quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Tutte irregolari. Ma diamine la sua è veramente una ossessione ! Seppur irregolari non minacciano nessuno. Con il suo metro di giudizio, cosa comminiamo a chi ruba una mela. l'ergastolo ? Si rassereniid="Arial Black">
Vorre sapere se in base al "comportiamoci bene" queste situazioni sono regolari o no: >
quote:Originally posted by tiromancino> Io sono serenissimo. Sto solo cercando di capire. Si vaticina la sosta libera, si attaccno i sindaci imbelli, va bene tutto. Ma poi voglio sapere se i camperisti si attengono alle norme o no visto che le pretendono dagli altri. E' solo una verifica di quanto siamo coerenti. Dal suo intervento non mi pare lo siamo troppo.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Tutte irregolari. Ma diamine la sua è veramente una ossessione ! Seppur irregolari non minacciano nessuno. Con il suo metro di giudizio, cosa comminiamo a chi ruba una mela. l'ergastolo ? Si rassereniid="Arial Black">
Vorre sapere se in base al "comportiamoci bene" queste situazioni sono regolari o no: >
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> In altro 3D ti ho appena detto che SEI UN GENIO!!!!! In queste foto devo dire che l'unica irregolarità è costituita quando i camper escono dagli spazi (esiste apposita sanzione nel CdS)!!!! Per il resto, alla luce del fatto che il 185 comma 2 non vieta nulla ma stabilisce quando la SOSTA si trasforma in CAMPEGGIO (la famosa prima accezione) o ATTENDAMENTO questi camper con tendalini, finestre aperte: INFRANGONO le leggi se esiste in zona il DIVIETO DI CAMPEGGIO. NON INFRANGONO alcuna legge se i zona NON C'È DIVIETO DI CAMPEGGIO. Ti ringrazio per la geniale intuizione che mi ha fornito!!!
Vorre sapere se in base al "comportiamoci bene" queste situazioni sono regolari o no:![]()
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http://www.camper.netsurf.it/fo...
Ove ho sostenuto: Camperisti, ricordativi di ciò. Non arroganza su diritti inesitenti, Il campeggio-soggiorno, in presenza di un divieto di campeggio è effettuabile solo presso le strutture autorizzate. Per quanto dura possa sembrare questa è la realtà, che piaccia o no. I vostri comportamenti sbagliati saranno causa di altri divieti. Ricordatevelo e comportiamoci bene. Se c'è l'AA usiamola. Se c'è undivieto di campeggio andiamo nelle strutture adatte o altrove ove non c'è un divieto di campeggio. Capito Calosci? Non ciurlare nel manico. IO ho sempre sostenuto che l'art. 185 comma 2, se infranto, non ha sanzione se non si verificano le iptesi dell'art. 20 (se con il generatore occupi, c'è l'art. 20). Questo sin dal 2004 e poi da quando richiesi un articolo a Giuseppe Carmagnini che scrive per Vigilare Sulla Strada: qui:http://www.turismoitinerante.co...
con mia nota introduttiva. Ma come al solito tui mistifichi.quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci In altro 3D ti ho appena detto che SEI UN GENIO!!!!! In queste foto devo dire che l'unica irregolarità è costituita quando i camper escono dagli spazi (esiste apposita sanzione nel CdS)!!!! Per il resto, alla luce del fatto che il 185 comma 2 non vieta nulla ma stabilisce quando la SOSTA si trasforma in CAMPEGGIO (la famosa prima accezione) o ATTENDAMENTO questi camper con tendalini, finestre aperte: INFRANGONO le leggi se esiste in zona il DIVIETO DI CAMPEGGIO. NON INFRANGONO alcuna legge se i zona NON C'È DIVIETO DI CAMPEGGIO. Ti ringrazio per la geniale intuizione che mi ha fornito!!! >> Professò, sono quattro anni che tu e 'o Nonno ve le date di santa ragione e solo adesso hai capito che il comma 2 del CdS non contiene sanzioni perché non prevede nessun divieto? Non mi dire che non l'avevi ancora capito che il 185 co 2 CdS codifica, elenca, solo delle ipotesi in cui determinate attività dell'equipaggio sono indizio di campeggio. E quindi se in quel luogo non non è vietato il campeggio, l'equipaggio non compie nessuna infrazione. Eppure, dopo tanti anni di polemiche, credevo che almeno questo concetto l'avessi digerito. Voglio aggiungere solo un'ultima cosa a vantaggio di tutti. Se fate un attimo mente locale, capite perché la storia che io 'o nonno e qualche altro vogliamo mandare tutti nei campeggi è una clamorosa sciocchezza. Io, come pure Antonio 'o nonno, ci atteniamo rigorosamente al contenuto letterale della norma. L'art. 185 dice quando un'attività costituisce indizio di campeggio, che è attività che non può essere compiuta laddove viga un divieto di campeggiare, pena le sanzioni previste dalle specifiche norme in tema di turismo, ma non dall'art. 185 CdS. Per cui è chiaro che in quei luoghi ove il campeggio dovesse essere consentito, allora il mancato rispetto dei limiti del co. 2 del 185 CdS non da luogo a nessuna infrazione, si tratta quindi comunque di comportamento lecito. Ma questo semplice concetto, che al prof. Calosci appare clamoroso, non lo afferma neppure il drittario (il cd. "comportiamoci bene!") del Movimento Camperisti, che in materia dimostra di essere molto più conservatore e restrittivo di quello che affermiamo invece io e Morelli. Perciò, altro che voler spedire tutti in campeggi ed A.A.!!!!id="size2">
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> E qui cessa la GENIALITÀ che ti ho da poco riconosciuto!!! Proprio grazie all'art. 185, comma 2, la SOSTA (senza aprire, ecc, ecc...) NON costituendo campeggio è comunque AUTORIZZATA!!!! Quindi questa affermazione è fuori di ogni grazia di Dio!!!!
