http://www.sicurezzaonline.it/l...
Il DM era stato fatto perchè era intenzione di demandare i collaudi anche le officine autorizzate, poi l'iter è rimasto a metà e via col caos..... Morale? Siamo alle solite. C'è chi continua a farle (volontariamente) C'è chi ha preso una contravvenzione con rimorchio omologato 2003 C'è chi pretende di fare la revisione a pieno carico. C'è chi se non ha una revisione nei termini di legge (quindi non la sospensione) non procede il cambio di proprietà C'è chi in Motorizzazione sostiene che i TATS non frenati, non debbano mai fare la revisione, ma pare che la cosa debba essere segnata sul libretto (!) C'è chi scambia la data del '97 per il '99 Ora non essendoci state nuove direttive direi (qui lo dico, qui lo nego) che: rimorchi con targa immatricolati fino al 1997 con revisione fino al 1998, revisione obbligatoria rimorchi immatricolati dal 1998 con revisione fino al 1999 non serve la revisione La via maestra è telefonare alla Motorizzazione di tua competenza, magari facendotelo mettere per scritto....... Ciaoquote:Originally posted by santojonny> Per quanto a mia conoscenza, non c'e' alcuna attinenza tra la proprieta' di un veicolo e la relativa revisione. In particolare non mi risulta che il trasferimento di proprieta' di un qualunque veicolo sia subordinato alla revisione "non scaduta" dello stesso. [1] ------------------------------ [1] Nel tempo quattro dei miei veicoli sono stati acquistati con "revisione scaduta" e successivamente ho provveduto a sottoporli al "controllo tecnico" prima di immetterli in circolazione.
..... C'è chi se non ha una revisione nei termini di legge (quindi non la sospensione) non procede il cambio di proprietà .....>
quote:Originally posted by andreacalzoni> I rimorchi con m.c.p.c. non superiore a 3500 kg. (categorie O1 ed O2) possono correntemente circolare, con prima immatricolazione: - entro il 31 dicembre 1997id="green">, soltanto se la relativa CdC riporta l'esito regolare di almeno una "revisione" con data successiva all'1 gennaio 1999 [1]; - dopo il 31 dicembre 1997id="green">, senza alcun òbbligo di "revisione". ------------------------------ [1] In altri termini, non e' tassativo che la "revisione" sia stata effettuata nel 2003 purche' si possa dimostrare di averne superata almeno una (anche il giorno prima) all'atto di un controllo su strada.
Oggi sono stato alla Motorizzazione di Perugia e il responso è questo.>
quote:Originally posted by santojonny> ... una diffusa disinformazione ed approssimazione nell'operato delle agenzie di pratiche automobilistiche, specie se coinvolte nel "passaparola dell'ignoranza". La norma cui fai riferimento riguarda la reimmatricolazione in Italia di autoveicoli usati di categoria M1, gia' immatricolati in un altro Stato UE. Posto che, in generale, la "nazionalizzazione" di un veicolo estero comporta l'òbbligo di sottoporlo a visita e prova presso un UMC, la norma in questione consente una dèroga per gli anzidetti autoveicoli, purche' con "revisione" UE non scaduta [1]. In questo caso, la reimmatricolazione viene perfezionata su base amministrativa, cioe' con la sola presentazione dei documenti occorrenti, senza materiale esibizione del veicolo in UMC (al limite il veicolo potrebbe essere ancora all'estero). Per la prima/successiva "revisione" in Italia resta inoltre vigente la "scadenza" estera. Tutto cio' premesso, le agenzie che applicano l'estensione (cioe' invenzione) normativa da te riferita non sanno neanche distinguere la visita e prova di un veicolo al fine di immatricolazione/reimmatricolazione rispetto a quella prevista per il relativo controllo tecnico periodico. Nella compravendita di un veicolo con "revisione" scaduta e' ovviamente essenziale il rapporto di fiducia tra le parti. ------------------------------ [1] Cioe' se alla data di presentazione della richiesta non siano ancora trascorsi: - quattro anni dalla prima immatricolazione; - due anni dall'ultima revisione effettuata all'estero.
C'è ...>