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Ricorso prefetto S.Vincenzo non accettato Aiuto

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batz
batz
-
Inserito il 21/07/2009 alle: 19:10:47
SAlve avrei bisogno di un vostro aiuto sono ricorsa al prefetto di S.Vincenzo per una multa che mi avevano fatto per divieto di sosta, ho ricevuto oggi la risposta e hanno deciso di non accettare il mio ricorso vorrei procedere al giudice di pace, ne vale la pena? mi potete dare una mano? Grazie Questa è la lettera che ho inviato: Comando di Polizia Municipale di San Vincenzo (LI) RICORSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 Ecc.mo signor Prefetto, La sottoscritta Manfredini Valentina, nata il *** a ***, residente in *** e ivi domiciliata Premesso di aver ricevuto Accertamento di violazione-verbale di contestazione n.007722 di infrazione del C.d.S. per la presunta violazione dell’art.7 c.14 sostava in una zona vietata, notificato in data 18/08/2008 ore 08.30. Poiché l’accertamento operato appare infondato, illegittimo e ingiustificato, il sottoscritto intende proporre ricorso all’Ecc.mo Prefetto di San Vincenzo (LI) contro il suddetto accertamento-contestazione sulla base dei seguenti MOTIVI Premesso che il veicolo Ford targato *** è omologato come Autocaravan (CdS art. 54, comma 1, lettera m) Tenendo conto che l’art. 185 del CdS, comma 1, stabilisce che le Autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli E considerato che l’articolo n. 185 equipara le autocaravan anche alle autovetture (art. 54, comma 1, lettera a): quindi la sosta, ove riservata alle autovetture, è consentita anche alla autocaravan. In base a queste premesse, la circolare ministeriale del Gennaio 2008 precisa che “la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri“. Secondo quanto stabilito dal CdS, non si può vietare alle autocaravan di entrare in una strada o in un parcheggio, consentendo il transito o la sosta alle sole autovetture, precisando che la sosta di un autocaravan poggiato sulla sede stradale con le proprie ruote non rientra nella definizione di “campeggiare”. Sottolineando che l’area di sosta (come da documentazione allegata) non esponeva divieti di parcheggio per alcuna tipologia di vetture, e che la sosta dell’Autocaravan in questione alle prime ore del mattino non creava alcun disagio alla mobilità essendo il parcheggio stesso semi-vuoto Per tutti questi motivi il ricorrente CHIEDE che il Prefetto voglia in accoglimento del presente ricorso, annullare il verbale di accertamento e contestazione e pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti ex art.204 Codice della strada. CHIEDE Altresì che il Prefetto voglia sospendere l’esecutività del provvedimento impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti e il grave pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall’esecuzione del provvedimento stesso, considerata l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata. Si allegano: - n.1 copia del preavviso di violazione; - n 1 copia del verbale di violazione; - n.1 foto del cartello del parcheggio ; -n.1 foto del parcheggio.id="blue"> Questa la risposta ricevuta

Modificato da batz il 21/07/2009 alle 19:45:05
21
maxime
maxime
20/08/2004 6558
Inserito il 21/07/2009 alle: 21:17:00
io ti consiglio di metterti in contatto con la famosa Associazione ........... e di sicuro ti daranno il supporto per predisporre il ricorso al Giudice di Pace. massimo
batz
batz
-
Inserito il 21/07/2009 alle: 21:19:24
ehm qual'è la famosa associazione? [:I]
22
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 21/07/2009 alle: 22:20:25
un po OT, ma lo metto lo stesso. BELLA LA TOSCANA NEEHHHH. Spedite il tutto ai dipendenti del settore VR che presto torneranno a coltivare olivi. Che se ne ricordino quando andranno a votare. Luigi
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 21/07/2009 alle: 22:45:59
