quote:Originally posted by safed> Sull'argomento se ne è discusso tantissimo, basta che fai un "cerca" e troverai di tutto di più!!! Per la domanda 1. Li puoi usare se sono di quelli a contatto con i vetri perché considerando l'inclinazione del parabrezza, 'ingombro degli specchietti non potrai mai eccedere dall'ingombro del uo veicolo. Ciao
Chiedo a chi ne sa più di mé, e ci vuole poco: stavo leggendo l’art. 185 del CDS ove al fantomatico comma 2 recita: “La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro dell’autoveicolo medesimo”. Mi domando: 1)“… non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro dell’autoveicolo medesimo” quindi gli oscuranti esterni sono vietati in libera? 2)“… non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico” ove per deflusso si intende “… scorrimento dell’umore dall’alto verso il basso” per la combi in teoria no probem visto che i gas della combi sono scaricati a parete o addirittura a tetto e non in terra. Ma cosa ne pensate del webasto? Il WB, almeno il 2000 gli altri non so, ha lo scarico a terra come la marmitta del camper. Vengono considerate violazioni dell’articolo sopra citato? Grazie Ciao massimo >
quote:Originally posted by safed 2)“… non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico” ove per deflusso si intende “… scorrimento dell’umore dall’alto verso il basso” per la combi in teoria no probem visto che i gas della combi sono scaricati a parete o addirittura a tetto e non in terra. Ma cosa ne pensate del webasto? Il WB, almeno il 2000 gli altri non so, ha lo scarico a terra come la marmitta del camper. Vengono considerate violazioni dell’articolo sopra citato? Grazie Ciao massimo >> In media quando una legge è di difficile interpretazione, si aspetta qualche sentenza. Da quello che ho letto sul forum, chi ha preso tukur delle multe le ha prese per delle ordinanze che non rispettavano il 185 in generale (ovvero divieti di sosta ai camper generici) Si aspetta quindi una multa per riscaldamento acceso, magari a qualcuno con l'avvocato facile, per vedere cosa dirà la giusrisprudenza in caso di eventuale ricorso. Dal mio punto di vista sosterrei che è vero che non è un deflusso proprio del motore, ma sono anche vere altre due fattispecie. In un mezzo come il camper, il riscaldamento e il frigo possono essere accesi anche durante la sosta semplice, anche se non si campeggia; è uso comune tra i camperisti non far marcire le cose in frigo e non far congelare le acque anche quando visitano una città o fanno la spesa anche senza dormire dentro il mezzo. Inoltre, da nessuna parte sta scritto che per riscaldare il mezzo uno debba usare necessariamente il motore. Mi pare che certi modelli di webasto e eberspacher siano consentiti durante il viaggio; non si capisce perchè uno in sosta non possa allora usare una cosa consentita in viaggio. Però, ripeto, bisognerebbe vedere come queste considerazioni verrebbero giudicate ... Purtroppo certe norme vengono scritte e pensate senza immaginare tutte le possibili conseguenze di quanto scritto. Mi pare certo che il legislatore volesse con questa norma evitare che le strade si trasformassero in campeggi e che gli utenti rovesciassero per strade ogni cosa. Che poi quello che c'è di scritto corrisponda ....
quote:Originally posted by TheDevil> Il Grande The Devil s'è già pronunciato in questa OCCASIONE Ma ne puoi trovare tantissime altre di disquisizioni, che io trovo adorabili, soprattutto del nostro caro Proff, proprio come questa ...
Non pare comunque inopportuno ricordare, ancora una volta, che l'art. 185/2 CdS si considera rispettato quando l'autocaravan in sosta NON: - poggia sul suolo salvo che con le ruote; - emette deflussi proprisalvo quelli del propulsore meccanico; [1] - occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. ------------------------------ [1] per un veicolo in sosta, i deflussi del propulsore meccanico sono adesso vietati ai sensi dell'art. 157/2 CdS (come modificato con il D.L. 151/2003 conv. con L. 214/2003). >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> In QUESTA discussione. Come dice anche il nostro amato IvanoPP (altro Grande esperto!) ...
