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Ricorso di Ivano Pavan - Spotorno

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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 02/03/2008 alle: 12:11:42
Scusate, ma siamo a Marzo. Si sa qualcosa di com'è andata a finire questo ricorso o no?
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 02/03/2008 alle: 23:18:08
certo che il “count down” ce lo avete proprio nel DNA [:o)] non ti preoccupare, cosi’ come ho gia’ scritto appena ci sara’ il giudizio ne informero’ il forum. PS: in quest’utimo periodo avevo fatto il “bravino” ma visto che dopo esser uscito da un periodo di letargo non hai perso l’occasione in piu’ occasioni di “stuzzicarmi” colgo l’occasione per contraccambiare il tuo VAFFA (di un altro 3D) per poi “richiudere la porta" id="blue">
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 09/06/2008 alle: 22:48:07
Finalmente IvanoPP ha pubblicato la sentenza di Spotorno. Due considerazioni. La prima è che risulta evidente che il giudice lo ha voluto aiutare, fino al punto di sfiorare l'ultrapetizione (per ultrapetizione si intende una decisione del giudice che va oltre le stesse richieste della parte). Il ricorso è stato accolto sulla questione, ormai pacifica ed abusata, della violazione dell'obbligo della contestazione immediata. Il giudice ha scritto che i VVUU non hanno sufficientemente motivato in ordine alle ragioni per le quali non hanno proceduto alla contestazione immediata della sanzione. Giusto. Solo che IvanoPP nel marasma delle questioni poste nel ricorso e nelle innumerevoli memorie, proprio questa eccezione si era dimenticato di farla. Ma il giudice ha rilevato ugualmente (d'ufficio) questo vizio della sanzione. Ringraziamo il buon cuore del giudice. E Buono per IvanoPP che non pagherà la multa. Ma ciò è del tutto inutile alla "causa del camperismo" che non ne trae vantaggio alcuno. La sentenza sul punto non sposta nulla a favore del diritto alla sosta dei camperisti. Il giudice ha accolto il ricorso per una questione preliminare, valida per tutte le sanzioni amministrative, a prescindere dal fatto che vedano coinvolte delle autocaravan. Il tutto, senza esaminare il merito. Nulla di rilevante, quindi. Anzi. E qui vengo alla seconda questione che voglio affrontare. Secondo me la sentenza costituisce piuttosto un arretramento. Infatti, il giudice, incidentalmente, nell'esaminare le ragioni della mancata contestazione immediata, ha detto che "la riportata generica assenza del trasgressore (nel camper ndr) si pone in contrasto con quanto affermato dalla stessa P.A. in ordine al fatto che gli occupanti avrebbero ivi campeggiato". Il che significa semplicemente che, secondo il giudice, non è provato che IvanoPP stesse campeggiando solo perché i VVUU non hanno accertato che stesse nel camper. Cioé, il giudice non ha affatto considerato l'art. 185 cds ai fini di stabilire se IvanoPP campeggiasse o meno. E dire che IvanoPP aveva profuso fiumi d'inchiostro per perorare la sua nota tesi che lui nel camper non campeggia ma sosta/soggiorna. Invece, il GdP gli ha sostanzialmente detto: A me, dei tutto il tuo ambaradan me ne po' fregà de meno. Tu, non stavi campeggiando solo perché non eri nel camper quando i VVUU ti hanno fatto la multa. Se i VVUU ti avessero beccato mentre eri nel camper, o avessero contestato la sanzione immediatamente con te nel camper, allora avevi da sbatterti quanto ti pare. Perché secondo il GdP di Savona campeggiavi!!! Io questa sentenza non la pubblicizzerei ulteriormente, e bene avevano fatto IvanoPP & C. a tenersela nascosta fino ad oggi. Perché oltre a non aver detto niente nel merito (e dunque è inutile) c'è un obiter dictum (ho usato l'espressione per il piacere di TheDevil che si appassiona a queste cose[:)]) che non ci avvantaggia per niente, perché sposa la tesi la quale sostiene che l'equipaggio può campeggiare a prescindere dal rispetto o meno delle condizioni dell'art. 185 CdS. Secondo me, sarebbe stato meglio pagare la multa e zitto, piuttosto che far uscire una sentenza di questo tenore. Ricorsista fai da te? Ahi, ahi, ahi....
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 09/06/2008 alle: 23:24:39
quote:Originally posted by ngeloco
>
> Non ritengo che la sentenza di un GdP possa facilmente assurgere a "precedente", con la conseguente necessita' di discernere la parte obiter dictum dalla ratio decidendi. Ti ringrazio comunque del pensiero.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 10/06/2008 alle: 13:44:12
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
>
> ...discernere la parte obiter dictum dalla ratio decidendi...
