quote:Risposta al messaggio di batz inserito in data 21/07/2009 19:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nel tuo ricorso hai commesso un errore o se preferisci una grave omissione. Dovevi proprio attaccarti all'art. 7 comma 1 lettera b ove viene consentito agli amministratori di vietare la circolazione ad alcune CATEGORIE di veicoli. Specifica che l'art. 7 comma 1 non prevede distinzioni tra veicoli all'interno di una stessa categoria Anche il riferimento presente nel verbale della polizia municipale all'art. 7 comma 1 lettera a è errato. Infatti tale comma rimanda all'art. 6 commi 1, 2 e 4 ove si parla di categorie di veicoli e non è prevista divisione e distinguo all'interno di una stessa categoria. Poi avresti dovuto fare riferimento all'art. 47 comma 2 che stabilisce quali sono le categorie. Avresti poi dovuto allegare la fotocopia del libretto di circolazione del tuo camper evidenziando il punto "J" ove è indicata la CATEGORIA M1 che è la stessa delle autovetture. Solo a questo punto avresti dovuto rafforzare il discorso con tutti i tuoi corretti riferimenti all'art. 185. A questo punto non ti resta che presentare ricorso al Giudice di Pace. Personalmente non demorderei. Se puoi fatti aiutare da una associazione di camperisti. Ricorda che nel momento in cui presenti ricorso al GdP si interrompono gli effetti temporali dell'ingiunzione prefettizia (30 giorni). Se ti va male la cifra non raddoppia ancora, ma hai avuto il vantaggio di procrastinare nel tempo il pagamento di almeno 2 anni. RICORSO!!! DURO RICORSO!!!!id="size6">
quote:Risposta al messaggio di batz inserito in data 21/07/2009 23:23:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non so rispondere alle tue domande. Per le date spero intervenga THE DEVIL. Per l'associazione spero intervenga IVANO
quote:Risposta al messaggio di batz inserito in data 21/07/2009 23:23:25 inoltre volevo chiederti so che una risposta oltre i 120 giorni non è valida, a quale data devo fare riferimento per controllare che non mi abbiano risposto in ritardo? >> Art. 204 comma 1 Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore......... Se prendiamo in considerazione la data del 12/03/2009, giorno in cui il comando accertatore ha trasmesso gli atti al Prefetto e non conoscendo la data di ricezione, il provvedimento è sicuramente valido, come nel tuo caso (15/06/2009), se emesso entro il 10/07/2009. Al contrario, se fosse stato dopo il 10 luglio era necessario conoscere la data di ricezione.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 22/07/2009 08:37:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la data da prendere come riferimento è la data di ricezione del Comando di POlizia Municipale e non quella della loro trasmissione al Prefetto. Quindi la data da cui far partire i 120 giorni è la data di ricezione del tuo ricorso da parte del comando dei vigili urbani, ci sono parecchie sentenze dela cassazione in tal senso. ciao
quote:Risposta al messaggio di emilio69 inserito in data 22/07/2009 12:20:28 ( ............ci sono parecchie sentenze dela cassazione in tal senso. >> Cassazione Civile Decorrenza del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione Il termineid="red">, concesso al Prefetto dall'art. 204, primo comma, del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione pecuniaria, decorre dal momento nel quale il Prefetto abbia ricevuto, dall'ufficio o dal comando, al quale appartiene l'organo accertatore della violazioneid="red">.......id="size1"> Sez. I, sent. n. 4204 del 27-04-1999, Di Gioia c. Prefettura di Foggia (rv 525803). Ora rimango in attesa di una delle tue sentenze che stabiliscono la decorrenza diversa da quella ex 204/1.