Deflusso = s. m. 1 il defluire: il deflusso della marea | in idraulica, il volume d'acqua che passa per una sezione stabilita di un corso d'acqua nell'unità di tempo Defluire =v. intr. 1 scorrere verso il basso (detto di liquidi) 2 (estens.) uscire come una corrente (detto di persone) Effluvio = s. m. 1 il diffondersi di un odore, spec. gradevole; profumo: cipressi e cedri / (iron.) cattivo odore, puzzo, miasma Queste le definizioni secondo la lingua italiana. Posso tranquillamente dire che il legislatore probabilmente intendeva dire che il mezzo non debba avere gas di scarico. Per nostra fortuna l'estensore ha usato un termine non appropriato rendendo in questo caso (sottolineo in questo caso) l'articolo 185 interpretabile a nostro favore. Proprio sulle "pieghe" della legge si vincono cause su cause se ben impostate. Giocare sul significato delle parole con cui una legge è scritta è cosa normalissima. Facciamo un gioco, lo stesso che mi hanno insegnato a fare i miei avvocati. Difficile anche riscrivere l'art. 185 sostituendo alla parola chiave (emettere deflussi) il suo significato. Nell'art. 185 manca l'oggetto che compie il deflusso. (il defluire dell'acqua, del gas, del calore...) Ecco l'art. 185 (aprziale): La sosta delle autocaravan (...) non costituisce campeggio, (...) se l'autoveicolo (...) non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico Se alla parola "campeggio" è possibile sostituire l'accezione "soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili" alla parola "deflussi" non è possibile sostituire il significato di deflusso che deriva dal verbo "defluire" -scorrere verso il basso (detto di liquidi)- In altro vocabolario si legge: deflusso [de-flùs-so] s.m. 1 Scorrimento di acque; in partic. volume d'acqua che in un determinato tempo attraversa una data sezione di un corso d'acqua 2 fig. Abbandono di un luogo da parte di persone che escono in massa, ininterrottamente, come una corrente (contrario di afflusso): d. dei tifosi dallo stadio; con riferimento a cose, trasferimento in gran quantità e con continuità: d. di capitali Per avere un senso sanzionabile non doveva essere usato il termine "DEFLUSSI" ma "EFFLUSSI". Anche il termine "effluvi" sarebbe stato errato e non sanzionabile. In tal caso EFFLUSSO = s. m. flusso verso l'esterno; fuoruscita di un fluido da un'apertura. FLUIDO = agg. 1 (fis.) si dice di qualsiasi sostanza che si presenti nello stato liquido o aeriforme ¶ s. m. 2 (fis.) qualsiasi sostanza allo stato fluido, in cui le molecole non hanno una posizione reciproca fissa: meccanica dei fluidi, descrizione dei fenomeni meccanici relativi alle sostanze fluide L'italiano è una lingua assai esatta! A causa di questi significati che la lingua italiana ha dato alle parole e dall'uso non preciso delle stesse si vincono molti ricorsi in ogni settore a patto di saper piantare il cacciavite nell'ingranaggio giusto!!! Se l'estensore avesse usato la parola "EFFLUSSI" allora si che saremmo stati davvero messi male!!!! In tal caso non avremmo potuto usare nulla: né stufa, né generatore, né frigorifero (se a gas), né cucina e neppure il classico zingaresco secchio tanto caro a qualche camperista!!! >
quote:Originally posted by IvanoPP> Quindi, stai tranquillo, dormi, mangia e bevi, ma non aprire le finestre saitz (quelle scorrevoli sì!) e non far cadere una sola goccia a terra, ne tanto meno il gradino o a terra, ma anche solo aperto. [:)] Bye
Si e’ gia’ discusso molto di questo argomento (facendo "cerca" si trova di tutto e di piu' [;)]). A parte (purtroppo) l’interpretabilita’ della materia (anche lessicale, vedasi termini efflussi e deflussi), da un punto di vista puramente “logico & funzionale” il non poter (p.e.) tenere il frigo a gas acceso in sosta in pubbliche strade/piazze (anche quando le persone non sono presenti all’interno del camper xche’ per esempio sono a zonzo“ nella localita’ da visitare) significherebbe far andare a male le cibarie in esso contenute. id="blue"> >
quote:Originally posted by maurito54> [^][^][^] Poche ma sacrosante parole [:)] Mi permetto di aggiungere di "ricordarsi" di "comportarsi bene" quando si va a zonzo in camper rispettando i pochi ma importantissimi suggerimenti che si possono leggere anche in
Quindi, stai tranquillo, dormi, mangia e bevi, ma non aprire le finestre saitz (quelle scorrevoli sì!) e non far cadere una sola goccia a terra, ne tanto meno il gradino o a terra, ma anche solo aperto. [:)]Bye
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https://forum.camperonline.it/#...
