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Revisione Rimorchio, è sospesa?

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18
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 22/09/2009 alle: 07:20:03
Volevo sapere se la revisione dei rimorchi inferiori a 3500 kg rimane sospesa, credo dal lontano 2003, o se ci sono variazioni. Grazie
18
santojonny
santojonny
07/06/2007 198
Inserito il 22/09/2009 alle: 12:50:29
"Per l'anno 2009 resta ancora in vigore il D.M. 17/01/2003(*) che dispone la revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada." (*)

http://www.sicurezzaonline.it/l...

Il DM era stato fatto perchè era intenzione di demandare i collaudi anche le officine autorizzate, poi l'iter è rimasto a metà e via col caos..... Morale? Siamo alle solite. C'è chi continua a farle (volontariamente) C'è chi ha preso una contravvenzione con rimorchio omologato 2003 C'è chi pretende di fare la revisione a pieno carico. C'è chi se non ha una revisione nei termini di legge (quindi non la sospensione) non procede il cambio di proprietà C'è chi in Motorizzazione sostiene che i TATS non frenati, non debbano mai fare la revisione, ma pare che la cosa debba essere segnata sul libretto (!) C'è chi scambia la data del '97 per il '99 Ora non essendoci state nuove direttive direi (qui lo dico, qui lo nego) che: rimorchi con targa immatricolati fino al 1997 con revisione fino al 1998, revisione obbligatoria rimorchi immatricolati dal 1998 con revisione fino al 1999 non serve la revisione La via maestra è telefonare alla Motorizzazione di tua competenza, magari facendotelo mettere per scritto....... Ciao
18
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 22/09/2009 alle: 14:33:09
Oggi sono stato alla Motorizzazione di Perugia e il responso è questo. Rimorchi immatricolati post '99 non necessitano di revisione, rimorchi immatricolati precedentemente al '99 data ultima revisione 2003. Ad oggi non serve più la revisione. Per le forze dell'ordine conviene cmq allegare la copia del decreto del 2003. Andrea
18
santojonny
santojonny
07/06/2007 198
Inserito il 22/09/2009 alle: 16:22:12
Ti hanno risposto con logica (per me). Il link che ti ho postato è proprio quel decreto. Solo che in Italia paese che vai usanza che trovi..... C'è sempre, comunque, il discorso di quando il proprietario vende il rimorchio. La legge prevede che sino alla consegna dell'adesivo con i dati del nuovo proprietario il libretto sia trattenuto dall'agenzia che effettua la pratica. Quindi la sospensione del DM, non prevedendo questo particolare, deve (dovrebbe) ritenersi fuori del campo d'applicazione.
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 22/09/2009 alle: 17:17:17
quote:Originally posted by santojonny
..... C'è chi se non ha una revisione nei termini di legge (quindi non la sospensione) non procede il cambio di proprietà .....>
> Per quanto a mia conoscenza, non c'e' alcuna attinenza tra la proprieta' di un veicolo e la relativa revisione. In particolare non mi risulta che il trasferimento di proprieta' di un qualunque veicolo sia subordinato alla revisione "non scaduta" dello stesso. [1] ------------------------------ [1] Nel tempo quattro dei miei veicoli sono stati acquistati con "revisione scaduta" e successivamente ho provveduto a sottoporli al "controllo tecnico" prima di immetterli in circolazione.
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santojonny
santojonny
07/06/2007 198
Inserito il 23/09/2009 alle: 10:46:06
