quote:Originally posted by baloo1> anche una multa. circa 30 Euro se non è aumentata negli anni... Ciao, Mauro
Mi capita spesso di uscire col motorino e non portarmi dietro libretto di circolazione, tagliando e polizza assicurazione (la patente invece ce l'ho nel portafoglio, sempre) dovessi essere fermato ad un controllo... basta tornare al comando dei vigili urbani/polizia quello che è, ad esibire gli originali, o, che sappiate voi, è prevista anche una multa? >
quote:Originally posted by SMauro> [:(!][:(!] presa ieri.. 36.50 entro 30 gg...[:(!][:(!][xx(][}:)]
quote:Originally posted by baloo1> anche una multa. circa 30 Euro se non è aumentata negli anni... Ciao, Mauro
Mi capita spesso di uscire col motorino e non portarmi dietro libretto di circolazione, tagliando e polizza assicurazione (la patente invece ce l'ho nel portafoglio, sempre) dovessi essere fermato ad un controllo... basta tornare al comando dei vigili urbani/polizia quello che è, ad esibire gli originali, o, che sappiate voi, è prevista anche una multa? >
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quote:Originally posted by carlo965> Dovrebbe esserci uno sbaglio, i termini per il pagamento sono di 60 giorni, entro 30 devi portare in visione i documenti presso un qualsiasi ufficio di polizia....e non dimenticarti altrimenti altra multa e stavolta ti assicuro che te la ricordi per davvero..[xx(][xx(] saluti...
quote:Originally posted by SMauro> [:(!][:(!] presa ieri.. 36.50 entro 30 gg...[:(!][:(!][xx(][}:)]
quote:Originally posted by baloo1> anche una multa. circa 30 Euro se non è aumentata negli anni... Ciao, Mauro
Mi capita spesso di uscire col motorino e non portarmi dietro libretto di circolazione, tagliando e polizza assicurazione (la patente invece ce l'ho nel portafoglio, sempre) dovessi essere fermato ad un controllo... basta tornare al comando dei vigili urbani/polizia quello che è, ad esibire gli originali, o, che sappiate voi, è prevista anche una multa? >
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quote:Originally posted by ippocampo2009> e tieni la ricevuta della visione in cassaforte...così facendo ho vinto un ricorso ed ho evitato un multa di diversi milioni (al tempo era l'assicurazione...). Ciao, Mauro
quote:Originally posted by carlo965> Dovrebbe esserci uno sbaglio, i termini per il pagamento sono di 60 giorni, entro 30 devi portare in visione i documenti presso un qualsiasi ufficio di polizia....e non dimenticarti altrimenti altra multa e stavolta ti assicuro che te la ricordi per davvero..[xx(][xx(] saluti...
quote:Originally posted by SMauro> [:(!][:(!] presa ieri.. 36.50 entro 30 gg...[:(!][:(!][xx(][}:)]
quote:Originally posted by baloo1> anche una multa. circa 30 Euro se non è aumentata negli anni... Ciao, Mauro
Mi capita spesso di uscire col motorino e non portarmi dietro libretto di circolazione, tagliando e polizza assicurazione (la patente invece ce l'ho nel portafoglio, sempre) dovessi essere fermato ad un controllo... basta tornare al comando dei vigili urbani/polizia quello che è, ad esibire gli originali, o, che sappiate voi, è prevista anche una multa? >
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quote:Originally posted by ippocampo2009> ... per il p.m.r. delle sanzioni amministrative pecuniarie, ex art. 202/1. Ma io ritengo che ieri a
Dovrebbe esserci uno sbaglio, i termini per il pagamento sono di 60 giorni ...>
quote:Originally posted by baloo1> Riguardo ai ciclomotori, mi risultano i sottoindicati importiid="blue"> per le sanzioni connesse alla mancanza di: - certificato di idoneita' tecnica e/o certificato di assicurazione, da euro 23 ad euro 92id="blue"> (ex art. 180, comma 7); - contrassegno di assicurazione, da euro 23 ad euro 92id="blue"> (ex art. 181, comma 3).
