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Ricorso di Ivano Pavan - Spotorno

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ngeloco
ngeloco
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Inserito il 14/06/2008 alle: 21:17:51
quote:Originally posted by vesuvio66 La legge va interpretata cosi come è scritta e non è scritto da nessuna parte che il giudice non può sollevare d'ufficio un vizio di forma. E non replicare con argomentazioni personali o interpretazioni non autentiche perchè, nel diritto, tutto si può fare tranne quello che è espressamente vietato dalla legge. Quando si afferma..poi..che il giudice è stato fin troppo buono con Ivano...beh..penso che quel giudice abbia scelto la strada meno complicata! Se si fosse addentrato nel merito non poteva far altro che dar ragione al ricorrente...con tutte le conseguenze del caso! Salutiid="Verdana">id="size2">id="blue"> >
> Non è mia abitudine prendere posizione su cose che non conosco. Come non mi piace parlare genericamente e superficialmente, solo per sentito dire. Se affermo una cosa è perché ne sono certo. Ad ogni modo, visto che hai dubbi su quello che ho scritto, più sotto, faccio parlare altri per me. Se il Comune di Spotorno impugna la sentenza per la questione dell'ultrapetizione, perchè il giudice ha deciso su questioni non sollevate da IvanoPP, ha gioco facile e la senenza viene annullata. Ricambio i Saluti "Cass. 30.1.2008 n.2257. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Di. Re. An., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avv. CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato difeso dall'avvocato COLALILLO VINCENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro IA. NE., in proprio e nella qualita' di Amministratore e legale rappresentante pro tempore della Ia. Srl, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati FERRETTI GIAN ALBERTO e ALDO FERRETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARSELLA CARLO, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 410/05 del Giudice di pace di ISERNIA del 23.11.04, depositata l'8/06/05; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 04/12/07 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIAMPAOLO LECCISI che ha concluso visto l'articolo 375 c.p.c., per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO 1. Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato, col quale veniva accolto il ricorso presentato dall'intimato avverso il processo verbale di contravvenzione n. (OMESSO) del 15 marzo 2004 della polizia municipale del Comune ricorrente per violazione dell'articolo 148 C.d.S., comma 16. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione sul presupposto della insufficiente motivazione delle modalita' di accertamento. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso, deducendo ultrapetizione, avendo il giudice di pace pronunciato oltre le eccezioni formulate nel ricorso. Ricorrevano poi i presupposti per la contestazione differita, poiche' l'accertamento era avvenuto con apparecchiatura regolamentare che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo a mezzo autovelox. Il verbale risultava poi sufficientemente motivato contenendo tutti gli elementi necessari. 3. Resiste con controricorso l'intimato. 4. Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso. Il resistente ha depositato memoria. 5. Il ricorso e' fondato e va accolto. Occorre osservare in primo luogo che il ricorso e' tempestivo, applicandosi la sospensione feriale dei termini anche ai giudizi di cui alla Legge n. 689 del 1981 (Cass. 2005 n. 2). Il primo motivo e' fondato ed e' assorbente. Il Giudice di pace ha posto alla base dell'accoglimento dell'opposizione ragioni del tutto diverse (genericita' della giustificazione della mancata contestazione immediata, inattendibilita' del non meglio precisato apparecchio rilevatore) da quelle dedotte nel ricorso oppositivo (contestazione senza accertamento e asserita assenza di agente rilevatore, vizi formali della copia notificata del verbale). In tal modo il giudice ha violato l'articolo 112 c.p.c., e Legge n. 689 del 1981 articolo 23 costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimita' nel senso che il "thema decidendum" e' delimitato dai motivi di opposizione. Questa Corte ha gia' piu' volte avuto occasione di affermare che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, "disciplinato dalla Legge n. 689 del 1981 articoli 22 e 23 e' strutturato, nelle sue linee generali, in conformita' al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonche' ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione". (Cass. 2007 n. 1173). Pertanto, alla stregua di tali caratteristiche, il giudice dell'opposizione non puo' porre, d'ufficio, a fondamento della sua decisione d'accoglimento un motivo che non abbia costituito oggetto di doglianza specifica dell'opponente, come invece avvenuto nella fattispecie in questione. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio, che decidera' anche sulle spese. P.Q.M. LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di Pace di Isernia che decidera' anche sulle
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 14/06/2008 alle: 23:33:49
quote:Originally posted by vesuvio66 La legge va interpretata cosi come è scritta e non è scritto da nessuna parte che il giudice non può sollevare d'ufficio un vizio di forma. E non replicare con argomentazioni personali o interpretazioni non autentiche perchè, nel diritto, tutto si può fare tranne quello che è espressamente vietato dalla legge.id="red"> Quando si afferma..poi..che il giudice è stato fin troppo buono con Ivano...beh..penso che quel giudice abbia scelto la strada meno complicata! Se si fosse addentrato nel merito non poteva far altro che dar ragione al ricorrente...con tutte le conseguenze del caso! Salutiid="Verdana">id="size2">id="blue"> >
> Guarda la il vizio di ultrapetizione è una delle principali cause dei ricorsi in secondo grado ed in cassazione e di accoglimento con rinvio del giudizio. Questo è l'art. 112 del codice di procedura civile che riguarda l'ultra petizione. Articolo 112 codice procedura civile Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. E almeno informati prima di sparare cavolate come quella sopra evidenziata in rosso!
