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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 01/06/2006 alle: 11:49:55
quote:Originally posted by IvanoP
Ciao a tutti, altro documento importante per difendersi e reagire agli abusi/illeciti riguardo alla circolazione/sosta dei camper e alla segnaletica stradale non conforme (e quindi illegale). Direttiva del Min. dei lavori pubblici 24 ottobre 2000 Tale direttiva tratta (ricorda ancora una volta...) degli impieghi non corretti della segnaletica stradale ed del vizio dei provvedimenti di divieto/limitazione di circolazione/sosta (punto 5.1.) specialmente nel caso delle autocaravan ecdove si ricorda (punto 7.1.) il dovere di un controllo della stessa nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada. Tale direttiva e' inserita nella "Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000" ( http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/301/direttiva.htm). Ciao, Ivano. >
> Vedo che non hai letto i link che ti avevo detto di leggere perché insisti su untema: è vietato vietare. Ma tu vuoi rendere conto che un comune può vietare senza vietare? Cosa fa di fronte ad un comune che fa queste azioni: 1) Disegna stalli di sosta adattai solo ad autovetture; 2) Emette divieto di campeggio e controlla l'accensione di stufe, frigo a gas e fornelli (alcune regioni hanno il divieto di campeggio fuori dalle aree attrezzate previste nelle leggi regionali); 3) Fa parcheggi riservati a residenti; 4) Fa zone di sosta carico e scarico 15 minuti; 5)Fa parcheggi a tempo nelle zone di sosta più centrali; 6) Emette divieti di transito per mezzi di larghezza superiore a 1,80 mt eccezion fatta per carico e scarico; Allora la morale è questa: sei in buona fede ma fai disinformazione illudendo i camperisti che loro hanno tutti i diritti e che i comuni siano in malafede. I Comuni hanno i loro problemi e qualcuno dovrebbe dialogare con loro (non litigare) per cercare soluzioni che si chiamano aree di sosta attrezzate. Se poi vuoi una lista interminabile di comuni che hanno reso la situazione camper problematica secondo noi, ma regolamentata, secondo loro devi informarti meglio.
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 05/06/2006 alle: 11:09:19
Ciao a tutti, altra nuova lettera inviata dal Ministero delle Infrastrutture e Traporti a comuni anti-camperisti (ovvero lettera praticamente con con gli stessi contenuti ed indicazioni di quelle inviate a Roccaraso e Spotorno): questa volta si tratta di Carrara e la lettera e' datata 29 maggio 2006. A chi ne e' interessato posso inviarne una copia. Di seguito un sunto di tale lettera: ... presa visione delle ordinanze ... i provvedimenti limitativi impugnati appaiono viziati da illogicità e contraddittorietà delle motivazioni che sono alla base del provvedimento di limitazione. Tale assunto trova conferma sia per quanto concerne i presupposti di fatto che le ragioni di diritto che sono alla base del provvedimento oggetto dell’esposto - “l’aumento della sosta delle autocaravan……. arrecano difficoltà al transito ed alla sosta delle autovetture e motocicli oltre che a problemi di igiene pubblica, di decoro e di rumorosità “. .... Pertanto, in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni normative sopra riportate, si invita il Comune in indirizzo a NON reinstallare la segnaletica stradale rimossa a seguito delle ordinanze n. 2, 3, 4, 5 datate 24 gennaio 2006 nonché a revocare l’ordinanza n. 221 datata 9 maggio 2006. Nella denegata ipotesi per cui non si dovesse ottemperare a quanto richiesto, l’Ufficio scrivente si riserva di adottare i provvedimenti di competenza, provvedendo ad informare anche la locale Procura della Corte dei Conti per eventuali danni erariali conseguenti all’installazione di cartellonistica difforme da quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative. Codesto Comune vorrà, inoltre, assumersi ogni responsabilità civile e penale conseguente alla pregressa adozione di provvedimenti difformi da quanto stabilito dalle vigenti norme..id="blue"> Ciao, Ivano.
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Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 05/06/2006 alle: 12:02:26
CARTELLI RETROCARENTI Mi pare non l'abbia citata ancora nessuno, per cui la posto io. Appena trovo la sentenza l'inserisco sotto. Ciao, Oliver [8D] CASSAZIONE: CARTELLI NON A NORMA, VANNO UGUALMENTE RISPETTATI La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con Sentenza 29 marzo 2006, n. 7125) ha stabilito che l’omessa indicazione sul retro del segnale stradale degli estremi dell’ordinanza di apposizione non determina l’illegittimità del segnale stesso e non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, anche in caso di segnaletica indicante la velocità massima consentita. [tratto da: http://www.camperclublagranda.it/camperpiero/News-2006_Web/20-2006/HOME.HTM] [url=http://www.hostfiles.org]

Modificato da Oliver il 05/06/2006 alle 15:43:01
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 05/06/2006 alle: 13:22:50
Ciao Oliver e a tutti, concordo con te riguardo al fatto dei “cartelli retrocarenti” in quanto a parer mio e’ , ed era, un tentativo di arrampicarsi sui vetri… Ma ribadisco invece il mio pensiero riguardo invece gli illegittimi (in quanto emanati per motivi assolutamente non validi quali p.e. la salvaguardia della salute pubblica, e/o motivi “inventati” e/o “fantasiosi” e/o illogici e/o contraddittori) limitazioni/divieti di circolazione e sosta delle autocaravan (si vedano le ormai tante e recenti lettere inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camper tra cui Roccaraso, Spotorno, Carrara che, ripeto, a parer mio devono avere una valenza…) Ovvero anche se tu e “O Nonno” state dicendo (a parer mio, mi ripeto da una precedente, un po’ pessimisticamente, fatalisticamente e arrendevolmente…) che non c’e’ nulla da fare di fronte agli abusi perpetrati dai sindaci nei confronti dei camperisti, mi pare che ci sia anche un’altra corrente di pensiero che sostiene invece che tali abusi possano essere contrastati. In conclusione, ognuno (in quanto maggiorenne e vaccinato…) decidera’ se/come/cosa fare in base alle informazioni che avra’ a disposizione. Ciao, Ivano.