Ove ho sostenuto: Camperisti, ricordativi di ciò. Non arroganza su diritti inesitenti, Il campeggio-soggiorno, in presenza di un divieto di campeggio è effettuabile solo presso le strutture autorizzate. >
quote: Per quanto dura possa sembrare questa è la realtà, che piaccia o no. I vostri comportamenti sbagliati saranno causa di altri divieti. Ricordatevelo e comportiamoci bene. >> Cosa metteranno? Divieti di campeggio? Allora ci saremo lo stesso ma senza aprire nulla!!! Ma non potranno e non dovranno mandarci via o peggio multarci!!!
quote: Se c'è l'AA usiamola. >> Solo se adiacente a ciò che ci interessa e solo se non affollata. Altrimenti MAI E POI MAI la userò!!!
quote: Se c'è undivieto di campeggio andiamo nelle strutture adatte o altrove ove non c'è un divieto di campeggio. >> No. Vado lo stesso dove mi pare con la sola accortezza di non aprire, accendere, ecc....
quote: Capito Calosci? Non ciurlare nel manico. >> E chi ciurla nel manico!!! Forse tu!!! L'art. 185 ci dice che se c'è divieto di campeggio possiamo lo stesso SOSTARE perché ciò NON COSTITUISCE campeggio o attendamento!!! Ovviamente indipendentemente dal fatto che l'equipaggio si a bordo o non sia a bordo!!! Come stabilito dall'apposito articolo del CdS sulla sosta!!!
quote: IO ho sempre sostenuto che l'art. 185 comma 2, se infranto, non ha sanzione se non si verificano le iptesi dell'art. 20 (se con il generatore occupi, c'è l'art. 20). Questo sin dal 2004 e poi da quando richiesi un articolo a Giuseppe Carmagnini che scrive per Vigilare Sulla Strada: qui:> La mistificazione la fai tu quando confondi SOSTA CON CAMPEGGIO!!!! E l'art. 185., comma 2, chiarisce che la SOSTA del camper resta tale sotto certe condizioni INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO che l'equipaggio stia o non stia a bordo!!!! Quindi GENIALISSIMO collega camperista non ciurlare tu!!!http://www.turismoitinerante.co...