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 15/06/2008 alle: 00:06:17
Vesuvio, ma che fai, cancelli i tuoi post? E perché? D'altra parte può capitare a tutti di prendere cantonate, sai? Fa parte del gioco[:D][:)]id="Verdana">id="size2">id="blue">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 15/06/2008 alle: 00:07:53
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Guarda la il vizio di ultrapetizione è una delle principali cause dei ricorsi in secondo grado ed in cassazione e di accoglimento con rinvio del giudizio. Questo è l'art. 112 del codice di procedura civile che riguarda l'ultra petizione. Articolo 112 codice procedura civile Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. E almeno informati prima di sparare cavolateid="size4"> come quella sopra evidenziata in rosso! >
> Tratto da:

http://www.studiolegalelaw.it/n...

Vizio di ultrapetizione di Anna Teresa Paciotti Con la Decisione n. 3437/2007, il Consiglio di Stato ha stabilito che il vizio di ultrapetizione non sussiste allorché viene accolta una domanda la quale, ancorché non espressamente formulata, deve ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio. Il caso in esame riguarda una gara per l’aggiudicazione, tramite pubblico concorso, della gestione di un locale adibito a sala della cultura. Alla gara partecipavano due ditte e una delle due risultava aggiudicataria, ma l’altra ditta esclusa proponeva ricorso al Tar e il Tar della Calabria, in accoglimento del ricorso, annullava la determinazione con la quale l'Amministrazione provinciale di Catanzaro aveva disposto l'aggiudicazione. Avverso questa sentenza , la società che si era vista annullata l’aggiudicazione, ha proposto appello al Consiglio di Stato, rilevando che la sentenza del Tar sarebbe erronea in quanto avrebbe accolto un motivo di ricorso del tutto assente nel gravame di primo grado, sicché i primi giudici sarebbero andati inammissibilmente ultra petita. Il Consiglio ha ribadito che è vero che il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell'ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, rappresentando tale regola l' espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati nell’ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso. Ma, per giurisprudenza costante, il vizio di ultrapetizione, che emerge ove si configuri una mancata corrispondenza fra quanto richiesto dalle parti e il concreto provvedimento pronunciato dal giudice, non sussiste allorché viene accolta una domanda la quale, ancorché non espressamente formulata, deve ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio. Infatti, il giudice amministrativo può procedere all'individuazione dei motivi di ricorso tenendo conto non solo delle censure espressamente enunciate ma anche di quelle desunte chiaramente dall'esposizione dei fatti ovvero dall'intero contesto del ricorso, con la conseguenza che il vizio di ultrapetizione non sussiste allorquando viene accolta una domanda che, pur se non espressamente formulata, sia comunque contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio. Il vizio di extrapetizione si configura solo quando il giudice, esorbitando dalle proprie funzioni, pronuncia sentenza oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, una utilità o un bene della vita non richiesto, rientrando invece nella sua potestas iudicandi non solo il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta, ma anche quello di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.