... è prevista anche una multa?>
quote:Originally posted by TheDevil> Credo ci sia un pò di confusione....in caso di mancanza di documenti al seguito si contesta l'art. 180 e specificatamente, in caso si tratto di ciclomotore, il comma 6 Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida. 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: OMISSIS 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. id="red"> ed il conducente contravvenzionato ai sensi del successivo comma 7, 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 23 a euro 92. (3)id="red"> con invito allo stesso a presentarsi entro 30 giorni presso un ufficio di polizia per l'esibizione dei documenti mancanti e, in caso di mancata presentazione, andrà contestato il successivo comma 8 8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (3)id="red"> (3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008. Per quanto riguarda infine il pagamento in misura ridotta, esso può essere tranquillamente effettuato in questo caso ai sensi dell'art. 202, comma 1 Art. 202. Pagamento in misura ridotta. 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.id="red"> Lo stesso articolo, comma 3, stabilisce anche il caso in cui il p.m.r. non può essere effettuato per quanto riguarda i documenti 3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.id="red"> Quindi, come vedi, si tratta di rifiutare l'esibizione del documento e non della materiale mancanza al seguito. Al riguardo faccio notare che anche il successivo comma, che elenca tutti gli articoli del C.d.S. in cui è precluso il p.m.r., nulla dice in merito al 180/7 3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.id="red"> saluti...
quote:Originally posted by ippocampo2009> ... per il p.m.r. delle sanzioni amministrative pecuniarie, ex art. 202/1. Ma io ritengo che ieri a Baloo1 sia stata notificata l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto per il combinato disposto degli artt. 202/3 e 204/2 (da pagare entro 30 giorni). Infatti, per quanto a mia conoscenza (da semplice utente della strada), non e' consentito il p.m.r. per le sanzioni derivanti dalla mancanza dei documenti che il conducente di un veicolo a motore deve avere con se'.
Dovrebbe esserci uno sbaglio, i termini per il pagamento sono di 60 giorni ...>
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quote:Originally posted by SMauro anche una multa. circa 30 Euro se non è aumentata negli anni... >> E' la solita Italia che prende piu' soldi che puo'. Leggete la seguente pagina
http://www.attivissimo.net/me/m...
di un italiano che e' scappato dalla disperazione dall'Italia per andare in Inghilterra e al punto 5) leggerete : "Se la polizia mi trova a guidare senza patente (che ho, ma può capitarmi di dimenticare a casa), non mi multa. Mi chiede semplicemente di presentarmi a un posto di polizia entro sette giorni con la patente." Quello e' un vero paese civile.quote:Originally posted by baloo1> Il possesso o meno della polizza assicurativa non c'entra niente con il risarcimento in caso di furto del veicolo, la polizza serve solo per far sapere al sottoscrttore le garanzie che ha, così come il contrassegno allegato alla stessa serve solo per essere esposto sul veicolo e dimostrare ad altri che lo stesso circola munito di regolare copertura R.C.Auto. In caso di furto l'assicurazione non può opporre la mancata esibizione della relativa polizza per non risarcire il danno, primo perchè della polizza stessa può esserne richiesto duplicato, secondo perchè fa fede quanto annotato sul libro cassa, documento contabile soggetto a prescrizioni di legge per la compilazione e tenuta, nonchè immodificabile, in quanto sullo stesso viene registrato l'avvenuto pagamento del premio, unico atto che rende valida la polizza stessa. Se, ed è capitato più spesso di quanto si pensi, l'agente emette la polizza ma non registra l'avvenuto pagamento del premio per le FF.OO. la polizza non è valida ed il veicolo circola senza copertura. Addirittura, in caso di incidente con colpa, dovrà essere l'intestatario a risarcire il danno per poi intentare causa alla compagnia, di cui l'agente (e non il sub-agente) è mandatario e quindi legale rappresentante, affinchè sia costretta a riconoscere come valida la polizza. saluti...
[:0] azz! [xx(] per fortuna ancora non m'ha fermato nessuno... ma da domani mi porto dietro libretto e assicurazione... [;)] ma se lascio questi documenti in originale dentro al bauletto...e mi rubano lo scooter... l'assicurazione me lo ripaga [?] giusto per sapere eh ma ti pare che per comprare un litro di latte mi devo portare dietro i documenti... [:(] >
quote:Originally posted by ippocampo2009> No, di mia ignoranza. Ti ringrazio quindi per aver voluto evidenziare la differenza tra la mancanza dei documenti di circolazione ed il rifiuto ad esibirli. Posto che, per la mancanza, siamo ovviamente d'accordo sull'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 180/7 e 181/3, resto in attesa di conoscere quale sia l'articolo del CdS che viene contestato in caso di rifiuto ad esibire i documenti di circolazione.