quote:Risposta al messaggio di batz inserito in data 21/07/2009  19:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel tuo ricorso hai commesso un errore o se preferisci una grave omissione. Dovevi proprio attaccarti all'art. 7 comma 1 lettera b ove viene consentito agli amministratori di vietare la circolazione ad alcune CATEGORIE di veicoli. Specifica che l'art. 7 comma 1 non prevede distinzioni tra veicoli all'interno di una stessa categoria Anche il riferimento presente nel verbale della polizia municipale all'art. 7 comma 1 lettera a è errato. Infatti tale comma rimanda all'art. 6 commi 1, 2 e 4 ove si parla di categorie di veicoli e non è prevista divisione e distinguo all'interno di una stessa categoria. Poi avresti dovuto fare riferimento all'art. 47 comma 2 che stabilisce quali sono le categorie. Avresti poi dovuto allegare la fotocopia del libretto di circolazione del tuo camper evidenziando il punto "J" ove è indicata la CATEGORIA M1 che è la stessa delle autovetture. Solo a questo punto avresti dovuto rafforzare il discorso con tutti i tuoi corretti riferimenti all'art. 185. A questo punto non ti resta che presentare ricorso al Giudice di Pace. Personalmente non demorderei. Se puoi fatti aiutare da una associazione di camperisti. Ricorda che nel momento in cui presenti ricorso al GdP si interrompono gli effetti temporali dell'ingiunzione prefettizia (30 giorni). Se ti va male la cifra non raddoppia ancora, ma hai avuto il vantaggio di procrastinare nel tempo il pagamento di almeno 2 anni. RICORSO!!! DURO RICORSO!!!!id="size6">

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 21/07/2009 alle 22:47:07
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batz
batz
-
Inserito il 21/07/2009 alle: 23:23:25
Grazie Prof sei stato molto esauriente...cavolo ho omesso proprio un aspetto importante... cmq mi consigli una qualche associazione in particolare?? inoltre volevo chiederti so che una risposta oltre i 120 giorni non è valida, a quale data devo fare riferimento per controllare che non mi abbiano risposto in ritardo? thankss
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 22/07/2009 alle: 02:14:40
quote:Risposta al messaggio di batz inserito in data 21/07/2009  23:23:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so rispondere alle tue domande. Per le date spero intervenga THE DEVIL. Per l'associazione spero intervenga IVANO
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 22/07/2009 alle: 08:37:04
quote:Risposta al messaggio di batz inserito in data 21/07/2009  23:23:25 inoltre volevo chiederti so che una risposta oltre i 120 giorni non è valida, a quale data devo fare riferimento per controllare che non mi abbiano risposto in ritardo? >
> Art. 204 comma 1 Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore......... Se prendiamo in considerazione la data del 12/03/2009, giorno in cui il comando accertatore ha trasmesso gli atti al Prefetto e non conoscendo la data di ricezione, il provvedimento è sicuramente valido, come nel tuo caso (15/06/2009), se emesso entro il 10/07/2009. Al contrario, se fosse stato dopo il 10 luglio era necessario conoscere la data di ricezione.
16
emilio69
emilio69
18/05/2009 145
Inserito il 22/07/2009 alle: 12:20:28
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 22/07/2009  08:37:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la data da prendere come riferimento è la data di ricezione del Comando di POlizia Municipale e non quella della loro trasmissione al Prefetto. Quindi la data da cui far partire i 120 giorni è la data di ricezione del tuo ricorso da parte del comando dei vigili urbani, ci sono parecchie sentenze dela cassazione in tal senso. ciao

Modificato da emilio69 il 22/07/2009 alle 12:21:02
batz
batz
-
Inserito il 22/07/2009 alle: 12:27:06
dietro la lettera del prefetto c'è un timbo che dice NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA IL SOTTOSCRITTO ATTESTA DI AVER SPEDITO LA NOTIFICA IL PRESENTE ATTO A MEZZO RACCOMANDATA AR DALL'UFFICIO POSTALE DI SAN VINCENZO IN DATA ODIERNA 20/07/09 con firma del prefetto mentre la data di ricezione della raccomandata che ho spedito io alla polizia municipale è del 04/02/2009
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 22/07/2009 alle: 12:55:31
quote:Risposta al messaggio di emilio69 inserito in data 22/07/2009  12:20:28 ( ............ci sono parecchie sentenze dela cassazione in tal senso. >
> Cassazione Civile Decorrenza del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione Il termineid="red">, concesso al Prefetto dall'art. 204, primo comma, del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione pecuniaria, decorre dal momento nel quale il Prefetto abbia ricevuto, dall'ufficio o dal comando, al quale appartiene l'organo accertatore della violazioneid="red">.......id="size1"> Sez. I, sent. n. 4204 del 27-04-1999, Di Gioia c. Prefettura di Foggia (rv 525803). Ora rimango in attesa di una delle tue sentenze che stabiliscono la decorrenza diversa da quella ex 204/1.
