quote:Risposta al messaggio di yaneth inserito in data 23/08/2010 09:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non mi interessa se regolare o no. La cosa importante è che come indicazione dà DIVIETO DI CAMPEGGIO. Se il camper sosta ai sensi dell'art. 185 e nel rispetto del medesimo su strada pubblica o pertinenza stradale NON FA CAMPEGGIO. Quindi tutto a posto. Se fanno multe per DIVIETO DI SOSTA allora è illegittimo. Se fanno sosta per DIVIETO DI CAMPEGGIO nonostante il rispetto del 185 allora RICORSO! Ciao
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci Se il camper sosta ai sensi dell'art. 185 e, nel rispetto del medesimo, su strada pubblica o pertinenza stradaleid="blue"> NON FA CAMPEGGIO.>>
quote:Originally posted by yaneth Comunque è stata elevata una multa per violazione ad una ordinanza sindacale, la quale è stata istituita per motivi igienici-sanitari. Preciso che il camper era in sosta regolare.id="red">>> Il "cartello", peraltro del tutto facoltativo, NON E' un segnale stradale, ancorche' contenga alcune figure tipiche della segnaletica stradale. Come sovrabbondante integrazione all'affissione all'Albo Pretorio di quel comune, quel "cartello" pubblicizza la parte essenziale di una ordinanza sindacale emanata al di fuori del CdS e, verosimilmente, ai sensi dell'art. 54 TUEL. Mi spiace smentire la tua precisazione evidenziata in rossoid="red"> ma l'autocaravan risulta evidentemente al di fuori della sede stradale, dove il comma 2 dell'art. 185 CdS non si àpplica (come correttamente specificato da Prof.AntonioCalosciid="blue">), e dove invece trova applicazione l'ordinanza ex-TUEL che dispone il DIVIETO DI CAMPEGGIO con qualunque mezzo mobile di pernottamento (tenda, caravan, autocaravan) in quell'area demaniale marittima.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 23/08/2010 14:02:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> In questo caso l'interpretazione della normativa TUEL riguardo l'autocaravan, (se è solo parcheggiata), non può essere che quella di considerarla come le autovetture parcheggiate, (anch'esse TUEL o non) fuori della sede stradale. Sembrerebbe vista la loro presenza che possa essere considerato parcheggio anche se non asfaltato, è in prossimita di una strada. Ci sono situazioni che il confine della sede stradale non è chiaramente definito,(come in questo caso), e l'utente è indotto a fare confusione senza volerlo. Forse di notte potrebbe essere multata? Se non fosse considerata sede stradale le autovetture non potrebbero, ordinanza o no, sostare? saluti
quote:Originally posted by camperillo ... e l'utente è indotto a fare confusione senza volerlo.>> Ed infatti ci sono le sanzioni con le quali, oltre a punire la specifica violazione, viene anche implicitamente "spiegato" il corretto significato delle norme a coloro che fanno confusione.
