quote:Risposta al messaggio di rosalinda inserito in data 20/01/2010 17:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io sapevo che i veicoli storici la revisione devono farla ogni anno e secondo me è una stupidata, visto che sono veicoli che circolano poco, nel caso della mia moto, in un anno avrò fatto forse 60 km. Quindi se la portano a due anni è sicuramente meglio.
quote:Risposta al messaggio di moroschi inserito in data 20/01/2010 21:32:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> INFATTI, FINO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE NORME CHE RIPORTERANNO A 2 ANNI LA REVISIONE, PER ORA è ANNUALE [:)]
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/01/2010 02:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> IZ4DJI poi anche avere ragione a termini di "un seplice controllo delle Forze dell'Ordine", ma in caso di incidente grave, sei a rischio. Infatti la Compagnia di Assicurazione potrebbe opporsi a(o fare rivalsa) ad un eventuale risarcimento a Terzi [;)] Occhio!
quote:Risposta al messaggio di simonello inserito in data 21/01/2010 16:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si, hai perfettamente ragione, è proprio quello che pensavo, oltretutto mi spiegava il tecnico della revisione, che è un mio buon conoscente, che come veicolo storico, sia come fumi che come rumore, ha dei parametri molto più "larghi di manica" e quindi riesce a passare bene, mentre prima, come revisione normale bisognava adottare qualche...."cautela".... durante le prove per passarle. Ma la prossima settimana la consegno...sigh!
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/01/2010 02:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> che spettacolo !! è un 240?
quote:Originally posted by Luca19 Confermo per come sono attualmente le cose, la revisione annuale per le Asi, biennale per le non asi indipendentemente dall'eta'.>> Confermo che, per i veicoli di interesse storico e collezionistico di cat. L/M1/N1, la revisione annuale e' una leggenda metropolitana, altrimenti definita "bùfala". Uno dei principali pregi di un forum internet e' la possibilita' di esporre contrastanti opinioni, lasciando poi al singolo lettore la valutazione di attendibilita'.
quote:> Ritengo che tu intendessi riferirti ai veicoli atipici, di cui all'art. 59 del vigente CdS. Per detti veicoli atipici la revisione generale ed annuale e' stata: - disposta con D.M. 270/95; - abrogata con D.M. 20/97; - definitivamente soppressa con D.M. 408/98 dal competente Ministro, a cio' delegato dal legislatore nel primo comma dell'art. 80 CdS. A far tempo dal 12 febbraio 1997 (data di pubblicazione del DM 20/97 nella Gazzetta Ufficiale) i veicoli atipici non sono piu' soggetti alla revisione annuale, perche' il Ministro non si e' deliberatamente attenuto al comma 4 dell'art. 80 in quanto a cio' costretto dal prevalente òbbligo di rispettare le disposizioni comunitarie. A far tempo dalla stessa data i veicoli atipici sono soggetti al controllo tecnico con la periodicita' prevista per la categoria internazionale di immatricolazione (art. 59/2/a). L'argomento e' stato gia' diffusamente approfonditoOriginally posted by Luca19
I mezzi asi infatti essendo "veicoli di interesse storico" sono equiparati ai veicoli specialiid="red"> ...>
qui
.www.asifed.it
nell'ambito del link "ASI INFO POINT le risposte alle tue domande" vi è riportato: "Per quanto riguarda la revisione dei veicoli storici, l’ART 60 del codice della strada al comma 1 stabilisce che “Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico”. L’art.80 (REVISIONI) al comma 4 prevede che “Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6”. La tesi viene supportata da questo documento a pagina 14 scaricabile dal sito della polizia municipalehttp://www.poliziamunicipale.it...
