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pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 14/05/2009 alle: 11:36:58
riporto quanto trovato in rete.. MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. V Direzione Centrale - Div. 43 Prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103 Roma, 27 novembre 1998 OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui vei- coli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale. Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame. Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta in-stallazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli. Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa. È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione. spero d'esser stato d'aiuto..ciao ciao
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pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 14/05/2009 alle: 11:38:30
riporto quanto reperito sulla rete.... MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. V Direzione Centrale - Div. 43 Prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103 Roma, 27 novembre 1998 OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui vei- coli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale. Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame. Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta in-stallazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli. Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa. È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione. spero d'esser stato d'aiuto
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 14/05/2009 alle: 13:55:31
X pupo78.... mi fa piacere che si sia aggiunto un altro tecnico o anche semplice cultore della materia, però, ed al solo scopo di risparmiare tempo, ti faccio presente che buona parte della discussione è stata già affrontata qui:

https://forum.camperonline.it/#...

ove sono state anche riportate le normative che tu citi, ti dico questo solo per farti capire il punto in cui siamo arrivati ed il perchè dello stallo attuale di modo da poter continuare, anche seguendo, magari, qualche altra ipotesi... saluti.....
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/05/2009 alle: 13:59:59
quote:Originally posted by IvanoPP
Ma (scusandomi se mi ripeto ma non avendo MAI ricevuto risposta...) tu sei un camperista?id="blue">>
> Al Ruggeri Tahiti, che ti ho indicato qui (cfr. anche questa pagina) e che mantengo in quanto "storico", si e' aggiunto un Hymer B/564 del 1991 con 95000km/uniproprietario. Per la prossima stagione estiva sta per arrivarmi anche un LaStrada Siena/L del 1992 (simile a

questo

). A fine stagione valutero' se tenermi il B/564 (un po' sovrabbondante per le mie esigenze) oppure il piu' compatto Siena/L su telaio MB100.
Belgio e Paesi Bassi in camper
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IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 14/05/2009 alle: 14:38:02
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by IvanoPP
Ma (scusandomi se mi ripeto ma non avendo MAI ricevuto risposta...) tu sei un camperista?id="blue">>
> Al Ruggeri Tahiti, che ti ho indicato qui (cfr. anche questa pagina) e che mantengo in quanto "storico", si e' aggiunto un Hymer B/564 del 1991 con 95000km/uniproprietario. Per la prossima stagione estiva sta per arrivarmi anche un LaStrada Siena/L del 1992 (simile a

questo

). A fine stagione valutero' se tenermi il B/564 (un po' sovrabbondante per le mie esigenze) oppure il piu' compatto Siena/L su telaio MB100.
>
> Bhe, non mi hai di nuovo risposto cosi' come gia' avvenuto in qui (per l'appunto da te citato). Sei molto "abile” , sgusci piu’ di una anguilla [:D]. Essere collezionista non significa necessariamente essere anche camperista... [;)] Poi, detto tra noi, hai attuato la tua “idea” dell’ambulanza ? [8D] Ivanoid="blue">
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/05/2009 alle: 15:59:59
quote:Originally posted by TheDevil
Mi permetto ricordare che, con il montaggio di un portabici posteriore (e con l'esposizione del noto pannello quadrangolare), l'autocaravan in sosta òccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Di conseguenza, risultando non rispettato l'art. 185/2 CdS, la sosta dell'autocaravan sulla sede stradale COSTITUISCE campeggio, soggetto all'eventuale normativa turistica vigente in loco.>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Secondo le tue asserzioni sembrerebbe negato al camper la possibilità di avere carichi sporgenti e quindi in contrasto con il comma 1 dell'art. 187 (1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.) Se agli altri veicoli appartenenti alla stessa categoria M1 è consentito avere carichi sporgenti ai camper la cosa sarebbe negata. Non ti sembra che la cosa sia contraddittoria?id="red">>