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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 05/06/2006 alle: 13:42:58
quote:Originally posted by IvanoP
Ciao Oliver e a tutti, concordo con te riguardo al fatto dei “cartelli retrocarenti” in quanto a parer mio e’ , ed era, un tentativo di arrampicarsi sui vetri… Ma ribadisco invece il mio pensiero riguardo invece gli illegittimi (in quanto emanati per motivi assolutamente non validi quali p.e. la salvaguardia della salute pubblica, e/o motivi “inventati” e/o “fantasiosi” e/o illogici e/o contraddittori) limitazioni/divieti di circolazione e sosta delle autocaravan (si vedano le ormai tante e recenti lettere inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camper tra cui Roccaraso, Spotorno, Carrara che, ripeto, a parer mio devono avere una valenza…) Ovvero anche se tu e “O Nonno” state dicendo (a parer mio, mi ripeto da una precedente, un po’ pessimisticamente, fatalisticamente e arrendevolmente…) che non c’e’ nulla da fare di fronte agli abusi perpetrati dai sindaci nei confronti dei camperisti, mi pare che ci sia anche un’altra corrente di pensiero che sostiene invece che tali abusi possano essere contrastati. In conclusione, ognuno (in quanto maggiorenne e vaccinato…) decidera’ se/come/cosa fare in base alle informazioni che avra’ a disposizione. Ciao, Ivano. >
> Caro Oliver, la questione dei cartelli retrocarenti è arcinota dal 2000 sentenza Cassazione 6474, ribadita dal Ministero con nota 3773 del 2004. Il Ministero, secondo IVANOP va preso in considerazione solo quando ci da ragione, per Carrara e Spotorno. Dopo l’estate, come fatto per il Caso Lombardelli, andrò a verificare anche Spotorno e Carrara e vedremo sarà andata a finire con i divieti. A FUTURA MEMORIA Ivano P tientela la lettera del ministero perché è un’entrata a gamba tesa. Da camperista dovrei essere contento che finalmente qualcuno prende le nostre difese. In realtà non mi fa piacere e non credo proprio che quel tipo di intervento risolverà il problema ACCOGLIENZA nelle località a più alta affluenza ma genererà un innalzamento del livello del conflitto tra la popolazione locale, la PM ed i camperisti. Non regolamentare l’accesso di mezzi ingombranti (questo è poi il senso della cosa) significherà arrivare allo scontro frontale tra camperisti ed automobilisti. I primi cercheranno il posto in prima fila arrivando sul posto nelle ore notturne quanto i punti di sosta sono sgomberi e non si sposteranno di un centimetro per giorni e giorni, i secondi si incazzeranno perché a qualunque ora del giorno e della notte troveranno i parcheggi pieni e così sarà un danno percepito soprattutto dai residenti che non si potranno spostare con l’autovettura neanche per pochi minuti per vedere poi campeggiare un camper sotto casa. Per il momento non voglio pensare a forme di protesta dei locali cittadini tali da mettere in discussione l’integrità dei camper e l’incolumità degli equipaggi, ma nei punti critici dove gli spazi sono minimi c’è da aspettarsi il montare dell’aggressività dei residenti per motivi di territorio limitato o invaso (leggasi Conrad Lorenz in proposito). Episodi del genere sono stati segnalati in passato su questo forum nei luoghi di residenza dei camperisti che lasciavano in sosta il camper in strade nelle quali a qualcuno dava fastidio. Pensare male è peccato ma ci sono precedenti. Voglio invece sperare che questa strada sia solo un mezzo per favorire la creazione di AA nei comuni a vocazione turistica, quindi che questo sia quel mezzo di pressione in tal senso da me più volte auspicato. Ma dal tenore della lettera del ministero non mi pare e chi sta sollecitando il ministero non mi pare altrettanto attivo a dialogare con i comuni. Per quanto riguarda la forma di contrasto il sistema c’è e sono i ricorsi al TAR in modo che l’annullamento dell’Ordinanza valga per tutti. Ma ripeto quale che sia la forma di contrasto, ed io non sono affatto arrendevole, dico solo che con i comuni vanno trovate soluzioni perché se tu pensi che la soluzione sia quella ministeriale io dico non ci siamo. A breve questa soluzione per noi camperisti genererà nuovi problemi. Nessun comune e nessun residente o proprietario di seconde case in località turistiche di pregio accetterà di essere invaso dai camper, dover pagare per i rifiuti anche per noi, fare CS e AA a proprie spese per voi vederle inutilizzate e non rientrare dei costi. Non è questione di arrendevolezza o pessimismo, evidentemente non mi conosci, è questione di strategia. La strategia dei ricorsi ai giudici di pace non paga, la strategia di chiamare in causa PAPA’ il Ministero che non tiene conto delle specificità dei comuni (ad esmepio la Liguria) non paga ed è di corto respiro, l’ANCI si farà sentire eccome. L'Anci era una delle nostre preoccupazioni in sede di DDL Fabris. Ancora per tutto questo penso che tu non sia un combattente ma un ingenuo. La strada è il dialogo con i comuni e ficnhé ci sarà chi arringa ed eccita la folla dei camperisti sprovveduti che pensano di poter campeggiare dappertutto si farà solo casino.
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 05/06/2006 alle: 14:42:53
Ciao "O Nonno", ribadisco (ripeto) che concordo con te riguardo alla creazione di AA e PS (che oggi non ci sono, o meglio quelle poche esistenti non sono sufficienti e all'altezza della situazione) e magari a prezzi eccettabili/accessibili. Poi oltre alle AA e PS possiamo parlare anche dei campeggi: ma che senso ha pagare cifre che partono da 30 euro in su per "parcheggiare" (in quanto il camper e' autonomo) il mio mezzo dopo che ho speso una notevole somma per acquistarlo ? O i camping abbassano radicalmente i prezzi (p.e. quelli che fanno camper-stop sono proprio pochini...) oppure non ci potro' mai andare, oppure vendo il camper e mi ricompro la tenda... Ma ribadisco (per l'ennesima volta) che non concordo con te riguardo agli altri aspetti relativi alla libera circolazione e sosta delle autocaravan (ripeto il "caso" di Lerici ma che poi e' comune a quasi tutte le altre localita': centinaia e centinaia e centinaia di parcheggi riservati per qualsiasi tipo di veicolo esclusi i camper e solo una decina di parcheggi, quando si e' "fortunati"..., per i camper). Ovvero convengo che si debba regolarizzare la situazione ma finche' c'e' e ci sara' una tale sproporzione nella destinazione d'uso dei parcheggi... (e sono i sindaci che decidono...). Ciao, Ivano.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 05/06/2006 alle: 17:22:16
quote:Originally posted by IvanoP
Ciao "O Nonno", ribadisco (ripeto) che concordo con te riguardo alla creazione di AA e PS (che oggi non ci sono, o meglio quelle poche esistenti non sono sufficienti e all'altezza della situazione) e magari a prezzi eccettabili/accessibili. Poi oltre alle AA e PS possiamo parlare anche dei campeggi: ma che senso ha pagare cifre che partono da 30 euro in su per "parcheggiare" (in quanto il camper e' autonomo) il mio mezzo dopo che ho speso una notevole somma per acquistarlo ? O i camping abbassano radicalmente i prezzi (p.e. quelli che fanno camper-stop sono proprio pochini...) oppure non ci potro' mai andare, oppure vendo il camper e mi ricompro la tenda... Ma ribadisco (per l'ennesima volta) che non concordo con te riguardo agli altri aspetti relativi alla libera circolazione e sosta delle autocaravan (ripeto il "caso" di Lerici ma che poi e' comune a quasi tutte le altre localita': centinaia e centinaia e centinaia di parcheggi riservati per qualsiasi tipo di veicolo esclusi i camper e solo una decina di parcheggi, quando si e' "fortunati"..., per i camper). Ovvero convengo che si debba regolarizzare la situazione ma finche' c'e' e ci sara' una tale sproporzione nella destinazione d'uso dei parcheggi... (e sono i sindaci che decidono...). Ciao, Ivano. >
> Vedi quando dici "il mio camper è autonomo" sottintendi diverse cose e secondo me sottintendi l'uso campeggistico del mezzo che in moltissimi comuni è già vietato oggi dal divieto di campeggio. La questione che ti ostini a non considerare è che l'affermazione di libera circolazione e sosta non è attuabile. Chi va con il camper cucina, tiene il frigo acceso, la stufa accesa, i vetri a compasso aperti, la porta della cellula aperta e lo scalino fuoi ed utilizza quindi il mezzo a scopo turistico. Molti tengono il motore acceso per un po' di tempo per ricaricare le batterie, alcuni hanno il generatore. Di fatto si CAMPEGGIA facendo solo una di questa cose e volendo affermare falsamente che si sosta solamente. Ai comuni basta quindi mettere un divieto di campeggio (l'Emilia Romagna lo ha messo nella sua legge regionale) e pertanto volendo stare in sosta dovresti stare praticamente chiuso dentro il camper e non fare nessuna delle suddette cose. Motivo per il quale affermare la libertà di circolazione e sosta è un nonsense non serve a nulla perché se i VVUU applicassero il codice alla lettera eleverebbero moltissime contravvenzioni. Quanto ai cartelli illegittimi... cui spesso ti richiami ed ai divieti illegittimi, vogliamo capirla che lo stabilisce il giudice se sono o no illegittimi? E vogliamo o no capirlo che nessun ricorso al TAR è stato mai fatto dalle associazioni cui ti richiami e che la Cassazione 11278/2001 ha ribadito che non spetta al GDP esaminare la legittimità dell'ordinanza? E vogliamo capirlo che una sentenza del GDP fa testo solo per chi ricorre e non per la categoria? Il ministero, poi, secondo il mio modesto parere, stà facendo un'azione che i camperisti corretti dovrebbero augurarsi ma che darà la stura ai camperisti scorretti per andare dove cavolo gli parrà. Tutto questo genererà altre ripercussioni ed i comuni che si troveranno invasi dai camper come a suo tempo emisero i divieti si vedranno costretti dalle lamentele dei locali ad adottare altri provvedimenti. E vedrai che li adotteranno ela storia non avrà fine, siamo solo dentro un'escalation non verso una risoluzione del problema. E l'unico modo per risolvere il problema è concordare con i comuni è la creazione di aree attrezzate contro la possibilità di regolamentare la sosta e la circolazione dell'autocaravan per evitare invasioni che altererebbero il rapporto di vivibilità delle singole località. Non si può mica andare in trecentomia a Manarola! Occorre ricordarsi che non si può pretendere di parcheggiare a piazza San Marco a Venezia, o Piazza San Pietro a Roma o a Piazza del Duomo a Milano e che dove ci sono diritti di altri i nostri vanno richiesti in armonia non contro. In tutto questo affermare che le AA sono un diritto d'uso ma non un obbligo per i camperisti, come qualche nota associazione proclama, significa affermare "che cavolo le fate a fare le aree a pagamento non essendo per noi un obbligo non vi conviene farle e noi vogliamo andare a fare campeggio selvaggio dove ci pare e piace". Chi le fa? Un privato sarebbe incentivato a farle? Qui sta il problema che da anni affligge la nostra categoria. Se per anni non si sono fatte AA è perché chi si avvicina a questa attività, fatti due conti e considerato il modus vivendi della maggioranza dei camperisti, giudica improduttiva l'impresa se non ha la possibilità di "obbligare" l'utilizzo. Il risultato alternativo alle AA è l'invasione scriteriata dei camper e le lamentele che poi leggiamo sulle riviste e sulla cronaca locale. Bye.
