proprietà esclusiva ovvero condominiali ed assegnati al condomino. Ed a seconda, le cose cambiano. C'è poi il problema della destinazione d'uso. Dal 1967 c'è una legge la quale impone che determinate aree pertinenziali del fabbricato debbano essere riservate alla sosta dei veicoli e tale destinazione non possa essere modificata. Insomma nel parcheggio si parcheggia e non si può fare altro. Poi, se c'è un regolamento approvato da tutti (contrattuale o meno, purché approvato da tutti) il quale vieta la sosta degli autocarri, anche nelle aree di proprietà esclusiva, con il camion non si sosta, prof., non si sosta proprio! ciao. angelo id="size2">
quote:Originally posted by TheDevil> Quello che tu dice è vero. Ho anche detto una cosa non vera che correggo: un regolamento può essere approvato a maggioranza. Devo anche dire che quando acquistai la casa doveora abito esisteva nelle stesura CHE NON ACCETTAI fin dal COMPROMESSO. La stipula del compromesso si fernò immediatamente e non versai la caparra. Alla fine dopo un paio di settimane il proprietario decise di stralciare la parte incriminata. Nel compromesso fu inserito che l'immobile ERA ESENTE DA QALUNQUE VINCOLO e che l'acquirente era libero da qualsiasi REGOLAMENTO precedentemente approvato. Alla stipula del successivo contratto la cosa fu ripetuta. Per i successivi 15 anni il condominio provò a far passare un regolamento assurdo. Assurdo sulla cosa comune (vietato portare cani, gatti ecc...) Assurdo perché pretendeva di dare orari su quando usare il garage comune, i terrazzi di mia proprietà, ecc.. La cosa finì (a ridaje direbbe nglogo) in mano agli avvocati che si scannarono. Alla fine vinsi io e oggi, dopo 18 anni, ancora non c'è un regolamento. La legge dice che ci deve essere ma no stablisce la pena se no c'è. In ogni caso un regolamento NON può dsporre della cosa di personale proprietà e non può mettere vncoli sul suo effettivo godimento. Per eseempio uno spazio/parcheggio auto molto grande acquistato con regolare rogito notarile non può essere vincolato da alcun regolamento (pena l'impugnazione all'autorità giudiziaria) ad una secifica categoria di veicolo. Stessa cosa per un garage. Stessa cosa NESSUNO potrà mai impedire a QUALUNQUE TIPO DI VEICOLO di accedere alla zona di propria proprietà. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Per il momento mi limito a contraddirti per quanto riguarda il Regolamento di Condominio cosiddetto di natura "contrattuale", cioe' definito dal primo proprietario unico dell'edificio (quale diretto costruttore oppure quale committente della costruzione). In presenza di un R.C. "contrattuale", il primo atto di vendita delle singole unita' immobiliari da parte del proprietario-unico riporta solitamente una dicitura del tipo: Le norme del Regolamento Condominiale, depositato presso il notaio ... in data ... registrato il ... al n. ... del registro, costituiscono parte integrante del presente contratto. L'acquirente, per se' e per i suoi aventi causa, dichiara espressamente di conoscerle ed accettarle. L'acquirente si impegna, in caso di alienazione dell'unita' immobiliare, a fare accettare le norme del R.C. sopracitato ai propri aventi causa, mediante trascrizione delle presenti clausole. Per quanto riguarda invece un R.C. approvato dall'insieme dei condomini di primo ingresso nelle diverse u.i. di un edificio, mi riservo di aspettare un eventuale parere di Ngeloco, anche se ho piu' di qualche dubbio sulla validita' della tua posizione. Secondo te, se non ho capito male ed in presenza di un R.C. regolarmente approvato e depositato, ogniqualvolta una u.i. di un condominio cambia proprietario, il R.C. puo' essere oggetto di contestazione da parte del nuovo proprietario e, fino a quando non si raggiunge un accordo, il R.C. non si puo' piu' applicare. E come prosegue la gestione della "cosa comune"? Con la "spada di Damocle" che l'ultimo arrivato metta tutto in discussione, fino a quando non si fa secondo le sue idee? Ad intuito non mi sembra ragionevole che il nuovo condomino metta tutti gli altri proprietari "sotto scacco" delle sue idee.
Quando si acquista un appartamento non si acquisisce automaticamente il regolamento che era un contratto sottoscritto tra i vecchi proprietari.>
>
quote:Originally posted by ngeloco> Appunto si parcheggia! Qualunque cosa!!!quote:> Devi sempre distinguere tra regolamento contrattuale e non. id="size2">
118,1119,1120,1129,1131,1132,1136,1137,1138 del c.c. >quote: L'uso come parcheggio di tre unità di proprietà di parcheggio di uno stesso condomino non può essere oggetto di limitazioni se il proprietario nelle SUA proprietà vuole parcheggiare tre auto o un camion con rimorchio o un camper! Il condominio non può vietare l'accesso e il consegunete godimento del bene posseduto. Ciao >> [size=2]Occorre vedere se si tratta di posti auto di proprietà esclusiva ovvero condominiali ed assegnati al condomino. Ed a seconda, le cose cambiano. C'è poi il problema della destinazione d'uso. Dal 1967 c'è una legge la quale impone che determinate aree pertinenziali del fabbricato debbano essere riservate alla sosta dei veicoli e tale destinazione non possa essere modificata. Insomma nel parcheggio si parcheggia e non si può fare altro.
