quote:Originally posted by banacoa E le altre province, perchè non espongono l'autorizzazione Prefettizia?>> Perche' nelle altre province, evidentemente, il competente ente proprietario della strada si attiene al D.M. 15 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007, n. 195) Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Articolo 1. 1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. 3. [...omissis...] 4. [...omissis...] 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.id="green"> Dalla tua descrizione i segnali stradali della specie collocati nelle province di Mantova-Rovigo-Ferrara non risulterebbero conformi alle disposizioni ministeriali, emanate in applicazione della vigente legislazione in materia.
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 28/01/2010 21:23:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>No contestare sempre Nando