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ngeloco
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Inserito il 15/06/2008 alle: 00:19:08
Prof. Calosci, il TAR è un po' diverso che è regolato da una legge specifica (dpr 1034/71). In tema di opposizioni a sanzioni amministrative, invece, è pacifico che si applica la procedura civile. Leggiti la sentenza della Cassazione - recentissima - del gennaio 2008 che ho riportato più sopra. E' un caso del tutto identico a quello di Ivano Pavan ed i giudici hanno riformato la sentenza del GdP. IvanoPP non ha mai, da nessuna parte rilevato la illegittimità della multa per mancata contestazione immediata. Ha detto sì che i VVUU non gli hanno contestato immediatamente la multa, ma non come ragione di illegittimità della stessa, ma solo per contestare il fatto di non aver potuto far verbalizzare (dalla moglie) che non stesse campeggiando. Faceva cioè la questione della differenza tra sosta e campeggio, merito quindi, non quella della violazione dell'obbligo della contestazione immediata. Non ha mai sollevato, nè esplicitamente, né implicitamente, la questione dell'illegittimità della sanzione per mancata contestazione immediata. E tale questione, non sollevata neppure implicitamente, non poteva essere rilevata d'ufficio dal GdP. P.S. Prof. Calosci, comunque, leggiti la sentenza, sta qua: [url]

http://users.libero.it/studio.c...

Il Consiglio di Stato pur enunciando i principi che dici tu, nel caso concreto, rileva che c'è l'ultrapetizione ed accoglie il ricorso del ricorrente. Mi sa che neppure questa sentenza è buona [:D]id="red">

Modificato da ngeloco il 15/06/2008 alle 00:49:22
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/06/2008 alle: 00:38:23
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Guarda la il vizio di ultrapetizione è una delle principali cause dei ricorsi in secondo grado ed in cassazione e di accoglimento con rinvio del giudizio. Questo è l'art. 112 del codice di procedura civile che riguarda l'ultra petizione. Articolo 112 codice procedura civile Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. E almeno informati prima di sparare cavolateid="size4"> come quella sopra evidenziata in rosso! >
> Tratto da:

http://www.studiolegalelaw.it/n...

Vizio di ultrapetizione di Anna Teresa Paciotti Con la Decisione n. 3437/2007, il Consiglio di Stato ha stabilito che il vizio di ultrapetizione non sussiste allorché viene accolta una domanda la quale, ancorché non espressamente formulata, deve ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio. Il caso in esame riguarda una gara per l’aggiudicazione, tramite pubblico concorso, della gestione di un locale adibito a sala della cultura. Alla gara partecipavano due ditte e una delle due risultava aggiudicataria, ma l’altra ditta esclusa proponeva ricorso al Tar e il Tar della Calabria, in accoglimento del ricorso, annullava la determinazione con la quale l'Amministrazione provinciale di Catanzaro aveva disposto l'aggiudicazione. Avverso questa sentenza , la società che si era vista annullata l’aggiudicazione, ha proposto appello al Consiglio di Stato, rilevando che la sentenza del Tar sarebbe erronea in quanto avrebbe accolto un motivo di ricorso del tutto assente nel gravame di primo grado, sicché i primi giudici sarebbero andati inammissibilmente ultra petita. Il Consiglio ha ribadito che è vero che il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell'ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, rappresentando tale regola l' espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ulteriormente specificati nell’ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso. Ma, per giurisprudenza costante, il vizio di ultrapetizione, che emerge ove si configuri una mancata corrispondenza fra quanto richiesto dalle parti e il concreto provvedimento pronunciato dal giudice, non sussiste allorché viene accolta una domanda la quale, ancorché non espressamente formulata, deve ritenersi tacitamente propostaid="red">id="size6"> e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio. Infatti, il giudice amministrativo può procedere all'individuazione dei motivi di ricorso tenendo conto non solo delle censure espressamente enunciate ma anche di quelle desunte chiaramente dall'esposizione dei fatti ovvero dall'intero contesto del ricorso, con la conseguenza che il vizio di ultrapetizione non sussiste allorquando viene accolta una domanda che, pur se non espressamente formulata, sia comunque contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio. Il vizio di extrapetizione si configura solo quando il giudice, esorbitando dalle proprie funzioni, pronuncia sentenza oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, una utilità o un bene della vita non richiesto, rientrando invece nella sua potestas iudicandi non solo il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta, ma anche quello di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.