quote:Risposta al messaggio di batz inserito in data 22/07/2009 12:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Data ricezione ricorso al Comando accertatore = 04/02/2009 Termime utile concesso al Comando accertatore ex 203/2 = 05/04/2009 (Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettereid="red"> gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorniid="red"> dal deposito o dal ricevimento del ricorso). Nel tuo caso il termine è stato rispettato (data presunta di trasmissione il 12/03/2009). Data notifica ordinanza = 20/07/2009 Data emissione ordinanza = 15/06/2009 (adozione)id="red"> Ai sensi dell'art. 204/2: L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozioneid="red">...... Quindi anche questo termine è stato rispettato, perchè dal 15/06/2009 avevano 150 gg. per notificartela (entro il 12/11/2009).
quote:Originally posted by batz>
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Quando ti esprimi in tèrmini cosi' categorici diventi "pericoloso" per te stesso e per gli interlocutori che ti lèggono nel forum. Per te stesso, perche' ti esponi a brutte figure senza neanche cautelarti con qualche riserva del tipo: per quanto a mia conoscenza. Per gli interlocutori, perche' fornisci indicazioni errate ma ammantate dell'autorevolezza connessa al tuo nick. [1]id="red"> Non c'e' alcun motivo per cui Batz debba fare riferimento all'art. 7/1/bid="red"> che riguarda il divieto di circolazione, cioe' il divieto che si rende noto attraverso il segnale eventualmente corredato di pannelli integrativi (oppure attraverso uno dei similari segnali "specifici" di cui agli artt. 117/118 Reg.). [2]id="red"> Io non ho avuto la possibilita' di visionare il verbale notificato a Batz ma l'eventuale riferimento all'art. 7/1/aid="red"> e' assolutamente pertinente da parte della Polizia Municipale, proprio perche' rimanda (tra l'altro) al comma 4 all'art. 6. Infatti (al di fuori dei casi previsti negli artt. 157/158 CdS, cioe' del divieto senza segnaletica) su qualunque strada il divieto di sosta e' disposto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera
Nel tuo ricorso hai commesso un errore o se preferisci una grave omissione. Dovevi proprio attaccarti all'art. 7 comma 1 lettera bid="red"> ove viene consentito agli amministratori di vietare la circolazione ad alcune CATEGORIE di veicoli. [1]id="red"> Specifica che l'art. 7 comma 1 non prevede distinzioni tra veicoli all'interno di una stessa categoria Anche il riferimento presente nel verbale della polizia municipale all'art. 7 comma 1 lettera a è errato. [2]id="red"> Infatti tale comma rimanda all'art. 6 commi 1, 2 e 4 ove si parla di categorie di veicoli e non è prevista divisione e distinguo all'interno di una stessa categoria.>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/07/2009 14:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa ma per una volta non concordo proprio con le tue affermazioni. Non si tratta di autorevolezza o meno (legata ad un nick) si tratta di leggere le norme. Ribadisco la mia opinione leggendo nuovamente gli art. 6 e 7 del CdS. In essi si parla di possibilità di imporre limitazioni a determinate categorie. L'unico punto ove non si parla di "categorie" è il comma 4, lettera "E" dell'art. 6. In esso però non si parla di "alcuni" tipopogie di veicoli, ma di veicoli nel loro complesso. Quindi in quel parcheggio dette limitazioni riguardano tutti i veicoli compresi nella CATEGORIE autorizzata a transitare/sostare. Se in zona sussiste il divieto per la categoria M1 allora la contravvenzione è corretta, ma se la contravvenzione è stata elevata perché l''autocaravan è stata considerata categoria a se stante allora è illegittima se nella zona la sosta è consentita alla CATEGORIA delle autovetture (M1). Quel che tu dici relativamente alla "circolazione" è vero, ma è altrettanto vero che la sosta non può essere vietata a DETERMINATE TIPOLOGIE di veicoli. Intendo dire che se nella zona non c'è divieto di transito (circolazione) per una SPECIFICA CATEGORIA questa CATEGORIA ha diritto di SOSTARE come tutti i veicoli appartenenti alla STESSA CATEGORIA. Anche inquadrando il problema come categoria di UTENTI allora nasce una nuova discussione su cosa è la categoria