quote:Originally posted by camperillo In questo caso l'interpretazione della normativa TUEL riguardo l'autocaravan (se è solo parcheggiata) non può essere cheid="red"> quella di considerarla come le autovetture parcheggiate, (anch'esse TUEL o non) fuori della sede stradale.>> E' una questione che si ripete ogni anno al ritorno dalle vacanze estive. Fuori della sede stradale (e delle relative pertinenze) il comma 1 dell'art. 185 CdS non si àpplica e cosi' pure il comma 2. Nel precedente intervento, rimasto senza foto, Yaneth ha specificato che il "cartello" si trova all'esterno di un'area demaniale marittima. In attesa di conoscere, tramite Caparezza che ne ha chiesto copia, il testo dell'ordinanza 43/2007 emanata dal Comune di Oliveri, mi permetto avanzare qualche ipotesi, alla luce delle passate discussioni. Sulla summenzionata area, e per tutta la relativa estensione, il Comune ha verosimilmente disposto il DIVIETO DI CAMPEGGIO (cioe' di collocazione) per qualunque mezzo mobile di pernottamento, dalla tenda all'autocaravan. Sulle "strade" (e le "pertinenze" riconosciute come tali) presenti all'interno di detta area si àpplica altresi' il CdS, compresi i commi 1 e 2 dell'art. 185. Cioe', pur in presenza del DIVIETO DI CAMPEGGIO, un autocaravan lasciato in sosta sulla sede stradale in ottemperanza al comma 2 dell'art. 185 CdS non infrange il suddetto divieto. Ma l'autocaravan si deve trovare sulla "strada" (come definita nell'art. 2 CdS) oppure sulla "pertinenza" (come definita nell'art. 24 CdS), nel rispetto comunque degli artt. 157 e 158 CdS. Al di fuori di queste due situazioni, su quell'area demaniale un autocaravan (vuoto per pieno) e' un mezzo mobile di pernottamento soggetto alle disposizioni dell'ordinanza 43/2007 ed alle relative sanzioni in caso di violazione. ------------------------------ p.s. con riserva di "rifinire" le presenti considerazioni una volta conosciuto il testo dell'ordinanza de quo. p.s. in modifica nella data sottoriportata: con riferimento all'ordinanza 43/2007 del Comune di Oliveri tutte le considerazioni esposte in questo intervento devono intendersi destituite di fondamento.id="purple">
quote:Risposta al messaggio di Caparezza family inserito in data 24/08/2010 12:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono in partenza e do una rapidissima occhiata. A mio avviso, stando a quanto leggo, è una ordinanza illegale in violazione del CdS: Art. 6 (divieto non per categoria, ma per sottocategoria) Art. 7 (divieto non per categoria, ma per sottocategoria) Art. 47 comma due (definizione categorie) Art. 157 (definizione di sosta) Art. 185 (equiparazione formale agli altri veicoli e definizione dell'azione di campeggio). La contravvenzione è stata fatta per divieto di sosta? In tal caso IMMEDIATO ricorso. la contravvenzione è stata fatta per CAMPEGGIO? in tal caso RICORSO e denuncia per mendace dichiarazione (sempre che tu sostavi ai sensi dell'Art. 185). Ciao
quote:Risposta al messaggio di camperillo inserito in data 23/08/2010 14:37:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ci sono situazioni che il confine della sede stradale non è chiaramente definito>> Concordo pienamente, e a tal riguardo ricordo alcuni 3D in cui in passato si era discusso proprio di questo ed io avevo per l'appunto posto la specifica domanda <
quote:Originally posted by Caparezza_family ... ho ricevuto dai vigili di Oliveri l’ordinanza ...>> Ti ringrazio per il sollecito aggiornamento del 'topic' con il testo dell'ordinanza, che rende del tutto inappropriata la mia iniziale ipotesi. Confermo invece la mia iniziale valutazione in mèrito al pannello di lamiera verniciata visibile in foto, che resta un "cartello" e non puo' essere considerato un segnale stradale. Infatti e' ben vero che, per l'art. 38 (comma 2) del CdS, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradaleid="green">, ma soltanto se la segnaletica corrisponde alle precise indicazioni del Codice e del Regolamento al riguardo, come imparate all'atto del conseguimento della patente. L'utente della strada non e' tenuto ad interpretare il significato di un "cartello" utilizzato quale improprio "segnale stradale" per pubblicizzare le disposizioni dell'ordinanza. Nel caso di Oliveri, il "cartello" riporta: - una dicitura, DIVIETO DI CAMPEGGIO, che non attiene alla circolazione stradale; - la figura di una TENDA che non attiene alla circolazione stradale; - la figura di un RIMORCHIO, la cui sosta e' comunque vietata nei centri abitati ai sensi dell'art. 158/3. D'altra parte la