[;)]quote:> Mi spiace di non essere riuscito ad esprimermi in modo facilmente comprensibile, ma l'argomento richiede una trattazione rigorosa dove, ad esempio, non si pòssono considerare equivalenti i veicoli speciali con quelli atipici, come invece fa Luca19. Allora tu hai un autocaravan conOriginally posted by rosalinda
... ma la replica di TheDevil e' troppo complicata per riuscire a convincere un eventuale agente ...>
qui
, trascrivo il seguente stralcio: Quanto sopra premesso, si segnalano gli aspetti di maggior interesse per l'attivita' operativa nonche' le seguenti novita'id="blue"> rispetto al sistema previgente: a) Revisione annuale. E' confermato l'obbligo di revisione annuale per i veicoli elencati all'art. 80 comma 4 del Codice. Tuttavia, conformemente alle disposizioni della Direttiva 96/96/CE del 20.12.1996 (della quale il richiamato D.M. 6.8.1998 costituisce attuazione e che ha in parte superato le disposizioni del citato art. 80 comma 4id="blue">), dall'obbligo di revisione annuale sono stati esclusi i veicoli atipici.id="green"> Nel 2003 (circolare 4437/M360) un dirigente del Ministero dei Trasporti, senza neanche andare a consultare il D.M. 408/98 del proprio Ministro, ha invece affermato che i veicoli atipici (e, di conseguenza, i veicoli di interesse storico e collezionistico) sono soggetti alla revisione annua. Risulta evidente che una delle due circolari succitate contiene una castroneria. Secondo la mia conoscenza della gerarchia delle fonti la castroneria e' contenuta nella circolare del 2003 emanata da un Ministero che, oltretutto, non ha competenza a coordinare l'attivita' operativa delle FF.OO. addette ai servizi di polizia stradale. Ma e' soltanto la mia opinione, da semplice utente della strada.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 30/01/2010 00:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nel condividere pienamente la ragioni espresse da The Devil, aggiungo che per esempio nel caso di trenini turistici (veicoli atipici) si è reso necessario emanare un Decreto Ministeriale per disporre la revisione annuale. D.M. 15 marzo 2007, n. 55 Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici 1. Definizione. ---------------------- I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada; --------------------- 6. Verifiche periodiche. Le verifiche periodiche dei trenini turistici sono effettuate annualmenteid="red">, a cura dei competenti uffici dei Sistemi Integrati Infrastrutture e Trasporti del Ministero dei trasporti, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 80 del Codice della strada. id="size1"> id="green"> Ciò dimostra che per disporre la revisione annuale dei veicoli di interesse storico e collezionistico è essenziale un Decreto Ministeriale vigente che lo sancisca. Non escludo che chi opera sulla strada si trovi ad applicare erroneamente il C.d.S., contestando una violazione non costituente illecito amministrativo, perchè forse male "istruito". Infatti nel prontuario più in uso alle FF.OO., alla tabella dei veicoli che devono effettuare la revisione annua vi sono indicati anche i veicoli atipici, con la seguente nota: "I veicoli atipici, la cui revisione è citata al comma 4 dell'art. 80, non sono richiamati nel regolamento sulle revisioni di cui al DM 6.8.1988 n. 408"
quote:Originally posted by fbomped>> Ti ringrazio per il tuo intervento a sostegno delle mie considerazioni. Dagli autori dei "prontuari" piu' diffusi mi piacerebbe sapere per quale motivo il Ministro abbia dato corso all'emanazione di plurimi D.M. in materia se poi, per loro, valgono invece i commi 3 e 4 dell'art. 80 CdS. E per quale motivo detti autori si sono assunti la responsabilita' di scrivere in contrasto con le indicazioni emanate dal Ministero dell'Interno, cioe' in contrasto con l'amministrazione nella quale prestano servizio con funzioni direttive. Ripeto, in estrema sintesi, la mia lettura delle disposizioni vigenti in materia di "revisione" dei veicoli: Legislatore --> CdS/art.80 --> Ministro --> D.M. --> utente della strada e FF.OO. ------------------------------ p.s. Il D.M. sui trenini turistici e' un'ulteriore "perla di saggezza" ministeriale, come altri documenti sui quali ci siamo trovati d'accordo in questo forum. Ad esempio: - il legislatore scrive (CdS, art. 80, comma 1): Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalitàid="red"> per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi ...id="green"> - il Ministro invece scrive (D.M. 55/2007): Le verifiche periodiche dei trenini turistici sono effettuate annualmente ... con le modalitàid="red"> previste dall'articolo 80 del Codice della stradaid="green">, e cosi' le modalita'id="red"> non sono definite ne' dal legislatore ne' dal Ministro!