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 22/07/2009 alle: 13:12:22
quote:Risposta al messaggio di batz inserito in data 22/07/2009  12:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Data ricezione ricorso al Comando accertatore = 04/02/2009 Termime utile concesso al Comando accertatore ex 203/2 = 05/04/2009 (Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettereid="red"> gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorniid="red"> dal deposito o dal ricevimento del ricorso). Nel tuo caso il termine è stato rispettato (data presunta di trasmissione il 12/03/2009). Data notifica ordinanza = 20/07/2009 Data emissione ordinanza = 15/06/2009 (adozione)id="red"> Ai sensi dell'art. 204/2: L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozioneid="red">...... Quindi anche questo termine è stato rispettato, perchè dal 15/06/2009 avevano 150 gg. per notificartela (entro il 12/11/2009).
batz
batz
-
Inserito il 22/07/2009 alle: 13:19:53
fbomped sei stato chiarissimo grazie... peccato però che abbiano fatto tutto perfettamente entro i giorni stabiliti....sigh... ora non mi rimane che trovare un ottima associazione di camperisti alla quale appoggiarmi per proseguire con il ricorso al giudice di pace... io però non sono di san vincenzo dovrò andare là personalmente? comincio a pensare che sarà più facile mollare anche se per principio ogni singola parte del mio corpo mi dice di continuare e non dargliela vinta a quei *ç+@**§x#à [}:)]
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 22/07/2009 alle: 14:00:00
quote:Originally posted by batz
>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Nel tuo ricorso hai commesso un errore o se preferisci una grave omissione. Dovevi proprio attaccarti all'art. 7 comma 1 lettera bid="red"> ove viene consentito agli amministratori di vietare la circolazione ad alcune CATEGORIE di veicoli. [1]id="red"> Specifica che l'art. 7 comma 1 non prevede distinzioni tra veicoli all'interno di una stessa categoria Anche il riferimento presente nel verbale della polizia municipale all'art. 7 comma 1 lettera a è errato. [2]id="red"> Infatti tale comma rimanda all'art. 6 commi 1, 2 e 4 ove si parla di categorie di veicoli e non è prevista divisione e distinguo all'interno di una stessa categoria.>
> Quando ti esprimi in tèrmini cosi' categorici diventi "pericoloso" per te stesso e per gli interlocutori che ti lèggono nel forum. Per te stesso, perche' ti esponi a brutte figure senza neanche cautelarti con qualche riserva del tipo: per quanto a mia conoscenza. Per gli interlocutori, perche' fornisci indicazioni errate ma ammantate dell'autorevolezza connessa al tuo nick. [1]id="red"> Non c'e' alcun motivo per cui Batz debba fare riferimento all'art. 7/1/bid="red"> che riguarda il divieto di circolazione, cioe' il divieto che si rende noto attraverso il segnale eventualmente corredato di pannelli integrativi (oppure attraverso uno dei similari segnali "specifici" di cui agli artt. 117/118 Reg.). [2]id="red"> Io non ho avuto la possibilita' di visionare il verbale notificato a Batz ma l'eventuale riferimento all'art. 7/1/aid="red"> e' assolutamente pertinente da parte della Polizia Municipale, proprio perche' rimanda (tra l'altro) al comma 4 all'art. 6. Infatti (al di fuori dei casi previsti negli artt. 157/158 CdS, cioe' del divieto senza segnaletica) su qualunque strada il divieto di sosta e' disposto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera <d>, a prescindere che la strada sia fuori oppure dentro la delimitazione di un centro abitato. @Batz: se imposti una ricerca su "Marina di Grosseto" tra gli argomenti archiviati di questo forum, trovi un approfondimento su un caso molto simile al tuo dal quale puoi trarre eventualmente indicazioni per il tuo ricorso al GdP.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 22/07/2009 alle: 15:29:20
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/07/2009  14:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma per una volta non concordo proprio con le tue affermazioni. Non si tratta di autorevolezza o meno (legata ad un nick) si tratta di leggere le norme. Ribadisco la mia opinione leggendo nuovamente gli art. 6 e 7 del CdS. In essi si parla di possibilità di imporre limitazioni a determinate categorie. L'unico punto ove non si parla di "categorie" è il comma 4, lettera "E" dell'art. 6. In esso però non si parla di "alcuni" tipopogie di veicoli, ma di veicoli nel loro complesso. Quindi in quel parcheggio dette limitazioni riguardano tutti i veicoli compresi nella CATEGORIE autorizzata a transitare/sostare. Se in zona sussiste il divieto per la categoria M1 allora la contravvenzione è corretta, ma se la contravvenzione è stata elevata perché l''autocaravan è stata considerata categoria a se stante allora è illegittima se nella zona la sosta è consentita alla CATEGORIA delle autovetture (M1). Quel che tu dici relativamente alla "circolazione" è vero, ma è altrettanto vero che la sosta non può essere vietata a DETERMINATE TIPOLOGIE di veicoli. Intendo dire che se nella zona non c'è divieto di transito (circolazione) per una SPECIFICA CATEGORIA questa CATEGORIA ha diritto di