quote:Originally posted by ender6996
Quando mio suocero ho dovuto demolire la sua vecchia auto, un golf 1300 con 22 anni di onorato servizio, il demolitore nostro amico, ha detto che dovevamo portare il mezzo integro, inoltre ha trovato del materiale da altre auto per rimpiazzare i pezzi migliori che mio suocero aveva trovato da vendere a parte.
Ha detto che si tratta di una normativa che prevede che i demolitori autorizzati si devono fare carico di un mezzo completo per garantire la distruzione di tutto il materiale che può essere considerato nocivo.
Mio fratello ha invece demolito un mezzo per incidente, il motore era praticamente nuovo 31000 km e quando è andato sempre dal demolitore in questione, questi si è fatto fare un preventivo di danni dove il motore era compreso, ha smontato il pezzo per mio fratello per la cifra di 50@ e ha messo in modo provvisorio un motore simile ma completamente distrutto.
Non ho visto questa normativa, ma credo che non si sarebbe dato da fare per ripristinare i pezzi prelevati, se il tutto fosse solo per lucrare sulla demolizione.
Cerea
Hermann
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Non riesco a capire il perchè di tanto "sbattersi"......come detto sopra il centro di raccolta non deve preoccuparsi dello stato in cui si trova il veicolo....a riprova di ciò ti posto un estratto del D. Lgs. 24.06.03 nr. 2009 che regola la materia....
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209
"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 128
OMISSIS
Art. 1.
Campo di applicazione
1.
Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.
4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonche' di protezione del suolo e delle acque.
OMISSIS
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
omissis
2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. E', comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale e' stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
OMISSIS
Art. 5.
Raccolta
1. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, e' consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.
omissis
7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonche' al trattamento del veicolo.
....quindi, come vedi, poichè il centro di raccolta può prendere i veicoli nello stato in cui sono non capisco il problema dov'è....a meno che il gestore dello stesso si sia confuso con quanto recita l'art. 5,comma 5, nella parte in cui dice:
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti
tieni presente però che in questo comma non si cita il comma 1, cioè quello dove si dice che il detentore del veicolo da rottamare lo consegna al centro di raccolta, ma solo i commi 2, 3 e 4 quelli cioè dove si parla del fatto del fatto che per tale demolizione il detentore non paghi alcuna spesa se non i costi documentati e relativi alla cancellazione del veicolo dal PRA. In sostanza, se in detentore consegna al centro di raccolta un veicolo sprovvisto di componenti essenziali allora deve pagare anche l'autodemolitore.
saluti...