> E' un quesito che va posto a chi ha scritto il secondo comma dell'art. 185 CdS ed a chi lo sostiene. Ai fini della circolazione stradale non c'e' alcuna differenziazione tra un'autovettura ed un autocaravan, entrambi muniti di portabici posteriore a sbalzo. Nessuno dei due e' sanzionabile ai sensi del CdS (salvo l'eventuale òbbligo del pannello, attualmente in attesa di risoluzione in altra discussione). Anche in sosta sulla sede stradale, un autocaravan munito di portabici posteriore non e' esposto ad alcuna sanzione ai sensi del CdS (cioe' nel rispetto dell'art. 185/1 CdS). Ma, nel secondo comma dell'art. 185 CdS: La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio ... se l'autoveicolo NON: - poggia sul suolo salvo che con le ruote, - emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e - òccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo, qualcuno ha voluto differenziare il comportamento del conducente di un autocaravan rispetto a quello del conducente di una autovettura. Se còlloca il noto pannello quadrangolare, il camperista riconosce che il proprio autocaravan presenta un "carico sporgente" e che, di conseguenza, òccupa la sede stradale in misura eccedente la sagoma del veicolo. A quel punto scatta una definizione che e' contenuta nel CdS ma non riguarda il CdS. L'autocaravan cessa di essere considerato un veicolo (soggetto alle pertinenti Direttive in sede di costruzione ed al CdS in sede di circolazione sulla strada) e si riprende la sua sostanziale caratteristica di mezzo mobile di pernottamento, in quanto l'occupazione della sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio COSTITUISCE CAMPEGGIO. E fin qui nulla di male, perche' si verifica semplicemente una delle tre situazioni che il legislatore ha specificato nel secondo comma dell'art. 185 CdS. "Uscito" dal CdS perche' non e' visto piu' come veicolo, un autocaravan "entra" nella normativa regionale che regolamenta l'utilizzo dei mezzi mobili di pernottamento. E diventa potenziale destinatario di una sanzione (totalmente estranea al CdS), qualora sia localmente disposto un "divieto di campeggio". Non ho scritto io il secondo comma dell'art. 185 ed, anzi, ho dettagliatamente esposto una proposta di soppressione di tutto l'articolo. [segue, per una diversa soluzione del problema]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 14/05/2009 alle: 16:42:43
quote:Originally posted by TheDevil
Non ho scritto io il secondo comma dell'art. 185 ed, anzi, ho dettagliatamente esposto una proposta di soppressione di tutto l'articolo. >
> Peccato! Avremmo avuto una persona cui poter tirare le orecchie per un tale problema... [8D] [:D] (anche se ancora non sono convinto....)
quote: [segue, per una diversa soluzione del problema] >
> (....attendo con ansia!!!!) Ciao
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/05/2009 alle: 17:59:58
quote:Originally posted by TheDevil
Mi permetto ricordare che, con il montaggio di un portabici posteriore (e con l'esposizione del noto pannello quadrangolare), l'autocaravan in sosta òccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Di conseguenza, risultando non rispettato l'art. 185/2 CdS, la sosta dell'autocaravan sulla sede stradale COSTITUISCE campeggio, soggetto all'eventuale normativa turistica vigente in loco.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
..... in sostanza stai dicendo che l'autocaravan non può avere il portabici? perchè è questo che stai dicendo visto che come già ribadito lo stesso può anche non essere annotato sulla c.d.c. e quindi se per teid="red"> quando il veicolo è fermo avendolo significa "campeggiare" che si fa? lo smontiamo ad ogni sosta?>
> Guarda che non e' per me, ma per un atto normativo della Repubblica italianaid="red">.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 14/05/2009 alle: 18:49:19
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by TheDevil
Mi permetto ricordare che, con il montaggio di un portabici posteriore (e con l'esposizione del noto pannello quadrangolare), l'autocaravan in sosta òccupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Di conseguenza, risultando non rispettato l'art. 185/2 CdS, la sosta dell'autocaravan sulla sede stradale COSTITUISCE campeggio, soggetto all'eventuale normativa turistica vigente in loco.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
..... in sostanza stai dicendo che l'autocaravan non può avere il portabici? perchè è questo che stai dicendo visto che come già ribadito lo stesso può anche non essere annotato sulla c.d.c. e quindi se per teid="red"> quando il veicolo è fermo avendolo significa "campeggiare" che si fa? lo smontiamo ad ogni sosta?>
> Guarda che non e' per me, ma per un atto normativo della Repubblica italianaid="red">.