con mia nota introduttiva. Ma come al solito tui mistifichi. >
quote:Originally posted by ngeloco> Ma capite voi due quello che si scrive? Vi ho appena detto che SOLO il comma 2 del 185 non prevede sanzioni. Altri commi prevedono sanzioni per atti specifici. Il comma 2 (fondamentale ed eccezionale) specifica che la SOSTA resta tale fino a quando si rispettano le condizione dell'art. 185, indipendentemente dal fatto che ci sia l'equipaggio la cui presenza o meno è analizzata nell'art. 157 ove dice "per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente" e, ovviamente, non gliene frega nulla se il resto dell'equipaggio resta o non resta a bordo!!!! Quindi: -ove non c'è divieto di campeggio apro tendalini, accendo generatori, apro finestre a compasso, tengo aperti predellini... -ove C'È divieto di campeggio SOSTO QUANTO MI PARE nel rispetto dell'art. 185 altrimenti commetto l'atto del campeggiare!!! Ma con voi due davvero non c'è codice di accesso!!! Pazienza
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci In altro 3D ti ho appena detto che SEI UN GENIO!!!!! In queste foto devo dire che l'unica irregolarità è costituita quando i camper escono dagli spazi (esiste apposita sanzione nel CdS)!!!! Per il resto, alla luce del fatto che il 185 comma 2 non vieta nulla ma stabilisce quando la SOSTA si trasforma in CAMPEGGIO (la famosa prima accezione) o ATTENDAMENTO questi camper con tendalini, finestre aperte: INFRANGONO le leggi se esiste in zona il DIVIETO DI CAMPEGGIO. NON INFRANGONO alcuna legge se i zona NON C'È DIVIETO DI CAMPEGGIO. Ti ringrazio per la geniale intuizione che mi ha fornito!!! >> Professò, sono quattro anni che tu e 'o Nonno ve le date di santa ragione e solo adesso hai capito che il comma 2 del CdS non contiene sanzioni perché non prevede nessun divieto? Non mi dire che non l'avevi ancora capito che il 185 co 2 CdS codifica, elenca, solo delle ipotesi in cui determinate attività dell'equipaggio sono indizio di campeggio. E quindi se in quel luogo non non è vietato il campeggio, l'equipaggio non compie nessuna infrazione. Eppure, dopo tanti anni di polemiche, credevo che almeno questo concetto l'avessi digerito. Voglio aggiungere solo un'ultima cosa a vantaggio di tutti. Se fate un attimo mente locale, capite perché la storia che io 'o nonno e qualche altro vogliamo mandare tutti nei campeggi è una clamorosa sciocchezza. Io, come pure Antonio 'o nonno, ci atteniamo rigorosamente al contenuto letterale della norma. L'art. 185 dice quando un'attività costituisce indizio di campeggio, che è attività che non può essere compiuta laddove viga un divieto di campeggiare, pena le sanzioni previste dalle specifiche norme in tema di turismo, ma non dall'art. 185 CdS. Per cui è chiaro che in quei luoghi ove il campeggio dovesse essere consentito, allora il mancato rispetto dei limiti del co. 2 del 185 CdS non da luogo a nessuna infrazione, si tratta quindi comunque di comportamento lecito. Ma questo semplice concetto, che al prof. Calosci appare clamoroso, non lo afferma neppure il drittario (il cd. "comportiamoci bene!") del Movimento Camperisti, che in materia dimostra di essere molto più conservatore e restrittivo di quello che affermiamo invece io e Morelli. Perciò, altro che voler spedire tutti in campeggi ed A.A.!!!!id="size2">
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci -ove C'È divieto di campeggio SOSTO QUANTO MI PARE nel rispetto dell'art. 185 altrimenti commetto l'atto del campeggiare!!! >> Udite, udite!!! Il prof. Antonio Calosci, con un revirement a 180° finalmente riconosce che "l'atto del campeggiare" è attività che riguarda gli occupanti del veicolo e non il veicolo stesso. Campeggiano gli esseri umani, non l'autocaravan! Finalmente, professore!!!![:D][:D][:D][:D][:D] id="red">
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci -ove C'È divieto di campeggio SOSTO QUANTO MI PARE nel rispetto dell'art. 185 altrimenti commetto l'atto del campeggiare!!! Ma con voi due davvero non c'è codice di accesso!!! Pazienza >> Se soggiorni a bordo rischi la multa per divieto di campeggio in base alle due sentenze della Cassazione più volte citate. Se non ti multano è solo perché o non lo sanno o ti tollerano. Il rischio c'è.