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 05/06/2006 alle: 18:09:59
Ciao O Nonno, mi sa che non ci capiremo/incontreremo mai… E questo anche se su alcuni punti diciamo cose simili (o almeno cosi’ mi sembra): - servono AA e PS - serve regolarizzare (ed io aggiungo “proporzionare”) le aree di sosta a disposizione per i vari autoveicoli - i sindaci emanano ordinanze illegittime : io dico che bisogna cercare di controbatterle, tu invece dici che non si puo’ far nulla se non ricorrere al tar Conclusione (probabilmente): io continuero’ a postare quello che riterro’ utile , tu continuerai a dire sono in errore, e le altre persone penseranno e faranno cosa vorranno… Quindi, forse, e’ meglio se molliamo qui questo “duetto” (almeno, io lo mollo…) a meno che non saltino fuori nuove posizioni e/o questioni. Ciao, Ivano. PS: 1) ho letto quanto mi avevi suggerito in una tua precedente (molte cose le avevo gia’ lette in passato) compresa la sentenza di cassazione del 28/8/2001 nr 11278 Cassazione (la conoscevo con un altro nome/titolo, ovvero “sentenza Orosei”) e non mi pare (continua a non parermi) che siano l’unico e incontrovertibile dogma. Avevo anche gia’ letto

http://www.turismoitinerante.co...

(molto interessante !) e a tal riguardo avevo gia’ utilizzato proprio anche tale elenco di comuni anti-camper per mandare a tali sindaci una mia privata missiva di dissenso. 2) Per quanto riguarda l’appunto/critica che mi fai in riferimento ai cartelli illegittimi (dove scrivi “...cui spesso ti richiami…”) faccio presente che ne ho citato solo uno ovvero quello di Spotorno xche’ non solo e’ illegittimo ma e’ RIDICOLO !!! (se vuoi, e se non mi dici “…tientela…” come in precedenza, ti mando la foto).
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 05/06/2006 alle: 18:39:04
quote:Originally posted by IvanoP
Ciao O Nonno ................ >
> TI RISPONDO TRA TUE LE RIGHE IN MAIUSCOLO (COME FA UNA MIA VECCHIA CONOSCENZA) - servono AA e PS SU QUESTO SIAMO COMPLETAMENTE D’ACCORDO - serve regolarizzare (ed io aggiungo “proporzionare”) le aree di sosta a disposizione per i vari autoveicoli PROPORZIONARE COSA E PER FARCI COSA... QUI STA IL PUNTO PERCHE’ SE E’ PER UTILIZZARE I CAMPER IN SITUAZIONE DI CAMPEGGIO SERVONO AA NON PUOI FARE CAMPEGGIO PER STRADA, NEGLI SPAZI DOVE GLI ALTRI SEMPLICEMENTE SOSTANO. LE AUTO SOSTANO I CAMPER NELLA MAGGIORANZA DEI CASI FINGONO DI SOSTARE IN REALTA’ CAMPEGGIANO. SE NON E' CHIARA QUESTA DIFFERENZA QUI STA UNA SONORA DIFFERENZA TRA IL MIO PENSIERO ED IL TUO. Se mi dici che vuoi uno spazio sosta che ti consente di visitare il museo e poi andare a campeggiare altrove dico OK, ma se dici voglio spazi proporzionali perché poi voglio stare lì quanto mi pare e tenere acceso tutto quello che mi pare dico che non sono d’accordo. ALLA FINE IL PRETENDE SPAZI DI SOSTA PROPORZIONATI COME VEDI E’ PRIVO DI VALORE PERCHE’ DI FATTO SI FINISCE PER CAMPEGGIARE. - i sindaci emanano ordinanze illegittime : io dico che bisogna cercare di controbatterle, tu invece dici che non si puo’ far nulla se non ricorrere al tar NULLA SE NON RICORRERE AL TAR.... E Ti pare fare nulla ricorrere presso l’unico organo che è veramente in grado di annullare del tutto un’ordinanza e fare da precedente per altri COMUNI? A chi dovrei ricorrere SENNO’ QUELLA è LA VIA MAESTRA, le altre sono solo forme di pressione di incerto risultato SE SI E' CERTI DEL RISULTATO SI RICORRE AL TAR, IL PROBLEMA E' CHE CHI CONOSCE COME STANNO LE COSE SA CHE AL TAR NON AVREBBE CERTA RAGIONE. 1) ho letto quanto mi avevi suggerito in una tua precedente (molte cose le avevo gia’ lette in passato) compresa la sentenza di cassazione del 28/8/2001 nr 11278 Cassazione (la conoscevo con un altro nome/titolo, ovvero “sentenza Orosei”) e non mi pare (continua a non parermi) che siano l’unico e incontrovertibile dogma. AL MOMENTO FA STATO, NON E' CONTROBATTUTA DA PRONUNCIAMENTO CONTRARIO, TANT’È CHE NUMANA NEI MOTIVI DI RICORSO IN CASSAZIONE LA CITA, TRA LE ALTRE, COME PUNTO DI RIFERIMENTO FISSO. Avevo anche gia’ letto

http://www.turismoitinerante.co...