>
> Beh, allora per essere più precisi dobbiamo dire che è un atto normativo della Repubblica italiana da te liberamente interpretato....giusto?...[;)][;)][;)][;)]...in merito, però, voglio ricordarti la nostra discussione sul famoso cartello di carico sporgente in cui io asserivo che il portabici, essendo da considerarsi sporgenza esterna del veicolo, comporta l'aumento automatico della sagoma propria e, quindi, il non obbligo dell'apposizione di tale cartello. Ciò stante, se tale tesi è valida, allora il camper con portabici non è "campeggiare" come d'altronde ravvisato in tutta Italia visto che non credo qualcuno sia mai stato multato per questo motivo. saluti....
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/05/2009 alle: 19:59:59
quote:Originally posted by ippocampo2009
Beh, allora per essere più precisi dobbiamo dire che è un atto normativo della Repubblica italiana da te liberamente interpretato....giusto?...id="red">>
> NO, io ho soltanto e fedelmente trascrittoid="red"> il secondo comma dell'art. 185 CdS.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 14/05/2009 alle: 23:00:01
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ippocampo2009
Beh, allora per essere più precisi dobbiamo dire che è un atto normativo della Repubblica italiana da te liberamente interpretato....giusto?...id="red">>
> NO, io ho soltanto e fedelmente trascrittoid="red"> il secondo comma dell'art. 185 CdS.
>
> Non voglio innescare una diatriba, però l'art. 185 non parla di portabici...è una tua interpretazione che lo stesso faccia si che il veicolo sia, per così dire, fuori sagoma...per me invece, come detto prima, il portabici comporta un aumento della sagoma propria del veicolo per cui lo stesso non "campeggia" saluti...
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/05/2009 alle: 08:28:56
Essi' , l'interpretabilita'... gran brutta cosa... E come gia' scritto in passato da qualche saggio : la legge si applica ai “nemici” e si interpreta per gli “amici”... Ivano.id="blue">
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 15/05/2009 alle: 14:00:00
quote:Originally posted by ippocampo2009
..... se per teid="red"> quando il veicolo è fermo avendolo [il portabici, ndr] significa "campeggiare" che si fa?>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Guarda che non e' per me, ma per un atto normativo della Repubblica italianaid="red">.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
Beh, allora per essere più precisi dobbiamo dire che è un atto normativo della Repubblica italiana da te liberamente interpretato....giusto?...id="red">>
>
quote:Originally posted by TheDevil
NO, io ho soltanto e fedelmente trascrittoid="red"> il secondo comma dell'art. 185 CdS.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
Non voglio innescare una diatriba, però l'art. 185 non parla di portabici ... [1]id="red"> è una tua interpretazioneid="red"> che lo stesso faccia si che il veicolo sia, per così dire, fuori sagoma ... [2]id="red"> per me invece, come detto prima, il portabici comporta un aumento della sagoma propria del veicolo per cui lo stesso non "campeggia" ... [3]id="red">>
> [1]id="red"> Il comma 2 dell'art. 185 CdS: La sosta delle autocaravan ... sulla sede stradale nonid="red"> COSTITUISCE CAMPEGGIO, ... se l'autoveicolo nonid="red"> occupa COMUNQUE la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimoid="blue"> non specifica alcuna parteid="blue"> dell'autocaravan con la quale l'autoveicolo occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio. E' affidata alla competente "fantasia" degli interessati la scelta delle partiid="blue"> di un autocaravan che possono costituire una sporgenza rispetto alla sagoma omologata del veicolo. Ma e' soltanto il giudice l'unico legittimato a valutare se una parteid="blue"> di un autocaravan rappresenti una sporgenza e, di conseguenza, determini una situazione di "campeggio" ai sensi dell'art. 185/2 CdS. [2]id="red"> NO, e' solo la mia constatazioneid="red"> dell'interpretazione manifestata dai camperisti che corrèdano