quote:Originally posted by rataplan>
[quote]Originally posted by franco77
Infatti è quello che ho intenzione di fare. Devo solo informarmi bene su cosa bisogna afre per potersi rivolgere al giudice di pace in quanto non mi è mai capitato prima. Permettetemi di esprimere ancora due mie opinioni alle affermazioni di oliver: A te sembra eccessivo che io mi lamento per una multa....ne prendo atto! A me sembra eccessivo esser definito un anarchico ed esser paragonato ad un tossico che ruba!!!! Questo mi sembra davvero troppo!!![:(!][:(!] Lascia perdere i puristi e presenta ricorso al giudice di pace del luogo ove hai avuto la contravvenzione scrivendo una lettera ove specifichi chiaramente la situazione ribadendo fortemente la necessità di parcheggiare in quel posto ove non vi erano divieti. Se il camper viene omologato con quelle misure e può circolare, lo si deve anche poter parcheggiare. Allega copia del verbale della contravvenzione e fai una raccomandata RR. Non serve l'assistenza di un avvocato e il tutto non ti costa nulla, nella peggiore delle ipotesi dovrai pagare la multa. Non devi pagare la multa anche se l'udienza viene fissata dopo la scadenza prevista dal verbale, il ricorso costituisce proroga fino alla data dell'udienza. Sono certo di tutto quanto ho scritto in quanto "ANARCHICO" ho dovuto ricorrere al giudice di pace poco tempo fa, ma non per il camper. Spero ti diano ragione Saluti Aldo >
quote:Originally posted by rataplan> Art. 155 comma 5 CDS. Il problema della sosta con ingombro oltre lo stallo disegnato l'ho evidenziato molto tempo fa come un modo per vietare ai camper senza vietare espressamente. La questione però c'è la norma esiste ed il ricorso non verrà accolto perché è vero che anche altri mezzi sono abilitati a circolare con ingombri superiori alle autovetture ma non possono sostare per motivi di spazio dove sostato le autovetture. L'autocaravan poi è assimilato alle autovetture ma anche le autovetture che superassero gli stalli di sosta sarebbero soggette alla stessa sanzione quindi non c'è discriminazione ma esigenza di assicurare una sosta decente a quanti più possibili veicoli di normali dimensioni. Ciao.
[quote]Originally posted by franco77
Infatti è quello che ho intenzione di fare. Devo solo informarmi bene su cosa bisogna afre per potersi rivolgere al giudice di pace in quanto non mi è mai capitato prima. Permettetemi di esprimere ancora due mie opinioni alle affermazioni di oliver: A te sembra eccessivo che io mi lamento per una multa....ne prendo atto! A me sembra eccessivo esser definito un anarchico ed esser paragonato ad un tossico che ruba!!!! Questo mi sembra davvero troppo!!![:(!][:(!] Lascia perdere i puristi e presenta ricorso al giudice di pace del luogo ove hai avuto la contravvenzione scrivendo una lettera ove specifichi chiaramente la situazione ribadendo fortemente la necessità di parcheggiare in quel posto ove non vi erano divieti. Se il camper viene omologato con quelle misure e può circolare, lo si deve anche poter parcheggiare. Allega copia del verbale della contravvenzione e fai una raccomandata RR. Non serve l'assistenza di un avvocato e il tutto non ti costa nulla, nella peggiore delle ipotesi dovrai pagare la multa. Non devi pagare la multa anche se l'udienza viene fissata dopo la scadenza prevista dal verbale, il ricorso costituisce proroga fino alla data dell'udienza. Sono certo di tutto quanto ho scritto in quanto "ANARCHICO" ho dovuto ricorrere al giudice di pace poco tempo fa, ma non per il camper. Spero ti diano ragione Saluti Aldo >
quote:Originally posted by franco77> Ed io ribadisco che non conosci le norme del codice della strada e che il ragionamento "non è efficace", avresti invece potutop rilevare che ad altri nelle stesse condizioni non era stata elevata contravvenzione ed invitare il PU a elevare anche nei loro confronti la contravvenzione ed in difetto denunciarlo per omissioni d'atti d'ufficio ma non puoi pretendere di essere in regola. Comunque ti riporto l'art. 157 (non il 155) e rileggiti soprattutto il comma 5. Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli. 1. Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. 2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (1) 3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata. 4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. 5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. 6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione. 7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. 8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19.