SOSTARE come tutti i veicoli appartenenti alla STESSA CATEGORIA. Anche inquadrando il problema come categoria di UTENTI allora nasce una nuova discussione su cosa è la categoria di UTENTI. Di certo l'UTENTE alla guida di un VEICOLO M1 appartiene sempre alla stessa CATEGORIA DI UTENTE sia se è alla guida di una autovettura o di una autocaravan. Il riferimento ASSURDO che il comando di Polizia Municipale fa (a giustificazione del proprio operato) all'art. 185 comma 3 (Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.) Detto articolo/comma non autorizza un DIVIETO DI SOSTA per le sole autocaravan, ma solo il diritto dell'Ente proprietario di esigere un pagamento del 50% in più della tariffa!!! Quindi la contravvenzione doveva essere emessa, ammesso ma non concesso che sia prevista la relativa sanzione, ai sensi dell'art. 185 comma 3 nel caso di parcheggio a pagamento. Ma se il parcheggio è "libero" allora??? Assurda deduzione del Comando di Polizia Urbana. Di conseguenza ribadisco la necessità di RICORRERE al GdP per tutti i motivi indicati in questo 3D. Ciao
19
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 22/07/2009 alle: 17:17:17
quote:Originally posted by TheDevil
Infatti (al di fuori dei casi previsti negli artt. 157/158 CdS, cioe' del divieto senza segnaletica) su qualunque strada il divieto di sosta e' disposto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera <d>, a prescindere che la strada sia fuori oppure dentro la delimitazione di un centro abitato. >
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Scusa ma per una volta non concordo proprio con le tue affermazioni. ..... si tratta di leggere le norme. Ribadisco la mia opinione leggendo nuovamente gli art. 6 e 7 del CdS.>
> A beneficio mio e di tutti gli altri lettori del forum dovresti cortesemente indicare quale sia, per te, il riferimento normativo del CdS che consente ad un ente proprietario della strada di disporre un divieto di sosta, reso noto al pubblico attraverso il segnale .
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 22/07/2009 alle: 18:18:02
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/07/2009  17:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'art. 6 comma 4. Ma, ribadisco, non leggo autorizzazioni a limitare tale divieto alle sole autocaravan. Proprio l'art. 6, come già detto, consente al comma 4: lettera "B" stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; (sottolineo CATEGORIE DI UTENTI. Sottolineo inoltre "limitazioni" che possono essere sia di circolazione sia di sosta). lettera "d" vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la SOSTA DEI VEICOLI (Sottolineo VEICOLI intesi nella loro globalità e non come "tipologia"). Ciao
19
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 22/07/2009 alle: 20:00:01
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci to batz
Nel tuo ricorso hai commesso un errore o se preferisci una grave omissione. Dovevi proprio attaccarti all'art. 7 comma 1 lettera bid="red"> ove viene consentito agli amministratori di vietare la circolazione ad alcune CATEGORIE di veicoli. Specifica che l'art. 7 comma 1 non prevede distinzioni tra veicoli all'interno di una stessa categoria>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Non c'e' alcun motivo per cui Batz debba fare riferimento all'art. 7/1/bid="red"> che riguarda il divieto di circolazione, .....>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Scusa ma per una volta non concordo proprio con le tue affermazioni. ..... si tratta di leggere le norme. Ribadisco la mia opinione leggendo nuovamente gli art. 6 e 7 del CdS.>
> A beneficio mio e di tutti gli altri lettori del forum dovresti cortesemente indicare il nesso che trovi (e ribadisci) tra un divieto di sosta e l'art. 7 comma 1 lettera bid="red">, che hai suggerito a Batz per contestare il verbale ricevuto.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 23/07/2009 alle: 01:28:00
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/07/2009  20:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Presto detto! Il nesso sta nel fatto che la SOSTA è fa parte della CIRCOLAZIONE e la CIRCOLAZIONE può essere vietata ad una o più CATEGORIE di veicoli, ma non ad una parte di una categoria. Come già detto poi quando nell'art. 6 parla espressamente di sosta parla di "veicoli" in genere non suddividendoli per "tipologie". Ammetto che anche l'articolo 6 e 7 sono per molti versi lacunosi. Non vedo come possano differenziare la sosta delle autocaravan dalle autovetture. SOSTA non campeggio. Ciao
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 23/07/2009 alle: 09:22:38
Ho letto le controdeduzioni dei vigili e il provvedimento del Prefetto: ma quest'ultimo fa propria la sentenza della Cassazione n. 11278 del 28/8/2001, nota come sentenza Orosei?
maculani
maculani
-
Inserito il 23/07/2009 alle: 18:15:53
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/07/2009  14:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, concordo con te. Il Caro Galosci ogni tanto "interpreta" un pò troppo. MACULANI.
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
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