presente ordinanza avra' validita' all'atto dell'apposizione della relativa segnaletica stradaleid="green"> per cui, in mancanza di segnaletica stradale intellegibile da parte dell'utente della strada in quanto difforme rispetto alle relative disposizioni, l'ordinanza non e' ancora valida. Cio' premesso, trovandomi nella tua situazione, presenterei richiesta di archiviazione degli atti al Prefetto (ex art. 203 CdS) in quanto il "cartello" collocato non risponde alle esigenze di pubblicizzazione dell'ordinanza sindacale come previsto dal legislatore nell'art. 5 CdS dal momento che non ha le caratteristiche di segnale stradale. Inoltre, a prescindere dalla mancanza dell'adeguata segnaletica per la prescritta pubblicizzazione, l'ordinanza risulta comunque emanata nell'inosservanza del comma 1 dell'art. 185 CdS, con la conseguenza che il Prefetto quale autorita' competente all'esame del rapporto ex art. 17 L. 689/81 non puo' non procedere all'annullamento della sanzione irrogata a fronte di un provvedimento difforme rispetto alle prescrizioni legislative. Al riguardo, nella valutazione della vicenda il Prefetto dovra' altresi' tenere inderogabilmente presenti le istruzioni che il Ministero gli ha impartito con la circ. 277/2008. Da ultimo puo' non risultare inopportuno far presente al Prefetto che, nell'àmbito della regolamentazione della circolazione stradale, alla tutela della salute pubblica e dell'ambienteid="green"> ha gia' pensato il legislatore con l'art. 15 CdS in generale e con il comma 4 dell'art. 185 in particolare. La ratio del "divieto di sosta" non e' la tutela dell'ambiente ma piuttosto l'agevolazione della circolazione stradale. Questa, ripeto, sarebbe la mia traccia nella redazione del ricorso da presentare al Prefetto. Traccia "teorica" perche' non mi e' mai occorso di presentarne, mentre altri partecipanti del forum hanno maggiore dimestichezza con la concreta predisposizione dei ricorsi e, magari, puoi valutare di avvalerti preferibilmente delle relative indicazioni.
quote:Risposta al messaggio di Max Max inserito in data 28/08/2010 12:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sbagli [;)] (vedasi, cercasi, le tante discussioni in cui si parla della differenza tra deflussi ed efflussi) Ovvero (a parte la discussione lessicale sui termini usati) se si dovesse tenere spento p.e. il frigo a gas quando si sosta in normali parcheggi (ma anche nelle AA in quanto ricordo che anche nelle AA in quanto pertinenze stradali e' vietato CAMPEGGIARE) le cibarie in esso contenute andrebbero a male cosi' come non sarebbe possibile conservare medicinali che necessitano di basse temperature Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di skipper17 inserito in data 28/08/2010 13:09:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E neppure i gas della stufa o del GENERATORE!!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 28/08/2010 14:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sui gas della stufa possiamo concordare sul fatto che possa esistere un ragionevole dubbio. Sui gas di scarico di un generatore a motore no perché se il propulsore dell'autocaravan a scoppio, per il comma 2 dell'art. 185, emette deflussi (...non emetta deflussi non propri del propulsore..), allora li emette anche il generatore a scoppio, se in moto ovviamente. Chiederò di chiarire questa questione al Dott. Dimita il 12/9 a Rimini e gli chiederò di precisare l'interpretazione ministeriale in una Direttiva o in una Circolare. Cordiali saluti.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 28/08/2010 15:49:44 ) Sui gas di scarico di un generatore a motore no perché se il propulsore dell'autocaravan a scoppio, per il comma 2 dell'art. 185, emette deflussi (...non emetta deflussi non propri del propulsore..), allora li emette anche il generatore a scoppio, se in moto ovviamente. >> Il divieto di tenere acceso il propulsore è contenuto nell'art. 157 comma 7bis. Quindi i suoi effluvi o afflussi sono bloccati da quetso articolo. Il motore del veicolo può emettere deflussi (LIQUIDI) ovvero le classiche perdite di olio o acqua che possono affliggere i motori. Questi sono gli unici DEFLUSSI che un camper è autorizzato ad avere. Chiedi pure qual che desideri a tal Dott. Dimita, ma tieni presente che egli non è né la legge né il Parlamento! Rammenta che talvolta alcune circolari del Ministero sono state impugnate con successo. Figuriamoci se un singolo individuo è AUTORIZZATO a dare INTERPRETAZIONI AUTENTICHE. Al massimo potrà dare un suo PERSONALE parere! Ciao