(molto interessante !) e a tal riguardo avevo gia’ utilizzato proprio anche tale elenco di comuni anti-camper per mandare a tali sindaci una mia privata missiva di dissenso. ANCHE IO SCRISSI AD ALASSIO VEDI LETTERA SU TI IN INIZIATIVE, MA DICO CHE SCRIVERE AI COMUNI DA CAMPERISTI E’ SBAGLIATO E NON SCRIVEREI PIU'. LE ASSOCIAZIONI CHE CI STANNO A FARE? MA TI PARE CHE UN SINGOLO CAMPERISTA, PER GIUNTA INESPERTO COME ME ALL’EPOCA E TE ORA, POSSA CONTROBATTERE I COMUNI CHE STANNO DIALOGANDO CON L’ANFIA ATTRAVERSO L’ANCI? E CHE FIGURA CI FA LA CATEGORIA CHE DA UN LATO PRESENTA ASSOCIAZIONI CHE VOGLIONO DIALOGARE, DALL’ALTRO L’ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI ANFIA CHE VUOLE IL DIALOGO, E SCHEGGIA IMPAZZITE (I CAMPERISTI) CHE VORREBBERO AFFERMARE POI CHE COSA... LA LIBERTA’ DI SOSTA E CAMPEGGIO SELVAGGIO (?) ED ALTRE ASSOCIAZIONI CHE MIRANO PIU’ ALLA CONTRAPPOSIZIONE CHE AL DIALOGO. METTIAMOCI PRIMA D’ACCORDO SU QUALE SIA LA STRATEGIA VISTO CHE LE QUATTRO ASSOCIAZIONI EPOCALI HANNO POLITICHE DIVERSE SU QUESTO E NON HANNO FATTO INIZITIVE COMUNI, SE NON ANNUNCIARLE. Per quanto riguarda l’appunto/critica che mi fai in riferimento ai cartelli illegittimi (dove scrivi “...cui spesso ti richiami…”) faccio presente che ne ho citato solo uno ovvero quello di Spotorno xche’ non solo e’ illegittimo ma e’ RIDICOLO !!! (se vuoi, e se non mi dici “…tientela…” come in precedenza, ti mando la foto). SI MA L’ATTVITà CHE VUO FARE TU LA DEVE FARE UN’ASSOCIAZIONE, MAGARI QUELLA CHE DICE ARMIAMOCI E PARTITE... HA I MEZZI PER FARLO SCIENTIFICAMENTE NEI CONFRONTI DI TUTTI I COMUNI PERCHE’ LA CATEGORIA DOVREBBE AFFIDARSI AD UN CAMPERISTA CHE ALLA FINE RAPPRESENTA SOLO SE STESSO? E POI I DIVIETI CI SONO ANCHE IN FRANCIA, PROVA UN PO' LA COSTA AZZURRA E POI NE RIPARLIAMO. IL PROBLEMA SI RISOLVE DIALOGANDO CON I COMUNI, INSIEME, NON IN CONTRAPPOSIZIONE. QUELLO CHE FAI TU E QUALCHE BEN NOTA ASSOCIAZIONE, PORTA AD UN MURO CONTRO MURO CON UN RISULTATO IMMEDIATO: I CAMPERISTI SONO INVISI E CONTINUANDO COSI' LO SAREMO SEMPRE DI PIU'. PER QUESTO NON CONDIVIDO. LE ASSOCIAZIONI DEVONO FARE. NOI CAMPERIOSTI DOVREMMO CHIEDERE IL CONTO ALLE ASSOCIAZIONI E PRETENDERE DA LORO UNA RAPPRESNETANZA CONSONA, CHE SVILUPPI ACCETTAZIONE E NON RIFIUTO. ANCHE A PRETENDERE DIRITTI SI PUò ESSERE ATIPATICI E MALE ACCETTATI.
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 08/06/2006 alle: 22:33:41
Ciao a tutti, di seguito (per chi ne e' interessato...) un (altro) testo a parer mio "utile" che riassume tutta una serie di aspetti relativi alla circolazione e sosta delle autocaravan. Ciao, Ivano.id="blue"> Riteniamo utile rappresentare la sintesi sul tema “Circolazione e sosta delle autocaravan” tratta dalle corrispondenze inviate a Comuni e Associazione Nazionale ************* ********** dal Ministero delle Infrastrutture - Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII. Essenziali oltremodo a fare il punto su detto tema sono le seguenti lettere del Ministero delle Infrastrutture/Dipartimento dei Trasporti Terrestri/Direzione Generale per la Motorizzazione/Divisione VIII: • prot. 3683/05 indirizzata al Comune di Roccaraso, • Prot. 553/06 indirizzata al Comune di Nardò, • Prot. 900/06 indirizzata al Comune di Piombino, • Prot. 811/06 indirizzata al Comune di Carrara. Le indicazioni e prescrizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture - Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII sono vincolanti per i gestori delle strade, non ultima conferma è la sentenza n. 428/2004 della Corte Costituzionale che ha confermato che la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Circolazione e sosta delle autocaravan. L’argomento è gia stato trattato, sia pure sinteticamente, nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale che spesso danneggia e discrimina le famiglie in autocaravan quali utenti della strada. Utile ripercorrere le tappe che hanno portato alla attuale formulazione nel Codice della Strada degli articoli che trattano la materia e, in specifico: • l’articolo 54, comma 1, lettera m), • l’articolo 56, comma 2, lettera e), • l’articolo 185, • l’articolo 378 del Regolamento. Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti, dal cognome del parlamentare proponente Senatore Franco Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra camperisti e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara. La Legge 336/91 fu una legge d’indirizzo poiché non prevedeva sanzioni, sia per i Pubblici Amministratori e sia per quei campeggi ed aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, eventualmente inadempienti. Con la Legge 336/91 il nostro Paese fu il primo in Europa a disciplinare la circolazione delle autocaravan (erroneamente chiamate “camper”) con innovazioni nei seguenti punti fondamentali: • la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; • la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”; • la previsione dell’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di poterle utilmente inserire nei PRG, nonché della realizzazione - presso tali aree, le strade, le autostrade e i campeggi - di impianti igienico-sanitari atti a raccogliere i residui organici e le acque chiare e luride contenuti negli appositi impianti interni delle autocaravan. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo Codice della Strada. Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell’articolo 185, 1° comma, del Codice della Strada: “i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”. Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di autoveicoli in esame. Talvolta, il comune vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan attraverso un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell’insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l’ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: “Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico”. Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo “autocaravan” possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di “tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. In occasione di alcuni di questi provvedimenti, il comune fa presente che nella zona si trovano determinati campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur essendo autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio, dovrebbero recarsi obbligatoriamente nelle strutture private. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’articolo 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica e, quindi, è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. A volte si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'articolo 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del Codice della Strada, laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada. E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni dettate da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per tale categoria di autoveicoli appare illegittimo. Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l’accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture. La motivazione di una simile ordinanza non potrà fondarsi certamente sulla presunta inadeguatezza degli stalli di sosta. In questo caso appare opportuno riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando sul suolo appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Barre trasversali poste a 2 metri devono essere apposte solo se l’altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all’altezza dei veicoli. L’installazione di barre limitatrici d’altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione. Circa le motivazioni delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, vale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell’articolo 35 c. 1 del Codice (sulla “Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”), significando che eventuali regolamenti comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale. A tale riguardo si osserva che il regolamento di polizia urbana, richiamato nella nota in riscontro, deve comunque conformarsi alle disposizioni normative superiori; infatti l’articolo 7 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, peraltro anch’esso esplicitamente citato nella medesima, impone il rispetto dei principi fissati dalla legge nell’adozione dei regolamenti da parte dei comuni e delle province nelle materie di propria competenza. Eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da sinistri connessi con il mantenimento in esercizio delle barre ricadono sul comune inadempiente che potrebbe essere chiamato a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, potendosi inoltre configurare l’ipotesi di danno erariale per l’eventuale risarcimento di danni da questa disposto. Avvisi di Violazione. Per quanto riguarda la regolarità formale e sostanziale degli Avvisi di violazione (stampati dei tipi più diversi che usualmente gli operatori della Polizia Municipale lasciano sui tergicristalli e/o sopra i motocicli) si precisa quanto segue. Per le contestazioni delle violazioni il Codice della