il portabici con il pannello di "carico sporgente". Sono questi camperisti che ritengono che il portabici faccia si che il veicolo sia, per così dire, fuori sagoma, come scrivi. [3]id="red"> I camperisti con portabici non annotato, che sono d'accordo con la tua opinione, possono sicuramente sottrarsi ad una eventuale contestazione per infrazione ad un "divieto di campeggio" se non espongono il noto pannello quadrangolare. Se, invece, gli stessi camperisti ritengono preferibile cautelarsi contro un'eventuale sanzione ex art. 164/8 CdS, devono sapere che si espongono alle eventuali sanzioni per infrazione ad un "divieto di campeggio" vigente nel luogo ove si fèrmano in sosta sulla sede stradale.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 15/05/2009 alle: 22:15:25
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ippocampo2009
..... se per teid="red"> quando il veicolo è fermo avendolo [il portabici, ndr] significa "campeggiare" che si fa?>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Guarda che non e' per me, ma per un atto normativo della Repubblica italianaid="red">.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
Beh, allora per essere più precisi dobbiamo dire che è un atto normativo della Repubblica italiana da te liberamente interpretato....giusto?...id="red">>
>
quote:Originally posted by TheDevil
NO, io ho soltanto e fedelmente trascrittoid="red"> il secondo comma dell'art. 185 CdS.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
Non voglio innescare una diatriba, però l'art. 185 non parla di portabici ... [1]id="red"> è una tua interpretazioneid="red"> che lo stesso faccia si che il veicolo sia, per così dire, fuori sagoma ... [2]id="red"> per me invece, come detto prima, il portabici comporta un aumento della sagoma propria del veicolo per cui lo stesso non "campeggia" ... [3]id="red">>
> [1]id="red"> Il comma 2 dell'art. 185 CdS: La sosta delle autocaravan ... sulla sede stradale nonid="red"> COSTITUISCE CAMPEGGIO, ... se l'autoveicolo nonid="red"> occupa COMUNQUE la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimoid="blue"> non specifica alcuna parteid="blue"> dell'autocaravan con la quale l'autoveicolo occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio. E' affidata alla competente "fantasia" degli interessati la scelta delle partiid="blue"> di un autocaravan che possono costituire una sporgenza rispetto alla sagoma omologata del veicolo. Ma e' soltanto il giudice l'unico legittimato a valutare se una parteid="blue"> di un autocaravan rappresenti una sporgenza e, di conseguenza, determini una situazione di "campeggio" ai sensi dell'art. 185/2 CdS. [2]id="red"> NO, e' solo la mia constatazioneid="red"> dell'interpretazione manifestata dai camperisti che corrèdano il portabici con il pannello di "carico sporgente". Sono questi camperisti che ritengono che il portabici faccia si che il veicolo sia, per così dire, fuori sagoma, come scrivi. [3]id="red"> I camperisti con portabici non annotato, che sono d'accordo con la tua opinione, possono sicuramente sottrarsi ad una eventuale contestazione per infrazione ad un "divieto di campeggio" se non espongono il noto pannello quadrangolare. Se, invece, gli stessi camperisti ritengono preferibile cautelarsi contro un'eventuale sanzione ex art. 164/8 CdS, devono sapere che si espongono alle eventuali sanzioni per infrazione ad un "divieto di campeggio" vigente nel luogo ove si fèrmano in sosta sulla sede stradale.
>
> O.K....noto che a differenza del topic sull'apposizione o meno del cartello carichi sporgenti adesso almeno consideri quantomeno possibile la mia ipotesi sul fatto che il portabici possa anche non essere segnalato con lo stesso.....vorrei farti notare, però, che stante la situazione come da te prospettata in sostanza il portabici non si può mai mettere perchè o si incorre nella violazione per mancata apposizione del cartello e ci si salva da quella sul campeggiare, oppure si prende la multa per campeggio e si evita quella per il cartello.....mi sembra un paradosso saluti....
