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Presenza di caravan/autocaravan in terreno privato

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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 30/03/2007 alle: 17:18:39
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quote:Originally posted by sierra.c
Nella tua proprietà puoi fare ciò che ti pare a condizione di non alterarne la destinazione urbanistica, quindi penso che tu possa metterci camper, roulotte o quant'altro purchè siano mobili e non abbiano ancoraggi fissi.id="quote">
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quote:Originally posted by oliver
Fintanto che non fai gettate di cemento come pavimenti, piste da ballo, plinti, ecc. puoi campeggiare liberamente. Occhio a non farti incastrare con i "rifiuti" (principalmente scarico nere).....id="quote">
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quote:Originally posted by ngeloco
..... E' una questione di buon senso, di rispetto ed applicazione non formale ma sostanziale del senso delle norme. D'altra parte, se così non fosse, giungeremmo ad una conclusione aberrante e cioè che mentre su un'area privata, cioè nella terra mia, a casa mia, non posso sostare con il camper nelle condizioni dell'art. 185 CdS, perché su area privata la norma non si applica, e quindi si fa campeggio abusivo, lo stesso comportamento sulla strada, dove si applica il 185 CdS, sarebbe lecito e non costituirebbe campeggio. In pratica: su un suolo privato NO! Non si può perché il 185 co. 2 non si applica. Al lato del marciapiede nel cento del paese, invece SI'! Perché lì è sosta e non è campeggio.id="quote">
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quote:Originally posted by vertigo
Caro Angelo, ....., vorrei farti notare che le norme edilizie vietano anche nella PROPRIETA' PRIVATA la stanzialità di camper, roulotte e case mobili! Non sono un professionista del ramo legale per cui non ho idea di quale art. e di quale codice si tratti, ma credo che sia proprio così. Mi riprometto di fare una piccola ricerca in tale direzione.id="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by ngeloco
..... Quanto alle norme edilizie, sì certo, qualunque trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, richiede il permesso a costruire (oggi si chiama così). Ed il permesso è richiesto per qualsiasi opera che sia stabilmente infissa al suolo. Perciò, se un camper, una roulotte, una casa mobile è stabilmente infissa al suolo, ad es. perché non ha più le ruote, oppure i servizi sono direttamente e stabilmente collegati alla rete fognaria etc. (per quanto a mia conoscenza, ci sono infiniti esempi di questo tipo di mostruosità in tanti campeggi del Lazio, della Campania, della Puglia o della Calabria: quelli dedicati ai cd. stanziali) allora chiaramente occorre il permesso a costruire (l'ex concessione edilizia), in mancanza della quale, si fa un abuso edilizio che è anche un reato; si va nel penale. Ma il discorso che qui si faceva è quello dell'uso occasionale, non stanziale né fisso, di un'area privata con un camper o una roulotte che non resti definitivamente ferma in quel determinato luogo. In questo caso, non occorre - ovviamente - nessun permesso urbanistico-edilizio e si resta nell'ambito del soggiorno campeggistico, che è materia del tutto diversa e fortunatamente dalle conseguenze meno gravi.id="quote">
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quote:Originally posted by vertigo
D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380 (T.U. in materia urbanistica)parte1,titolo1,capo1 "Attività edilizia"; art3 "definizioni degli interventi edilizi", lettera e.5): (sono definiti interventi edilizi, ecc.) l'installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioniche siano utilizzate come abitazioni(omissis...) e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.id="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by ngeloco
Esattamente quello che ti avevo scritto io nell'altro 3D. Ma non si tratta di campeggio. E' attività edilizia.id="quote">
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quote:Originally posted by vertigo
no, non è ESATTAMENTE ciò che hai detto;tu hai affermato (ed è opnione molto comune, ancorchè errata...)che è necessaria che il "manufatto" sia ancorato a terra, senza ruote ecc., allacciato alle rete idrica o fognaria, mentre il T.U. non fa menzione di codesti VINCOLI. Per il T.U. basta e avanza che sia stanziale "non temporaneamente", anche in presenza di targhe, ruote, assicurazione e quant'altro lo renda riconoscibile come VIAGGIANTE. Il mio intento è meramente "accademico": volevo soltanto chiarire che non è possibile "stanziare" uno dei nostri mezzi su una proprietà privata (ANCHE UN PROPRIO TERRENO)e stabilirvi dimora, se non per diporto o temporaneamente con altre motivazioni.id="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by ngeloco
