quote:Originally posted by ANDRELAURA> Ma cosa c'entra il percentilòe? Il CdS parla di misure assolute e non di percentile. Pensi che il mio camper è omolgabile sia under sia over 35q. In entrambi i casi misura SEMPRE 6.99m. Certamente se monto il portabici esco dalle misure previste. Ma per la cronaca esce da tai misure qualunque sia la sua omologazione. Un qualsiasi camper under 35q. se supera i 7m. non può viaggiare in III corsia. Sempre tanto per parlare con portabici aperto qualsiasi camper più lungo di 6.30/6.40m. se apre il portabici non può impegnare la III corsia. Ovviamente indipendentemente dal suo peso e/o omologazioone!!! Torno a chiederle: ma cosa ha contro i camper omologati per pesi over 35q.? Cordiali saluti
Quello attuale Hymer omologato per i 39q. è lungo 6 m. e 99 cm. (a pieno carico essendo più leggero dell'altro non arrivo a 38q.) Questo può viaggiare in terza corsia in autostrada leberamente. La lunghezza del mezzo è quella totale in quel momento: se hai il portamoto o il portabici sei fuori dai 7 metri. Cosa c'entra la lunghezza con il peso? Dà il Percentile di crescita, che può avere delle eccezioni, ma dà un'idea del rapporto peso/ lunghezza, utile per individuare con grosse probabilità un mezzo. >
quote:Originally posted by AndreLaura> Sono pervenuto a questo forum attraverso una ricerca google; la lettura di tutto l'argomento e di alcune inesattezze, pervicacemente ribadite, mi induce ad intervenire. Un saluto innanzitutto a tutti gli iscritti del forum e, di seguito, alcune mie considerazioni. Il veicolo ricreazionale a motore e' stato classificato, ai fini della circolazione in Italia, nella categoria autoveicolo per uso speciale (art. 54/1/g CdS) con specifica per uso abitazione [art. 203/2/dd Reg) fino alla promulgazione della Legge 10.2.1982 n.38, che ha introdotto l'apposita categoria dell'autocaravan, definendolo quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente. Questa definizione e' stata poi recepita nel vigente CdS all'art. 54/1/m (non esiste, nel mio testo, il 54/k). Un autocaravan, a prescindere dalla categoria risultante nella relativa Carta di Circolazione e dalla m.c.p.c, e' comunque sempre inquadrato nella categoria internazionale M1 (art. 47/2/b CdS) dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone; in nessun caso viene inquadrato nella categoria internazionale N dei veicoli destinati al trasporto di merci (cioe' autocarri). Al riguardo, per un approfondimento, gli interessati possono consultare la Direttiva 70/156/CEE (direttiva quadro originaria), nonché le conseguenti direttive 92/53/CEE, 93/81/CEE, 98/14/CE e 2001/116/CE. La patente C e' richiesta per condurre un autoveicolo di qualunque categoria di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t (art. 116/3 CdS) esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D; di autoveicoli oltre 3,5t non ci sono soltanto gli autocarri. Gli altri usi, di cui all'art. 142/3/g-h, sono quelli che definiscono gli autoveicoli per uso speciale (art. 54/1/g gia' citato) che sono tutti classificati nella categoria internazionale N (autocarri) con quattro eccezioni: autoambulanze, autofunebri, autofurgoni carrozzati per trasporto detenuti, autoveicoli per uso abitazione. Di conseguenza l'art. 142/3 non riguarda, alle lettere g ed h, gli autocaravan per i quali si applicano soltanto gli ordinari limiti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 142.
Il camper è una autovettura finchè non supera i 35 qli. dopo diventa un autocarro e si guida con patente C Il codice parla chiaro. L'articolo 54/k C.d.S spiega esattamente che cos'è un' autocaravan, così come l'art. 142 spiega esattamente cosa succede riguardo ai limiti se si superano i 35 qli. >
quote:Originally posted by TheFox> E io che ho detto fino ad ora? Grazie per la puntualissima precisazione. Cio che entambi diciamo è sostenuto dal fatto che più di una volta le forze dell'ordine mi hanno fermato per superamento limiti di velocità ma mi hanno sanzionato come fossi una regolarre autovettura. Su strada con limite 110Km/h se vai a 117Km/h sei sanzionabile (col minimo ovviamente) se sei un auto ma se fossi un camion saresti sanzionato per aver ecceduto gli di molto gli 80Km/h previsti per un camion. Infatti mi hanno sanzionato non per aver superato il limite di 80km/h di 37-5(tolleranza)= 32km/k pa per aver superato di 2 km/h il limite previsto di 110 km/h (117 - 5 (tolleranza) = 112). Grazie "fox"
quote:Originally posted by AndreLaura> Sono pervenuto a questo forum attraverso una ricerca google; la lettura di tutto l'argomento e di alcune inesattezze, pervicacemente ribadite, mi induce ad intervenire. Un saluto innanzitutto a tutti gli iscritti del forum e, di seguito, alcune mie considerazioni. Il veicolo ricreazionale a motore e' stato classificato, ai fini della circolazione in Italia, nella categoria autoveicolo per uso speciale (art. 54/1/g CdS) con specifica per uso abitazione [art. 203/2/dd Reg) fino alla promulgazione della Legge 10.2.1982 n.38, che ha introdotto l'apposita categoria dell'autocaravan, definendolo quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente. Questa definizione e' stata poi recepita nel vigente CdS all'art. 54/1/m (non esiste, nel mio testo, il 54/k). Un autocaravan, a prescindere dalla categoria risultante nella relativa Carta di Circolazione e dalla m.c.p.c, e' comunque sempre inquadrato nella categoria internazionale M1 (art. 47/2/b CdS) dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone; in nessun caso viene inquadrato nella categoria internazionale N dei veicoli destinati al trasporto di merci (cioe' autocarri). Al riguardo, per un approfondimento, gli interessati possono consultare la Direttiva 70/156/CEE (direttiva quadro originaria), nonché le conseguenti direttive 92/53/CEE, 93/81/CEE, 98/14/CE e 2001/116/CE. La patente C e' richiesta per condurre un autoveicolo di qualunque categoria di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t (art. 116/3 CdS) esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D; di autoveicoli oltre 3,5t non ci sono soltanto gli autocarri. Gli altri usi, di cui all'art. 142/3/g-h, sono quelli che definiscono gli autoveicoli per uso speciale (art. 54/1/g gia' citato) che sono tutti classificati nella categoria internazionale N (autocarri) con quattro eccezioni: autoambulanze, autofunebri, autofurgoni carrozzati per trasporto detenuti, autoveicoli per uso abitazione. Di conseguenza l'art. 142/3 non riguarda, alle lettere g ed h, gli autocaravan per i quali si applicano soltanto gli ordinari limiti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 142.
Il camper è una autovettura finchè non supera i 35 qli. dopo diventa un autocarro e si guida con patente C Il codice parla chiaro. L'articolo 54/k C.d.S spiega esattamente che cos'è un' autocaravan, così come l'art. 142 spiega esattamente cosa succede riguardo ai limiti se si superano i 35 qli. >
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