Ivano.id="blue">quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Le sporgenze dovute ai retrovisori laterali, purche' mobili, non sono comprese nella larghezza omologata del veicolo, come riportata nella CdC (art. 61/1/b CdS).
perché, considerando ... l'ingombro degli specchiettiid="red">, non potrai mai eccedere dall'ingombro del uo veicolo.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Non pare comunque inopportuno ricordare, ancora una volta, che l'art. 185/2 CdS si considera rispettato quando l'autocaravan in sosta NON: - poggia sul suolo salvo che con le ruote; - emette deflussi proprisalvo quelli del propulsore meccanico; [1] - occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. ------------------------------ [1] per un veicolo in sosta, i deflussi del propulsore meccanico sono adesso vietati ai sensi dell'art. 157/2 CdS (come modificato con il D.L. 151/2003 conv. con L. 214/2003).>
quote:Originally posted by maurito54>
Quindi, stai tranquillo, dormi, mangia e bevi, ma non aprire le finestre saitz (quelle scorrevoli sì!) e non far cadere una sola goccia a terra, ne tanto meno il gradino o a terra, ma anche solo aperto. [:)]>
quote:Originally posted by IvanoPP> Mi permetto ricordare che, con il montaggio di un portabici posteriore (e con l'esposizione del noto pannello quadrangolare), l'autocaravan in sosta òccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Di conseguenza, risultando non rispettato l'art. 185/2 CdS, la sosta dell'autocaravan sulla sede stradale COSTITUISCE campeggio, soggetto all'eventuale normativa turistica vigente in loco.
[^][^][^] Poche ma sacrosante parole [:)]id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil> Uno di questi giorni riflettevo sul fatto che ci sono camper con lo scalino elettrico e altri che hanno due gradini per entrare in cellula all'interno della stessa. Ebbene, non vorrei che la scelta di un mezzo di accesso alla cellula piuttosto che un altro dipenda anche dall'osservanza dell'art. 185 del cds
quote:Originally posted by TheDevil>
Non pare comunque inopportuno ricordare, ancora una volta, che l'art. 185/2 CdS si considera rispettato quando l'autocaravan in sosta NON: - poggia sul suolo salvo che con le ruote; - emette deflussi proprisalvo quelli del propulsore meccanico; [1] - occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. ------------------------------ [1] per un veicolo in sosta, i deflussi del propulsore meccanico sono adesso vietati ai sensi dell'art. 157/2 CdS (come modificato con il D.L. 151/2003 conv. con L. 214/2003).>quote:Originally posted by maurito54>
Quindi, stai tranquillo, dormi, mangia e bevi, ma non aprire le finestre saitz (quelle scorrevoli sì!) e non far cadere una sola goccia a terra, ne tanto meno il gradino o a terra, ma anche solo aperto. [:)]>quote:Originally posted by IvanoPP> Mi permetto ricordare che, con il montaggio di un portabici posteriore (e con l'esposizione del noto pannello quadrangolare), l'autocaravan in sosta òccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Di conseguenza, risultando non rispettato l'art. 185/2 CdS, la sosta dell'autocaravan sulla sede stradale COSTITUISCE campeggio, soggetto all'eventuale normativa turistica vigente in loco.
[^][^][^] Poche ma sacrosante parole [:)]id="blue">>
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quote:Originally posted by TheDevil> Certo che sei proprio "forte" [V] Ma (scusandomi se mi ripeto ma non avendo MAI ricevuto risposta...) tu sei un camperista ?id="blue">
Mi permetto ricordare che, con il montaggio di un portabici posteriore (e con l'esposizione del noto pannello quadrangolare), l'autocaravan in sosta òccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Di conseguenza, risultando non rispettato l'art. 185/2 CdS, la sosta dell'autocaravan sulla sede stradale COSTITUISCE campeggio, soggetto all'eventuale normativa turistica vigente in loco.>
quote:Originally posted by IvanoPP> Mi ero gia' espresso al riguardo il 17 aprile scorso qui.