Strada prevede la redazione del Verbale anche qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata. Come previsto dall’articolo 201. (Notificazione delle violazioni) del Codice della Strada, il Verbale deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione, con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile l’eventuale contestazione immediata. Quanto sopra è ribadito dalla Ordinanza 218/2005 della Corte Costituzionale che, riferendosi alla fede privilegiata del verbale di contestazione, richiede da parte dell’autore una redazione particolareggiata sugli elementi di fatto che riguardano le norme violate. Inoltre, stabilendo l’articolo 200 Codice della Strada l’obbligo dell’immediata contestazione della violazione, con il rilascio al trasgressore della copia del verbale, risulta evidente che l’unico modello che l’organo accertatore deve utilizzare in servizio è il verbale come da Modello VI 1, articolo 383 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Per quanto sopra, essendo oltre 8.000 solo i comuni italiani, la produzione e utilizzo di altri modelli di Verbali di Accertamento inficia il volere del legislatore, viola la legge nonché impedisce la percezione da parte del contravvenzionato delle normative e/o indicazioni contenute nel verbale stesso. Come è continuamente dimostrato nelle trasmissioni televisive (MI MANDA RAI TRE, le IENE, STRISCIA LA NOTIZIA e via dicendo) il danno al cittadino è talmente micidiale che il legislatore intervenga rendendo nulli e sanzionando come danno all’erario: • i Verbali di Accertamento che non sono stampati come da Modello VI 1, articolo 383 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. • i modelli di “fantasia” per esempio quelli stampati su metà foglio per lasciar spazio al bollettino postale perchè attivano corpi di stampa piccoli e una frammentazione del testo, tali da impedire al cittadino di percepire i suoi diritti e doveri. • i Verbali di Accertamento che sono trascritti dagli AVVISI DI VIOLAZIONE (micidiali foglietti creati solo con lo scopo di multare a “raffica”, cioè in pochi secondi e dove la maggior parte dei dati è composta da una serie di “X”) perchè non sono previsti dalla legge e inficiano i diritti del cittadino. Firenze, 8 giugno 2006 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 09/06/2006 alle: 09:22:13
quote:Originally posted by IvanoP
Ciao a tutti, di seguito (per chi ne e' interessato...) un (altro) testo a parer mio "utile" che riassume tutta una serie di aspetti relativi alla circolazione e sosta delle autocaravan. Ciao, Ivano.id="blue"> >
> Ivano, in tutta questa filippica si glissa volutamente sul seguente passaggio della senetenza 11278 della Corte di Cassazione: 2. Il secondo motivo di ricorso (del camperista ndr) lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 185 codice della strada, perché l'art. 54, lett. m, dello stesso codice inquadra le autocaravan tra gli autoveicoli da esso disciplinati e non conferisce loro uno speciale "status" che ne consenta una particolare disciplina, per cui il mezzo, se poggia sul suolo con le ruote e non emette deflussi propri, occupa la strada in modo non diverso dagli altri veicoli e non è destinato a campeggio e alcun divieto è concepibile per la sosta, che rispetta in sostanza l'art. 185 del codice della strada. 2.1. Il motivo è infondato, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare. L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare. Capito DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI quindi il sindaco può discriminare sub categoria di veicoli addirittura arrivando ad individuare specifiche categorie di utenti che li utilizzano. E ti torno a ripetere il Ministero sta facendo entrate a gamba tesa sui comuni che non porteranno a determinare accoglienza ma ulteriore contrasto con i camperisti, cosa che non è la situazione per noi ideale. Sta portando avanti tesi interpretative della normativa già smentite dalla Cassazione.
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 09/06/2006 alle: 12:39:55
Ciao a tutti, di seguito una nuova info relativa al "caso" Carrara. Ciao, Ivano.id="blue"> CARRARA: coperte le segnaletiche “anticamper” Una vittoria per tutti, sindaco e consiglieri comunali per primi L’azione iniziata nell’agosto 2005 da Fabio Mencucci e dall’Associazione Nazionale ************* ********** è stata recepita dal Sindaco di Carrara, infatti, nel tardo pomeriggio di ieri 8 giugno 2006, sul lungomare di Marina di Carrara è stato visto in azione un veicolo della Polizia Municipale e degli operai del Comune che stavano coprendo tutte le segnaletiche “anticamper”. Una decisione da veri amministratori che prendono atto dell’errore fatto nell’interpretazione delle normative, facendo proprie le indicazioni e prescrizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture - Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII che sono vincolanti per i gestori delle strade, non ultima conferma è la sentenza n. 428/2004 della Corte Costituzionale che ha confermato che la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Alla suddetta azione di copertura della segnaletica seguirà una lettera del Sindaco che informerà il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della revoca delle ordinanze n. 290/2004, n. 49/2005, n. 221/2006 (ordinanze che impedivano e/o limitavano la circolazione stradale alle autocaravan) e che erano state oggetto il 29 maggio 2006 dell’autorevole riscontro del Ministero stesso. Ora che il problema connesso alla circolazione stradale delle autocaravan è risolto con la soddisfazione di tutti e con una vittoria del vivere civile che va attribuita al Sindaco, ai consiglieri comunali, agli organi di informazione e in ultimo all’Associazione Nazionale ************* **********, auspichiamo che a Carrara attivino un Programma di sviluppo turistico sostenibile per accogliere le famiglie in autocaravan in parcheggi attrezzati, indispensabili oltre che allo sviluppo dell’economia locale anche a completare il Piano di Emergenza Comunale. Vincenzo Niciarelli, Presidente ANCC Firenze, 8 giugno 2006
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 21/06/2006 alle: 17:20:42
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by IvanoP
- i sindaci emanano ordinanze illegittime : io dico che bisogna cercare di controbatterle, tu invece dici che non si puo’ far nulla se non ricorrere al tar >
> NULLA SE NON RICORRERE AL TAR.... E Ti pare fare nulla ricorrere presso l’unico organo che è veramente in grado di annullare del tutto un’ordinanza e fare da precedente per altri COMUNI? A chi dovrei ricorrere SENNO’ QUELLA è LA VIA MAESTRA, le altre sono solo forme di pressione di incerto risultato SE SI E' CERTI DEL RISULTATO SI RICORRE AL TAR, IL PROBLEMA E' CHE CHI CONOSCE COME STANNO LE COSE SA CHE AL TAR NON AVREBBE CERTA RAGIONEid="red">.
>
> Ciao "O Nonno" e a tutti, in riferimento a quanto sopra quotato, ho trovato una sentenza del TAR (Regione Umbria, ricorso n. 555/1998). Premetto che il motivo del ricorso e della relativa sentenza (richiesta di autorizzazione per creare un'area di sosta per camper su un terreno privato, richiesta negata dal comune e quindi motivo del ricorso) potrebbero "sviare" dall'argomento "sosta camper" relativo a questo ed altri 3D/post (a chi interessa posso inviare il testo integrale di tale sentenza). Ma la cosa importante a parer mio di questa sentenza del TAR e' che contiene la seguente frase: "...E' vero che al conducente di un'autocaravan non è vietato far sostare il veicolo anche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati..."id="red"> Quindi il fatto (dato di fatto...) che anche il TAR scrive/indica chiaramente che ai camper non è vietato sostare anche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati (che implicitamente vuole significare, spero!!!, che possono anche sostare in normali aree/parcheggi...) e' a parer mio MOLTO significativo. Ovvero, cio' non viene scritto/indicato solo dal Ministero dei Trasporti (cosi' come tu mi contesti...) ma bensi' anche dal TAR (mentre invece tu dici, se ho ben capito, che il TAR probabimente non darebbe mai ragione ai camperisti sui presunti illeciti/abusi relativivi al divieto di sosta e circolazione emanati da tanti sindaci). Ciao, Ivano. id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 21/06/2006 alle: 21:11:22
quote:Originally posted by IvanoP
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by IvanoP
- i sindaci emanano ordinanze illegittime : io dico che bisogna cercare di controbatterle, tu invece dici che non si puo’ far nulla se non ricorrere al tar >
> NULLA SE NON RICORRERE AL TAR.... E Ti pare fare nulla ricorrere presso l’unico organo che è veramente in grado di annullare del tutto un’ordinanza e fare da precedente per altri COMUNI? A chi dovrei ricorrere SENNO’ QUELLA è LA VIA MAESTRA, le altre sono solo forme di pressione di incerto risultato SE SI E' CERTI DEL RISULTATO SI RICORRE AL TAR, IL PROBLEMA E' CHE CHI CONOSCE COME STANNO LE COSE SA CHE AL TAR NON AVREBBE CERTA RAGIONEid="red">.