>
> [:)] ciao
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IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 10/06/2008 alle: 17:48:30
quote:Originally posted by ngeloco >
> Puoi ovviamente pensare e scrivere un po’ che ti pare (d’altronde ti devi ancora “riprendere” dalla circolare del Min Interni 277 che prob non "digerirai" mai e che sempre prob continuerai a cercare di delegittimare) ma se permetti sono io che ho discusso con il GdP e di conseguenza sono io che so cosa e’ stato detto e cosa e’ avvenuto… Ovvero, quanto hai scritto direi che e’ solo una tua personale “interpretazione” (tra l’altro con finalita’ gia’ ben conosciute). P.e. scrivi “non è provato che IvanoPP stesse campeggiando solo perché i VVUU non hanno accertato che stesse nel camper”id="black"> ma un’altra “interpretazione” e’ che non e’ provato che io stavo campeggiando in quanto non risulta verbalizzato se rispettavo o meno il 185 CdS. A tal riguardo tengo a precisare che era stato esplicitamente chiesto ai VVUU di inserire nel verbale di contestazione le motivazioni per cui loro ritenevano che io campeggiassi (e il tutto e’ chiaramente indicato nel testo del ricorso… ovvero la motivazione di mancata contestazione immediata non mi ero dimenticato di indicarla nel “marasma” come scrivi tu ma bensi’ era volutamente non stata inserita anzi era invece stato scritto l’esatto contrario). Poi scrivi che "il GdP ha voluto aiutarmi”id="black"> (ma per qual motivo e a qual pro ?) , invece a parer mio ha perfettamente compreso il “problema” del mio ricorso (e piu’ in generale dei divieti illegittimi per camper) e quindi in base a quanto detto e documentato ha deciso e sentenziato in mio favore, chissa perche’… Per le ragioni per cui il GdP ha deciso di cosi’ motivare la sentenza, non so che dire (anche se posso a mia volta farmi una personale idea e quindi “interpretare”) e a tal riguardo aggiungo che per quanto ne so avviene anche in altri casi che un Giudice decida di non scrivere nella sentenza il “tutto” (p.e. cio' e' avvenuto anche con il mio ricorso vinto contro T-RED dove non e’ stata citata la diminuzione della durata del giallo dopo l’installazione del t-red, argomento discusso in questo forum in https://www.camperonline.it/for... , quindi i lettori, cosi’ come me, si fanno poi la domanda e si danno la risposta…) Poi scrivi “perché sposa (ndr questa sentenza)id="blue"> la tesi la quale sostiene che l'equipaggio può campeggiare a prescindere dal rispetto o meno delle condizioni dell'art. 185 CdS”id="black"> e anche in tal caso direi che e’ una tua personale “tesi & interpretazione” anche xche’ tornando alla giurisprudenza faccio presente che tutte le sentenze di cassazione “anti-camperiste” (che piu’ volte sono state citate e sbandierate da “qualcuno” in questo forum) fanno solo riferimento a casi verificatisi in aree private (e non pubbliche) e/o antecedenti al nuovo codice della strada (e quindi relativo art 185). Poi scrivi “il giudice non ha affatto considerato l'art. 185 cds ai fini di stabilire se IvanoPP campeggiasse o meno”id="black"> e anche “il GdP gli ha sostanzialmente detto: A me, dei tutto il tuo ambaradan me ne po' fregà de meno”id="black"> e anche “secondo il GdP di Savona campeggiavi!!!”id="black"> e riguardo a cio’ non posso far altro che congratularmi con te per le tue doti paranormali di lettura nella mente del GdP. Riguardo poi alla decisione (“aiuto” nei miei confronti, come da te definito) del GdP , aggiungo e faccio inoltre ben presente che la multa contestava anche il solo divieto di sosta , quindi ripeto che volendo il GdP avrebbe potuto confermare la multa anche solo per questa motivazione (per cui non penso proprio sia necessaria la contestazione immediata) invece non lo ha fatto… Detto cio’, anche se tale sentenza purtroppo non puo’ effettivamente essere un precedente chiaro e netto per le tematiche su cui continuiamo a discutere , a parer mio una cosa importante (fondamentale) e’ parlare e informare quanto piu’ possibile di tale problematica che probabilmente e’ ancora poco conosciuta ai piu’ (questo anche e magari proponendo ai Giudici la documentazione disponibile in modo tale che si possano fare un’opinione che potrebbe diffondersi e quindi diventare comune). Per concludere , tu continua pure a sostenere che non e’ possibile dormire/mangiare nel camper in sosta su pubbliche strade e relative pertinenze pur rispettando il 185 CdS, io invece continuo a pensarla diversamente, e gli altri fanno un po’ come meglio credono… PS: il mio post relativo alla pubblicazione della sentenza e dei documenti del ricorso e’ in un altro 3D ( https://www.camperonline.it/for...) quindi per chi ne dovesse essere interessato informo anche qui che il tutto e’ scaricabile al link

http://www.movimentocamperisti....

