quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 09/04/2011 15:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il contratto lo si sta ancora scrivente per cui si può fare come si vuole.>> Non proprio. Occorre vedere sulla base di quale tipo di titolo autorizzatorio viene svolta l'attività. Dal titolo stesso deriva il tipo di contratto.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 09/04/2011 17:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> dal punto di vista urbanistico è "deposito camper e barche (o rimessaggio)" o qualche cosa di simile. E stà acquisendo anche le autorizzazioni dei VVF per l'attività.
quote:5. Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso. omissis 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter), e 27-quinquies), dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972>> Il significato di "caso d'uso" è ricavabile dall'art 6 dello stesso D.P.R.
quote:6. Caso d'uso. 1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.>>
una pagina
dedicata al contratto di rimessaggio che mi pare interessante. In sintesi: a) il contratto di rimessaggio è una variante del contratto di deposito oneroso e si perfeziona con il solo collocamento del veicolo e non è quindi necessaria la forma scritta (nel mio caso, in effetti, non ho sottoscritto alcun contratto); b) il contratto di deposito comporta l'obbligo di custodia e di restituzione; in particolare, l'obbligo del risarcimento in caso di furto o danni; c) è possibile che venga escluso tale obbligo; si tratterebbe tuttavia di una clausola vessatoria che comporterebbe la necessità non solo della forma scritta, ma anche della doppia firma; d) secondo la Cassazione, è in generale insostenibile che il rimessaggio possa configurarsi come locazione, in quanto non è il titolare del rimessaggio che consegna l'area al cliente, ma il cliente che gli consegna il veicolo proprio per evitare di lasciarlo in un luogo pubblico con i rischi derivanti dalla mancanza di custodia; e) secondo una sentenza della Corte di Appello di Milano, peraltro, può aversi locazione con conseguente esclusione di responsabilità del gestore, ma solo nel caso in cui l’ingresso nel rimessaggio avvenga senza alcun contatto con il personale del gestore e senza consegna delle chiavi (io lascio sempre una copia delle chiavi al rimessaggio).quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 10/04/2011 12:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Occorre innanzitutto distinguere tra "rimessaggio" inteso come sosta temporanea e "rimessaggio" inteso come sosta prolungata del veicolo. E' evidente che nel primo caso la forma scritta del contratto sia del tutto inutile, mentre nel secondo è caldamente consigliata anche in virtù delle varie clausole e condizioni che si possono concordare. Per quanto riguarda l'impossibilità della "locazione" di una porzione di area del rimessaggio, è per questo che avevo escluso la possibilità di un contratto a tal fine. Il fatto che il titolare stia acquisendo il certificato di prevenzione incendi fa propendere per un'attività dedita al deposito dei veicoli e non alla semplice locazione di una porzione di area. Quest'ultima ipotesi, come correttamente fatto rilevare dalla Corte di Appello, è attuabile solo in caso il locatario abbia ricevuto le chiavi di accesso, sul posto non vi sia la presenza nè del titolare nè di dipendenti della ditta. In questo caso, inoltre, è evidente che le chiavi non vengano lasciate ad alcuno.