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> Ciao "O Nonno" e a tutti, in riferimento a quanto sopra quotato, ho trovato una sentenza del TAR (Regione Umbria, ricorso n. 555/1998). Premetto che il motivo del ricorso e della relativa sentenza (richiesta di autorizzazione per creare un'area di sosta per camper su un terreno privato, richiesta negata dal comune e quindi motivo del ricorso) potrebbero "sviare" dall'argomento "sosta camper" relativo a questo ed altri 3D/post (a chi interessa posso inviare il testo integrale di tale sentenza). Ma la cosa importante a parer mio di questa sentenza del TAR e' che contiene la seguente frase: "...E' vero che al conducente di un'autocaravan non è vietato far sostare il veicolo anche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati..."id="red"> Quindi il fatto (dato di fatto...) che anche il TAR scrive/indica chiaramente che ai camper non è vietato sostare anche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati (che implicitamente vuole significare, spero!!!, che possono anche sostare in normali aree/parcheggi...) e' a parer mio MOLTO significativo. Ovvero, cio' non viene scritto/indicato solo dal Ministero dei Trasporti (cosi' come tu mi contesti...) ma bensi' anche dal TAR (mentre invece tu dici, se ho ben capito, che il TAR probabimente non darebbe mai ragione ai camperisti sui presunti illeciti/abusi relativivi al divieto di sosta e circolazione emanati da tanti sindaci). Ciao, Ivano. id="blue">
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> La sentenza è citata a sproposito ed è la sentenza Tar Umbria n. 239/2000 per stabilire differenza tra sosta e campeggio e tra AA e campeggio in relazione alle infrastrutture necessarie per ammettere la situazione di campeggio. Questa sentenza è commentata dall'Avv. Costa nell'articolo che trovi al link:

http://www.turismoitinerante.co...

Sul fatto che alle autocaravn OVE CONSENTITO non sia impedita la sosta siamo tutti daccordo ma fino a quando il comune non dice che IN QUEL POSTO NON E' CONSENTITO. E lo può fare in diversi modi. DIVIETO IMPLICITO: CONSENTO SOLO ALLE AUTOVETTURE Bagno A Ripoli, caso Lombardelli, Ricorso attivato con il patrocinio del ************* ********** di Firenze. Guarda non parlo di cose che ho fatto io ma di cose che ha lasciato a metà il ************* **********. Non mi risulta ne ho notizia, e se le hai tu faccele sapere, che il Coordinamento abbia attivato il ricorso alla corte di giustizia europea come aveva annunciato su IN CAMPER l'anno scorso. Se hai notizie faccele sapere. Lombardelli sostava in zona con P (parcheggio) autovetture e beccava una multa, faceva ricorso che vinceva perché il comune non trovava l'ordinanza non perché non era annotata sul retro del cartello. Il Comune in costanza di causa ha emesso una nuova ordinanza ed alla data del mio articolo su TI non era annotata dietro al cartello (che è comunque valido (Cassazione 6474/2000) e Lombardelli se lo va a ... parcheggiare in quel posto dove diceva il comune sin dall'inizio in via Spienllo Aretino di Bagno a Ripoli (FI); Su questo argomento dell'inefficacia dell'azione del Coordianmento Camperisti per l'eliminazione definitiva del divieto implicito vedi in proposito il mio articolo su TI al link:

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articolo che ti avevo già citato. Non mi risulta che il Coordinamento abbia fatto altro successivamente. Se tu sai aggiornamenti dicceli. Non potranno che farci piacere. DIVIETO ESPLICITO Castiglione della Pescaia, Numana, Orosei, Alassio, Spello, i divieti sono ancora attivi. Con tre sentenze della cassazione è stato chiarito che la prerogativa del Sindaco di emettere divieti ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera b è insindacabile dall'A.G.O. Che il camper non è assimilato alle autovetture perché viene disciminato dallo stesso art. 185 per la tariffa di parcheggio maggiorata del 50% e perché lo stesso articolo 185 dice "OVE CONSETITO" con riferimento all'autocaravan non come la interpreta il Coordinamento o il ministero che la riferiscono a dove è consentito alla generalità dei veicoli o ad altri veicoli. Giurisprudenza della Cassazione Consolidata sentenze 11278 del 28/8/2001 parte in CAusa Confedercampeggio, 3126 del 5/3/2002 della sezione I sentenza 7189 del 15/6/2000 della sezione terza. Che non è valido come motivo di ricorso l'errata applicazione o interpretazione della legge (motivo ex art. 360 nr. 3 cpc) in relazione alla discriminazione dell'autocaravan ex art. 54 e 185 perché il comune lo emette in base all'art. 7 o al 6, comma 4 lettera b ove si parla di categorie di utenti. Il ricorso al TAR, cosa che auspico e che ho scitto a Ciolli, è l'unica strada per avere giurisprudenza di merito perché il tar oltre alla legittimità può anche valutare la congruità del provvedimento vale a dire se è idoneo ad ottenere gli effetti voluti o se il comune poteva disporre diversamente senza ledere interessi. Ricordo che in questa fase dei ricorsi al TAR è lecito aspettarsi la costituzione ad adiuvandum del comune da parte della FAITA per difendere gli interessi dei gestori di campeggio che vedono i loro interessi lesi da situazioni di campeggio selvaggio dei camper. Il resto sono interpretazioni capziose come quella che fai della sentenza del TAR suddetta estrendo un concetto che non ci incastra nulla, assumendola a regola. Vedo che usi la tecnica di guardare le pagiuzze negli occhi degli altri e non la trave che hai in entrambi gli occhi e che ti impedisce di vedere la verità. Secondo me dovresti smetterla di postare altre argomentazioni di tipo giuridico, mi costringi a smentirtele e di riflesso ad attaccare il credo del Coordinamento. Come categoria non è questo che voglio. Mi preme solo far osservare che le norme non sono CERTAMENTE dalla nostra parte come ritenuto da molti, l'unico posto dove potremmo avere ragione è il TAR ma non ci va nessuno perché, si dice costa. MA chi soccombe o ritira l'ordinanza paga anche davanti al TAR. Qundi il ricorso al TAR paga se fatto bene anche sapere che un comune ha ritirato un'ordinanza sarebbe un bel precedente. Per parte mia suspico il ricorso al TAR ma anche quì ho i miei dubbi. Ti consiglio di smetterla qui perché quando io non conosco le cose le approfondisco con avvocati, tu reiteri sempre le stesse sterili interpretazioni. NON TI BASTANO TRE INTERPRETAZIONI DELLA CASSAZIONE? PERCHE' NON DENUNCIATE IL COMUNE DI OROSEI, ALASSIO, PORTO SAN PAOLO, PORTO ROTONDO, SANTA TERESA DI GALLURA, PORTOFINO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ALMENO PRENDENDO CASI ESTREMI SI FA CHIAREZZA? NO? COSI CE NE ANDIAMO TUTTI IN SARDEGNA O IN LIGURIA. SE PENSATE DI AVERE RAGIONE PRENDETEVELA CON I COMUNI VERAMENTE COMPLICATI DA AFFRONTARE SE AVRETE RAGIONE LI' IN QUEI COMUNI IN MODO STRUTTURALE IO SMETTO DI SCRIVERE MA SE GLI EFFETTI NON SARANNO QUELLI SPERATI LA SMETTETE VOI. OPPURE DIALOGATE CHE FORSE E' LA COSA MIGLIORE. Ciao.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 21/06/2006 alle 21:43:01
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 22/06/2006 alle: 00:47:38
Ciao "O Nonno", quindi, se ho ben capito, la frase presente in tale sentenza del TAR ( "...E' vero che al conducente di un'autocaravan non è vietato far sostare il veicolo anche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati..." id="red">) per te non significa nulla... Vabbe' ognuno e' libero (meno male...) di pensarla come vuole. Inoltre rispondo/commento al resto della tua precedente in blu tra le tue righe. Ciao, Ivano. PS: ti chiedo per cortesia di rivolgerti al singolare quando scrivi a me e non al plurale ("...PERCHE' NON DENUNCIATE..." , "...OPPURE DIALOGATE..." ) cosi' come gia' anche avvenuto in altri post. id="blue"> ["o Nonno" scrive] La sentenza è citata a sproposito ed è la sentenza Tar Umbria n. 239/2000 per stabilire differenza tra sosta e campeggio e tra AA e campeggio in relazione alle infrastrutture necessarie per ammettere la situazione di campeggio. Questa sentenza è commentata dall'Avv. Costa nell'articolo che trovi al link:

http://www.turismoitinerante.co...