..... me lo spieghi come farebbero i vigili dell'antiabusivismo ad accertare che il tuo camper "stanzia non temporaneamente" sull'area privata se non attraverso la presenza di quei caratteri, quegli elementi che lo rendono tale? Tipo proprio, assenza ruote, allaccio non temporaneo alle utenze, presenza di veranda o cucina in muratura etc. etc. ..... Il camper, finchè sta sulle ruote e non ci sono altri manufatti, orpelli o allacci che lo rendano stabilmente legato al suolo, io lo porto via quando mi pare, per cui niente permesso a costruire.id="quote">
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quote:Originally posted by vertigo
credo che in realtà l'intento del legislatore sia stato più che altro quello di evitare che alcuni, nell'intento di aggirare le normative urbanistiche, stabiliscano su terreni agricoli e/o vincolati paesaggisticamente, delle "case mobili", ancorchè su ruote e con relativa targa.id="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by ngeloco
Esattamente!id="quote">
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quote:Originally posted by IvanoPP
se io possiedo un terreno al mare non ho capito da quanto sopra scritto se: - posso trascorrerci le ferie (le mie a luglio, quelle di mia suocera a giugno e quelle di mia madre ad agosto e magari quelle di amici a settembre; ovvero per 3/4 mesi) in camper - posso ospitare altri camper di amiciid="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by ngeloco
1) SI, se non c'è divieto di campeggio libero. Purché a fine stagione prendi baracca e burarattini e te ne torni a casa. Nelle aree private comunque non si applica il 185 co. CdS, quindi niente sosta, ma campeggio. 2) SI se hai la licenza di campeggio, puoi ospitare chi ti pare. Altrimenti, potrebbero farti storie per esercizio abusivo di attività turistica. E poi so' problemi tuoi!id="quote">
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ci fu una sentenza del TAR (Umbria) su un terreno agricolo destinato a parcheggio invece ospitava camper per il quale il TAR disse che si trattava di campeggio e connotò cosa fosse l'attività di campeggio con riferimento alle strutture ricettive. Ora quando la trovo la ripropongo.id="quote">
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quote:Originally posted by carlo965
a pochissima distanza dalla casa al mare dei miei, un uomo ha risolto un enorme problema.. non essendo alla distanza regolamentare dalla battiglia, ha utilizzato il pianale di un semirimorchio sul quale ha saldato due container, successivamente aggiustati ed ingentiliti sia all'esterno che all'interno..... Dopo pochi giorni vennero CC e VV:UU a verificare = ricordo ancora la faccia del vecchietto diverito che coprendo le " bandelle laterali" della sua costruzione fece osservare la presenza delle ruote del semirimorchio... le autorità , verificati documenti di proprietà del terreno e l'assenza di " attacchi stabili" si allontanarono scusandosi..... Credo, nel caso specifico premettendo che non è mia materia, che la sosta, stanziale o meno, di un camper -roullotte, non possa essere vietata se l'area utilizzata è proprietà privata...e se è privata, sempre nel pieno rispetto dell'educazione , delle reciproche identità e delle Leggi vigenti, ci faccio quello che mi pare.id="quote">
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quote:Originally posted by vertigo
ho tratto il testo riportato all'inizio del 3D dal seguente testo, preso dagli scaffali della mia libreria: Codice dell'edilizia e dell'urbanistica 2007 a cura di Luigi Tramontano, ed. HOEPLI codice ISNB 8820337377, €47,00. Dice delle cose interessanti in materia urbanistica, lo puoi trovare nelle librerie specializzate o direttamente dalla Hoepli.id="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by vertigo
no, puoi stare nel tuo camper (o roulotte, o casa viaggiante...) sul tuo terreno privato, per dormirci, cucinarci e quant'altro, ma non puoi renderlo STANZIALE, fondamentalmente perchè non saresti in regola con le norme igienico sanitarie.id="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by IvanoPP
Non mi pare la stessa cosa che ha scritto ngeloco qualche post piu' sopra. Ovvero alla mia domanda "se io possiedo un terreno al mare posso trascorrerci le ferie in camper ?"id="black"> ngeloco ha risposto "SI, se non c'è divieto di campeggio libero"id="black"> e di conseguenza considerato che praticamente tutte le regioni vietano il campeggio libero (se non tranne qualche eccezione, che io sappia la Calabria) non posso stare nel mio camper sul mio terreno privato per dormirci, cucinarci e quant'altro (ovvero campeggiare).....id="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by ngeloco
https://www.camperonline.it/for... Post di TheDevil del 21/03/2007 h.23:23:53 nel 3d "sostare in aree private", che già esisteva prima che tu aprissi questo "campeggiare su proprietà privata".id="quote">
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quote:Originally posted by IvanoPP