id="blue">
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aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 10/06/2008 alle: 18:32:06
A questo punto, vogliamo sentire il Calosci e il Morelli Pensiero [:D]
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 10/06/2008 alle: 19:18:51
quote:Originally posted by IvanoPP >
> Tanti anni fa', quando iniziai a lavorare, il mio maestro mi insegnò una regola fondamentale, che non ho mai dimenticato. La verità è quella che risulta dalle carte. Ed il resto non vale niente, sono solo congetture. Potevi pure stare a Savona a passare amenamente il tuo tempo nella stanza del Giudice di Pace, ma quello che conta è quello che sta scritto nella sentenza che corrisponde esattamente a quello che ho rilevato io. Il resto sono solo inutili congetture. Te lo ripeto: non hai reso un buon servizio alla "causa del camperismo". Era meglio se la multa la pagavi. O, almeno, era meglio che questa sentenza continuavi a tenertela nascosta.

Modificato da ngeloco il 10/06/2008 alle 19:22:28
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 11/06/2008 alle: 17:52:23
quote:Originally posted by ngeloco La verità è quella che risulta dalle carte. >
> difatti , e a tal riguardo ci sono delle sentenze favorevoli a camperisti che la dicono diversamente da come tu affermi e sostieni. Sentenze che riporto qui di seguito , chiedendo scusa per la “noiosita’” dell’argomento , ma comunque sono info che agli interessati potrebbe essere utili, p.e. sono documenti che io ho citato nel mio ricorso contro il comune di Spotorno (sentenze tra l’altro gia’ discusse in https://www.camperonline.it/for... , e alcune sono anche disponibili e scaricabili dal sito del Movimento Camperisti)id="blue"> - Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Sentenza n. 710/80 : condanna il comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza con la quale si sosteneva che il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiare - Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - 24 febbraio 1988, sentenze nn. 157 e 158 : condanna il sindaco di Sestri Levante al pagamento delle spese e onorari di giudizio stabilendo che «... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (compresa la sosta), va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus e qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza impugnata (caravan, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico-amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative)» - sentenza n. 22/97 - n. 395/96 RAC - n. 162 cronol. del VicePretore Onorario di Tempio Pausania - Pretura circondariale di Oristano - sentenza n. 9/99, fascicolo 117/98, cronologico 852, 26 gennaio 1999: Condanna il comune di Cabras in quanto «… alla luce del primo comma dell'art. 185 N.C.d.S. citato, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e del secondo comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …". Orbene, nel caso che ci occupa, è pacifico che il divieto imposto dall'ordinanza sindacale n° 40/97 costituisse un generico divieto di campeggio (vedi punto 1 dell'ordinanza) in quanto accomunava le autocaravan a tende, roulottes e attrezzature simili.Allo stesso modo è altrettanto pacifico che l'autocaravan del Cappi non poggiasse sul suolo se non con le ruote. Tale ultima circostanza può essere agevolmente ricavata in considerazione del fatto che il Cappi ha dichiarato espressamente a verbale "di non aver posizionato i piedini di stazionamento" e che, né gli agenti accertatori al momento della contestazione dell'infrazione, né alcun rappresentante del Comune di Cabras nel corso del presente giudizio, ha mai contestato quanto assunto dal ricorrente. Pertanto, essendo le autocaravan disciplinate alla stessa stregua degli altri autoveicoli per quanto attiene alla circolazione (concetto in cui è ricompreso anche quello di sosta), le stesse non possono essere considerate come ordinari mezzi con i quali viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad esse non è applicabile un generico divieto di campeggio quale quello stabilito dal punto 1 dell'ordinanza sindacale n° 40/97 del Comune di Cabras» - Tribunale di Sanremo - Sentenza 20 settembre 1982 : si assolve il camperista dal reato di sosta nel porto di Sanremo perché il fatto non costituiva reato - Pretore di Orbetello Il 6 marzo 1985 - sentenza n. 19-20/84/RAC - depositata il 5 giugno 1985 : condanna il sindaco stabilendo che «... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, eccetera) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio». - Pretore di Recanati - sentenza depositata il 25 giugno 1982 : si accoglie un ricorso contro il comune di Porto Recanati dichiarando che «...i camper, muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio» - Pretore di Orbetello - 3 aprile 1994 - sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 depositata il 16 marzo 1994 : condanna il sindaco annullando l'ordinanza n. 97 del 20 aprile 1991 e stabilendo che: «... all'autocaravan ... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio ... che si tratta di autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio». In particolare, il pretore di Orbetello invitava il comune a «servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio» - Vice Pretore Onorario di Tempio Pausania , Sezione distaccata di La Maddalena - sentenza n. 22/97 - n. 395/96 RAC - n. 162 cronol. - sentenza n. 51/97 del Pretore di Venezia Sez. distaccata di Portogruaro (allegato nr. 4) relativa all’annullamento di un procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del comune di Caorle; la sentenza e’ motivata dal fatto che le ordinanze sindacali di divieto di sosta solo per autocaravan non sono legittime se motivate da “salvaguardia della salute ed igiene pubblica” , questo indipendentemente dal fatto che nel comune sia disponibile una Area Attrezzata riservata per le autocaravan - sentenza n. 428/2004 della Corte Costituzionale che ha confermato che la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. - sentenza Cassazione Sez. Unite Civili del 9 gennaio 2007 , nr. 116/07 (R.G.N. 25887/02 , Ud. 16/11/06) Il principio contenuto in tale sentenza (si veda allegato nr. 5) indica chiaramente che in generale il Giudice Ordinario ha giurisprudenza su controversie di tal tipo (giurisprudenza invece contestata da parte del comune di Quarto S. Elena e motivo del ricorso respito dalla sentenza riportata) e nel particolare (sentenza emessa dal Giudice Ordinario e contestata da parte del comune di Quarto S. Elena) laddove esistono parcheggi a pagamento per autoveicoli, nelle immediate vicinanze devono esistere anche parcheggi liberi e gratuiti (con esclusione di ben particolari zone). (sentenza che anche se non "camperistica" in ogni caso vale anche per i camper essendo equiparati alle autovetture) - Il GdP di Monfalcone accoglie l'opposizione di un camperista e annulla il verbale di divieto di sosta per camper emesso dalla PM di Grado (RG 494/C/06 , sentenza del 16 novembre 2007). - disposizione di archiviazione degli atti emessa dal Prefetto di Torino in data 13 novembre 2007 relativa al procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Bardonecchia. - sentenza del giudice di pace che accoglie il ricorso del camperista (sul territorio del comune di San Vincenzo vige un divieto di sosta camper). Data sentenza definitiva del 07/01/2008 Ed inoltre (sempre riguardo al fatto che “La verità è quella che risulta dalle carte”) aggiungo che le sentenze di cassazione “anti-camperiste” tanto sbandierate da qualcuno in questo forum (e di seguito elencate) fanno solo riferimento a casi verificatisi in aree private (e non pubbliche) e/o antecedenti al nuovo codice della strada (e quindi relativo art 185) e/o da rileggere in base alla circ Min Interni nr 277 :id="blue"> - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private - sent n. 6574/1996 : tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper - sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta. Tale sent. deve pero’ essere riletta alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle che il Min. indica chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 11/06/2008 alle: 18:47:31
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco La verità è quella che risulta dalle carte. >
> [blue]difatti...
>
> Difatti, io non dico che qualche giudice di Pace abbia dato ragione ai camperisti, e ci mancherebbe. Dico che la tua sentenza non serve, è dannosa. E, a conferma del fatto che esiste la legge del contrappasso, fa sì che proprio tu che sei fautore della distinzione tra sosta/soggiorno e campeggio, ti sei beccato la sentenza che nega questa tesi ed afferma che chi sta nel camper campeggia, a prescindere dall'art. 185 CdS. Che disastro che hai combinato...