>
> In quale parte del ricorso di PAVAN da Strambino, la mancata contestazione si intende tacitamente proposta?
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/06/2008 alle: 01:01:18
Angelo ha ragione, la parte della sentenza che riguarda la questione dell'ultra petizione conclude così: In conclusione, nella presente fattispecie non possono trovare utile applicazione i principi giurisprudenziali dianzi ricordati, difettando ogni possibile collegamento tra le censure effettivamente svolte e quella (terzo motivo dell’originario ricorso) che, ad avviso dei primi giudici, condurrebbe all’accoglimento del gravame.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 15/06/2008 alle: 01:01:45
quote:Originally posted by ngeloco
P.S. Mi sa che neppure questa sentenza è buona [:D]id="red"> >
> Non è chiaro, se davvero fosse come dici, se la cosa ti rallegri o ti rattristi....
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/06/2008 alle: 01:08:48
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by ngeloco
P.S. Mi sa che neppure questa sentenza è buona [:D]id="red"> >
> Non è chiaro, se davvero fosse come dici, se la cosa ti rallegri o ti rattristi....
>
> Professò leggiti tutto il punto 3 e vedi che capisci. Il Consiglio ha fatto una premessa sulla ultra petizione in generale ma poi ha concluso che il ricorrente aveva descritto un fatto ma non ne aveva tratto né direttamente ne indirettamente domande.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 15/06/2008 alle 01:09:33
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 15/06/2008 alle: 08:40:44
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by ngeloco
P.S. Mi sa che neppure questa sentenza è buona [:D]id="red"> >
> Non è chiaro, se davvero fosse come dici, se la cosa ti rallegri o ti rattristi....
>
> Non c'è da rallegrarsi, nè da rattristarsi. Quella dell'ultrapetizione è una regola generale che non fa ne' ridere ne' piangere. Trovo invece divertente che tu abbia portato ad esempio, immagino per confutare la scontata tesi, affermata urbi et orbi (tranne che da IvanPP, Vesuvio e, forse, da te) secondo cui se non c'è ricorso di parte il giudice non può decidere d'ufficio, una sentenza che... accoglie l'impugnazione perché c'è ultrapetizioneid="red">[:D][:D] Questo mi fa ridere. Voglio sperare che il webmaster di quel sito che ha riportato quella sentenza, non faccia parte dello staff dei tuoi "bravi avvocati"[:D]id="size2">

Modificato da ngeloco il 15/06/2008 alle 08:46:12
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 15/06/2008 alle: 10:53:42
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by ngeloco
P.S. Mi sa che neppure questa sentenza è buona [:D]id="red"> >
> Non è chiaro, se davvero fosse come dici, se la cosa ti rallegri o ti rattristi....
>
> Non c'è da rallegrarsi, nè da rattristarsi. Quella dell'ultrapetizione è una regola generale che non fa ne' ridere ne' piangere. Trovo invece divertente che tu abbia portato ad esempio, immagino per confutare la scontata tesi, affermata urbi et orbi (tranne che da IvanPP, Vesuvio e, forse, da te) secondo cui se non c'è ricorso di parte il giudice non può decidere d'ufficio, una sentenza che... accoglie l'impugnazione perché c'è ultrapetizioneid="red">[:D][:D] >
> Ho letto la cosa rapidamente ma mi sembrava (controllerò appena ho tempo) che la sentenza del Consiglio di Stato avesse detto che l'ultrapetizione è causa di accoglimento di contro ricorsi tranne se... " il vizio di ultrapetizione, che emerge ove si configuri una mancata corrispondenza fra quanto richiesto dalle parti e il concreto provvedimento pronunciato dal giudice, non sussiste allorché viene accolta una domanda la quale, ancorché non espressamente formulata, deve ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio". La sentenza del Consiglio di Stato ha dato ragione al ricorrente probabilmente (non ho letto la sentenza con dovuta attenzione) perché non era stata data risposta neppure su uno de punti richiesti. In pratica doveva esserci solo giudizio "ultra petita" senza alcuna risposta nello specifico delle richieste poste.