Certo che sei proprio "forte" [V]id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil>
Mi permetto ricordare che, con il montaggio di un portabici posteriore (e con l'esposizione del noto pannello quadrangolare), l'autocaravan in sosta �ccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Di conseguenza, risultando non rispettato l'art. 185/2 CdS, la sosta dell'autocaravan sulla sede stradale COSTITUISCE campeggio, soggetto all'eventuale normativa turistica vigente in loco. >
quote:Originally posted by ippocampo2009> Ok ... ragazzi ... per me è un piacere leggervi, siete Grandi tutti e 3, da quella discussione ho riportato qui i passi salienti, in attesa che arrivi la "sentenza" dal forum "estero". [:)] Le vostre diversità di opinioni, fanno questo Forum un punto unico di confronto e di sQuola. [:)] Mi sembra ovvio che personalmente parteggio per IvanoPP e Ippocampo, non ho voglia di segare via il portabici. [:(] Per lo scalino, è chiaro che elettrico o manuense, dev'essere retratto e non deve sporgere nulla. Bye
... in conclusione, o il portabici � ancora una "sporgenza esterna" come prima, e come prima la sua istallazione comporta automaticamente un aumento della sagoma propria del veicolo, oppure deve essere considerato "carico" con la conseguente segnalazone a mezzo pannello ma in questo caso non sarebbe applicabile posteriormente al veicolo in quanto i carichi, se non indivisibili, devono essre caricati in sagoma e quindi dovrebbe restare sul tetto.... >
quote:Originally posted by TheDevil> Questa volta non sono convinto delle tue conclusioni. Logiche, per carità, ma non del tutto convincenti. Secondo le tue asserzioni sembrerebbe negato al camper la possibilità di avere carichi sporgenti e quindi in contrasto con il comma 1 dell'art. 187 (1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.) Se agli altri veicoli appartenenti alla stessa categoria M1 è consentito avere carichi sporgenti ai camper la cosa sarebbe negata. Non ti sembra che la cosa sia contraddittoria? Ciao
Mi permetto ricordare che, con il montaggio di un portabici posteriore (e con l'esposizione del noto pannello quadrangolare), l'autocaravan in sosta òccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Di conseguenza, risultando non rispettato l'art. 185/2 CdS, la sosta dell'autocaravan sulla sede stradale COSTITUISCE campeggio, soggetto all'eventuale normativa turistica vigente in loco. >
quote:Originally posted by TheDevil> Devo proprio concordare con il Professore e con IvanoPP.....in sostanza stai dicendo che l'autocaravan non può avere il portabici? perchè è questo che stai dicendo visto che come già ribadito lo stesso può anche non essere annotato sulla c.d.c. e quindi se per te quando il veicolo è fermo avendolo significa "campeggiare" che si fa? lo smontiamo ad ogni sosta? saluti......
quote:Originally posted by TheDevil>
Non pare comunque inopportuno ricordare, ancora una volta, che l'art. 185/2 CdS si considera rispettato quando l'autocaravan in sosta NON: - poggia sul suolo salvo che con le ruote; - emette deflussi proprisalvo quelli del propulsore meccanico; [1] - occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. ------------------------------ [1] per un veicolo in sosta, i deflussi del propulsore meccanico sono adesso vietati ai sensi dell'art. 157/2 CdS (come modificato con il D.L. 151/2003 conv. con L. 214/2003).>quote:Originally posted by maurito54>
Quindi, stai tranquillo, dormi, mangia e bevi, ma non aprire le finestre saitz (quelle scorrevoli sì!) e non far cadere una sola goccia a terra, ne tanto meno il gradino o a terra, ma anche solo aperto. [:)]>quote:Originally posted by IvanoPP> Mi permetto ricordare che, con il montaggio di un portabici posteriore (e con l'esposizione del noto pannello quadrangolare), l'autocaravan in sosta òccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Di conseguenza, risultando non rispettato l'art. 185/2 CdS, la sosta dell'autocaravan sulla sede stradale COSTITUISCE campeggio, soggetto all'eventuale normativa turistica vigente in loco.