quote:Originally posted by ngeloco> Ti prego non dire cose che NON HO MAI DETTO, almeno in questi termini!!! Rileggi, come ho fatto io, quello che ho scritto. Te lo ripeto nuovamente. Se SOSTO COL CAMPER RESTANDO A BORDO non commetto atto del CAMPEGGIARE se rispetto l'art. 185, comma 2. Quindi se c'è divieto di campeggio POSSO SOSTARE (stando dentro il mio camper) se rispetto l'art. 185 del CdS!!!!! Questo proprio perché l'art. 185 dice che SOSTARE con finestre a compasso chiude, ecc.. NON COSTITUISCE CAMPEGGIO O ATTENDAMENTO ma semplice sostaid="size4">!!!! La SOSTA (art. 157) è la "sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente". Attenzione POSSIBILITÀ NON OBBLIGO!!! E l'art. 157 non dice se la SOSTA deve essere effettuata con o senza il resto dell'equipaggio!!!! Se può restare il conducente.... Avvocato.... leggi e comprendi ciò che si scrive!!!!! Nella fattispecie io scrissi: -ove C'È divieto di campeggio SOSTO QUANTO MI PARE nel rispetto dell'art. 185 altrimenti commetto l'atto del campeggiare!!! Secondo te avrei detto che se sto dentro il camper faccio campeggio? NON MI PARE PROPRIO!!!! Ti faccio notare che il "rispetto dell'art. 185" significa SOLO non aprire tendalini, finestre a compasso, ecc... Altro che riconoscere le cavolate che mi metti i bocca!!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci -ove C'È divieto di campeggio SOSTO QUANTO MI PARE nel rispetto dell'art. 185 altrimenti commetto l'atto del campeggiare!!! >> Udite, udite!!! Il prof. Antonio Calosci, con un revirement a 180° finalmente riconosce che "l'atto del campeggiare" è attività che riguarda gli occupanti del veicolo e non il veicolo stesso. Campeggiano gli esseri umani, non l'autocaravan! Finalmente, professore!!!![:D][:D][:D][:D][:D] id="red">
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Il rischio c'è! Ma se e quando mi faranno la multa me ne fregherò delle attuali sentenze della Cassazione (che furono certamente causate da una superficiale impostazione) e produrrò il mio ricorso con i MIEI avvocati (quelli che ti mandano in bestia). L'ar. 185 ci dice cosa è e cosa non è CAMPEGGIO o ATTENDAMENTO!!! Con molta chiarezza!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci -ove C'È divieto di campeggio SOSTO QUANTO MI PARE nel rispetto dell'art. 185 altrimenti commetto l'atto del campeggiare!!! Ma con voi due davvero non c'è codice di accesso!!! Pazienza >> Se soggiorni a bordo rischi la multa per divieto di campeggio in base alle due sentenze della Cassazione più volte citate. Se non ti multano è solo perché o non lo sanno o ti tollerano. Il rischio c'è.
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>
In queste foto devo dire che l'unica irregolaritàid="red"> è costituita quando i camper escono dagli spazi (esiste apposita sanzione nel CdS)!!!!>
quote:Originally posted by ngeloco>
Per cui è chiaro che in quei luoghi ove il campeggio dovesse essere consentito, allora il mancato rispetto dei limiti del co. 2 del 185 CdS non da luogo a nessuna infrazioneid="red">, si tratta quindi comunque di comportamento lecito.>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Il mancato rispetto dei limiti del co. 2 del 185 CdSid="red"> costituisce infrazione ad altre disposizioni del CdS, se commessa su area soggetta alla relativa regolamentazione. Di conseguenza, si applicano sempre le pertinenti sanzioni ex CdS, ove l'infrazione venga rilevata e contestata. In piu', nel caso in cui sia altresi' disposto il divieto di campeggio, si applicano anche le sanzioni ex normativa regionale sul turismo. ------------------------------ p.s. provate a lèggere il comma in questione cosi': La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo e' mantenuto nella condizione di idoneita' alla circolazioneid="green">.
Quindi: -ove non c'è divieto di campeggio apro tendalini, accendo generatori, apro finestre a compasso, tengo aperti predellini...id="red"> -ove C'È divieto di campeggio SOSTO QUANTO MI PARE nel rispetto dell'art. 185 altrimenti commetto l'atto del campeggiare!!!>
quote:Originally posted by TheDevil> Ovviamente! In verità anche il rispetto del 185, non ti salva, se hai parcheggiato, per esempio in zona residenti senza relativo permesso o se ti sei parcheggiato in divieto di sosta (per le autovetture)
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>
In queste foto devo dire che l'unica irregolaritàid="red"> è costituita quando i camper escono dagli spazi (esiste apposita sanzione nel CdS)!!!!>quote:Originally posted by ngeloco>
Per cui è chiaro che in quei luoghi ove il campeggio dovesse essere consentito, allora il mancato rispetto dei limiti del co. 2 del 185 CdS non da luogo a nessuna infrazioneid="red">, si tratta quindi comunque di comportamento lecito.>quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Il mancato rispetto dei limiti del co. 2 del 185 CdSid="red"> costituisce infrazione ad altre disposizioni del CdS, se commessa su area soggetta alla relativa regolamentazione. Di conseguenza, si applicano sempre le pertinenti sanzioni ex CdS, ove l'infrazione venga rilevata e contestata.