Ciao The Devil C'è, anche se non specifica ed ecco perchè viene applicata a macchia di leopardo. In pratica sono leggi di carattere generale sulla responsabilità che inducono a questo comportamento. Il tutto riconducibile al "Meglio prevenire che curare" a loro tutela, ma anche dell'acquirente. Tutto risale a quando è entrata in vigore la normativa CE (8/9 anni fa) sui passaggi di mezzi tra stati appartenenti. Questo modificava la legislazione allora vigente in alcuni dettagli, tra cui i requisiti: "il certificato del controllo tecnico, il certificato di conformità CE o nazionale, l'originale o una copia del certificato d'immatricolazione non armonizzato rilasciato in un altro Stato membro, il certificato d'immatricolazione armonizzato, il certificato di assicurazione, nonché la prova di pagamento dell'IVA." Quindi non essendoci più il passaggio in Motorizzazione per la relativa riomologazione, faceva fede l'ultima revisione avvenuta nello stato membro. Alcune agenzie a questo punto coinvolte in prima persona sulla veridicità dei documenti (ma anche uffici distaccati della Motorizzazione) hanno esteso l'interpretazione anche sui veicoli "nostrani". Morale: il rilascio dei sostituti del certificato di circolazione (verde e rosa) viene rilasciato solo se il mezzo è revisionato. Altrimenti trattengono il certificato di circolazione sin quando non è stampato l'adesivo con il nuovo proprietario. In ordine di logica ci sono aspetti che inducono a tale comportamento, tipo: in caso di circolazione con mezzo scaduto chi è la figura giuridica a cui elevare la contravvenzione (ed accessori) se il CdP non è ancora aggiornato, ma la firma dal notaio è già avvenuta; in caso d'incidente analogo discorso ai fini assicurativi (diritto di rivalsa); acquistando un veicolo non revisionato non detto che sia automatico il passaggio della revisione, per esempio motivi di modifiche strutturali. Certo ci sono le vie legali....., meglio evitarle! Personalmente mai acquisterei un veicolo non regolarmente marciante.
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 24/09/2009 alle: 17:00:00
quote:Originally posted by andreacalzoni
Oggi sono stato alla Motorizzazione di Perugia e il responso è questo.>
> I rimorchi con m.c.p.c. non superiore a 3500 kg. (categorie O1 ed O2) possono correntemente circolare, con prima immatricolazione: - entro il 31 dicembre 1997id="green">, soltanto se la relativa CdC riporta l'esito regolare di almeno una "revisione" con data successiva all'1 gennaio 1999 [1]; - dopo il 31 dicembre 1997id="green">, senza alcun òbbligo di "revisione". ------------------------------ [1] In altri termini, non e' tassativo che la "revisione" sia stata effettuata nel 2003 purche' si possa dimostrare di averne superata almeno una (anche il giorno prima) all'atto di un controllo su strada.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 24/09/2009 alle: 17:17:17
quote:Originally posted by santojonny
C'è ...>
> ... una diffusa disinformazione ed approssimazione nell'operato delle agenzie di pratiche automobilistiche, specie se coinvolte nel "passaparola dell'ignoranza". La norma cui fai riferimento riguarda la reimmatricolazione in Italia di autoveicoli usati di categoria M1, gia' immatricolati in un altro Stato UE. Posto che, in generale, la "nazionalizzazione" di un veicolo estero comporta l'òbbligo di sottoporlo a visita e prova presso un UMC, la norma in questione consente una dèroga per gli anzidetti autoveicoli, purche' con "revisione" UE non scaduta [1]. In questo caso, la reimmatricolazione viene perfezionata su base amministrativa, cioe' con la sola presentazione dei documenti occorrenti, senza materiale esibizione del veicolo in UMC (al limite il veicolo potrebbe essere ancora all'estero). Per la prima/successiva "revisione" in Italia resta inoltre vigente la "scadenza" estera. Tutto cio' premesso, le agenzie che applicano l'estensione (cioe' invenzione) normativa da te riferita non sanno neanche distinguere la visita e prova di un veicolo al fine di immatricolazione/reimmatricolazione rispetto a quella prevista per il relativo controllo tecnico periodico. Nella compravendita di un veicolo con "revisione" scaduta e' ovviamente essenziale il rapporto di fiducia tra le parti. ------------------------------ [1] Cioe' se alla data di presentazione della richiesta non siano ancora trascorsi: - quattro anni dalla prima immatricolazione; - due anni dall'ultima revisione effettuata all'estero.
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