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 12/06/2008 alle: 14:04:40
quote:Originally posted by vesuvio66
Forse sarebbe il caso di informasi su cosa sono e, soparattutto, come funzionano gli uffici del Giudice di Pace... Salutiid="Verdana">id="size2">id="blue"> >
> [:D] Il GdP non rileva d'ufficio i vizi di un provvedimento. Decide sulla base delle questioni sollevate dal ricorrente. Ma, nel caso di specie, IvanoPP la questione della mancata contestazione immediata non l'ha fatta. E ciononostante, il Giudice gli ha accolto il ricorso su un aspetto che non era stato sollevato. Perciò ho scritto che il giudice ha voluto aiutarlo. Perché ha fatto una forzatura decidendo su una questione che IvanoPP neppure aveva posto. Quanto al vizio formale, io e qualcun altro consigliammo ad IvanoPP, in tempo utile, prima che il ricorso fosse deciso, di rinunciare alle eccezioni preliminari e formali e di chiedere al giudice di pronunciarsi nel merito (se ho tempo, trovo il post e lo riesumo). IvanoPP non ha voluto fare così e questo è il risultato. ciao angelo P.S. Anch'io conosco di persona qualcuno che "pratica l'attività forense" e frequenta questo forum[;)]
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 12/06/2008 alle: 17:17:39
quote:Originally posted by vesuvio66
Comunque, in ogni caso, l'esistenza di un vizio insanabile è rilevabile d'ufficio dal GdP[1]id="red"> (Cassazione, sent. 13505 dep. 21.07.2004)[2]id="red">. Quindi, indifferentemente dalla menzione fatta o non fatta da Ivano circa la mancata contestazione immediata, le cose siarebbero sempre e comunque andate allo stesso modo![3]id="red"> p.s. quello che conosco io è un'avvocato...delle cause perse![4]id="red"> Salutiid="Verdana">id="size2">id="blue"> >
> [1]id="red"> Non è come dici. [2]id="red"> La sentenza che hai citato, me la sono andata a leggere, tratta di tutt'altro e peraltro si tratta di principio pacifico. Anche se non conviene chiedere di essere ascoltati di persona dal Prefetto (a meno che non si tratti di questioni particolari) perché questa richiesta sospende i termini per l'ordinanza ingiunzione. E' un'arma a doppio taglio. [3]id="red"> Se non sollevi il vizio, il giudice non lo rileva d'ufficio. Verifica meglio. E' un principio pacifico. Perciò dico che il GdP è stato particolarmente buono con IvanoPP. [4]id="red"> Allora spero proprio che non stiamo parlando dello stesso [:D] ciao
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 12/06/2008 alle: 17:54:22
ngeloco, a parer mio tutto quello che c’era da dire e’ gia’ stato detto, cmq visto che continui a “stuzzicare” pubblicamente non posso far altro che replicare sempre pubblicamente… E lo faccio per l’ultima volta in quanto penso che agli altri lettori dei nostri “litigi” interessa ben poco e poi anche xche’ non ho intenzione di “perder” ulteriore tempo con te. Innanzitutto per dire che nell’elenco da me riportato non ci sono solo sentenze emesse da “qualche” GdP ma bensi’ anche da Giudici del TAR… Poi, riguardo alla “dannosita’” della sentenza cosi’ come da te definito , non posso far altro che ridire che le tue “interpretazioni” e prese di posizione sono ormai ben note, quindi… E in questo specifico caso “interpreti” e prendi posizione dicendo che il GdP indica che in sosta con il camper si campeggia a prescindere dall’art. 185 ma cio’ e’ per l’appunto solo una tua “interpretazione” in quanto cio’ non e’ scritto nella sentenza (non mi ripeto su quello che c’e’ scritto nella sentenza, e come viene interpretato da te e da me, in quanto gia’ ampiamente scritto in precedenti post). Poi, concordo (ripeto da prec post) che la motivazione della sentenza effettivamente la rende purtroppo non significativa per la “causa” camperistica. Ma anche se la “mia” sentenza non e’ significativa per la “causa” camperistica, ce ne sono altre che invece lo sono (cosi’ come riportato in un prec post) e a differenza di quanto continui a dire e sostenere indicano che lo stare (dormire/mangiare) nel camper in sosta rispettando il 185 CdS non corrisponde a campeggiare. Ovvero tu ce la puoi anche avere con me e “attaccarmi” come ti pare, ma il dato di fatto (“La verità è quella che risulta dalle carte” come tu stesso scrivi) e’ che dei Giudici si sono espressi diversamente da come