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/05/2009 alle: 23:10:14
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ippocampo2009
..... se per teid="red"> quando il veicolo è fermo avendolo [il portabici, ndr] significa "campeggiare" che si fa?>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Guarda che non e' per me, ma per un atto normativo della Repubblica italianaid="red">.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
Beh, allora per essere più precisi dobbiamo dire che è un atto normativo della Repubblica italiana da te liberamente interpretato....giusto?...id="red">>
>
quote:Originally posted by TheDevil
NO, io ho soltanto e fedelmente trascrittoid="red"> il secondo comma dell'art. 185 CdS.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
Non voglio innescare una diatriba, però l'art. 185 non parla di portabici ... [1]id="red"> è una tua interpretazioneid="red"> che lo stesso faccia si che il veicolo sia, per così dire, fuori sagoma ... [2]id="red"> per me invece, come detto prima, il portabici comporta un aumento della sagoma propria del veicolo per cui lo stesso non "campeggia" ... [3]id="red">>
> [1]id="red"> Il comma 2 dell'art. 185 CdS: La sosta delle autocaravan ... sulla sede stradale nonid="red"> COSTITUISCE CAMPEGGIO, ... se l'autoveicolo nonid="red"> occupa COMUNQUE la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimoid="blue"> non specifica alcuna parteid="blue"> dell'autocaravan con la quale l'autoveicolo occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio. E' affidata alla competente "fantasia" degli interessati la scelta delle partiid="blue"> di un autocaravan che possono costituire una sporgenza rispetto alla sagoma omologata del veicolo. Ma e' soltanto il giudice l'unico legittimato a valutare se una parteid="blue"> di un autocaravan rappresenti una sporgenza e, di conseguenza, determini una situazione di "campeggio" ai sensi dell'art. 185/2 CdS. [2]id="red"> NO, e' solo la mia constatazioneid="red"> dell'interpretazione manifestata dai camperisti che corrèdano il portabici con il pannello di "carico sporgente". Sono questi camperisti che ritengono che il portabici faccia si che il veicolo sia, per così dire, fuori sagoma, come scrivi. [3]id="red"> I camperisti con portabici non annotato, che sono d'accordo con la tua opinione, possono sicuramente sottrarsi ad una eventuale contestazione per infrazione ad un "divieto di campeggio" se non espongono il noto pannello quadrangolare. Se, invece, gli stessi camperisti ritengono preferibile cautelarsi contro un'eventuale sanzione ex art. 164/8 CdS, devono sapere che si espongono alle eventuali sanzioni per infrazione ad un "divieto di campeggio" vigente nel luogo ove si fèrmano in sosta sulla sede stradale.
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pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 15/05/2009 alle: 23:48:06
quanto reperito in rete Circolare prot. 1823/M360, Roma 14 maggio 2002 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre “Diversi Uffici provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell’art. 78 del Codice della Strada, per l’applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad una altezza da terra superiore a 2,00 m. In merito si osserva quanto segue. L’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CF del 6 febbraio 1998, recepita con Decreto Ministeriale del 4 agosto 1998. Tale direttiva, all’appendice 1, dell’allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterne dei veicoli al di sopra di 2,00 m. di altezza. In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un’altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell’articolo 164 del Codice della Strada, sono responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo. Per quanto sopra, non ricorre l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.” F.to Direttore Generale - Dr. Giorgio Berruti Il consiglio Premesso che - l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi), - sussistono responsabilità a carico del proprietario e del conducente, si consiglia di far effettuare l'installazione da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell’articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonchè la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori. Verificare nella polizza assicurativa del veicolo i massimali a copertura in caso di danni provocati a cose e/o persone per lo sgancio e/o l'ingombro. PORTABICICLETTE CIRCOLARE, prot. n. 2522/4332-D.C. IV n. B103, Roma 27 novembre 1998 Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 43 Si premette che i portascì e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla Carta di Circolazione. Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portascì, da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione. Ricade sulla responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. E' abrogata la Circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione. Il consiglio Premesso che - l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi), - sussistono responsabilità a carico del proprietario e del conducente, si consiglia di far effettuare l'installazione da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell’articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonchè la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori. Verificare nella polizza assicurativa del veicolo i massimali a copertura in caso di danni provocati a cose e/o persone per lo sgancio e/o l'ingombro. Sempre dalla rete una relazione circa questa problematica... [url][url]www.newscamp.it/index2.php?opti... - "In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti." si violerebbe in questo caso l’articolo 157, c.7 del Codice della Strada, relativo all’arresto, fermata e sosta dei veicoli, nel caso in cui si costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. spero che adesso sia tutto un p più chiaro... Domenica vi dovrò abbandonare per qualche giorno... [:D][:D]spero di trovare [8D] e di rientrare cosi [:I] ciao ciao
