quote:Risposta al messaggio di Danyvan inserito in data 10/10/2011 09:30:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Alcune domande : 1) la sbarra a che altezza e' collocata ? (ovvero e per intendersi e' una delle barre con limitazione d'altezza a 2,20 mt ?) 2) c'erano delle autovetture che sostavano in tale parcheggio ? se si sono anch'esse state multate ? 3) il cartello di divieto cosa indica ? Ivano PS: sarebbe meglio proporre tali argomenti in "normative" [;)]id="blue">
quote:Risposta al messaggio di Danyvan inserito in data 10/10/2011 10:14:52 (> Allora , cosi' come si puo' leggere nella circolare nr. 277 del 15/01/2008 del Min Interni (disponibile p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.movimentocamperisti....
e discussa p.e. inhttps://forum.camperonline.it/t...
) : 1) i divieti di sosta solo per camper sono ILLEGITTIMI 2) le barre limitatrici di altezza sono ILLEGITTIME (e pure pericolose perche' potrebbero impedire/ritardare l'accesso a mzi di soccorso quali le autoambulanze e/o i veicoli dei VV.FF.) se non esistono reali necessita' (p.e. ostacoli in altezza) Ivano PS: per come fare ad inserire foto puoi leggere inhttps://forum.camperonline.it/#...
id="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 10/10/2011 10:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Avrei violato l'ordinanza 52/08 del comune di Arenzano che pare si riferisca all'accesso in quell'area ai mezzi con altezza superiore ai 2,10 mt
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 10/10/2011 10:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Danyvan inserito in data 11/10/2011 10:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> I divieti di transito (e/o le barre limitatrici di altezza) per veicoli con altezza superiore a mt x sono legittimi solo nel caso in cui esistano effettivi ostacoli in altezza naturali (p.e. rocce sporgenti) o artificiali (p.e. sottopasso). Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 11/10/2011 10:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Danyvan inserito in data 11/10/2011 10:43:43 (> Allora direi proprio che il divieto e' illegittimo cosi' come chiaramente indicato anche dal Min Interni nella circolare nr 277 del 15/01/2008 inviata a tutti i Prefetti d'Italia al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12 (circolare disponibile p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.movimentocamperisti....
) di cui riporto di seguito la parte di interesse on questo caso <<Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc….. Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione). Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato.>>id="black"> Ivanoid="blue">
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quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 11/10/2011 10:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 11/10/2011 20:31:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Possibile [:(] Ma in tal caso allora l'accesso a tale area dovrebbe essere vietato a tutti i veicoli (o almeno a tutti quelli della stessa categoria, ricordando che autovetture e camper appartengono alla STESSA categoria M1) Inoltre, da quanto ho capito, solo il camper di Danyvan e' stato multato mentre le autovetture no ... Per capirci qualcosa di piu' bisognerebbe avere a disposizione l'ordinanza sindacale di divieto oppure eventualmente altro divieto emesso dalla capitaneria di porto Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di Danyvan inserito in data 12/10/2011 09:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti riporto il secondo comma dell'art. 1164 del codice della navigazione: Salvo che il fatto costItuisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro. Evidentemente l'autorità che ti ha fatto la multa ritiene il camper un veicolo per finalità turistico-ricreative. Ed io aggiungo come non dargli torto! Mi spiace per te, ma credo tu non possa fare altro che pagare la multa.
quote:Risposta al messaggio di Danyvan inserito in data 12/10/2011 09:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra) l'articolo citato è il 1164 II comma cod. nav.>> Allora il CdS (e in le barre limitatrici di altezza) centra nulla perche' sulle aree private (tra cui quelle demaniali) non vige il CdS e quindi relativo art. 185 , quindi la multa non penso proprio sia contestabile Rimane invece : 1) il fatto che anche sulle aree private ma ad uso pubblico vige il CdS (quindi ci sarebbe da "scoprire" se tale posto/parcheggio/cosaltro e' ad uso pubblico oppure no) 2) il rammarico ("rabbia") per il fatto che le auto in tale posto/parcheggio/cosaltro possano SOSTARE (o perlomeno non sono state multate) mentre invece i camper no ... [V] aggiungendo una domandina : che differenza c'e' tra una persona che va in spiaggia o a pescare SOSTANDO con l'auto o con il camper ? [:0][}:)] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 12/10/2011 13:00:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ivano, in Italia esistono decine di migliaia di leggi, ed il codice della strada è una di queste! Se l'autorità ha elevato la multa ai camper e non alle autovetture una ragione ci sarà. Ciò detto, mi spiace per Danyvan e lo invito a desistere da intraprendere l'azione descritta nel messaggio d'apertura.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 12/10/2011 13:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra) in Italia esistono decine di migliaia di leggi, ed il codice della strada è una di queste!>> Vero (purtroppo, non per il CdS bensi' per le decine di migliaia di leggi)id="blue">
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 12/10/2011 13:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Se l'autorità ha elevato la multa ai camper e non alle autovetture una ragione ci sarà.>> Io la "ragione" non ce la vedo, ma se la legge e' cosi' bisogna adeguarsi ... id="blue">
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 12/10/2011 13:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra) lo invito a desistere da intraprendere l'azione descritta nel messaggio d'apertura.>> concordo (l'ho scritto anche io nel mio prec intervento) in quanto in tale caso (sosta su proprieta' privata tra cui il demanio) il camper non e' "tutelato" dall'art. 185 CdS (la SOSTA e' diversa dal CAMPEGGIO se ...) Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 12/10/2011 13:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la ragione è legata all'invasione di quei parcheggi durante l'estate, sembrava un campo nomadi con mezzi lasciati lì praticamente da giugno a settembre. Tutto qui. Diciamo che le ragioni ci sono eccome...per farsi un'idea basta andare in località vesima (tra genova ed arenzano) e vedere cosa riescono a combinare i camper, uno ******. A breve chiuderanno anche lì e non fanno altro che bene. Io stufo di essere assimiliato a tali individui ho venduto il camper e tanti saluti. Ciao, Mauro