te la pensi e sostieni. Poi, riguardo al merito della questione, il ricorso e successive memorie difensive fanno chiaramente riferimento alle tematiche camperistiche che si continuano a discutere. Poi, se il GdP non doveva sollevare il vizio d’ufficio , xche’ lo ha fatto ? tu dici perche' e' stato "buono" e ha voluto “aiutarmi” , ma io continuo a chiedermi xche’… Per concludere, riguardo ai “disastri” , pensa a quelli che combini tu con le tue interpretazioni, tesi e posizioni… @ Vesuvio : anche se hai probabilmente ragione su quanto hai scritto relativamente agli uff dei GdP e alle questioni preliminari e di merito (e relativa comodita’ e metodi sbrigativi) , pero’ ripeto che con questo GdP ho avuto la possibilita’ di discutere del merito della questione… poi per il fatto che abbia cosi’ deciso di motivare la sentenza, che ognuno si faccia l’idea che vuole…id="blue">

Modificato da IvanoPP il 12/06/2008 alle 17:56:09
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 12/06/2008 alle: 18:24:41
@IvanoPP, solo una domanda. Di tutte quelle sentenze che hai citato, tu sai quello che si sono detti parti, difensori e giudici, oppure conosci solo quello che si capisce leggendole? Se vale la prima ipotesi c'hai ragione tu. Se vale, come credo ovvio, la seconda, purtroppo c'ho ragione io e tu hai fatto un disastro.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 12/06/2008 alle: 18:36:03
In questo forum mi sono fatto la fama di andare controcorrente con i miei ragionamenti e questa occasione non sfugge alla regola. La mancata contestazione immediata, peraltro evidenziata da Ivano fin dal primo ricorso, non e' un semplice vizio formale rilevato dal GdP ma la prova documentale che ha consentito al GdP di accogliere la richiesta di annullamento avanzata da Ivano con la motivazione di insussistenza dell'infrazione, per la documentata assenza del presunto trasgressore al contestato "divieto di campeggio". In tal modo il GdP si e' "risparmiato" un impegnativo approfondimento delle numerose argomentazioni svolte da Ivano, tutte impregnate di un CdS-CENTRISMO di livello addirittura superiore a quello manifestato da ANCC in un recente documento inviato alla Regione Sardegna. Trascrivo la parte conclusiva del mio intervento di quasi un anno fa sulla questione qui trattata ('topic' #23691), dove avevo ipotizzato le possibili conclusioni del GdP: Inoltre e' comunque un punto a tuo vantaggio che "l'infrazione non e' stata contestata per mancanza del trasgressore", anche se il Comune dispone della tua richiesta di autotutela dove affermi il contrario. Io penso che il Comune si guardera' bene dal pubblicizzare questa tua lettera (privata), in quanto smentirebbe il contenuto di un verbale che, per quanto a mia conoscenza, e' un atto pubblico. Il GdP potra' fare riferimento, nella sua sentenza, al concetto di: - "non-campeggio" espresso dal legislatore nel secondo comma dell'art. 185 CdS (valutando la priorita' del CdS rispetto al R.M.); - "campeggio" espresso dalla Cassazione nelle note sentenze 2718/92 e 6574/96 (valutando la priorita' del R.M. rispetto al CdS), in considerazione del luogo (pertinenza stradale) dove e' stata accertata l'infrazione. Nel primo caso sei a posto perche' la sosta del tuo veicolo era in stretta conformita' all'art. 185 CdS. Ma anche nel secondo caso sei a posto perche', in assenza di "abitanti" (come attestato nel verbale), il tuo veicolo non risultava adibito a luogo di soggiorno e di riposo e, quindi, non si concretizzava alcuna forma di "campeggio" soggetto al divieto dell'art. 48 R.M. Concordo invece con Ngeloco sulla constatazione che la sentenza di per se' non fornisce alcun contributo utile ai camperisti che preferiscono praticare il "soggiorno libero" sulle aree ad uso pubblico dove si àpplica il CdS. Per la causa del camperismo, come ha fatto Anto57 a Marina di Grosseto, Ivano dovrebbe tornare ad "immolarsi" a Spotorno e farsi contestare personalmente l'infrazione all'art. 48 del R.M. di quel Comune con l'autocaravan in sosta su strada (o pertinenza stradale). Soltanto in questo contesto si potrebbe verificare quale sia, presso un GdP, l'efficacia delle argomentazioni addotte da Ivano per contestare la legittimita' delle disposizioni di un R.M. in raffronto a quelle del CdS.