[^][^][^] Poche ma sacrosante parole [:)]id="blue">>
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quote:Originally posted by maurito54> __________________________________________________________________ Spero di non andare fuori tema…. Speriamo di che si capisca ciò che proverò a esprimere: Sagoma limite. Articolo 61 Riporto i punti penso più interessanti: 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati.Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione dal D.T.T.. 3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i caravan la lunghezza massima è di ml. 12,00, la larghezza di ml. 2,55 (come per gli altri veicoli) e mt. 4,00 di altezza. Per i caravan ad un solo asse, invece, le dimensioni consentite sono inferiori a ml. 6,50 di lunghezza, 2,30 di larghezza ed altezza pari alla carreggiata minima moltiplicata per 1,8. Per i caravan a più assi, invece, 8 ml. di lunghezza, 2,30 di larghezza ed altezza pari alla carreggiata minima moltiplicato per 1,8. In caso di violazione, si applicano le misure di cui all’art. 164, c. 9, per cui la marcia non potrà essere proseguita fino a quando il conducente non abbia sistemato il carico entro i limiti consentiti. Per tale esigenza, l’agente accertatore ritira la patente e la carta di circolazione e li restituisce soltanto quando il carico sia stato sistemato. 7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9. Articolo 164 Sistemazione del carico sui veicoli. Punti salienti… 2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art.61. 3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. 4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno. 6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. 7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione. 8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. 9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento. L’applicazione delle attrezzature amovibili atte al trasporto di biciclette o sci su auto o autocaravan non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione (Mot. Civ., Dir. Centr. IV, Div. 43 – lettera n° 02099/4332 datata 14 Settembre 1998). Premesso quanto sopra, non possono eccedere lo sbalzo posteriore massimo consentito (65% del passo o interasse) P= passo del mezzo moltiplicato per 0,65 (distanza asse anteriore posteriore) - S= sbalzo posteriore utilizzato da sottrarre (distanza asse posteriore fine sagoma del veicolo) = L= lunghezza utile per montare ed omologare la struttura LA CIRCOLARE 6 maggio 1999 inerente Strutture portabici, portascì e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento dei Trasporti Terrestri U. di G. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre MOT2 data Roma 6 maggio 1999 Prot. n. 1906/4120(0) CIRCOLARE U di G. n. B41, Oggetto Strutture portabici, portascì e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare D.C.IV. N.B103 del 27 novembre 1998, si forniscono le seguenti precisazioni. L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portascì che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del Codice della Strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture estinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan. Credo che se si resti rintanati all’interno non si incorra in alcuna sanzione.. Art.185. Circolazione e sosta delle auto-caravan. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo Spero di non avervi annoiato
quote:Originally posted by TheDevil>
Mi permetto ricordare che, con il montaggio di un portabici posteriore (e con l'esposizione del noto pannello quadrangolare), l'autocaravan in sosta �ccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Di conseguenza, risultando non rispettato l'art. 185/2 CdS, la sosta dell'autocaravan sulla sede stradale COSTITUISCE campeggio, soggetto all'eventuale normativa turistica vigente in loco. >quote:Originally posted by ippocampo2009> Ok ... ragazzi ... per me è un piacere leggervi, siete Grandi tutti e 3, da quella discussione ho riportato qui i passi salienti, in attesa che arrivi la "sentenza" dal forum "estero". [:)] Le vostre diversità di opinioni, fanno questo Forum un punto unico di confronto e di sQuola. [:)] Mi sembra ovvio che personalmente parteggio per IvanoPP e Ippocampo, non ho voglia di segare via il portabici. [:(] Per lo scalino, è chiaro che elettrico o manuense, dev'essere retratto e non deve sporgere nulla. Bye
... in conclusione, o il portabici � ancora una "sporgenza esterna" come prima, e come prima la sua istallazione comporta automaticamente un aumento della sagoma propria del veicolo, oppure deve essere considerato "carico" con la conseguente segnalazone a mezzo pannello ma in questo caso non sarebbe applicabile posteriormente al veicolo in quanto i carichi, se non indivisibili, devono essre caricati in sagoma e quindi dovrebbe restare sul tetto.... >
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quote:Originally posted by pupo78> No che non mi hai annoiato, ma rimango ancora senza una risposta all'affermazione di The Devil, che fa notare che quello che conta per stabilire la lunghezza, è ciò che è scritto sulla CdC, a prescindere da tutto. Ovviamente io posso solo essere perplesso, non conosco così a fondo la materia e per questo rimango in "Stand By" di qualche chiarimento. Se questo fosse vero, cioè che "un camper con il portabici non segnalato sulla CdC, qunado è fermo, è SEMPREid="size4">id="red"> considerato campeggianteid="size3">", credo che l'80% dei camper circolanti sarebbero da multare ogni 5 minuti. [:0] Bye
Spero di non avervi annoiato >