L'argomento e' stato gia' approfondito qui
https://www.camperonline.it/for... (ed altri spunti interessanti si trovano nei topic #22434, 24904, 27084).
Con la tua segnalazione diventano tre gli autocaravan immatricolati come
veicolo destinato al trasporto di cose, dei quali si abbia conoscenza in questo forum.
La definizione "comunitaria" di autocaravan e' riportata qui
https://www.camperonline.it/for... , unitamente ai relativi riferimenti normativi (e cioe' la Direttiva 70/156/CEE, nel testo correntemente adeguato con la Direttiva 2001/116/CE).
La Direttiva 2001/116/CE e' stata recepita nell'ordinamento legislativo nazionale con d.m. 20 giugno 2002.
Con il d.m. 13 marzo 2006 sono state definite le
norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali degli autocaravan e dei caravan, al cui articolo 2 (comma 2) viene precisato che
le caratteristiche costruttive degli autocaravan e dei caravan sono quelle previste dalle disposizioni recate dalle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M ed O, ...
In materia e' stata inoltre emanata, da ultimo, la circolare riportata in calce, dove ho evidenziato tre passaggi.
Ritengo che il problema del tuo autocaravan (ed in precedenza di quelli di Yuma58 e del suo conoscente) risieda nella mancata (o imprecisa) conoscenza del passaggio in rossoid="red"> da parte degli attori coinvolti: allestitore, agenzia automobilistica, UMC ai fini dell'immatricolazione del veicolo.
E' evidente che, esclusi i camper propriamente detti, la maggior parte degli autocaravan derivi da autotelai progettati per la realizzazione di autocarri ed accompagnati, quindi, da una omologazione ottenuta dalla casa costruttrice nella categoria N.
Nel momento in cui
un allestitore correda un autotelaio del genere con una carrozzeria "autocaravan"
dovrebbe preoccuparsi (nell'àmbito delle disposizioni di cui all'art. 236 Reg.) di far modificare l'omologazione originaria dell'autotelaio affinche' il veicolo allestito venga immatricolato nella pertinente categoria M1 in sintonia con le disposizioni comunitarie e nazionali.
Sorprende peraltro che gli UMC di Ancona e Vicenza abbiano rilasciato le carte di circolazione dei tre veicoli finora accertati in contrasto con le disposizioni ministeriali.
Se hai qualche conoscenza presso l'UMC di Vicenza, puoi andare a chiedere spiegazioni sul loro operato, sulla scorta dei riferimenti normativi che ho esposto qui in confronto alla CdC del tuo autocaravan.
Oppure puoi valutare di seguire il suggerimento che ho dato in precedenza ad Yuma58.
Nel campo (J2) della CdC dovrebbe esserci soltanto il codice SA, ma l'inserzione di questo codice non e' evidentemente accettata dal programma informativo in presenza di (J) diverso da M1.
Il PRA e' attendibile soltanto per documentare la cronologia delle intestazioni registrate di un veicolo; per i dati tecnici fanno testo quelli memorizzati alla Motorizzazione e riportati nella CdC.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 4708-MOT2/C
Roma, 26 novembre 2002
OGGETTO: Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale. Circolare n. 2826-MOT2/B del 15-07-2002.
Con la circolare citata in oggetto sono state divulgate alcune informazioni relative ai veicoli classificati ad uso speciale.
In particolare la suddetta circolare informava che la direttiva comunitaria 98/14/CE aveva previsto che nella categoria M1, oltre alle autovetture, fossero inquadrati anche gli autoveicoli ad uso speciale, destinati al trasporto di persone, individuati quali: autocaravan, veicoli blindati, autofunebri ed autoambulanze.
Tale circostanza aveva portato ad escludere che nella medesima categoria potessero essere inquadrati autoveicoli diversi da quelli esplicitamente previsti dalla precitata direttiva.