22
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 12/06/2008 alle: 18:42:45
quote:Originally posted by TheDevil
In questo forum mi sono fatto la fama di andare controcorrente con i miei ragionamenti e questa occasione non sfugge alla regola. La mancata contestazione immediata, peraltro evidenziata da Ivano fin dal primo ricorso, non e' un semplice vizio formale rilevato dal GdP ma la prova documentale che ha consentito al GdP di accogliere la richiesta di annullamento avanzata da Ivano con la motivazione di insussistenza dell'infrazione, per la documentata assenza del presunto trasgressore al contestato "divieto di campeggio". In tal modo il GdP si e' "risparmiato" un impegnativo approfondimento delle numerose argomentazioni svolte da Ivano, tutte impregnate di un CdS-CENTRISMO di livello addirittura superiore a quello manifestato da ANCC in un recente documento inviato alla Regione Sardegna. Trascrivo la parte conclusiva del mio intervento di quasi un anno fa sulla questione qui trattata ('topic' #23691), dove avevo ipotizzato le possibili conclusioni del GdP: Inoltre e' comunque un punto a tuo vantaggio che "l'infrazione non e' stata contestata per mancanza del trasgressore", anche se il Comune dispone della tua richiesta di autotutela dove affermi il contrario. Io penso che il Comune si guardera' bene dal pubblicizzare questa tua lettera (privata), in quanto smentirebbe il contenuto di un verbale che, per quanto a mia conoscenza, e' un atto pubblico. Il GdP potra' fare riferimento, nella sua sentenza, al concetto di: - "non-campeggio" espresso dal legislatore nel secondo comma dell'art. 185 CdS (valutando la priorita' del CdS rispetto al R.M.); - "campeggio" espresso dalla Cassazione nelle note sentenze 2718/92 e 6574/96 (valutando la priorita' del R.M. rispetto al CdS), in considerazione del luogo (pertinenza stradale) dove e' stata accertata l'infrazione. Nel primo caso sei a posto perche' la sosta del tuo veicolo era in stretta conformita' all'art. 185 CdS. Ma anche nel secondo caso sei a posto perche', in assenza di "abitanti" (come attestato nel verbale), il tuo veicolo non risultava adibito a luogo di soggiorno e di riposo e, quindi, non si concretizzava alcuna forma di "campeggio" soggetto al divieto dell'art. 48 R.M. Concordo invece con Ngeloco sulla constatazione che la sentenza di per se' non fornisce alcun contributo utile ai camperisti che preferiscono praticare il "soggiorno libero" sulle aree ad uso pubblico dove si àpplica il CdS. Per la causa del camperismo, come ha fatto Anto57 a Marina di Grosseto, Ivano dovrebbe tornare ad "immolarsi" a Spotorno e farsi contestare personalmente l'infrazione all'art. 48 del R.M. di quel Comune con l'autocaravan in sosta su strada (o pertinenza stradale). Soltanto in questo contesto si potrebbe verificare quale sia, presso un GdP, l'efficacia delle argomentazioni addotte da Ivano per contestare la legittimita' delle disposizioni di un R.M. in raffronto a quelle del CdS. >
> ..ma come? e allora tutto questo disastro da cui si và cianciando da giorni dovè? ciao Valerioid="size2">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 12/06/2008 alle: 18:52:18
quote:Originally posted by TheDevil
Per la causa del camperismo, come ha fatto Anto57 a Marina di Grosseto, Ivano dovrebbe tornare ad "immolarsi" a Spotorno e farsi contestare personalmente l'infrazione all'art. 48 del R.M. di quel Comune con l'autocaravan in sosta su strada (o pertinenza stradale).>
> "stuzzichi" ? [:D] Scherzi a parte, non so con quale "spirito" riaffronterei una tal esperienza (2 viaggi a Savona per un totale di circa 1000 km, soldi spesi, tanto tempo dedicato, richieste di permessi sul lavoro, smarronamenti vari...) e questo le amm. comunali ben lo sanno e ci "giocano" alla grande... Inoltre, l'ultima volta che sono passato (senza fermarmi) a Spotorno un paio di mesi orsono, non mi pare di aver piu' visto i "bizzarri" (nel senso che, tra l'altro, non sono nemmeno "regolamentari") cartelli di divieto di sosta (stazionamento...) per camper (ma magari ho visto male , qualcuno puo' confermare o smentire ?) E poi ora attendiamo l'esito del ricorso di Anto57 a Marina di Grosseto... id="blue">

Modificato da IvanoPP il 12/06/2008 alle 19:03:32
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 12/06/2008 alle: 23:03:31
quote:Originally posted by TheDevil
In questo forum mi sono fatto la fama di andare controcorrente con i miei ragionamenti e questa occasione non sfugge alla regola. La mancata contestazione immediata, peraltro evidenziata da Ivano fin dal primo ricorso, non e' un semplice vizio formale rilevato dal GdP ma la prova documentale che ha consentito al GdP di accogliere la richiesta di annullamento avanzata da Ivano con la motivazione di insussistenza dell'infrazione, per la documentata assenza del presunto trasgressore al contestato "divieto di campeggio". >
