Inserito il 27/05/2009 alle: 22:22:35
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella Legge 28 febbraio 1983, n. 53), Articolo 5
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comma 40. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
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Premesso che dall'1 gennaio 1999 (D.Lgs. 504/92) le attivita' di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso amministrativo sono devolute alle Regioni, con le sentenze 296-297-311 del 2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' di eventuali proroghe nel termine di prescrizione anzidetto.
Dalla sentenza 311 del 15 ottobre 2003 concernente la Regione Campania:
La prima questione concerne l'art. 24, comma 2, della legge impugnata, il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione Campania per l'anno 1999.
In proposito, va ricordato che questa Corte ha dichiarato fondata con le sentenze n. 296 e 297 del 2003 una questione di legittimita' costituzionale del tutto analoga relativa a norme sostanzialmente identiche della Regione Piemonte e della Regione Veneto, osservando che il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonche' l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non puo' oggi definirsi come "tributo proprio della regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa e' stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle regioni.
Si deve quindi ribadire che, allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Pertanto, la norma regionale impugnata, che modifica la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, viola la indicata competenza esclusiva dello Stato.id="size1">