Credo ci sia un pò di confusione ...>
quote:Originally posted by TheDevil> In caso di rifiuto deve essere contestato l'art. 192/2 Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti. id="red"> 2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.id="red"> e sanzionare l'interessato ai sensi del 192/6 6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (1) (1) Comma modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.id="red"> Voglio far rilevare che qualora trattasi di conducente di ciclomotore esso deve esibire, ex art. 180/6, anche un documento di riconoscimento, in caso negativo ricorre la violazione di cui sopra. Nella circostanza, però, l'agente dovrà invitare la persona a rendere le generalità e, in caso di nuovo rifiuto, procedere nei confronti dello stesso al fermo per identificazione di cui all'art.349 cpp, condurlo in ufficio (dandone notizia al P.M. di turno) e successivamente all'avvenuta identificazione del soggetto segnalarlo alla competente all'A.G. quale responsabile della violazione dell'art.651 cp. Giova precisare, inoltre, che qualora il conducente sprovvisto di documenti di identità renda le dichiarazioni circa le proprie generalità, sarà facoltà dell'operante ritenere veritiere o meno tali dichiarazioni. In caso di dubbi si procederà al fermo di identificazione come sopra indicato.. spero che sia abbastanza comprensibile.... saluti.....
quote:Originally posted by ippocampo2009> No, di mia ignoranza. Ti ringrazio quindi per aver voluto evidenziare la differenza tra la mancanza dei documenti di circolazione ed il rifiuto ad esibirli. Posto che, per la mancanza, siamo ovviamente d'accordo sull'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 180/7 e 181/3, resto in attesa di conoscere quale sia l'articolo del CdS che viene contestato in caso di rifiuto ad esibire i documenti di circolazione.
Credo ci sia un pò di confusione ...>
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quote:Originally posted by TheDevil> A mio parere anche in caso di contrassegno assicurativo debba essere contestato l'art. 180/7. Infatti se si legge attentamente l'art. 181 di seguito riportato Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione. 1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria. 2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.id="red"> si vede che l'esposizione del contrassegno assicurativo per motocicli e ciclomotori non è obbligatoria purchè il conducente lo abbia con sè. Sulla scorta di tale dizione io credo che anche tale documento debba essere aggiunto, quindi, a quelli indicati dal 180/6 per cui ne deriva che l'eventuale mancanza debba essere sanzionata ai sensi del 180/7. In merito faccio rilevare che la sanzione prevista dal 181/3 colpisce chi viola le disposizioni di tale articolo mancando di esporre il contrassegno saluti....
quote:Originally posted by baloo1> Riguardo ai ciclomotori, mi risultano i sottoindicati importiid="blue"> per le sanzioni connesse alla mancanza di: - certificato di idoneita' tecnica e/o certificato di assicurazione, da euro 23 ad euro 92id="blue"> (ex art. 180, comma 7); - contrassegno di assicurazione, da euro 23 ad euro 92id="blue"> (ex art. 181, comma 3).
... è prevista anche una multa?>
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quote:Originally posted by ippocampo2009> Grazie ancora per gli interessanti chiarimenti sul rifiuto ad esibire i documenti di circolazione.
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quote:Originally posted by baloo1>
... è prevista anche una multa?>
quote:Originally posted by TheDevil>
Riguardo ai ciclomotori, mi risultano i sottoindicati importiid="blue"> per le sanzioni connesse alla mancanza di: - certificato di idoneita' tecnica e/o certificato di assicurazione, da euro 23 ad euro 92id="blue"> (ex art. 180, comma 7); - contrassegno di assicurazione, da euro 23 ad euro 92id="blue"> (ex art. 181, comma 3).>
quote:Originally posted by ippocampo2009> ... che sono soltanto due, e cioe' nel comma: 1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno relativo all'assicurazione obbligatoria; 2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. Anche in questo caso mi tocca richiamare l'art. 12 delle preleggi: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.id="green"> Tu invece vai ben oltre il senso fatto palese dal significato proprio delle parole; infatti ti sostituisci al legislatore ed aggiungi - nella tua immaginazione - un ulteriore documento nella lista di quelli elencati nel primo comma dell'art. 180, in modo da sanzionarne la mancanza con l'art. 180/7. Una bella immaginazione; certo che poi si lèggono anche le statistiche con le migliaia di ricorsi annualmente accolti da Prefetti e GdP. Anche in questo caso, se vuoi, puoi venire ad esprimere le tue deduzioni in un
A mio parere anche in caso di contrassegno assicurativo debba essere contestato l'art. 180/7. Infatti se si legge attentamentel'art. 181
id="red"> ... si vede che l'esposizione del contrassegno assicurativo per motocicli e ciclomotori non è obbligatoria purchè il conducente lo abbia con sè. Sulla scorta di tale dizione io credo che anche tale documento debba essere aggiunto, quindi, a quelli indicati dal 180/6 per cui ne deriva che l'eventuale mancanza debba essere sanzionata ai sensi del 180/7.id="red"> In merito faccio rilevare che la sanzione prevista dal 181/3 colpisce chi viola le disposizioni di tale articolo ...>
altro forum
, dove le FdO sono in netta prevalenza rispetto ai cittadini utenti della strada.quote:Originally posted by TheDevil> Ehi...ma ti ci sei messo d'impegno....va bene, se proprio ci tieni a fine settimana mi iscrivo anche nell'altro forum...spero solo sia divertente quanto questo visto che colleghi ne vedo già troppi per tutto il giorno....... ciao... P.S. Riedito il post perchè prima, causa la fretta, non avevo letto bene quanto da te detto, vorrei, quindi, aggiungere un paio di cose.. 1)non mi sostituisco proprio a nessuno, questa è la mia lettura della norma e vale nè più nè meno di quella di qualcun altro (tutti compreso, comprendi?); 2) per me immaginazione significa fantasticare e, quindi, parlare senza alcuna base, come detto sopra io ho invece dato una mia chiave di lettura che, giusto o sbagliato, ha un suo fondamento per cui non fantastico; 3) per quanto riguarda i ricorsi dinanzi al GdP, benchè io faccia parte anche di quelli che li hanno presentati e vinti (per conto di amici), ti faccio presente che se è vero che i ricorsi vinti sono migliaia, è altrettanto vero che quelli respinti sono infinitamente di più. Senza contare che spesso e volentieri le sentenze dei GdP sono state spesso annullate nei successivi gradi di giudizio, quindi.....