Quindi: -ove non c'è divieto di campeggio apro tendalini, accendo generatori, apro finestre a compasso, tengo aperti predellini...id="red"> -ove C'È divieto di campeggio SOSTO QUANTO MI PARE nel rispetto dell'art. 185 altrimenti commetto l'atto del campeggiare!!!>
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quote: In piu', nel caso in cui sia altresi' disposto il divieto di campeggio, si applicano anche le sanzioni ex normativa regionale sul turismo. >> Mi pare di aver detto proprio questo, visto che ha violato l'art. 185, comma 2... ovviamente nel caso sia presente il divieto di campeggio.
quote: ------------------------------ p.s. provate a lèggere il comma in questione cosi': La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo e' mantenuto nella condizione di idoneita' alla circolazioneid="green">. >> Se vuoi ci provo, ma l'articolo in questione non dice quello che tu suggerisci. Per esempio un cuneo messo sotto le ruote non limita le condizioni di idoneità alla marcia. Lo stesso se apro uno sportello che in fondo basta richiuderlo) oppure apro una finestra a compasso che in 2 secondi si richiude e lo stesso vale per un eventuale tendalino. L'art. 185 recita esattamente così: La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo
quote:Originally posted by IvanoPP> Ritengo di non essere riuscito ad esporre il mio precedente intervento in modo da farmi comprendere dal Prof. Calosci. Sulle strade (e relative pertinenze) soggette alla regolamentazione del CdS, l'autocaravan DEVE SEMPRE conservare le caratteristiche tecniche di veicolo destinato al trasporto di persone, nel rispetto di tutte le diverse disposizioni del CdS riguardanti l'idoneita' alla circolazione, a prescindere che in quel territorio possa essere altresi' vigente un eventuale divieto di campeggio. Il Prof. scrive: un cuneo messo sotto le ruote non limita le condizioni di idoneità alla marcia. Lo stesso se apro uno sportello (che in fondo basta richiuderlo) oppure apro una finestra a compasso che in 2 secondi si richiude e lo stesso vale per un eventuale tendalino. Con lo stesso criterio (sic) si opporrebbe anche ad una sanzione per eccesso di velocita' perche', dopo essere andato a 150 km/h, ha ridotto la velocita' sotto i 130. Troppo comodo. Ormai l'infrazione e' stata fatta e cosi' pure sono infrazioni al CdS tutti i comportamenti che il Prof. cita, anche quando ci mette un rimedio successivo. Sono assolutamente d'accordo sul sanzionamento dei singoli trasgressori in base al CdS. Ad esempio ritengo che, dopo una sanzione, al proprietario del Mobilvetta della prima foto passerebbe la voglia di fermarsi ancora di fianco ad un marciapiede (destinato ai pedoni) con la finestra a compasso aperta (cioe' oltre la sagoma omologata del veicolo). ------------------------------ p.s. non essendo permesso nemmeno in AAid="red">. Ti invito a rileggere qui https://www.camperonline.it/for... il secondo punto della mia "congettura" di modifiche.
Ovvero per poter aprire finestre a compasso e tendalini, usare sedie/tavolini si deve OBBLIGATORIAMENTE ANDARE IN CAMPEGGIO non essendo permesso nemmeno in AAid="red">>
quote:Originally posted by TheDevil> In questo caso è davvero così perché dal cune posso riprendere la marcia rapidissimamente senza fermarmi a raccogliere i cunei stessi!!! [:)]
quote:Originally posted by IvanoPP> Ritengo di non essere riuscito ad esporre il mio precedente intervento in modo da farmi comprendere dal Prof. Calosci. Sulle strade (e relative pertinenze) soggette alla regolamentazione del CdS, l'autocaravan DEVE SEMPRE conservare le caratteristiche tecniche di veicolo destinato al trasporto di persone, nel rispetto di tutte le diverse disposizioni del CdS riguardanti l'idoneita' alla circolazione, a prescindere che in quel territorio possa essere altresi' vigente un eventuale divieto di campeggio. Il Prof. scrive: un cuneo messo sotto le ruote non limita le condizioni di idoneità alla marcia. >
Ovvero per poter aprire finestre a compasso e tendalini, usare sedie/tavolini si deve OBBLIGATORIAMENTE ANDARE IN CAMPEGGIO non essendo permesso nemmeno in AAid="red">>
quote: Lo stesso se apro uno sportello (che in fondo basta richiuderlo) oppure apro una finestra a compasso che in 2 secondi si richiude e lo stesso vale per un eventuale tendalino. Con lo stesso criterio (sic) si opporrebbe anche ad una sanzione per eccesso di velocita' perche', dopo essere andato a 150 km/h, ha ridotto la velocita' sotto i 130. Troppo comodo. >> Scherzi a parte la situazione è ben diversa. Il limite di velocità è vietato superarlo e se ti beccano... In mancanza di divieto di campeggio... per quale motivo dovrebbe essere vietato aprire un tendalino? Non mi pare che nessuna legge dica che occorra essere sempre pronti a riprendere la marcia se il mezzo (anche automobile) è parcheggiato NON in divieto di sosta! Sai anche in macchina quando dormo in viaggio per troppa stanchezza e reclino le poltroncine non riesco a riprendere la marcia finché non li ho "riavvitati" fino in fondo!!!
