quote:Risposta al messaggio di fabiodapisa inserito in data 03/11/2009 14:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non esiste il camper in quanto categoria a se stante per il divieto di sosta. Devi ricorre, vinci.
quote:Risposta al messaggio di fabiodapisa inserito in data 03/11/2009 14:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ricorso! Senza dubbio ricorso!!! Da nessuna parte del CdS è prevista discriminazione all'interno di una stessa categoria di veicoli! Il Camper è M1 come le autovetture! Ricorso. Se va male ricorso al GdP. Ciao
quote:Risposta al messaggio di fabiodapisa inserito in data 03/11/2009 14:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> anch'io questa primavera ero in sosta ma non ero ancora sceso e si sono avvicinati due vigili[:(!] che mi hanno detto che era divieto di sosta, il parcheggio e' enorme [}:)],ma per non avere rogne mia moglie mi ha detto di partire[}:)],abbiamo parcheggiato su consiglio degli stessi vigili a cisano nel parcheggio lato collina con accesso a fianco del cimitero su sterrato quasi di fronte al centro di cisano.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 03/11/2009 17:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se non mi sbaglio qualche anno fa, fu proprio lei a prepararmi qui sul forum un ricorso fatto con tutti i santi criteri (per il quale ringrazio ancora), pronto da compilare e spedire[:)] , che consegnato al comandante dei vigili del mio paese come mia rima azione alla loro minaccia di verbale, ha subbito fatto cambiare l'atteggiamento nei miei confronti [B)]. Visto il continuo e ingiusto [:(] martellare sui divieti di sosta, mi chiedo, non si può stilare un ricorso fatto a dovere da mettere a disposizione di tutti quei camperisti che come me, di leggi ne masticano veramente poco [:I]? tonio66
quote:Risposta al messaggio di tonio66 inserito in data 03/11/2009 21:43:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non ci davamo del tu?
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(in quanto per l'appunto inviata a tutti i Prefetti per chiarire quale deve essere la corretta interpretazione del CdS in caso di circolazione/sosta dei camper, ovvero sono chiaramente indicati i casi in cui un divieto risulta ILLEGITTIMO) Inoltre sempre in questo forum ti potrebbe essere utile il 3Dhttps://forum.camperonline.it/#...
in cui sono elencati i ricorsi vincenti noti Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di 1dic2risp inserito in data 04/11/2009 11:31:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il motivo della mia richiesta nel post precedente, ancora infruttuosa, è proprio per capire cosa realmente hanno scritto i vigili sul verbale e quindi se vi sono possibilità per un ricorso.
quote:Risposta al messaggio di fabiodapisa inserito in data 03/11/2009 14:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma scusa, quando sei entrato non c'era nessun cartello che recitava divieti o altre balle del genere? E' strano che lascino entrare senza un cartello. Se è lo stesso parcheggio che penso io, sulla sx dopo la rotonda andando verso Garda, c'è un cartello di divieto di transito ai camper. Però è strano che ti abbiano dato la multa per divieto di sosta. Se è così sarebbe da contestare, dico sarebbe perchè solo il prof. calosci e pochi altri sono abituati con i loro avvocati... noi mortali di sicuro ci roviniamo il fegato e basta. Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="brown">
quote:Originally posted by fabiodapisa> Per il momento hai in mano soltanto un "preavviso di verbale", per cui devi comunque attendere la notifica dell'effettivo verbale ai sensi dell'art. 201 CdS. Nel frattempo puoi soltanto valutare se, a suo tempo, pagare la sanzione nella misura ridotta prevista nell'art. 202 oppure presentare ricorso al Prefetto/GdP (rispettivamente ex artt. 203 o 204/bis). Se intendi avvalerti della Circ. 277/2008 risulta ovviamente preferibile il ricorso al Prefetto che ha maggiore òbbligo del GdP per l'osservanza delle disposizioni ministeriali. L'argomento e' stato gia' oggetto di diverse discussioni nel forum e, tra l'altro, nei 'topic':here
Chiedo se per tale caso devo attendere la notifica a casa e sperare di ottenere l'annullamento con il ricorso ...>
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. Dai vari interventi risulta adesso abbastanza chiaro come questa area di parcheggio abbia due ingressi, uno solo dei quali presenta il segnale di "divieto di sosta" per autocaravan. Per l'altro ingresso il segnale e' implicitamente "incorporato" nell'altro segnale di "divieto di transito" collocato a monte dell'ingresso. In altri tèrmini, a valle del segnale di "divieto di transito", la circolazione di un autocaravan e' vietata lungo la strada che conduce all'ingresso dell'area di parcheggio senza il segnale di "divieto di sosta", superfluo tenuto conto che a quell'ingresso gli autocaravan non pòssono arrivarci. Una volta che l'autocaravan e' in sosta nell'area di parcheggio, le FdO intervenute non pòssono che presumere che il camperista sia entrato dall'unico ingresso dove un autocaravan puo' legittimamente arrivare. ---------------------------------------- p.s. @1dic2risp: il comma 14 dell'art. 7 