>
quote: Poi, se c'è un regolamento approvato da tutti (contrattuale o meno, purché approvato da tutti) il quale vieta la sosta degli autocarri, anche nelle aree di proprietà esclusiva, con il camion non si sosta, prof., non si sosta proprio! >> Anche in questo caso mi stai convincendo che se dovessi avere necessità eviterei la tua opera professionale. Proprio su questo argomento nel mio condominio il mio avvocato ebbe la meglio (non chiedermi la sentenza perché a me all'epoca non interessava conservare nulla) per quello che si doveva mettere nel garage (5 proprietari). Pretendevano che non occupassi il MIO SPAZIO (come da rogito notarile) con carrello porta oggetti e mobli di vario genere. Esisteva un precedente regolamento che ho rifiutato di sottoscrivere fin dall'inizio (specificando la cosa persino nel CONTRATTO NOTARILE). Mai sottoscritto neppure a livelo "privato". Esisteva anche nel regolamento precedente l'obbigo di non accedere al garage tra le 22 e le 6 del mattino!!!! (figurati cosa me ne faccio di un garage inaccessibile nelle ore in cui io sono sveglio!!!). Oggi quel posto (equivalente a tre posti auto) lo uso per la moto di mio figlio, le biciclette un armadio a 4 ante, un carrello posto su ELEVATORE posticcio e sotto il mio carrlello ci parcheggio, quando ho voglia, la mia automobile!!!! Ti ripeto vinsi la causa!!! Oggi ancora non abbiamo il regolamento, ma essendo cambiati parecchi proprietari e condomini, solo due hanno interesse ad avere un regolamento. Di conseguenza a prepararne uno ci sta provando il nuovo amministratore (cambiato 6 mesi fa) che già ha ricevuto l'ordine di "non rompere" su tale argomento da un numero di proprietari pari al 50%+1 dei millesimi pena la perdita dell'amministrazione dello stabile. D'altronde è anche vero che c'è obbligo ad avere il regolamento con più di 10 condomini (siamo 12) ma è anche vero che non è prevista pena per la sua mancanza. Mancaza che resterà a lungo finché non sarà proposto un qualcosa condiviso da tutti. Personalmente se provano a introdurre norme che ritengo vessatorie lo impugno immediatamente e questo lo sanno ne condominio (dicono di me: ha l'avvocato facile). Per la cronaca nel vecchio regolamento (MAI SOTTSCRITTO O TACITAMENTE ACCETTATO DA ME) era vietato avere cani (vietato farli camminare in ascensore e per le scale). Oggi siamo in 6 ad avere cami (tre di grossa taglia) ma restano due condomini che non vogliono cani e chiedono il rispetto del vecchio regolamento!!!!! Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Invece nel mio viale ogni tanto la mattina, ci trovavo una betoniera parcheggiata. Ce la vorresti la betoniera parcheggiata sotto casa? Adesso non c'è più[:D]. Come vedi, ogni medaglia ha due facce. Io sono contento di aver letto le norme differentemente da come le leggono i tuoi avvocati e sono contento del risultato ottenuto per me e per il condominio dove vivo. ciao e buonanotte.
quote:Originally posted by ngeloco> Se il viale era TUO... avevi tutti i diritti di impedire la sosta anche di una semplicissima bicicletta!!!! Ma se era di proprietà comune e uno di questi era il prprietario della betoniera....
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Invece nel mio viale ogni tanto la mattina, ci trovavo una betoniera parcheggiata.
>
quote: Ce la vorresti la betoniera parcheggiata sotto casa? >> E perché dovrebbe darmi fastidio? Soprattutto se sta dentro spazi personali.
quote: Adesso non c'è più[:D]. >> E la motivazione (se lo spazio non era solo tuo)? Probabilmente non ha avuto il coraggio di andare contro un avvocato e, come spesso accade, ha cedto le armi alla prima lettera ricevuto firmata da un avvocato. Io no mi pongo di queste paure e se ritengo di avere un diritto vado fino in fondo a qualunque costo!
quote: Come vedi, ogni medaglia ha due facce. Io sono contento di aver letto le norme differentemente da come le leggono i tuoi avvocati e sono contento del risultato ottenuto per me e per il condominio dove vivo. >> Sono felice per te. Ci sono facce (delle medaglie) che accettano di stare sempre sotto e altre che preferiscono avere il diritto di stare anche sopra in misura del 50%!!!! Il tuo camper immagino non lo tieni in quel viale. E se ce lo tenessi e qualcuno non lo volesse cosa fai cedi o combatti?