..... Poi io ripeto la domanda in quanto non ho una risposta certa (p.e. tu dici una cosa e Vertigo un'altra, chi "interpreta" nel modo giusto ? inoltre il post da te citato di TheDevil trattava di caravan e non di camper; ovvero il "caos" piu' totale...).id="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by ngeloco
Comunque leggiti la sentenza del post di TheDevil, tutta tutta, fino alla fine; fino a dove parla dell'art. 185 CdS. Leggila tutta, non ti fermare ai primi righi, e forse ti si schiariranno le idee.id="quote">
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quote:Originally posted by IvanoPP
Per quanto riguarda la sentenza del post di TheDevil: - ripeto che il veicolo interessato e' un caravan e non un camper (e la differenza non e' da poco, e anche qui non lo affermo solo io ma bensi' sia il CdS che il Ministero...) ma cio' nonostante la ricorrente cita l'art. 185 comma 2 del CdS (a qual pro ? se si tratta di caravan tale articolo non e' di alcun interesse in quanto riguardo solo ed esclusivamente i camper...) e quindi "giustamente" il giudice dice "... ma che caxxo centra..." - visto che tale sentenza indica che la sosta max consentita nello stesso posto e' di 48 ore e se ho ben capito sia che avvenga su terreni privati che su terreni pubblici (p.e pertinenze stradali), cio' sta a significare che sino a 48 ore potrei sostare/soggiornare (e addirittura anche campeggiare ?) anche in un normale parcheggio, o no ? - visto che la sosta max consentita nello stesso posto e' di 48 ore, se mai mi dovesse capitare un cosa simile ogni 36 ore sposterei il camper (o roulotte) tra i 4 angoli del terreno/proprieta' (ovvero il gioco dei 4 cantoni...)id="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by vertigo
Comunque questo 3D l'ho aperto io come "derivazione" di quello di O'nonno sulla definizione di campeggio. Credo abbia la stessa dignità all'esistenza di tutti gli altri presenti su questa sezione: nasce come esigenza di "dimostrare" che anche in terreno privato non si può fare ciò che si vuole, esistono dei vincoli. E' un'informazione che si "passa" ad altri utenti, è l'inizio di una discussione, credo sia l'essenza del forum... Poi che sia un'informazione banale, già letta o altro, pace, non sono il primo e credo nemmeno l'ultimo su questo sito a ripetere concetti già altre volte esposti...id="blue">id="quote">
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quote:Originally posted by ngeloco
Sì hai ragione, mi ero sbagliato. D'altra parte, ho attivamente partecipato alla discussione sull'argomento da te sollevato, che trovo interessante ed utile per tutti. Quindi, assolutamente nulla da dire - da parte mia - sull'argomento da te introdotto.id="quote">
id="quote"> La presenza di un "mezzo mobile di alloggio"(1) su un terreno privato ha formato recente oggetto degli 'argomenti' con numero 17260, 17927, 18180 e 18297, come da citazioni soprariportate (nei passaggi essenziali e d'interesse per la materia qui trattata).(2) Il T.U. in materia edilizia, opportunamente citato da Vertigo, acquisisce una valenza ben maggiore rispetto alla sentenza 6574/1996 (cfr. 'argomento' n. 17260), il cui dispositivo verte esclusivamente sull'applicabilita' di un generico divieto di campeggio su un terreno privato, utilizzato dal proprietario per esigenza personale. Come ricordato [ancora di recente) da Anto57, qualunque normativa che riguardi il campeggiatore con autocaravan si applica, almeno "sulla carta", anche ai cittadini italiani/stranieri appartenenti alle diverse etnie degli zingari. Prima del T.U. in questione (DPR 380/2001) ed in contrasto con il nomadismo (per il quale sono comunemente conosciuti), molti zingari avevano deciso di stabilire "fissa dimora" mediante l'acquisto di un terreno agricolo e la collocazione permanente di un alloggio altrimenti definito "mobile". Trascrivo dal sito

http://sucardrom.blog.tiscali.it

,dedicato ai Rom e Sinti italiani: Perche', dagli anni '80, migliaia di famiglie Rom e Sinte acquistano un terreno agricolo? Per quattro semplici ragioni: 1. il cosiddetto "campo nomadi" e' un ghetto; 2. la legge permette ad una roulotte di poter sostare in un terreno agricolo; 3. e' poco oneroso a livello finanziario, pochissime sono le famiglie che possono permettersi l'acquisto di una casa o di un terreno edificabile; 4. e' piu' facile iniziare un percorso d'interazione senza dover perdere le proprie specificita' culturali. Oggi questa tipologia abitativa e' entrata in crisi a causa della nuova legislazione in materia di edilizia. Il Testo Unico n. 380/2001 decreta in maniera inequivocabile che una roulotte abbisogna di concessione edilizia (articolo 3/e/5). Tale norma e' stata recepita successivamente da tutte le Leggi Regionali, promulgate successivamente. Prima dell’introduzione di questa norma la concessione edilizia era necessaria solo per quei manufatti che, ancorati in modo permanente al suolo, modificavano l’assetto del territorio. Inoltre, nel luglio 2000, la Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale) indica per la prima volta l'autocaravan come possibile abuso edilizio con la sentenza n.12128/2000 (cfr.