quote: Ormai l'infrazione e' stata fatta e cosi' pure sono infrazioni al CdS tutti i comportamenti che il Prof. cita, anche quando ci mette un rimedio successivo. >> Il tuo discorso è valido (per la sosta dei camper) in presenza di divieto di campeggio che rende necessario non aprire proprio nulla! Altrimenti non c'è alcuna infrazione!
quote: Sono assolutamente d'accordo sul sanzionamento dei singoli trasgressori in base al CdS. Ad esempio ritengo che, dopo una sanzione, al proprietario del Mobilvetta della prima foto passerebbe la voglia di fermarsi ancora di fianco ad un marciapiede (destinato ai pedoni) con la finestra a compasso aperta (cioe' oltre la sagoma omologata del veicolo). >> Giusto perché impedisce il transito dei pedoni. Gli altri sono più o meno in regola! Ciao
quote:Originally posted by TheDevil ------------------------------ p.s. non essendo permesso nemmeno in AAid="red">. Ti invito a rileggere qui https://www.camperonline.it/for... il secondo punto della mia "congettura" di modifiche.>> Le mie opinioni le ho gia' abbondantemente espresse in tale topics. Comunque colgo l'occasione per ribadire che sono assolutamente contrario a qualsiasi modifica al CdS che possa in qualunque modo vietare/limitare la circolazione/sosta dei camper. Aggiungo (ripeto per l’ennesima volta…) che: - il rispetto (e l’eventuale sanzionamento di SINGOLE infrazioni) dell’art. 185 CdS - l’eventuale “regolamentazione” della sosta dei camper (p.e. sosta max di 42/78 ore per favorire il “riciclo” e un max numero di una decina di camper attigui per evitare gli “assembramenti selvaggi”) potrebbero (anzi a parer mio senza il condizionale) risolvere il “problema” della sosta dei camper, basterebbe “volerlo” … Ciao, Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP>
Ovvero per poter aprire finestre a compasso e tendalini, usare sedie/tavolini si deve OBBLIGATORIAMENTE ANDARE IN CAMPEGGIO non essendo permesso nemmeno in AAid="red">>
quote:Originally posted by TheDevil>
Ritengo di non essere riuscito ad esporre il mio precedente intervento in modo da farmi comprendere dal Prof. Calosci. Sulle strade (e relative pertinenze) soggette alla regolamentazione del CdS, l'autocaravan DEVE SEMPRE conservare le caratteristiche tecniche di veicolo destinato al trasporto di persone, nel rispetto di tutte le diverse disposizioni del CdS riguardanti l'idoneita' alla circolazione, a prescindere che in quel territorio possa essere altresi' vigente un eventuale divieto di campeggio. Il Prof. scrive: un cuneo messo sotto le ruote non limita le condizioni di idoneità alla marcia. [1]id="red"> Lo stesso se apro uno sportello (che in fondo basta richiuderlo) oppure apro una finestra a compasso che in 2 secondi si richiude e lo stesso vale per un eventuale tendalino. Con lo stesso criterio (sic) si opporrebbe anche ad una sanzione per eccesso di velocita' perche', dopo essere andato a 150 km/h, ha ridotto la velocita' sotto i 130. Troppo comodo. Ormai l'infrazione e' stata fatta e cosi' pure sono infrazioni al CdS tutti i comportamenti che il Prof. cita, anche quando ci mette un rimedio successivo. [2]id="red"> Sono assolutamente d'accordo sul sanzionamento dei singoli trasgressori in base al CdS. Ad esempio ritengo che, dopo una sanzione, al proprietario del Mobilvetta della prima foto passerebbe la voglia di fermarsi ancora di fianco ad un marciapiede (destinato ai pedoni) con la finestra a compasso aperta (cioe' oltre la sagoma omologata del veicolo). [3]id="red">>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> [1]id="red"> Secondo il mio personale avviso, il Prof. commette gia' un'infrazione al CdS nel momento in cui colloca dei cunei sulla sede stradale (con finalita' diversa dal fermo-veicolo in emergenza). L'infrazione diventa ancor piu' grave quando abbandona i cunei sulla sede stradale, dopo una veloce "fuga". In ogni caso, per quanto a mia conoscenza, la collocazione dei cunei sotto le ruote trasforma un qualunque veicolo in un oggetto depositato sulla sede stradale, in infrazione alle disposizioni di cui all'art. 20 CdS. [2]id="green"> L'apertura di un tendalino sulla strada (o relativa pertinenza) e' vietata ai sensi del richiamato art. 20 CdS, in quanto costituisce occupazione della sede stradale, oltre ad essere infrazione alle disposizioni di cui all'art. 61 (comma 1) ed all'art. 164 (comma 3). Inoltre, a prescindere dalla presenza di un eventuale divieto di campeggio, l'apertura di finestre a compasso, porte di accesso all'alloggio, scalino esterno costituisce infrazione all'art. 157 CdS e, in tal senso, si esprime anche il Mininterno nella circolare del 14 gennaio scorso: L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli). [3] Gli altri sono più o meno in regola!id="green"> Quando torna dai suoi viaggi in Germania, il Prof. Calosci tesse le lodi di quel paese per l'ordine, la pulizia, le tariffe eque dei servizi. In quel paese tutti i cittadini sanno che "o si e' in regola oppure si e' in infrazione" (o bianco o nero). L'Italia e' invece un paese latino e non e' ammissibile, per i suoi abitanti, questo netto distacco tra le due situazioni. C'e' infatti tutta un'area intermedia (con le varie tonalita' di grigio) nella quale, con i piu' ingegnosi ed inverosimili pretesti, ogni cittadino italiano còlloca la propria infrazione commessa con buonsenso (piu' o meno in regola, dice il Prof.), dove la misura del buonsenso e' ovviamente su base individuale. Sulle strade (e relative pertinenze) soggette alla regolamentazione del CdS, l'autocaravan DEVE SEMPRE conservare le caratteristiche tecniche di veicolo destinato al trasporto di persone, nel rispetto di tutte le diverse disposizioni del CdS riguardanti l'idoneita' alla circolazione, a prescindere che in quel territorio possa essere altresi' vigente un eventuale divieto di campeggio. In sosta sulla sede stradale ogni camperista resta ovviamente libero di trasgredire le norme del CdS secondo il personale metro di valutazione (piu' o meno, dice il Prof.), ma non ha poi alcun titolo per lamentarsi se i competenti organi di polizia stradale vanno a contestargli un elenco piu' o meno lungo di infrazioni al CdS.
[1]id="red"> In questo caso è davvero così perché dal cune posso riprendere la marcia rapidissimamente senza fermarmi a raccogliere i cunei stessi!!! [2]id="red"> Scherzi a parte la situazione è ben diversa. Il limite di velocità è vietato superarlo e se ti beccano... In mancanza di divieto di campeggio... per quale motivo dovrebbe essere vietato aprire un tendalino?id="green"> Non mi pare che nessuna legge dica che occorra essere sempre pronti a riprendere la marcia se il mezzo (anche automobile) è parcheggiato NON in divieto di sosta! Sai anche in macchina quando dormo in viaggio per troppa stanchezza e reclino le poltroncine non riesco a riprendere la marcia finché non li ho "riavvitati" fino in fondo!!! Il tuo discorso è valido (per la sosta dei camper) in presenza di divieto di campeggio che rende necessario non aprire proprio nulla! Altrimenti non c'è alcuna infrazione!id="green"> [3]id="red"> Giusto perché impedisce il transito dei pedoni. Gli altri sono più o meno in regola!id="green">>
quote:Originally posted by TheDevil> Concordo su tutto [^] , e aggiungo solo che in Italia i competenti organi di polizia stradale DOVREBBERO contestare a chi infrange la legge/normativa un elenco piu' o meno lungo di infrazioni al CdS , invece (purtroppo) si emanano ILLEGITTIMI divieti "preventivi" che "puniscono" anche chi si comporta a norma (e soprattutto civilmente). Ivano. id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP>
Ovvero per poter aprire finestre a compasso e tendalini, usare sedie/tavolini si deve OBBLIGATORIAMENTE ANDARE IN CAMPEGGIO non essendo permesso nemmeno in AAid="red">>quote:Originally posted by TheDevil>
Ritengo di non essere riuscito ad esporre il mio precedente intervento in modo da farmi comprendere dal Prof. Calosci. Sulle strade (e relative pertinenze) soggette alla regolamentazione del CdS, l'autocaravan DEVE SEMPRE conservare le caratteristiche tecniche di veicolo destinato al trasporto di persone, nel rispetto di tutte le diverse disposizioni del CdS riguardanti l'idoneita' alla circolazione, a prescindere che in quel territorio possa essere altresi' vigente un eventuale divieto di campeggio. Il Prof. scrive: un cuneo messo sotto le ruote non limita le condizioni di idoneità alla marcia. [1]id="red"> Lo stesso se apro uno sportello (che in fondo basta richiuderlo) oppure apro una finestra a compasso che in 2 secondi si richiude e lo stesso vale per un eventuale tendalino. Con lo stesso criterio (sic) si opporrebbe anche ad una sanzione per eccesso di velocita' perche', dopo