quote: Questo mi fa ridere. Voglio sperare che il webmaster di quel sito che ha riportato quella sentenza, non faccia parte dello staff dei tuoi "bravi avvocati"[:D]id="size2">
>
> No. Ma per consolarti posso dirti che ieri sera eravamo a cena insieme e loro sostengono che l'ultrapetizione è, appunto, causa di annullamento in II grado, se il giudice non è realmente entrato nel merito di almeno una delle richieste del primo ricorrente. Questa sentenza del Consiglio di Stato non la vedrei tanto negativa. Anzi!!!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 15/06/2008 alle 10:54:50
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 15/06/2008 alle: 11:31:50
anche se non sono un tecnico in merito La sentenza del consiglio di stato in merito all' ultrapetizione la vedo molto positiva perchè è a tutela del diritto. Quindi un ricorso vinto è un ricorso vinto non c'è nessun "vizio" o forzatura a riguardo. probabilmente non era chiaro nel ricorso, che i vigili avessero proceduto senza contestazione immediata per il divieto di campeggiare, azione ritenuta dal giudice indispensabile per motivare il verbale, forse solo su questo si dovrebbe riflettere. Io deduco che non si può quindi subire una multa per divieto di campeggio fatta genericamente ad un autoveicolo e non come logico a delle persone con contestazione diretta. saluti franco
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/06/2008 alle: 12:49:09
quote:Originally posted by camperillo
anche se non sono un tecnico in merito La sentenza del consiglio di stato in merito all' ultrapetizione la vedo molto positiva perchè è a tutela del diritto. Quindi un ricorso vinto è un ricorso vinto non c'è nessun "vizio" o forzatura a riguardo. probabilmente non era chiaro nel ricorso, che i vigili avessero proceduto senza contestazione immediata per il divieto di campeggiare, azione ritenuta dal giudice indispensabile per motivare il verbale, forse solo su questo si dovrebbe riflettere. Io deduco che non si può quindi subire una multa per divieto di campeggio fatta genericamente ad un autoveicolo e non come logico a delle persone con contestazione diretta. saluti franco >
> Io mi ero espresso circa un anno fa su qyesto punto quando affermai che la multa per divieto di campeggio va contestata all'equipaggio in flagranza, altrimenti può essere contestata solo perché il divieto di campeggio è infranto dal veicolo in condizioni diverse dall'art. 185 comma due. Pertanto io ritengo che il giudice abbia fatto una decisione ultra-petita ma che comunque avrebbe dovuto motivare per il fatto che non c'è "STAZIONAMENTO" (che è poi il fare vase l'accampare il camper per utilizzarlo a soggiorno) e non è dimostrato che l'equipaggio campeggiasse. Pertanto questa sentenza non dice nulla. Anzi ci porta a concludere che se la contestazione fosse stata immediata IVANOPP avrebe perso il ricorso.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 15/06/2008 alle: 13:16:56
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Pertanto questa sentenza non dice nulla. Anzi ci porta a concludere che se la contestazione fosse stata immediata IVANOPP avrebbe perso il ricorso. >
> [^]id="size2">
22
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 15/06/2008 alle: 14:07:03
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Pertanto questa sentenza non dice nulla. Anzi ci porta a concludere che se la contestazione fosse stata immediata IVANOPP avrebbe perso il ricorso. >
> [^]id="size2">
>
> le vostre conclusioni, per quanto possano compiacervi, valgono quanto quelle di chiunque altro, dal momento che il giudice ha giudicato in base al suo "buon cuore" è del tutto opinabile credere di sapere cosa avrebbe deciso se fosse entrato nel merito. id="size2">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/06/2008 alle: 14:11:24
quote:Originally posted by vapoluz
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Pertanto questa sentenza non dice nulla. Anzi ci porta a concludere che se la contestazione fosse stata immediata IVANOPP avrebbe perso il ricorso. >
> [^]id="size2">
>
> le vostre conclusioni, per quanto possano compiacervi, valgono quanto quelle di chiunque altro, dal momento che il giudice ha giudicato in base al suo "buon cuore" è del tutto opinabile credere di sapere cosa avrebbe deciso se fosse entrato nel merito. id="size2">
>> Anche la tua, per quanto possa compiacerti, è solo una tua opinione. Ma resta il fatto che una sbandierata azione difensiva di IVANOPP esponente del movimentocamperisti (fatto da quattro gatti) non ha apportato alcuna nota di chiarezza. Anzi ci ha confuso ulteriormente le idee. Almeno di questo prendetene atto.