http://www.camperclublagranda.i...

), che non sono comunque riuscito a reperire nelle mie fonti documentali. -------------------- (1) @IvanoPP: non c'e' alcuna differenza che si tratti di un caravan (come nella sentenza 6574/1996) oppure di un autocaravan/casamobile/baracca/etc. (2] Mi scuso per eventuali omissioni o per "sfrondature" di testo non gradite ai relativi estensori. Mi riservo di trattare a parte i 4 "corposi" interventi di Ngeloco nei precitati 'argomenti'.
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vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 30/03/2007 alle: 17:58:12
beh, che dire, meglio di Platini: mi ritiro all'apice della carriera...id="Georgia">id="blue">id="size3">
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 30/03/2007 alle: 18:28:31
quote:Originally posted by vertigo
beh, che dire, meglio di Platini: mi ritiro all'apice della carriera...id="Georgia">id="blue">id="size3"> >
> [8D][8D]
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 30/03/2007 alle: 19:08:45
quote:Originally posted by TheDevil ...Prima dell’introduzione di questa norma la concessione edilizia era necessaria solo per quei manufatti che, ancorati in modo permanente al suolo, modificavano l’assetto del territorio. Inoltre, nel luglio 2000, la Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale) indica per la prima volta l'autocaravan come possibile abuso edilizio con la sentenza n.12128/2000 (cfr.

http://www.camperclublagranda.i...

), che non sono comunque riuscito a reperire nelle mie fonti documentali. >
> Non è esattamente come dici tu e cercherò di spiegare il perché, un po' meglio e con un po' più di tempo, nei prossimi giorni. La sentenza della Cassazione penale che citi, dovrebbe essere quella di seguito, anche se mi risulta un numero diverso. Ho reperito solo la massima, ma posso procurarmi il testo integrale, anche se non mi sembra dire niente di nuovo. Si tratta di principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa e penale. Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 3 luglio 2000, n. 7601 ________________________________________ Reati edilizi - Concessione edilizia - Costruzioni soggette a concessione - Costruzioni precarie - Non necessità - Precarietà - Nozione - Fattispecie ________________________________________ Una costruzione può definirsi precaria e, quindi, non soggetta a concessione edilizia, solo se viene realizzata per motivi di carattere contingente, a prescindere dal materiale adoperato e dalla più o meno facile rimovibilità, e cioè quando sia destinata "oggettivamente" a uso temporaneo e limitato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congruamente motivato il ragionamento del giudice di merito che, in relazione a una roulotte, pur munita di ruote, non ancorata stabilmente al suolo e priva di allacciamento con la rete idrica e fognaria, aveva escluso il carattere di precarietà, rilevando come questa fosse stata destinata dall'imputato - che addirittura vi aveva stabilito la residenza anagrafica - a propria dimora, palesandosi in tal modo che trattavasi di manufatto destinato a soddisfare esigenze intrinsecamente durevoli nel tempo). -------------------------------------------------------------------- In modifica: La sentenza Cass. Pen. III n. 12128/2000, citata da Thedevil è di novembre e non di luglio (per questo, forse, non la trovava) e conferma quanto contenuto nella precedente sentenza 7601/2000, quella sopra riportata, che peraltro confermano un orientamento giurisprudenziale consolidato da quasi trent'anni, più o meno da quando esisteva la concessione edilizia. Mi sa che sull'argomento edilizia-roulotte stiamo andando un po' fuori tema perché a noi interessa il rapporto veicolo abitativo/turismo non quello che fa l'abusivista, per cui mi riprometto di fare prossimamente un solo intervento più articolato sulla questione, che mi sttuzzica, e poi la faccio finita. di seguito il testo integrale della sentenza che TheDevil non è riuscito a reperire.id="blue"> "CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27 novembre 2000, n. 12128 (ud. 13 ottobre 2000). Pres. Papadia - Est. Squassoni - P.M. Izzo (conf.) - Ric. Paolini (Omissis). Motivi della decisione. - Con sentenza 18 settembre 1998, il