quote: ciao e buonanotte. >> Bonanotte a te!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Se il viale era TUO... avevi tutti i diritti di impedire la sosta anche di una semplicissima bicicletta!!!! Ma se era di proprietà comune e uno di questi era il prprietario della betoniera.... >> Il mio maestro, un po' di anni fa', diceva tra il serio e non, che la proprietà è un concetto dinamico. Un giorno te la spiego questa cosa così capisci che in certi posti la betoniera non si mette ed in altri (o magari anche negli stessi), il camper sì.[:p] Ancora meglio, si può dire che la ragione è di chi se la prende. Ma qui ci addentriamo verso troppo alti concetti filosofici, per cui tralascio di approfondirne l'analisi... [:p][:p][:p]
quote: E perché dovrebbe darmi fastidio (la betoniera)? Soprattutto se sta dentro spazi personali. >> A me e agli altri condomini, invece, dava fastidio. Hai un singolare concetto di decoro del fabbricato. Ma, de gustibus...
quote: E la motivazione (se lo spazio non era solo tuo)? >> Queste spiegazioni, a te non le do gratis [:D][:D][:D]
quote: Probabilmente non ha avuto il coraggio di andare contro un avvocato e, come spesso accade, ha cedto le armi alla prima lettera ricevuto firmata da un avvocato. Io no mi pongo di queste paure e se ritengo di avere un diritto vado fino in fondo a qualunque costo! >> Potrebbe anche essere come dici, ma sono certo che anche se la betoniera era tua, tu dal viale la toglievi. Con le motivazioni che non ti comunico "aggratis"[:D][:D][:D]
quote: Il tuo camper immagino non lo tieni in quel viale. E se ce lo tenessi e qualcuno non lo volesse cosa fai cedi o combatti? >> Non ce l'ho sotto casa. Anche se potrei. Preferisco rimessarlo in un posto custodito. E poi c'è anche una questione di sensibilità e di buon vicinato. Ma questi valori o li si sente oppure no. Certo, si può fare guerra contro tutti i vicini ed averla anche vinta. Ma poi che fai? Quando esci fuori dalla porta di casa ti giri dall'altra parte e non saluti nessuno? E' una questione di scelte di vita. A casa mia antepongo la conservazione di buoni rapporti anche alla rinuncia a qualcosa che viene percepito come un diritto. E questa scelta ti viene sempre ripagata. Salvo poi quando qualcuno vuole esagerare. Ed allora la betoniera va via! buongiorno
quote:Originally posted by ngeloco> Ma era in un viale o sul palazzo? Con la storia del decoro nessuno potrebbe più parcheggiare neppure una vecchia e strampallata automobile sotto casa!!!! Il decoro riguarda semmai le modifiche permanenti che quelche condomino vorrebbe apportare al condominio, ma non ciò che è parcheggiato tra un utilizzo ed un altro ungo la strada (privata o pubblica che sia).
quote:E perché dovrebbe darmi fastidio (la betoniera)? Soprattutto se sta dentro spazi personali. >> A me e agli altri condomini, invece, dava fastidio. Hai un singolare concetto di decoro del fabbricato. Ma, de gustibus...
>
quote:> Solo a seguito di ingiunzione di qualche giudice dopo aver perso una causa. Ma sul fatto di perdere... occrreva farla la causa per perderla!!!quote: Probabilmente non ha avuto il coraggio di andare contro un avvocato e, come spesso accade, ha cedto le armi alla prima lettera ricevuto firmata da un avvocato. Io no mi pongo di queste paure e se ritengo di avere un diritto vado fino in fondo a qualunque costo! >> Potrebbe anche essere come dici, ma sono certo che anche se la betoniera era tua, tu dal viale la toglievi. Con le motivazioni che non ti comunico "aggratis"[:D][:D][:D]
>
quote:> Non mi giro mai dall'altra parte. Sia se perdo sia se vinco tento sempre di mantenere buoni rapporti. Semmai sono gli altri a girarsi, ma il problema è loro. Io non porto mai rancori verso nessuno.quote: Il tuo camper immagino non lo tieni in quel viale. E se ce lo tenessi e qualcuno non lo volesse cosa fai cedi o combatti? >> Non ce l'ho sotto casa. Anche se potrei. Preferisco rimessarlo in un posto custodito. E poi c'è anche una questione di sensibilità e di buon vicinato. Ma questi valori o li si sente oppure no. Certo, si può fare guerra contro tutti i vicini ed averla anche vinta. Ma poi che fai? Quando esci fuori dalla porta di casa ti giri dall'altra parte e non saluti nessuno?
>
quote: E' una questione di scelte di vita. A casa mia antepongo la conservazione di buoni rapporti anche alla rinuncia a qualcosa che viene percepito come un diritto. E questa scelta ti viene sempre ripagata. Salvo poi quando qualcuno vuole esagerare. Ed allora la betoniera va via! >> Insomma "buoni rapporti" a pato che obbidiscano alle tue condizioni? Io replico a te: "buoni rapporti" in gni caso, ma la betoniera resta fino a quando il TRIBUNALE (ammesso che ti dia ragione) imponga di portarla via... resta comunque il diritto di ricorrere in II grado. Ciao
quote:Originally posted by ngeloco> Ti ringrazio tanto; non avrei potuto aspettarmi risposta piu' efficace. Nello stesso tempo mi spiace di aver riattivato un sopito "scontro" tra te ed il Prof.
E' come dici.>