di UTENTI. Di certo l'UTENTE alla guida di un VEICOLO M1 appartiene sempre alla stessa CATEGORIA DI UTENTE sia se è alla guida di una autovettura o di una autocaravan. Il riferimento ASSURDO che il comando di Polizia Municipale fa (a giustificazione del proprio operato) all'art. 185 comma 3 (Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.) Detto articolo/comma non autorizza un DIVIETO DI SOSTA per le sole autocaravan, ma solo il diritto dell'Ente proprietario di esigere un pagamento del 50% in più della tariffa!!! Quindi la contravvenzione doveva essere emessa, ammesso ma non concesso che sia prevista la relativa sanzione, ai sensi dell'art. 185 comma 3 nel caso di parcheggio a pagamento. Ma se il parcheggio è "libero" allora??? Assurda deduzione del Comando di Polizia Urbana. Di conseguenza ribadisco la necessità di RICORRERE al GdP per tutti i motivi indicati in questo 3D. Ciao
quote:Originally posted by TheDevil>
Infatti (al di fuori dei casi previsti negli artt. 157/158 CdS, cioe' del divieto senza segnaletica) su qualunque strada il divieto di sosta e' disposto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera, a prescindere che la strada sia fuori oppure dentro la delimitazione di un centro abitato. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> A beneficio mio e di tutti gli altri lettori del forum dovresti cortesemente indicare quale sia, per te, il riferimento normativo del CdS che consente ad un ente proprietario della strada di disporre un divieto di sosta, reso noto al pubblico attraverso il segnale .
Scusa ma per una volta non concordo proprio con le tue affermazioni. ..... si tratta di leggere le norme. Ribadisco la mia opinione leggendo nuovamente gli art. 6 e 7 del CdS.>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/07/2009 17:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'art. 6 comma 4. Ma, ribadisco, non leggo autorizzazioni a limitare tale divieto alle sole autocaravan. Proprio l'art. 6, come già detto, consente al comma 4: lettera "B" stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; (sottolineo CATEGORIE DI UTENTI. Sottolineo inoltre "limitazioni" che possono essere sia di circolazione sia di sosta). lettera "d" vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la SOSTA DEI VEICOLI (Sottolineo VEICOLI intesi nella loro globalità e non come "tipologia"). Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci to batz>
Nel tuo ricorso hai commesso un errore o se preferisci una grave omissione. Dovevi proprio attaccarti all'art. 7 comma 1 lettera bid="red"> ove viene consentito agli amministratori di vietare la circolazione ad alcune CATEGORIE di veicoli. Specifica che l'art. 7 comma 1 non prevede distinzioni tra veicoli all'interno di una stessa categoria>
quote:Originally posted by TheDevil>
Non c'e' alcun motivo per cui Batz debba fare riferimento all'art. 7/1/bid="red"> che riguarda il divieto di circolazione, .....>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> A beneficio mio e di tutti gli altri lettori del forum dovresti cortesemente indicare il nesso che trovi (e ribadisci) tra un divieto di sosta e l'art. 7 comma 1 lettera bid="red">, che hai suggerito a Batz per contestare il verbale ricevuto.
Scusa ma per una volta non concordo proprio con le tue affermazioni. ..... si tratta di leggere le norme. Ribadisco la mia opinione leggendo nuovamente gli art. 6 e 7 del CdS.>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/07/2009 20:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Presto detto! Il nesso sta nel fatto che la SOSTA è fa parte della CIRCOLAZIONE e la CIRCOLAZIONE può essere vietata ad una o più CATEGORIE di veicoli, ma non ad una parte di una categoria. Come già detto poi quando nell'art. 6 parla espressamente di sosta parla di "veicoli" in genere non suddividendoli per "tipologie". Ammetto che anche l'articolo 6 e 7 sono per molti versi lacunosi. Non vedo come possano differenziare la sosta delle autocaravan dalle autovetture. SOSTA non campeggio. Ciao
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/07/2009 14:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Infatti, concordo con te. Il Caro Galosci ogni tanto "interpreta" un pò troppo. MACULANI.