Pretore di Pisa - sd Cascina - ha ritenuto Paolini Loriano responsabile del reato previsto dagli artt. 81 c.p. 20 comma 1 lett. c) L. 47/1985, 1 sexies L. 431/1985 (per avere in zona soggetta a vincolo paesaggistico, privo di concessione edilizia ed autorizzazione ambientale, edificato un box, una casetta prefabbricata ed una baracca) e lo ha condannato alla pena di giustizia. La decisione pretorile è stata confermata dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza 14 ottobre 1999, per l'annullamento della quale l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Rileva che il box non era incardinato al suolo e, pertanto, doveva qualificarsi opera precaria così come la baracca destinata a soddisfare contingenti esigenze di coltivazione dei campi; che la casetta prefabbricata non era un manufatto edilizio, ma una roulotte munita di targa e libretto di circolazione sfornita di energia elettrica e di collegamenti con la rete idrica. In tale contesto, l'imputato ritiene che le opere non necessitassero di concessione edilizia. Le deduzioni del ricorrente, a parere della Corte, non sono meritevoli di accoglimento. Deve, innanzi tutto, precisarsi come i giudici di merito, con insindacabile accertamento in fatto, abbiano ritenuto che l'edificazione abusiva per cui è processo riguardasse le seguenti opere: in box coibente appoggiato al suolo, una baracca destinata ad abitazione (come dimostrato dagli attacchi elettrici e dagli scarichi fognari), una casetta prefabbricata, tipo roulotte, ancorata al suolo e munita di uno scarico per la fuoriuscita dell'acqua. La motivazione sulla consistenza della edificazione è congrua, completa, corretta e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità; sul tema il ricorrente chiede alla Corte una rivisitazione del materiale probatorio ed una sovrapposizione delle proprie valutazioni a quelle correttamente operate dai giudici di merito formulando, in tale modo, censure che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione. Ora, avendo come referente i ricordati accertamenti fattuali, il Collegio ritiene che la conclusione in diritto dei giudici sulla necessità di preventiva concessione edilizia ed autorizzazione ambientale non sia censurabile. Invero restano escluse dal regime concessorio i manufatti di assoluta ed evidente precarietà destinati, cioè, a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate ed a essere rimossi dopo il momentaneo uso. Il requisito della precarietà non può essere collegato al carattere di stabilità temporanea soggettivamente attribuito alla costruzione, ma va individuato in relazione alla intrinseca finalità dell'opera stessa. Pertanto manufatti destinati ad abitazione o ricovero attrezzi - come quelli per cui è processo - presentano caratteristiche non conciliabili con un uso contingente e temporaneo a nulla rilevando, a tale fine, il materiale usato per la edificazione e la facile rimovibilità. Inoltre, per quanto riguarda la roulotte, deve osservarsi che la stessa aveva solo la parvenza di mobilità (avendo le ruote un carattere simbolico ed uso eventuale) in quanto il prefabbricato era stabilmente incardinato al suolo con accorgimenti tecnici per garantirne la stabilità; di conseguenza era da considerarsi una vera costruzione che modificava - sia pure lievemente, ma durevolmente - l'assetto del territorio. (Omissis). [/i]

Modificato da ngeloco il 31/03/2007 alle 08:55:27
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 30/03/2007 alle: 19:13:07
Ecche e'... e quindi un camper puo' anche essere assimilato ad "Una costruzione"id="black"> ? [:0][V] Non e' che con qualche altra (magari nuova) sentenza di cassazione viene/verra' anche assimilato allo sputnik ? [:D][:D][:D] id="blue">
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ngeloco
ngeloco
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Inserito il 30/03/2007 alle: 19:18:34
quote:Originally posted by IvanoPP
Ecche e'... e quindi un camper puo' anche essere assimilato ad "Una costruzione"id="black"> ? [:0][V] Non e' che con qualche altra (magari nuova) sentenza di cassazione viene/verra' anche assimilato allo sputnik ? [:D][:D][:D] id="blue"> >
> Guarda quante cose impari a seguire il forum[:p][:p][:p], e dire che te ne volevi andare...