Successivamente il recepimento della direttiva 2001/116/CE, che ha modificato la direttiva 70/156/CEE (direttiva quadro originaria), nonche' le conseguenti direttive 92/53/CEE, 93/81/CEE e 98/14/CE, ha variato ed ampliato il quadro di riferimento contenuto nella sopraccitata direttiva 98/14/CE.
Con riferimento alla nuova direttiva 2001/116/CE, dalla lettura combinata del punto 5 dell'allegato II e dell'allegato XI si puo' desumere che:
- le autocaravan siano inquadrabili esclusivamente nella categoria M1 (appendice 1 dell'allegato XI - art. 54, comma 1, punto m del CdS);
- le ambulanze (comprendendo tra queste le "ambulanze" di cui al D.M. 17 dicembre 1987, n. 553, gli "autoveicoli di soccorso avanzato" di cui al D.D. 5 novembre 1996 e le "ambulanze di soccorso per emergenze speciali" di cui al D.M. 20 novembre 1997, n. 487) e le autofunebri sono inquadrabili nella categoria M (appendice 1 dell'allegato XI);
- i veicoli blindati sono inquadrabili nelle categorie M, N ed O (appendice 2 dell'allegato XI);
- gli altri veicoli per uso speciale (con "veicolo per uso speciale" la direttiva intende "i veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali"; l'accezione comprende, evidentemente, sia i veicoli per trasporti specifici che quelli ad uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, punti f) e g) ed all'art. 56, comma 2, punti c) e d) del CdS) sono inquadrabili nelle categorie M2, M3, N ed O (appendice 3 dell'allegato XI);
- le gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 KNm) sono inquadrabili nella categoria N3 (appendice 4 dell'allegato XI).
Alla luce di quanto sopra riportato, e' opportuno rammentare che i veicoli ad uso speciale:
a) debbono essere permanentemente dotati di apposite carrozzerie o sovrastrutture realizzate per essere destinate ad un particolare e ben definito uso (non sono ovviamente ammesse sovrastrutture intercambiabili o scarrabili);
b) non presentano una portata utile ma solo una portata fittizia ai fini fiscali; si ricorda infatti che e' consentito solo il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature o con la destinazione d'uso delle stesse;
c) debbono essere dotati di posti destinati ad occupanti, la presenza dei quali e' strettamente connessa alla finalita' operativa del veicolo ed e' in grado di garantire lo svolgimento del ciclo operativo delle attrezzature installate;
d) per quanto riguarda le disposizioni alle quali i veicoli ad uso speciale debbono rispondere, si fa riferimento alle direttive CE (o ai regolamenti ECE/ONU ritenuti equivalenti), ed in caso di veicoli di categoria diversa da M1, anche alle pertinenti norme e disposizioni nazionali emanate in relazione alle particolari tipologie di veicoli.
Si chiarisce inoltre che le disposizioni emanate riguardano sia le procedure di omologazione che quelle relative all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione (la fattispecie e' meglio conosciuta come "unico esemplare").
Si ritiene opportuno evidenziare che:
- la categoria internazionale di inquadramento (M, N, O) dei veicoli ad uso speciale e' quella del veicolo finale così allestito;
- la categoria internazionale del veicolo base utilizzato per l'allestimento (autoveicolo/autotelaio/telaio completo/incompleto) puo' anche essere diversa da quella del veicolo finale;id="red">
- l'allestimento in ogni caso deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni dell'allegato XI gia' citato, con l'applicazione delle clausole e delle deroghe riportate nelle appendici e nelle note al medesimo allegato XI.
La circolare prot. 2826-MOT2/B del 15.7.2002 nonche' le precedenti disposizioni, emanate in contrasto con le prescrizioni del CdS o con la direttiva comunitaria 2001/116/CE, sono disapplicate.
La presente circolare e' corredata di copia degli allegati IV e XI alla predetta direttiva, riguardanti rispettivamente "l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore" e "la natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili".
IL DIRETTORE
dott. ing. Alessandro De Grazia
Modificato da TheDevil il 02/09/2007 alle 21:53:02