quote:Originally posted by baloo1>
... è prevista anche una multa?>quote:Originally posted by TheDevil>
Riguardo ai ciclomotori, mi risultano i sottoindicati importiid="blue"> per le sanzioni connesse alla mancanza di: - certificato di idoneita' tecnica e/o certificato di assicurazione, da euro 23 ad euro 92id="blue"> (ex art. 180, comma 7); - contrassegno di assicurazione, da euro 23 ad euro 92id="blue"> (ex art. 181, comma 3).>quote:Originally posted by ippocampo2009> ... che sono soltanto due, e cioe' nel comma: 1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno relativo all'assicurazione obbligatoria; 2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. Anche in questo caso mi tocca richiamare l'art. 12 delle preleggi: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.id="green"> Tu invece vai ben oltre il senso fatto palese dal significato proprio delle parole; infatti ti sostituisci al legislatore ed aggiungi - nella tua immaginazione - un ulteriore documento nella lista di quelli elencati nel primo comma dell'art. 180, in modo da sanzionarne la mancanza con l'art. 180/7. Una bella immaginazione; certo che poi si lèggono anche le statistiche con le migliaia di ricorsi annualmente accolti da Prefetti e GdP. Anche in questo caso, se vuoi, puoi venire ad esprimere le tue deduzioni in un
A mio parere anche in caso di contrassegno assicurativo debba essere contestato l'art. 180/7. Infatti se si legge attentamentel'art. 181
id="red"> ... si vede che l'esposizione del contrassegno assicurativo per motocicli e ciclomotori non è obbligatoria purchè il conducente lo abbia con sè. Sulla scorta di tale dizione io credo che anche tale documento debba essere aggiunto, quindi, a quelli indicati dal 180/6 per cui ne deriva che l'eventuale mancanza debba essere sanzionata ai sensi del 180/7.id="red"> In merito faccio rilevare che la sanzione prevista dal 181/3 colpisce chi viola le disposizioni di tale articolo ...>altro forum
, dove le FdO sono in netta prevalenza rispetto ai cittadini utenti della strada.
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quote:Originally posted by TheDevil> La tua analisi corrisponde a quanto riportato dal solito "prontuario". C'è da considerare che in origine il certificato ed il contrassegno dell'assicurazione sono due tagliandi uniti tra di loro in unico documento che l'assicurazione rilascia all'atto della stipulazione o del rinnovo della polizza. Pertanto nella maggior parte dei casi, chi possiede un ciclomotore non ha interesse a staccare i due tagliandi e di conseguenza chi viene colto sprovvisto del contrassegno, quasi sempre non ha con sè il certificato. In questi casi scatta purtroppo la doppia sanzione, cioè quella ex art. 180/7 per mancanza certificato e art. 181/3 per mancanza contrassegno......[:(]
quote:Originally posted by baloo1> Riguardo ai ciclomotori, mi risultano i sottoindicati importiid="blue"> per le sanzioni connesse alla mancanza di: - certificato di idoneita' tecnica e/o certificato di assicurazione, da euro 23 ad euro 92id="blue"> (ex art. 180, comma 7); - contrassegno di assicurazione, da euro 23 ad euro 92id="blue"> (ex art. 181, comma 3).
... è prevista anche una multa?>
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