Ribadisco per l'ennessima volta che il camper non era di intralcio ma occupava oltre al proprio stallo anche metà circa di quello dietro con lo sbalzo. Quindi trono a ribadire il concetto dell'applicare le regole con un minimo di criterio Infondo se li c'era un furgone passo lungo occupava il mio stesso spazio ma non ho mai visto multare furgoni o camion sulla piazza ma il camper si guardacaso! Ma infondo indipendentemente dal mio mezzo io non stavo lavorando come loro? >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> E bravo nonno, hai studiato bene la lezione, però ti chiedo un favore Fai in modo che si veda il tuo nik sul camper così se ti incontro sto lontano perchè quelli come te mi fanno timore. Possono sempre trovare il modo di fari applicare una sanzione amministrativa anche solo per una scoreggia troppo rumorosa. A proposito, di quanti db non deve superare per essere nella norma? saluti Aldo
quote:Originally posted by franco77> Ed io ribadisco che non conosci le norme del codice della strada e che il ragionamento "non è efficace", avresti invece potutop rilevare che ad altri nelle stesse condizioni non era stata elevata contravvenzione ed invitare il PU a elevare anche nei loro confronti la contravvenzione ed in difetto denunciarlo per omissioni d'atti d'ufficio ma non puoi pretendere di essere in regola. Comunque ti riporto l'art. 157 (non il 155) e rileggiti soprattutto il comma 5. Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli. 1. Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. 2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (1) 3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata. 4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. 5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. 6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione. 7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. 8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19.
Ribadisco per l'ennessima volta che il camper non era di intralcio ma occupava oltre al proprio stallo anche metà circa di quello dietro con lo sbalzo. Quindi trono a ribadire il concetto dell'applicare le regole con un minimo di criterio Infondo se li c'era un furgone passo lungo occupava il mio stesso spazio ma non ho mai visto multare furgoni o camion sulla piazza ma il camper si guardacaso! Ma infondo indipendentemente dal mio mezzo io non stavo lavorando come loro? >
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Eri tu che avevi risposto in materia al Prof. Calosci, quando ancora c'era il vecchio forum?[;)] Ricordo una risposta del genere e mi trovavo d'accordo con quelle conclusioni. Dopotutto se sto per passare da un sottopasso con cartello che indica l'altezza massima dei veicoli in 3m (e io ne ho trovati anche da 1.45 m, serviti da strada asfaltata, con ingresso nascosto da una curva e per giunta in discesa...) mica mi metto a begare con le autorità perchè a me hanno immatricolato un mezzo da 3.1 m e da lì non ci passo, me lo devono alzare, ecc.![;)] Idem quando trovo la sbarra a 2.1 m sopra a certi parcheggi... Vado altrove.[:D] Quanto ai rutti e scoregge prospettate da franco77 e rataplan: ragazzi, come siete caduti in basso! Mi auguro che inseriate quegli esempi anche nella lettera al giudice di pace, così vi chiarisce lui le idee![:D] Fateci sapere come va il ricorso.[:)] Ciao! Oliver [8D]
[quote Art. 155 comma 5 CDS. Il problema della sosta con ingombro oltre lo stallo disegnato l'ho evidenziato molto tempo fa... >
quote:Originally posted by Grinza> Divertente questa interpretazione. Quindi io posso rubare cio' che voglio perche' in passato altri ladri non sono stati denunciati. mah... Penso invece che, al limite, possa denunciare i vigli per omissione d'atti d'ufficio (o qualcosa del genere) per non aver dato la multa ad altri.
Certo che si arriva sempre a degenerare. Pero non capisco e fatemi dire una cosa. Franco77 ha l'auto guasta e si deve recare al lavoro con un mezzo speciale (Camper). Il posto adibito per i diversamente abili e piccolo allora per non intralciare la viabilit`a occupa piu di uno stallo ai posati auto. Vede altri mezzi pesanti pargheggiati (camion pubblicit`a e furgone) che occupano anche loro piu di uno stallo. Torna dal lavoro e vede che solo il camper, tra l'altro con contrassegno rosso esposto e multato mentre gli altri mezzi no. Franco pensa che gli sia stato fatto un torto. Ebbene, tutti sappiamo che non possimo occupare piu di uno stallo pero: 1) Se un auto occupa piu di uno stallo oppure ha le ruote sulla riga, la multa non l'ho mai vista 2) Se avesse occupato un solo stallo era in regola (il contrassegn lo permette) 3) Il vigile ha applicato rigidamente la legge (ha fatto bene) ma l'ha applicata solo al camper. Secondo me, ha diritto a fare ricorso in quanto la legge e stata applicata solo a lui. Provate a rivedere il tutto Saluti Pizzo >