essere andato a 150 km/h, ha ridotto la velocita' sotto i 130. Troppo comodo. Ormai l'infrazione e' stata fatta e cosi' pure sono infrazioni al CdS tutti i comportamenti che il Prof. cita, anche quando ci mette un rimedio successivo. [2]id="red"> Sono assolutamente d'accordo sul sanzionamento dei singoli trasgressori in base al CdS. Ad esempio ritengo che, dopo una sanzione, al proprietario del Mobilvetta della prima foto passerebbe la voglia di fermarsi ancora di fianco ad un marciapiede (destinato ai pedoni) con la finestra a compasso aperta (cioe' oltre la sagoma omologata del veicolo). [3]id="red">>quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> [1]id="red"> Secondo il mio personale avviso, il Prof. commette gia' un'infrazione al CdS nel momento in cui colloca dei cunei sulla sede stradale (con finalita' diversa dal fermo-veicolo in emergenza). L'infrazione diventa ancor piu' grave quando abbandona i cunei sulla sede stradale, dopo una veloce "fuga". In ogni caso, per quanto a mia conoscenza, la collocazione dei cunei sotto le ruote trasforma un qualunque veicolo in un oggetto depositato sulla sede stradale, in infrazione alle disposizioni di cui all'art. 20 CdS. [2]id="green"> L'apertura di un tendalino sulla strada (o relativa pertinenza) e' vietata ai sensi del richiamato art. 20 CdS, in quanto costituisce occupazione della sede stradale, oltre ad essere infrazione alle disposizioni di cui all'art. 61 (comma 1) ed all'art. 164 (comma 3). Inoltre, a prescindere dalla presenza di un eventuale divieto di campeggio, l'apertura di finestre a compasso, porte di accesso all'alloggio, scalino esterno costituisce infrazione all'art. 157 CdS e, in tal senso, si esprime anche il Mininterno nella circolare del 14 gennaio scorso: L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli). [3] Gli altri sono più o meno in regola!id="green"> Quando torna dai suoi viaggi in Germania, il Prof. Calosci tesse le lodi di quel paese per l'ordine, la pulizia, le tariffe eque dei servizi. In quel paese tutti i cittadini sanno che "o si e' in regola oppure si e' in infrazione" (o bianco o nero). L'Italia e' invece un paese latino e non e' ammissibile, per i suoi abitanti, questo netto distacco tra le due situazioni. C'e' infatti tutta un'area intermedia (con le varie tonalita' di grigio) nella quale, con i piu' ingegnosi ed inverosimili pretesti, ogni cittadino italiano còlloca la propria infrazione commessa con buonsenso (piu' o meno in regola, dice il Prof.), dove la misura del buonsenso e' ovviamente su base individuale. Sulle strade (e relative pertinenze) soggette alla regolamentazione del CdS, l'autocaravan DEVE SEMPRE conservare le caratteristiche tecniche di veicolo destinato al trasporto di persone, nel rispetto di tutte le diverse disposizioni del CdS riguardanti l'idoneita' alla circolazione, a prescindere che in quel territorio possa essere altresi' vigente un eventuale divieto di campeggio. In sosta sulla sede stradale ogni camperista resta ovviamente libero di trasgredire le norme del CdS secondo il personale metro di valutazione (piu' o meno, dice il Prof.), ma non ha poi alcun titolo per lamentarsi se i competenti organi di polizia stradale vanno a contestargli un elenco piu' o meno lungo di infrazioni al CdS.
[1]id="red"> In questo caso è davvero così perché dal cune posso riprendere la marcia rapidissimamente senza fermarmi a raccogliere i cunei stessi!!! [2]id="red"> Scherzi a parte la situazione è ben diversa. Il limite di velocità è vietato superarlo e se ti beccano... In mancanza di divieto di campeggio... per quale motivo dovrebbe essere vietato aprire un tendalino?id="green"> Non mi pare che nessuna legge dica che occorra essere sempre pronti a riprendere la marcia se il mezzo (anche automobile) è parcheggiato NON in divieto di sosta! Sai anche in macchina quando dormo in viaggio per troppa stanchezza e reclino le poltroncine non riesco a riprendere la marcia finché non li ho "riavvitati" fino in fondo!!! Il tuo discorso è valido (per la sosta dei camper) in presenza di divieto di campeggio che rende necessario non aprire proprio nulla! Altrimenti non c'è alcuna infrazione!id="green"> [3]id="red"> Giusto perché impedisce il transito dei pedoni. Gli altri sono più o meno in regola!id="green">>
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