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pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 15/05/2009 alle: 23:52:35
quote:Originally posted by pupo78 In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. In questo caso si violerebbe l’articolo 157, c.7 del Codice della Strada, relativo all’arresto, fermata e sosta dei veicoli, nel caso in cui si costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. spero che adesso sia tutto un p più chiaro... Domenica vi dovrò abbandonare per qualche giorno... [:D][:D]spero di trovare [8D] e di rientrare cosi [:I] ciao ciao >
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pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 16/05/2009 alle: 00:38:58
ancora dalla rete.. Il Ministero dei trasporti con lettera n. 31543 del 2 aprile 2007, fatta in risposta all''Associazione Nazionale ************* **********, stabilisce che il comune può vietare la circolazione e la sosta degli autocaravan sul proprio territorio solo in presenza di motivazioni legate strettamente alla tutela della circolazione stradale. Per tutto ciò ogni limitazione derivante da motivi di igiene, ordine e sicurezza pubblica risulta essere illegittima e non può essere stabilita arbitrariamente dai sindaci. La circolare, che fa un riepilogo della normativa di riferimento a partire dalla legge n° 336/91 nella quale si è fatta chiarezza sulla disciplina generale delle autocaravan, ribadisce che “i mezzi attrezzati al trasporto ed all'alloggio di persone” sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli in materia di circolazione. Si conferma inoltre che la sosta, ove consentita, non costituisce campeggio se il veicolo poggia solamente sulle ruote ed occupa la sede stradale in misura non eccedente il proprio ingombro, aggiungendo che non si configura campeggio anche quando si lasciano aperte le porte e le finestre del camper. In tal caso potrà scattare la punizione prevista dal codice della strada per intralcio al traffico. Quindi con l'arrivo della bella stagione arriva questa ulteriore precisazione del Ministero che cerca di tutelare tutti coloro che hanno scelto di fare questa forma di turismo; infatti il Ministero evidenzia come inverosimile il fatto che il solo camper possa rappresentare con la sua circolazione nel territorio una turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica e neppure per l'igiene e la sanità pubblica. La lettera del Mit infine, nell'esplicazione delle tipologie dei divieti illegittimi annovera anche le classiche barre limitatrici d'accesso, chiarendo che tali installazioni non trovano alcuna giustificazione giuridica anzi queste barre, loro si, costituiscono pericolo alla circolazione in quanto possono compromettere l'intervento dei mezzi di pronto soccorso e di emergenza. ------ Ministero dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione VIII All’ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI via dei Prefetti, 46 00185 ROMA Oggetto: nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. (istanza di sollecito presentata dalla Associazione Nazionale ************* ********** in data 18 gennaio 2008 ). Con nota del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007, il Ministero dei Trasporti ha preso posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, puntualizzando la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del Codice della strada in materia. L’emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate ai sensi dell’art. 6 del regolamento di esecuzione e di attuazione – D.P.R. 445/1992 - circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente importante - è stato emanato ai sensi dell’art. 35, comma 1, che, come è noto, conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute. Sulla base della casistica delle fattispecie e dei casi particolari che sono emersi dagli esposti, il Ministero con la nota in oggetto ha precisato quanto segue. - L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). - Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). - La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). - Nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c.3). - E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4). - Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378). - I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3). - Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b)). - Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett.d)). - Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett.f)). - Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a)). - Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett.e)). - Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.f)). - Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett.h)). Per quanto sopra, appare chiaro che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale. Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7. NEL MERITO L’argomento è gia stato trattato, coma sopra detto, sia pure sinteticamente nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare, soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e dalle Associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale ************* **********, che proseguono attività di regolamentazione della circolazione, in particolare da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati e a volte discriminati detti autoveicoli nonostante una chiara regolamentazione. Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno portato alla attuale formulazione degli artt. 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e dell’art. 378 del Regolamento, che trattano la materia. Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: • la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; • la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”; • l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan. • la possibilità al Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo Codice della Strada. Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell’art. 185, 1° comma del Codice della Strada: “i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”. NEL FATTO Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di autoveicoli in esame. A volte il comune vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan attraverso un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell’insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l’ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: “Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico”. Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo “autocaravan” possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di “tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada. E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un’eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima. Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l’accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l’organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale, che dipende dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione l’ “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro. Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. In tali casi, l’installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l’installazione. Inoltre, l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc….; Tra l’altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L’assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l’adozione come dissuasore di sosta. In virtù dei casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan. In particolar modo la violazione del criterio di imparzialità e la disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, cosi come predisposti, risultano in violazione del principio di uguaglianza, sancito dagli art. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale. Nella maggior parte dei casi, nei provvedimenti degli enti locali assunti in tal senso, si evidenzia una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo. Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investiti i Comuni, si invita codesta Associazione a provvedere ad assicurare la massima diffusione della nota in oggetto, al fine di consentire ai medesimi enti locali di emanare le Ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni sopra dettate, al fine di evitare l’instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali. Si fa presente che il Ministero dell’Interno ha già provveduto a recepire la nota in oggetto con la circolare prot. n. 0000277 del 15.01.2008, che si trasmette in copia. IL DIRETTORE GENERALE ( Dott. Sergio DONDOLINI ) --------- non vedo come un semplice portabici costituisca campeggio.. attacchiamo il pannello e via
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 16/05/2009 alle: 14:15:16
quote:Originally posted by pupo78
Domenica vi dovrò abbandonare per qualche giorno...>
> Non ti preoccupare; fai pure con comodo. Ritengo che il forum riuscira' a sopperire, in qualche modo, alla mancanza dei tuoi interventi chiarificatori. ------------------------------ p.s. Nonostante il garbato intervento di Ippocampo2009 non ti sei nemmeno accorto che, in questa pagina, hai riportato tre volte (finora) la circ. B103/98 (oltretutto gia' oggetto di precedenti discussioni nel forum).
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 16/05/2009 alle: 15:05:08
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by pupo78
Domenica vi dovrò abbandonare per qualche giorno...>
> Non ti preoccupare; fai pure con comodo. Ritengo che il forum riuscira' a sopperire, in qualche modo, alla mancanza dei tuoi interventi chiarificatori. ------------------------------ p.s. Nonostante il garbato intervento di Ippocampo2009 non ti sei nemmeno accorto che, in questa pagina, hai riportato tre volte (finora) la circ. B103/98 (oltretutto gia' oggetto di precedenti discussioni nel forum).
>
> X TheDevil beh...come scrittore è parecchio prolifico, forse per questo ha poco tempo per leggere, mica si può essere perfetti...[:D][:D][:D][:D][:D] cmq a parte gli scherzi forse fa lo stesso errore che ho fatto io all'inizio: non leggere tutti i post di un topic...[:I][:I][:I][:I][:I]...(sai, la fretta...) X pupo78 non preoccuparti, comunque ci fa piacere che posti perchè è sempre un altro punto di vista, anche molto tecnico, con cui confrontarsi, e poi perchè, anche se a volte "allarghi" l'argomento, in fondo si capisce dove vuoi andare a parare....[;)][;)][;)][;)] saluti...
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