[Ivano risponde/commenta] gia' lo avevo scritto io che la sentenza non e' stata emessa per motivi di sosta per camper, ma comunque (ripeto..) la frase che ho citato ("...E' vero che al conducente di un'autocaravan non è vietato far sostare il veicolo anche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati..." id="red">) non penso (spero!) sia inserita nel testo della sentenza a "casaccio" e quindi non puo’ che essere “significativa” e valida in tutti i contesti che trattano la sosta delle autocaravn id="blue"> ["o Nonno" scrive] Sul fatto che alle autocaravn OVE CONSENTITO non sia impedita la sosta siamo tutti daccordo ma fino a quando il comune non dice che IN QUEL POSTO NON E' CONSENTITO. E lo può fare in diversi modi. DIVIETO IMPLICITO: CONSENTO SOLO ALLE AUTOVETTURE [......] DIVIETO ESPLICITO [......] [Ivano risponde/commenta] ovviamente, questo finche' i sindaci continueranno ad emettere divieti/limitazioni illegittime (vedi lettere/indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; scusa se lo riscrivo/cito per l'ennesima volta, ma anche tu continui a scrivere/citare sempre le stesse altre argomentazioni...) id="blue"> ["o Nonno" scrive] Che il camper non è assimilato alle autovetture perché viene disciminato dallo stesso art. 185 per la tariffa di parcheggio maggiorata del 50% e perché lo stesso articolo 185 dice "OVE CONSETITO" con riferimento all'autocaravan non come la interpreta il Coordinamento o il ministero che la riferiscono a dove è consentito alla generalità dei veicoli o ad altri veicoli. Giurisprudenza della Cassazione Consolidata sentenze 11278 del 28/8/2001 parte in CAusa Confedercampeggio, 3126 del 5/3/2002 della sezione I sentenza 7189 del 15/6/2000 della sezione terza. [Ivano risponde/commenta] ma per forza e’ piu’ grande e quindi occupa piu’ di uno stallo… la stessa regola dovrebbe invece anche esistere per le autovetture enormi che vediamo in circolazione che a loro volta occupano piu’ di uno stallo… id="blue"> ["o Nonno" scrive] Che non è valido come motivo di ricorso l'errata applicazione o interpretazione della legge (motivo ex art. 360 nr. 3 cpc) in relazione alla discriminazione dell'autocaravan ex art. 54 e 185 perché il comune lo emette in base all'art. 7 o al 6, comma 4 lettera b ove si parla di categorie di utenti. [Ivano risponde/commenta] si ma tali articoli devono essere avere precise motivazioni (pericolo e cirocolazione) e non altre “ad cazzum” (p.e. salvaguardia dell’igiene pubblica) id="blue"> ["o Nonno" scrive] Il ricorso al TAR, cosa che auspico e che ho scitto a Ciolli, è l'unica strada per avere giurisprudenza di merito perché il tar oltre alla legittimità può anche valutare la congruità del provvedimento vale a dire se è idoneo ad ottenere gli effetti voluti o se il comune poteva disporre diversamente senza ledere interessi. [Ivano risponde/commenta] sono certo che tu sappia che i ricorsi al tar costano tanto (come soldi, tempo e impegno). Magari qualcuno (probabilmente solo i camper club o le associazioni potrebbero farlo per i motivi prima detti) prima o poi decidera’ di ricorrere in tal senso id="blue"> ["o Nonno" scrive] Ricordo che in questa fase dei ricorsi al TAR è lecito aspettarsi la costituzione ad adiuvandum del comune da parte della FAITA per difendere gli interessi dei gestori di campeggio che vedono i loro interessi lesi da situazioni di campeggio selvaggio dei camper. [Ivano risponde/commenta] ma tu parli sempre di interessi di altri, ma di quelli dei camperisti (che io definisco diritti) mai ? Inoltre io (te e tutti gli altri) abbiamo speso una “barcata” di quattrini per comprare il camper e poi dovrei andare a spenderne altri (e tanti) per “parcheggiare” in un campeggio ? (ma allora, come dicevo/suggerivo, a te) compriamoci una tenda e andiamo in campeggio che sosi’ risparmiamo un saco di soldi… E per la liberta’/diritto di circolazione/sosta come la mettiamo ? id="blue"> ["o Nonno" scrive] Il resto sono interpretazioni capziose come quella che fai della sentenza del TAR suddetta estrendo un concetto che non ci incastra nulla, assumendola a regola. Vedo che usi la tecnica di guardare le pagiuzze negli occhi degli altri e non la trave che hai in entrambi gli occhi e che ti impedisce di vedere la verità. [Ivano risponde/commenta] tu dici che sono interpretazioni, cosi’ come possono essere interpretazioni le tue Qualcuno la pensa (interpreta) come te, qualcun altro come me id="blue"> ["o Nonno" scrive] Secondo me dovresti smetterla di postare altre argomentazioni di tipo giuridico, mi costringi a smentirtele e di riflesso ad attaccare il credo del Coordinamento. Come categoria non è questo che voglio. [Ivano risponde/commenta] Ma “smentisci” finche’ vuoi, i forum mi pare siano fatti ed esistano anche per questo motivo id="blue"> ["o Nonno" scrive] Mi preme solo far osservare che le norme non sono CERTAMENTE dalla nostra parte come ritenuto da molti, l'unico posto dove potremmo avere ragione è il TAR ma non ci va nessuno perché, si dice costa. MA chi soccombe o ritira l'ordinanza paga anche davanti al TAR. Qundi il ricorso al TAR paga se fatto bene anche sapere che un comune ha ritirato un'ordinanza sarebbe un bel precedente. Per parte mia suspico il ricorso al TAR ma anche quì ho i miei dubbi. [Ivano risponde/commenta] vedi prima. Aggiungo solo che i comuni sono cosi’ “furbetti” che cambiano/sostituiscono le ordinanze sindacali in modo tale da raggirare e sfuggire eventuali “problemi” che potrebbero trovare (e anche questo e’ “denunciato” dal Ministero dei Trasporti, pensa un po’ te…) id="blue"> ["o Nonno" scrive] Ti consiglio di smetterla qui perché quando io non conosco le cose le approfondisco con avvocati, tu reiteri sempre le stesse sterili interpretazioni. [Ivano risponde/commenta] Senti, io non ti dico al pari tuo di smetterla qui, fai un po’ quello che ti pare ma non dire a me quello che devo/posso dire o meno id="blue"> ["o Nonno" scrive] NON TI BASTANO TRE INTERPRETAZIONI DELLA CASSAZIONE? PERCHE' NON DENUNCIATE IL COMUNE DI OROSEI, ALASSIO, PORTO SAN PAOLO, PORTO ROTONDO, SANTA TERESA DI GALLURA, PORTOFINO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ALMENO PRENDENDO CASI ESTREMI SI FA CHIAREZZA? NO? COSI CE NE ANDIAMO TUTTI IN SARDEGNA O IN LIGURIA. SE PENSATE DI AVERE RAGIONE PRENDETEVELA CON I COMUNI VERAMENTE COMPLICATI DA AFFRONTARE SE AVRETE RAGIONE LI' IN QUEI COMUNI IN MODO STRUTTURALE IO SMETTO DI SCRIVERE MA SE GLI EFFETTI NON SARANNO QUELLI SPERATI LA SMETTETE VOI. [Ivano risponde/commenta] ma basta…. Non ti bastano le tante lettere/indicazioni del Ministero dei Trasporti ? (concordo, smettiamola… e vedremo…) id="blue"> ["o Nonno" scrive] OPPURE DIALOGATE CHE FORSE E' LA COSA MIGLIORE. [Ivano risponde/commenta] ovviamente ri-peto che concordo con te, ma visti i risultati che si ottengono (poche AA, con prezzi non accettabili e il piu’ delle volte non all’altezza della situazione) bisogna anche cercare altre strade… id="blue">