si àpplica, tra l'altro, alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a dello stesso articolo, che rinvia al comma 4 (lettera d) dell'art. 6, unico presupposto normativo per l'istituzione del "divieto di sosta" (al di fuori dei casi previsti negli artt. 157 e 158) per tutti gli enti proprietari delle strade.quote:Risposta al messaggio di 1dic2risp inserito in data 04/11/2009 11:31:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Scusate se insisto, ma la multa è per un divieto di transito, non di sosta. >> Direi che i divieti di sosta oppure di transito solo per camper se/quando/dove ILLEGITTIMI hanno la stessa finalita’ ovvero quella di fare in modo di levarsi dai piedi i camper. Facendo un esempio a Lerici (argomento gia’ discusso in passato anche su questo forum) il grande (ENORME, centinaia e centinaia di parcheggi) parcheggio che porta alla spiaggia della Venere Azzurra e’ quasi interamente interdetto solo ai camper (per l’appunto divieto di transito e non di sosta e senza alcuna valida motivazione, in quanto e p.e. il transito e’ invece consentito a tutti gli altri veicoli compresi i bus turistici); ho scritto quasi interamente interdetto solo ai camper in quanto di tale ENORME parcheggio ne e’ stata riservata ai camper solo una piccola parte (una decina di parcheggi) ma nella zona PEGGIORE (quella subito prima della galleria dove c’e’ il chioschetto) in quanto la piu’ distante dalla spiaggia (molto) ed inoltre rumorosa per il continuo passare di veicoli verso il paese e il rumore e’ molto amplificato dalla galleria. Faccio presente (ripeto) che i divieti di sosta oppure di transito solo per camper , se non sono suff/validamente/correttamente motivati (solo per necessita’ relative alla circolazione stradale, p.e. strada troppo stretta o con ostacoli in altezze) risultano ILLEGITTIMI (vedasi circolare del Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008). Quindi , nel caso specifico qui proposto da fabiodapisa c’e’ da verificare se il divieto (di transito o di sosta) solo per camper e’ suff/validamente/correttamente motivato perche’ in caso contrario risulta ILLEGITTIMO e quindi contestabile (e il fatto che l’accesso al parcheggio sia riservato SOLO alle autovetture potrebbe quindi essere ILLEGITTIMO). Ivano PS: io 2 ricorsi (uno contro una multa per divieto di sosta/campeggio con il camper a Spotorno, ed un altro per una multa da T-RED “truffaldino” in auto) li ho presentati (da solo , senza Avv) e li ho vinti (entrambi discussi in questo forum); concordo pero’ che e’ meglio rivolgersi ad un professionista anche se pero’ in tal caso le spese aumenterebbero notevolmente (ovvero il gioco potrebbe non valere la candela) e il dato di fatto che il piu’ delle volte “conviene” economicamente pagare la multa invece che contestarla e’ un deterrente che le amm. comunali ben conoscono e di cui “approfittano” alla grande (ovvero “ti faccio la multa anche se so che e’ illegittima, tanto poi sono tutti caxxi tuoi nel contestarla a partire dal fatto che probabilmente ti conviene pagarla che non contestarla…”)id="blue">
quote:p.s. @1dic2risp: il comma 14 dell'art. 7 si àpplica, tra l'altro, alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a dello stesso articolo, che rinvia al comma 4 (lettera d) dell'art. 6, unico presupposto normativo per l'istituzione del "divieto di sosta" (al di fuori dei casi previsti negli artt. 157 e 158) per tutti gli enti proprietari delle strade. >> Grazie ancora una volta, per cominciare. Non essendo un tecnico della materia, da assoluto profano, mi sarei aspettato di veder contestato un articolo più esplicitamente violato. A meno dell'estensione introdotta dal 2003 (il secondo periodo del comma 14 dell'art.7 menzionato nel verbale), l'articolo infatti recita: "Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo (mia nota: l'art. 7), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155." Ma questo comma non è l'oggetto della violazione. Potrebbe essere l'agente ad averlo violato, se avesse comminato meno di 38 o più di 155 euro. Ma il nostro amico potrebbe ever violato il 7.1.a , relativo al 6.4.b, giusto per fare un esempio... Li riporto per comodità di chi ci legge. Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; omissis... Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati. 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe. 2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 3. OMISSIS (Strade militari...) 4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c)
quote:Originally posted by TheDevil here> CdS, articolo 6, comma 4, lettera 'd'id="red">: vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.
il comma 14 dell'art. 7 si àpplica, tra l'altro, alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, lettera 'a' dello stesso articolo, che rinvia al comma 4 (lettera 'd'id="red">) dell'art. 6id="green">, unico presupposto normativo per l'istituzione del "divieto di sosta" (al di fuori dei casi previsti negli artt. 157 e 158) per tutti gli enti proprietari delle strade. Originally posted by 1dic2risp here ..... d)id="red">vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;..... Hocancellatole parti di testo che qui mi sembrano ininfluentiid="red">.>