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Responsabilità sulla cintura di sicurezza.

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maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 08/05/2009 alle: 23:01:25
Volevo porre a tutti, ma in special modo agli esperti, un quesito emerso oggi in ufficio, spiego: Siamo su un veicolo, un auto, i passeggeri (posteriore o anteriore non importa, ma tutti hanno la patente e nessuno ha esenzioni particolari) non hanno la cintura allacciata, mentre chi guida è regolarmente allacciato. Ora io ho sostenuto che la responsabilità dell'infrazione è a carico di chi guida, anche se non è il proprietario, ma che l'infrazione è unica, anche se sono più passeggeri che sono senza cintura. Il mio collega, invece, sostiene che ogni passeggero senza cintura e provvisto di patente, dovrà pagare la multa e dovrà vedersi scalare i punti, mentre chi guida non è responsabile. Secondo voi chi ha ragione e cosa dice il codice della strada [?] L'Art. 172 del CdS parla molto di bambini, ma non di questo caso. Grazie a chi vorrà contribuire a fare chiarezza. [:)] Bye
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 08/05/2009 alle: 23:17:54
Qui trovi un articolo abbastanza esaustivo:

http://poliziadistato.it/artico...

in più: Circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.08.03 - Art. 172 c. 8 CDS: il riferimento al comma 8, che prevede la decurtazione di 5 punti, quando la violazione riguarda il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei dispositivi di ritenuta da parte del passeggero trasportato, deve essere inteso nel senso che la decurtazione si applica al conducente solo se il passeggero è minorenne e se a bordo del veicolo non è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. La violazione commessa dal passeggero maggiorenne, perciò, non comporta sanzione a carico del conducente ma a carico dello stesso passeggero, senza, tuttavia, decurtazione di punti nei confronti di quest'ultimo. e ancora: La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 30065/06) ha stabilito che il conducente dell'auto che non obbliga i propri passeggeri a indossare le cinture di sicurezza risponde dei danni in caso di incidente stradale. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che il conducente è sempre responsabile della sicurezza della propria auto e, nel caso in cui trasporti terze persone, non solo deve invitare i passeggeri ad allacciare le cinture di sicurezza ma deve anche assicurarsi che lo abbiano realmente fatto altrimenti, in caso di incidente, rischia una condanna per lesioni colpose. Con questa decisione i Giudici del Palazzaccio hanno confermato la condanna a una conducente chiamata a rispondere delle lesioni colpose dei propri trasportati e ciò in quanto non si era nemmeno preoccupata di invitare i passeggeri ad allacciare le cinture. saluti....
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maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 08/05/2009 alle: 23:47:20
quote:Originally posted by ippocampo2009
- Art. 172 c. 8 CDS: il riferimento al comma 8,... La violazione commessa dal passeggero maggiorenne, perciò, non comporta sanzione a carico del conducente ma a carico dello stesso passeggero, senza, tuttavia, decurtazione di punti nei confronti di quest'ultimo. e ancora: La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 30065/06) ha stabilito che il conducente dell'auto che non obbliga i propri passeggeri a indossare le cinture di sicurezza risponde dei danniid="red"> in caso di incidente stradale. >
> Ti ringrazio ippocampo2009 per la sollecita risposta, ma ho una perplessità, non tanto su quanto tu hai giustamente citato, ma su quanto la "legge italiana" prevede, come quasi sempre, in modo poco chiaro, se non contraddittorio. Ora mi chiedo, ma come può esistere una regola o legge che non sanziona, ma rende responsabile dei danni. O addirittura, fa pagare la multa al passeggero senza cintura, con la patente, non gli toglie i punti, ma la colpa è di un altro [?] Di sicuro pagherò il pegno, offrirò il caffè, ma ... senza zucchero, in quanto non è previsto dalla regola, in quanto l'oggetto della scommessa era il caffè, ma non lo zucchero. [}:)] Bye
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 08/05/2009 alle: 23:56:27
Che c'è di strano?....se fosse tutto chiaro e semplice penserei di aver preso un codice di un altro paese...[:D][:D][:D][:D]... il fatto è che in Italia, anche nel fare le leggi, mica abbiamo un filo conduttore, anzi, l'imperativo è "come capita capita"....quindi.... saluti...
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maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 09/05/2009 alle: 00:17:22
[xx(] [:)] Bye
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 09/05/2009 alle: 00:20:24
Ciao...[:)][:)][:)][:)]
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maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/05/2009 alle: 05:39:45
Da qualche parte ho letto che l'Italia è la patria del diritto .............contorto! Quanto sopra è solo un piccolo esempio. Cordiali saluti. Max.
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pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 13/05/2009 alle: 19:12:36
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini. Articolo 172 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, dicui all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo diutilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalentidirettive comunitarie. 2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. 3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. 4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. 6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1. 7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, al bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. 8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: a gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza; b i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; c gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; d gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2; e le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12; f le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza; g i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana; h gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. 9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €299,00. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €37,00 a €150,00. 12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €779,00 a €3.119,00. 13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Un saluto a tutti e spero di non essere stato tropp lungo
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maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 13/05/2009 alle: 20:43:53
quote:Originally posted by pupo78
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini. >
> Infatti, c'è tutto quanto serve e di più, se si parla di minori, ma nulla se si parla di maggiorenni, solo tanta e troppa interpretazione. [:(] Bye
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pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 13/05/2009 alle: 21:34:41
...del mancato uso delle cinture da parte del passeggerro maggiorenne risponde in proprio lo stesso passeggero e non il conducente. La sanzione in questo caso è solo quella pecuniaria, senza alcun intervento sulla patente eventualmente posseduta dal trasgressore. Il conducente può comunque esigere che il passeggero usi la intura, rifiutandone il trasporto in caso contrario: la Cassazione infatti non ha escluso un suo concorso di colpa nel caso di danni riportati dal passeggero senza cintura anche se maggiorenne. domanda e ti sarà dato....:)))Ciao ciao
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