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 22/06/2006 alle: 10:16:29
Ciao a tutti, ho trovato e metto a disposizione… SENTENZA GdP A FAVORE DI SOSTA LIBERA Ciao, Ivano. PS: 1) il GdP ha emesso sentenza favorevole per il ricorrente (il proprietario “multato”) anche se trattasi "addirittura" di roulottes (e non di autocaravan) 2) il sindaco "consiglia" di utilizzare i campeggi id="blue"> Fonte:

http://web.tiscali.it/sardegnai...

25/05/02 , Muravera: camper in riva al mare: quell'ammenda non deve essere pagata........ Il giudice di pace accoglie il ricorso presentato da un turista multato la scorsa estate dai vigili urbani Quella multa non è da pagare. La lotta per la sosta dei camper e delle roulottes sulle nostre coste del sarrabus si arrichisce di un nuovo interessante particolare. La sentenza è stata emessa ieri mattina dal giudice di pace di Muravera al quale si è rivolto il proprietario di una roulotte multata tre anni fa a Porto Pirastu: poco piu' di 300 mila lire a firma di un vigile urbano dal comune arrivato sul posto dopo un ordinanza di divieto al campeggio libero. In buona sostanza il giudice di pace ha stabilito che la roulottes incriminata poteva fare la sua sosta perche dotata di tutti i servizi necessari. Il Sindaco Salvatore Piu si è presentato in udienza sostenendo che la contestazione doveva essere fatta non per la multa ma contro l'ordinanza del Comune e come tale andava impugnata al Tar. Il giudice non è stato dello stesso avviso. Anche perchè il processo era ormai avviato verso la sentenza. Un caso che farà discuttere. tanto piu' che lo stesso Sindaco di Muravera ha detto che la sua ordinanza resta in piedi. Divieto assoluto di sosta nei terreni comunali per roulotte e camper. "Muravera, dice Piu, non ha nulla contro i camperisti. Nel nostro territorio ci sono sei campeggi. Non capisco perchè ci si debba ostinare a parcheggiare liberamente. Puntiamo sul turismo di qualità. Ci criticavano quando eravamo carenti di infrastrutture. Ora che queste ci sono ci sono, nessuno le vuole utilizzare".id="black">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 22/06/2006 alle: 15:31:15
quote:Originally posted by IvanoP
Ciao a tutti, ho trovato e metto a disposizione… SENTENZA GdP A FAVORE DI SOSTA LIBERA Ciao, Ivano. PS: 1) il GdP ha emesso sentenza favorevole per il ricorrente (il proprietario “multato”) anche se trattasi "addirittura" di roulottes (e non di autocaravan) 2) il sindaco "consiglia" di utilizzare i campeggi id="blue"> Fonte:

http://web.tiscali.it/sardegnai...

25/05/02 , Muravera: camper in riva al mare: quell'ammenda non deve essere pagata........ Il giudice di pace accoglie il ricorso presentato da un turista multato la scorsa estate dai vigili urbani Quella multa non è da pagare. La lotta per la sosta dei camper e delle roulottes sulle nostre coste del sarrabus si arrichisce di un nuovo interessante particolare. La sentenza è stata emessa ieri mattina dal giudice di pace di Muravera al quale si è rivolto il proprietario di una roulotte multata tre anni fa a Porto Pirastu: poco piu' di 300 mila lire a firma di un vigile urbano dal comune arrivato sul posto dopo un ordinanza di divieto al campeggio libero. In buona sostanza il giudice di pace ha stabilito che la roulottes incriminata poteva fare la sua sosta perche dotata di tutti i servizi necessari. Il Sindaco Salvatore Piu si è presentato in udienza sostenendo che la contestazione doveva essere fatta non per la multa ma contro l'ordinanza del Comune e come tale andava impugnata al Tar. Il giudice non è stato dello stesso avviso. Anche perchè il processo era ormai avviato verso la sentenza. Un caso che farà discuttere. tanto piu' che lo stesso Sindaco di Muravera ha detto che la sua ordinanza resta in piedi. Divieto assoluto di sosta nei terreni comunali per roulotte e camper. "Muravera, dice Piu, non ha nulla contro i camperisti. Nel nostro territorio ci sono sei campeggi. Non capisco perchè ci si debba ostinare a parcheggiare liberamente. Puntiamo sul turismo di qualità. Ci criticavano quando eravamo carenti di infrastrutture. Ora che queste ci sono ci sono, nessuno le vuole utilizzare".id="black"> >
> E L'ORDINANZA E' SEMPRE IN VIGORE, A DIMOSTRAZIONE CHE LA STRATEGIA DEI RICORSI AI GIUDICI DI PACE NON SERVE ALLA CATEGORIA. Il comune nel caso specifico non è ricorso in Cassazione per la cronaca, se ricorreva avremmo avuta un'altra sentenza sullo stile OROSEI.
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 22/06/2006 alle: 18:23:00
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno E L'ORDINANZA E' SEMPRE IN VIGORE, A DIMOSTRAZIONE CHE LA STRATEGIA DEI RICORSI AI GIUDICI DI PACE NON SERVE ALLA CATEGORIA. Il comune nel caso specifico non è ricorso in Cassazione per la cronaca, se ricorreva avremmo avuta un'altra sentenza sullo stile OROSEI. >
> Ciao "O Nonno", l'ordinanza sara' ancora in vigore come scrivi tu, ma chi fara' un nuovo ricorso al GdP di Muravera molto probabilmente (anzi quasi sicuramente...) lo vincera'... Ti sembra poco ??????? Inoltre, ma perche' qui parli di nuovo di cassazione ? cosa centra con questa causa vinta dal ricorrente ovvero il multato ? Ciao, Ivano.id="blue">
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