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 30/03/2007 alle: 19:23:36
Io me ne sono "andato" ("distatecivizzato") ma non per "tutto" [:0] id="blue">

Modificato da IvanoPP il 30/03/2007 alle 19:24:25
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 31/03/2007 alle: 00:32:33
quote:Originally posted by IvanoPP
Io me ne sono "andato" ("distatecivizzato") ma non per "tutto" [:0] id="blue"> >
> ...la speranza è l'ultima a morire
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 31/03/2007 alle: 01:01:32
Rimango per imparare [:p] , e in questi ultimi post anche un po' per divertirmi (costa meno che uno spettacolo di cabaret e voi siete veramente "forti" [:D][:D][:D])id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 31/03/2007 alle: 09:33:59
quote:Originally posted by IvanoPP
Rimango per imparare [:p] , e in questi ultimi post anche un po' per divertirmi (costa meno che uno spettacolo di cabaret e voi siete veramente "forti" id="red">id="size3">[:D][:D][:D])id="blue"> >
> Quando attribuisci il termine COMICO, sottinteso della frase che ho sopra evidenziato in rosso, a chi ti riferisci? Ti riferisci all'Avv. Angelo Costa cui cui ngeloco è un alias ed a Morelli Antonio Crescenzo di cui Anto57 O' Nonno e alias? Puoi chiarire per favore la tua affermazione ed a chi ti riferisci?
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 31/03/2007 alle: 14:17:27
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by TheDevil
...Prima dell’introduzione di questa norma la concessione edilizia era necessaria solo per quei manufatti che, ancorati in modo permanente al suolo, modificavano l’assetto del territorio. Inoltre, nel luglio 2000, la Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale) indica per la prima volta l'autocaravan come possibile abuso edilizio con la sentenza n.12128/2000 (cfr.

http://www.camperclublagranda.i...

), che non sono comunque riuscito a reperire nelle mie fonti documentali.>
>[1]id="red"> Non è esattamente come dici tu e ..... [2]id="red"> In modifica: ..... Di seguito il testo integrale della sentenza che TheDevil non è riuscito a reperire.id="blue">
>
> [1]id="red"> La frase da te citata (e da me rimessa in corsivo, come nell'originale), non e' una mia affermazione ma deriva dalla trascrizione (parziale) di una pagina di un sito web dedicato ai Rom e Sinti italiani. [2]id="red"> Ti ringrazio per la sollecita ricerca.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 31/03/2007 alle: 14:52:09
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Quando attribuisci il termine COMICO, sottinteso della frase che ho sopra evidenziato in rosso, a chi ti riferisci? Ti riferisci all'Avv. Angelo Costa cui cui ngeloco è un alias ed a Morelli Antonio Crescenzo di cui Anto57 O' Nonno e alias? Puoi chiarire per favore la tua affermazione ed a chi ti riferisci? >
> Ma lascialo perdere, veramente ti fa così arrabbiare? Io invece lo trovo finanche divertente, finché resta nei ranghi e non esagera... L'importante è non prenderlo sul serio.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 31/03/2007 alle: 14:56:03
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
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...Prima dell’introduzione di questa norma la concessione edilizia era necessaria solo per quei manufatti che, ancorati in modo permanente al suolo, modificavano l’assetto del territorio. Inoltre, nel luglio 2000, la Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale) indica per la prima volta l'autocaravan come possibile abuso edilizio con la sentenza n.12128/2000 (cfr.

http://www.camperclublagranda.i...

), che non sono comunque riuscito a reperire nelle mie fonti documentali.>
>[1]id="red"> Non è esattamente come dici tu e ..... [2]id="red"> In modifica: ..... Di seguito il testo integrale della sentenza che TheDevil non è riuscito a reperire.id="blue">
>
> [1]id="red"> La frase da te citata (e da me rimessa in corsivo, come nell'originale), non e' una mia affermazione ma deriva dalla trascrizione (parziale) di una pagina di un sito web dedicato ai Rom e Sinti italiani.