22
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 15/06/2008 alle: 14:39:03
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Anche la tua, per quanto possa compiacerti, è solo una tua opinione. Ma resta il fatto che una sbandierata azione difensiva di IVANOPP esponente del movimentocamperisti (fatto da quattro gatti) non ha apportato alcuna nota di chiarezza. Anzi ci ha confuso ulteriormente le idee.id="red"> Almeno di questo prendetene atto. >
> il fatto che tu abbia le idee confuse non significa lo stesso per tutti gli altri, anche se ammetterlo è già un buon passo avanti, e cmq a quanto pare l'azione difensiva di ivano ha avuto più successo della tua, chissà perchè.....
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/06/2008 alle: 15:02:39
quote:Originally posted by vapoluz
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Anche la tua, per quanto possa compiacerti, è solo una tua opinione. Ma resta il fatto che una sbandierata azione difensiva di IVANOPP esponente del movimentocamperisti (fatto da quattro gatti) non ha apportato alcuna nota di chiarezza. Anzi ci ha confuso ulteriormente le idee.id="red"> Almeno di questo prendetene atto. >
> il fatto che tu abbia le idee confuse non significa lo stesso per tutti gli altri, anche se ammetterlo è già un buon passo avanti, e cmq a quanto pare l'azione difensiva di ivano ha avuto più successo della tua, chissà perchè.....
>
> Il perché lo leggerai. Vi ho detto che è dirompente. Ora aspettate un po' e vedrete. Per il caso di IVANOP avevo già detto, prima della sentenza che avrebbe vinto il ricorso perché per quella contestazione occoreva la prova provata, ovvero la flagranza. Ti assicuro che le idee confuse ce le hai tu.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 15/06/2008 alle: 19:24:07
Tratto da roba di un anno fa' su: [url] https://www.camperonline.it/forum06/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=22070&whichpage=2
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno 14/06/2007 - 13:57:16 Con il ricorso cerca di non andare sui cavilli (si vedeva non si vedeva il cartello) certa di discutere la legittimità del regolamento in base al quale sei stato multato altrimenti non avremo principi applicabili espressi da quella sentenza. Rinuncia ai motivi formali.id="red"> >
>
quote:Originally posted da me 14/06/2007 - 17:28:27 Sono d'accordo. Così sarebbe una vittoria solo formale, inutilizzabile. Chiedi al giudice di entrare nel merito della questione e cerca di vincere la causa nel merito! Fai scrivere al giudice che a Spotorno i camper possono parcheggiare e i loro occupanti campeggiare liberamente per le strade del paese. Sarebbe un risultato eccezionale!>
> Qualcuno un consiglio buono ad IvanoPP glielo aveva dato Non ha voluto ascoltare, ed adesso si trova con una sentenza attaccabilissima, poggiata solo sulla speranza che il Comune di Spotorno non la impugni, e dove è affermato che se solo se non stai in camper, il veicolo è in sosta, mentre basta starci dentro che si attiva il campeggiare. Ah, se avesse ascoltato qualche buon consiglio datogli ancora in tempo utile.id="size2">

Modificato da ngeloco il 15/06/2008 alle 19:33:22
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 15/06/2008 alle: 19:31:58
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by ngeloco Voglio sperare che il webmaster di quel sito che ha riportato quella sentenza, non faccia parte dello staff dei tuoi "bravi avvocati"[:D] >
> No. Ma per consolarti posso dirti che ieri sera eravamo a cena insieme e loro sostengono che l'ultrapetizione è, appunto, causa di annullamento in II grado, se il giudice non è realmente entrato nel merito di almeno una delle richieste del primo ricorrente. Questa sentenza del Consiglio di Stato non la vedrei tanto negativa. Anzi!!!
>
> Allora siamo perfettamente d'accordo. La sentenza di Spotorno, qualora impugnata verrebbe irrimediabilmente annullata per ultrapetizione. Infatti, il giudice non ha esaminato nessuno dei motivi di ricorso di IvanoPP.
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