> Vedro' meglio, ma non mi pare che IvanoPP abbia, nel marasma, eccepito anche la mancata contestazione immediata dell'infrazione. Per il resto, non mi pare che tu vada tanto controcorrente. Affermi, in sostanza, la stessa cosa che ho scritto io. Il giudice ritiene che IvanoPP non campeggiasse nel camper solo e soltanto perchè i VVUU non hanno dichiarato nel verbale di avere accertato che stava nel camper. Il tutto a prescindere, indifferentemente dal fatto che il camper si trovasse nel rispetto delle condizioni dell'art 185 co. 2 CdS. Cioè, il giudice non ha detto: IvanoPP non campeggiava perché il camper era in sosta nel rispetto delle condizioni di cui all'art 185 (tedalino chiuso, niente deflussi, niente ingombro oltre la sagoma). Queste condizioni non le ha neppure prese in considerazione. Il Giudice ha detto: IvanoPP non campeggiava solo e soltanto perchè non stava nel camper. Quindi, ragionando a contrario ben possiamo affermare che se IvanoPP fosse stato incappato dai VVUU di Spotorno nel camper, il giudice avrebbe ritenuto che stesse campeggiando, a prescindere dal rispetto o meno delle condizioni del 185 CdS. Perciò affermo che IvanoPP con questa sentenza ha combinato un disastro, e mi pare che tu non affermi cose sostanzialmente diverse. ciao
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 13/06/2008 alle: 18:08:57
quote:Originally posted by ngeloco Cioè, il giudice non ha detto: IvanoPP non campeggiava perché il camper era in sosta nel rispetto delle condizioni di cui all'art 185 (tedalino chiuso, niente deflussi, niente ingombro oltre la sagoma). Queste condizioni non le ha neppure prese in considerazione.>
> Vista l' "insistenza" (un disco rotto… sei quasi peggio dell’ “altro”…) sono "obbligato" mio malgrado a continuare a replicare... Su come tu "interpreti" quanto abbia "pensato" il GdP se ne e' gia' parlato sopra... e la tua “intepretazione” non potrebbe essere diversa in relazione a quanto scrivi e sostieni a spada tratta (ovvero che a parer tuo, e di “qualcun altro”, non si puo’ mangiare/dormire nel camper in sosta pur rispettando il 185 CdS). Poi riguardo alla determinazione del rispetto del 185 CdS, e' esattamente il motivo per cui era stato chiesto ai VVUU di scrivere nel verbale cosa intendessero per campeggiare, cosa che non e' stata fatta. E cio' e' indicato nel ricorso. Ovvero non essendo stata verbalizzata la condizione del camper in sosta e quindi non potendo determinare se era rispettato o meno il 185 CdS ... Ripeto che il "disastro" per il camperismo sei tu (e "qualcun" altro)... PS: provando e riprovando (puo’ andare bene o meno, ma l’importante e’ diffondere quanto piu' possibile la corretta interpretazione della circolazione/sosta dei camper) dei risultati si possono anche ottenere , p.e. delle amm. comunali che “ammettono” che <<l'ordinanza non è assolutamente più attuale in quanto non rispondente alla normativa vigente>> cosi’ come informato in

http://www.camper.netsurf.it/fo...

id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 14/06/2008 alle: 08:55:07
Come ti dissi tempo fa non mi sorprende che tu abbia vinto il ricorso perché l'azione di campeggio va contestata subito o per la presenza dell'equipaggio che c'è o perché il camper non è nelle condizioni dell'art. 185. Questa cosa io penso la sappiano anche i sassi.
vesuvio66
vesuvio66
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Inserito il 14/06/2008 alle: 20:01:55
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by vesuvio66
Comunque, in ogni caso, l'esistenza di un vizio insanabile è rilevabile d'ufficio dal GdP[1]id="red"> (Cassazione, sent. 13505 dep. 21.07.2004)[2]id="red">. Quindi, indifferentemente dalla menzione fatta o non fatta da Ivano circa la mancata contestazione immediata, le cose siarebbero sempre e comunque andate allo stesso modo![3]id="red"> p.s. quello che conosco io è un'avvocato...delle cause perse![4]id="red"> Salutiid="Verdana">id="size2">id="blue"> >
> [1]id="red"> Non è come dici. [2]id="red"> La sentenza che hai citato, me la sono andata a leggere, tratta di tutt'altro e peraltro si tratta di principio pacifico. Anche se non conviene chiedere di essere ascoltati di persona dal Prefetto (a meno che non si tratti di questioni particolari) perché questa richiesta sospende i termini per l'ordinanza ingiunzione. E' un'arma a doppio taglio. [3]id="red"> Se non sollevi il vizio, il giudice non lo rileva d'ufficio. Verifica meglio. E' un principio pacifico. Perciò dico che il GdP è stato particolarmente buono con IvanoPP. [4]id="red"> Allora spero proprio che non stiamo parlando dello stesso [:D] ciao
>
> La legge va interpretata cosi come è scritta e non è scritto da nessuna parte che il giudice non può sollevare d'ufficio un vizio di forma. E non replicare con argomentazioni personali o interpretazioni non autentiche perchè, nel diritto, tutto si può fare tranne quello che è espressamente vietato dalla legge. Quando si afferma..poi..che il giudice è stato fin troppo buono con Ivano...beh..penso che quel giudice abbia scelto la strada meno complicata! Se si fosse addentrato nel merito non poteva far altro che dar ragione al ricorrente...con tutte le conseguenze del caso! Salutiid="Verdana">id="size2">id="blue">
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