>
> Vabbè, quel sito dice cose inesatte, trattasi evidentemente di... "zingarate" [:D][:D][:D]. Però, anche tu, non prendere per oro colato tutto quello che leggi in un qualunque sito su internet. ciao angelo
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Aquila2000
Aquila2000
19/11/2004 49
Inserito il 03/04/2007 alle: 15:16:13
Ciao a tutti, scusate la domanda e l'ignoranza in materia. Secondo voi cosa significa (Dal T.U.) "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; " Cosa sono e come farebbero a stabilire, nel caso del camper ovviamente quali sono le "esigenze meramente temporanee"? in giro ho letto 72 ore nello stesso posto, 48 ore, apertura di un tendalino e così via. Ma se il terreno è il MIO e sto qualche giorno con il MIO camper perchè dovrei andare incontro a sanzioni... penali? Sinceramente mi sembra la solita cosa all'italiana..... intanto faccio la legge poi vediamo che succede. Vicino casa mia (ROMA) in un terreno agricolo sono ANNI che ci sono i zingari con di tutto!!!!! Grazie a tutti.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 04/04/2007 alle: 08:29:21
quote:Originally posted by Aquila2000
Ciao a tutti, scusate la domanda e l'ignoranza in materia. Secondo voi cosa significa (Dal T.U.) "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; " Cosa sono e come farebbero a stabilire, nel caso del camper ovviamente quali sono le "esigenze meramente temporanee"? in giro ho letto 72 ore nello stesso posto, 48 ore, apertura di un tendalino e così via. Ma se il terreno è il MIO e sto qualche giorno con il MIO camper perchè dovrei andare incontro a sanzioni... penali? Sinceramente mi sembra la solita cosa all'italiana..... intanto faccio la legge poi vediamo che succede. Vicino casa mia (ROMA) in un terreno agricolo sono ANNI che ci sono i zingari con di tutto!!!!! Grazie a tutti. >
> No, no, qui siamo nel campo dell'edilizia dove le esigenze meramente temporanee sono molto più ampie. Per esempio, un container destinato all'alloggio o spogliatoio degli operai di un cantiere soddisfa esigenze temporanee, anche se resta per tutta la durata del cantiere che può essere anche di svariati mesi. Diverso è il camper che sta per un mese su area privata, in quel caso, non occorre il permesso a costruire, ma verosimilmente si campeggia, e quindi si vanno ad interessare altre norme. Gli zingari che dici tu, se stanno sul posto da anni, allora certamente hanno violato norme edilizie, ma quello è il meno. Ci sono certamente problemi di igiene e sanità. Ma se non vengono sloggiati, è in primo luogo un problema di scelte politiche dell'amministrazione locale, al di là degli strumenti di legge (che ci sono) per intervenire. ciao
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vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 04/04/2007 alle: 09:04:28
quote:Originally posted by Aquila2000
Ciao a tutti, scusate la domanda e l'ignoranza in materia. Secondo voi cosa significa (Dal T.U.) "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; " Cosa sono e come farebbero a stabilire, nel caso del camper ovviamente quali sono le "esigenze meramente temporanee"? in giro ho letto 72 ore nello stesso posto, 48 ore, apertura di un tendalino e così via. Ma se il terreno è il MIO e sto qualche giorno con il MIO camper perchè dovrei andare incontro a sanzioni... penali? Sinceramente mi sembra la solita cosa all'italiana..... intanto faccio la legge poi vediamo che succede. Vicino casa mia (ROMA) in un terreno agricolo sono ANNI che ci sono i zingari con di tutto!!!!! Grazie a tutti. >
>Ciao Fabio, ti ha risposto correttamente Costa, io mi aggiungo in totale OT giusto per salutarti ...[;)]: ti faccio uno squillo in questi giorni,per farsi gli auguri, Ciao, Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
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Aquila2000
Aquila2000
19/11/2004 49
Inserito il 04/04/2007 alle: 09:42:28
Per prima cosa, grazie per la risposta. Ma secondo te per questo: "...Diverso è il camper che sta per un mese su area privata, in quel caso, non occorre il permesso a costruire, ma verosimilmente si campeggia, e quindi si vanno ad interessare altre norme." Dovrei richiedere al comune l'autorizzazione???? GRAZIE OT: Ciao Marioooooooooooo come va? Tutto procede? Ci si sente per gli AUGURI! Ciao. Fabio.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 04/04/2007 alle: 22:56:53
quote:Originally posted by Aquila2000
Per prima cosa, grazie per la risposta. Ma secondo te per questo: "...Diverso è il camper che sta per un mese su area privata, in quel caso, non occorre il permesso a costruire, ma verosimilmente si campeggia, e quindi si vanno ad interessare altre norme." Dovrei richiedere al comune l'autorizzazione???? GRAZIE io. >
> Il problema è sempre quello del rapporto sosta-campeggio. In pratica, potremmo dire che si possono profilare almeno due (o forse tre) differenti ipotesi. 1) Se il camper o la roulotte stanzia in un'area privata in modo da "non soddisfare esigenze meramente temporanee", insomma è stato trasformato in una casa (o in un ufficio o in un locale commerciale) o perché risulta stabilmente collegato al suolo con manufatti, allacci dei servizi etc, oppure anche solo perché l'occupante ci ha fissato la propria residenza anagrafica, allora si presume che si sia realizzata una modificazione urbanistico-edilizia del suolo e dunque, in assenza di permesso a costruire, si è realizzato un abuso edilizio. E' questo, un orientamento giurisprudenziale pacifico e costante da decenni, che è stato trasfuso in una norma espressa in sede di compilazione del T.U. sull'edilizia. Ma non è una novità. Infatti, già il T.A.R. Lazio, sez. II, 23.1.1980, n. 61 quasi trent'anni fa già affermava che "Costituisce costruzione, per la quale è necessaria la concessione edilizia, qualsiasi manufatto saldamente infisso al suolo anche con opere murarie, atto ad alterare urbanisticamente lo stato dei luoghi: sono tali anche due mezzi mobili (roulotte) per complessivi mq 57 circa, che peraltro siano fissati stabilmente sul terreno con un'opera muraria". Negli stessi termini, anche altre sentenze: ad es. la Corte appello Trento, 14 aprile 1986 affermava che "Sono assoggettate alla concessione edilizia da parte del sindaco le installazioni di roulotte e, più in generale, delle c.d. case mobili, solamente quando esse non comportino un uso precario, ma soddisfino in permanenza determinate esigenze dell'uomo comportando di conseguenza attività di trasformazione urbanistico-edilizia nel territorio". Oppure,Tar Lombardia, Sez. staccata di Brescia 15.7.1993, n. 619 afferma che "la precarietà di un manufatto edilizio che ne giustifica il non assoggettamento a concessione edilizia dipende non già dai materiali utilizzati o dal sistema del suo ancoraggio al suolo bensì dall'uso cui esso è destinato onde tale precarietà va esclusa ogni qual volta l'opera sia destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine in relazione all'obiettiva ed intrinseca destinazione naturale del manufatto". E questo orientamento è costante fino alla recente sentenza del TAR Molise Campobasso del 15 gennaio 2007, n. 29 in un ricorso proposto da un Campeggio di Pescasseroli contro il Comune che aveva emesso un'ordinanza di demolizione di alcune casette mobili sistemate nel campeggio in assenza dfi permesso a costruire. Il ricorso del camping è stato rigettato. Quindi, ribadisco che l'orientamento secondo il quale lo stanziare un alloggio mobile su un'area privata in modo non transitorio, costituisce ed è considerato abuso edilizio per lo meno da trent'anni, non si tratta cioè di una novità. L'art. 3 del T.U sull'edilizia si è limitato a rendere espresso un principio che la giurisprudenza considerava pacifico già da lungo tempo. Ma, "esigenze non transitorie", sia chiaro, non significa fermare il camper per un mese o due o tre, su un'area privata, significa fare in modo che tale stato appaia definitivo, significa farci la casa, o l'ufficio, o un'attività commerciale di natura non transitoria. 2) Se invece si ferma il camper transitoriamente su un'area privata, allora a mio parere, va indagato sull'uso che se ne fa come mezzo di alloggio. Insomma, se il veicolo è vuoto ed inutilizzato come alloggio, insomma viene solo "rimessato", allora secondo me, nulla quaestio, perchè nessuno ti potrà dire niente. Se invece nel veicolo c'è un equipaggio che ci soggiorna, allora si sta facendo campeggio, per cui, se ci si trova in una località dove non è consentito il campeggio al di fuori delle strutture ricettive (insomma se è vietato il cd. "campeggio libero"), allora si potrebbe incorrere in sanzioni da parte delle autorità competenti. Peraltro, poiché il veicolo sosta in area privata, e non sulla sede stradale, a mio parere viene meno anche l'ombrello protettivo dell'art. 185 co. 2 CdS, che trova applicazione solo sulle strade. Sulle aree private, quindi, la condizione di campeggio si verifica a prescindere dall'occupazione di area esterna al veicolo, ed a prescindere dalla presenza o meno di "deflussi". Ciò se ed in quanto si voglia considerare il rispetto di tali condizioni come valido indizio dell'assenza della condizione di campeggio, interpretazione questa, che io non condivido. In pratica, secondo le norme vigenti, il camper oltre ad essere un veicolo, è anche un mezzo di alloggio, con il quale si soggiorna e si campeggia e, in casi estremi, può essere finanche un manufatto assoggettato alle norme sull'edilizia. ciao angelo
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Aquila2000
Aquila2000
19/11/2004 49
Inserito il 06/04/2007 alle: 11:56:43
GRAZIE Angelo. Buona Pasqua a te e famiglia.
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